Versione
12 febbraio 1982
12 febbraio 1982
Art. 6.
Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , ed ogni altra disposizione In contrasto con la presente legge.
Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita' del dipendente nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilita' disciplinari.
Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , ed ogni altra disposizione In contrasto con la presente legge.
Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita' del dipendente nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilita' disciplinari.
Giurisprudenza • 14
- 1. Corte Cost., sentenza 19/10/1988, n. 978Provvedimento: […] Né va dimenticato che l'attività della commissione speciale istituita presso il Consiglio dei ministri risulta fortemente circoscritta dall'art. 6 della stessa legge n. 17 del 1982, in forza del quale le disposizioni del passato "continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'art. 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge" (secondo periodo), lasciando "ferme" anche "le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari" (quarto periodo). […]Leggi di più...
- sent. 978/88·
- associazione segreta·
- cost. art. 3.·
- legge 25 gennaio 1982, n. 4, 11^ comma.·
- questione non fondata.·
- mancata previsione delle garanzie procedimentali·
- appartenenza -accertamento- amministratori degli enti pubblici