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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7488 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. SPOTORNO CLAUDIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. CAMARDA MARCELLA) CP_1
Resistente
All'udienza del 17.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico del ricorrente le spese della
CTU, già liquidate.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 17.05.2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una malattia CP_1
professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -contratta a causa dell'attività lavorativa come coibentatore alle dipendenze di alcune società
(“S.r.l. Lavori Navali, S.a.s. Isolviola di LA AR C., , Controparte_2 [...]
Controparte
, in amministrazione giudiziaria, dell'indotto CP_3 Controparte_4
Fincantieri, presso il di Palermo, con conseguente riconoscimento di Controparte_5
un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui CP_6
chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-
legale da parte dell che ha valutato in misura pari al 4 % i postumi invalidanti CP_1
al medesimo, residuati in dipendenza di una accertata patologia polmonare consistente in placche pleuriche, e non opponendosi alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione concludendo che “Il signor presenta: “Placche pleuriche” riconosciute come tecnopatia. Parte_1
Tale affezione, valutata secondo i parametri previsti dal D.lgs 38/2000, determina un
danno biologico del 4% ( cfr. relazione medico legale in atti)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidata.
Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato si provvede come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 17/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7488 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. SPOTORNO CLAUDIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. CAMARDA MARCELLA) CP_1
Resistente
All'udienza del 17.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico del ricorrente le spese della
CTU, già liquidate.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 17.05.2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' chiedendo che gli venisse riconosciuta l'esistenza di una malattia CP_1
professionale - una interstiziopatia professionale da amianto (asbestosi) -contratta a causa dell'attività lavorativa come coibentatore alle dipendenze di alcune società
(“S.r.l. Lavori Navali, S.a.s. Isolviola di LA AR C., , Controparte_2 [...]
Controparte
, in amministrazione giudiziaria, dell'indotto CP_3 Controparte_4
Fincantieri, presso il di Palermo, con conseguente riconoscimento di Controparte_5
un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 6%, con conseguente diritto al relativo indennizzo;
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di cui CP_6
chiese il rigetto, deducendo che il ricorrente era stato sottoposto a visita medico-
legale da parte dell che ha valutato in misura pari al 4 % i postumi invalidanti CP_1
al medesimo, residuati in dipendenza di una accertata patologia polmonare consistente in placche pleuriche, e non opponendosi alla nomina di un c.t.u. medico legale .
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione concludendo che “Il signor presenta: “Placche pleuriche” riconosciute come tecnopatia. Parte_1
Tale affezione, valutata secondo i parametri previsti dal D.lgs 38/2000, determina un
danno biologico del 4% ( cfr. relazione medico legale in atti)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (v. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidata.
Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato si provvede come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 17/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro