Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 49/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.1.2025 da nato il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata il [...] (C.F. , entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Avezzano, via Corradini n. 225, presso lo studio degli Avv. ti Alessandro Felli e Stefania Antidormi che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in Cittaducale (RI) Parte_1 Parte_2
Frazione di Santa Rufina, in data 08.04.1984, optando per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati il 6.12.1984 e il 02.09.1986, Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La moglie è attualmente disoccupata mentre il marito è attualmente titolare di pensione per un reddito imponibile annuo pari ad € 27.900,00 circa netti annuali.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 9.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo il venir
1
Con note scritte depositate in sostituzione della udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con ordine al Comune di Parte_1 Parte_2
Cittaducale di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) assegnare la casa coniugale (individuata in NCEU del Comune di Borgo Velino al fg 9, p.lla 1390, sub 11, Cat.
A/2 cl. 2 Cons. 6,5 vani nonché fg 9, p.lla 1390, sub 21, Cat. C/3 cl. 4 Cons. 33 mq) sita alla Via Nazionale 19 di Borgo Velino, al SI. con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, dandosi atto che la signora Parte_1 Parte_2
preleverà i propri effetti personali entro la data fissata per la comparizione delle parti innanzi al Tribunale adito.
[...]
Quest'ultima si impegna sin da ora a trasferire la propria residenza altrove nel termine di 30 gg dalla omologazione della separazione;
3) la signora si obbliga a trasferire, con successivo atto pubblico da rogitarsi presso il Notaio a scelta Parte_2 del SI. in favore del signor al prezzo di Euro 85.000,00 (da versarsi con assegno circolare Pt_1 Parte_1 contestualmente al rogito), la piena proprietà della quota indivisa pari ad ½ delle porzioni immobiliari site in Borgo
Velino, in via Nazionale n. 19 ed identificate al catasto fabbricati del Comune di Borgo Velino al fg 9, p.lla 1390, sub
11, Cat. A/2 cl. 2 Cons. 6,5 vani nonché fg 9, p.lla 1390, sub 21, Cat. C/3 cl. 4 Cons. 33 mq (rispettivamente appartamento e relativa pertinenza);
4) I coniugi considerano gli accordi patrimoniali sopra indicati funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e quindi, quali condizioni essenziali della cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti immobiliari concordati tra i coniugi nell'ambito della separazione.
5) Con la ricezione dell'assegno circolare la SI.ra dichiara, ora per allora, di non avere più nulla a Parte_2 pretendere dal SI. per qualsiasi ragione e/o causa, rinunciando a qualsivoglia pretesa/o rivalsa anche Parte_1 in relazione ad ulteriori rapporti patrimoniali tra le parti, saldi esistenti sui conti correnti al momento della separazione e divorzio, finanziamenti/mutui fatta eccezione per la quota di mantenimento di cui al successivo punto 8;
6) Con il trasferimento della quota parte del 50% dell'immobile meglio distinto al NCEU di Borgo Velino al fg 9, p.lla
1390, sub 11, Cat. A/2 cl. 2 Cons. 6,5 vani nonché fg 9, p.lla 1390, sub 21, Cat. C/3 cl. 4 Cons. 33 mq), il SI. dichiarerà di non avere più nulla a pretendere dalla SI.ra , per qualsiasi ragione Parte_1 Parte_2
e/o causa, rinunciando a qualsivoglia pretesa e/o rivalsa, anche in relazione ad ulteriori rapporti patrimoniali tra le parti, saldi attivi e passivi esistenti sui conti correnti, finanziamenti/mutui;
7) Le spese notarili del trasferimento saranno sostenute interamente dal SI. Parte_1
8) Il SI. corrisponderà, alla SI.ra a titolo di mantenimento la somma mensile di Euro 800,00 entro Pt_1 Parte_2 il giorno 1 di ogni mese;
detto assegno di mantenimento sarà rimodulato automaticamente decorsi 24 mesi dalla
2 omologazione della separazione consensuale per cui, a decorrere da tale data, il corrisponderà, alla SI.ra Pt_1 Parte_2
a titolo di contributo al Suo mantenimento la somma mensile di € 500,00, entro il giorno 1 di ogni mese;
9) L'importo di cui sopra sarà aggiornato annualmente in base alla variazione istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
All'esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., ovvero dalla data dell'udienza cartolare, i ricorrenti hanno chiesto altresì la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cittaducale (Ri);
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Borgo Velino in Via Nazionale n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del SI. Parte_1
3) Confermare le condizioni economiche già previste in sede di separazione nei termini di cui al precedente punto 8 ovvero:
“Il SI. corrisponderà, alla SI.ra a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 8000,00 Pt_1 Parte_2 entro il giorno 1 di ogni mese;
detto assegno sarà rimodulato automaticamente decorsi 24 mesi dalla omologazione della separazione consensuale per cui, a decorrere da tale data, il corrisponderà, alla SI.ra a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo divorzile la somma mensile di Euro 500,00, sempre entro il giorno 1 di ogni mese;
l'importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto le condizioni inerenti i rapporti economici sono congrue e conformi alla legge.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate e difese dai medesimi difensori.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Cittaducale (RI) Frazione di Santa Rufina, in data 08.04.1984,
3 trascritto nei registri dell'atto di matrimonio del Comune di Cittaducale (RI) al n. 1, P. 2, S. A, anno
1984;
-omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
-nulla sulle spese;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittaducale (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
4