Articolo 37 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 36Articolo 37 bis
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 37.

((L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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