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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5300/2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Viale Riviera Email_1 C.F._1
Berica n. 105, presso e nello studio dell'Avv. MAZZON DEBORA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza, Via Ermes Controparte_1 C.F._2
Jacchia n. 115, presso e nello studio dell'Avv. FONTANA FRANCESCO e dell'Avv. ALBERTI NICOLA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore e in sostituzione dell'Avv. GARZIA VINCENZO del Foro di Vicenza, già nominato giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e con l'intervento in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Via Dei Mille n. 47, presso e nello studio dell'Avv. FOGLIA
pagina 1 di 17 MASSIMO del Foro di Napoli, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di intervento volontario
Intervenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in via principale: (1) accogliere le domande avanzate da in qualità di trustee del Trust MG nella Controparte_2 comparsa di intervento volontario del 26 settembre 2024, compresa la preliminare declaratoria sulla accettazione dell'eredità della Signora da parte di Persona_1 Controparte_1
(2) laddove l'eccezione di carenza di legittimazione sia considerata abusiva, in relazione alla conoscenza da parte del convenuto della disponibilità del trustee a eseguire il preliminare e, in ogni modo, in considerazione della pretestuosità dell'eccezione di annullabilità del contratto preliminare di cui è causa, condannare comunque il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, Controparte_1 comprensive di onorari, accessori e anticipazioni e, se di giustizia, al risarcimento del danno di cui all'art. 96, c.
3. c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse respingere, anche solo in parte e per qualsivoglia ragione, le eccezioni e/o le domande avanzate da in qualità di trustee del Trust MG: Controparte_2
(1) accertare e dichiarare con sentenza l'accettazione tacita di eredità della Signora da Persona_1 parte di Controparte_1
(2.0) accertata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare sub doc. 1, dichiarare con sentenza che il signor trasferisce al Controparte_3 signor la piena ed esclusiva proprietà degli appezzamenti di terreno (aventi la Controparte_1 destinazione urbanistica indicata nel C.D.U. sub doc. 5) siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particelle n.ri: 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16; 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63; 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90; 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30; 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07; 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22; 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03; 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01;
pagina 2 di 17 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73; per totali mq. 6.792,00 (seimilasettecentonovantadue virgola zero zero); confini
- delle particella n.ri 41, 1306, 336, 1301, 1299 nel loro insieme: torrente Riello, particelle n.ri 56, 334, 1203, 43, 337, 338, 385, 1292, 1300, 1302 e 1305;
- delle particelle n.ri 1304 e 1298: particelle n.ri 385 su due lati, 1297 e 1303;
- della particella n. 1296: particelle n.ri 385 su tre lati e 1295;
- della particella n. 1294: particelle n.ri 385, 196 e 1293 su due lati;
e con la precisazione: che la particella n. 1306 deriva dalla particella n. 335 giusta frazionamento in data 7 luglio 2021, n. 69802.1/2021, Prot. n. VI0069802; che i terreni in oggetto sono meglio identificati dall'estratto di mappa allegato al preliminare (doc. 1 fascicolo attoreo); che il valore dei diritti ceduti è pari a Euro 81.504,00 (ottantunomilacinquecentoquattro virgola zero zero), con diritto di ricevere Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio;
(2.1) correlativamente, dichiarare con sentenza che il signor trasferisce al signor Controparte_1
la piena ed esclusiva proprietà del terreno (avente la destinazione urbanistica indicata Controparte_3 nel C.D.U. di cui oltre) e di un'area urbana siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti:
* nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 - R.D. Euro 4,60 - R.A. Euro 2,30; sono totali mq. 330 (trecentotrenta);
* nel Catasto Fabbricati: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1292 - - piano T - area urbana di mq. 15; Controparte_4 con la precisazione: che la suddetta area urbana (già ente urbano di mq. 15) è stata introdotta al Catasto fabbricati con denuncia in data 21 luglio 2021 (prot. n. VI0074478); che i confini sono:
- per la particella 1292, le particelle n.ri 1300, 385 e 1303 su due lati;
- per la particella n. 1290, le particelle n.ri 385 su due lati, 1293 su due lati e 1295; che il valore dei diritti ceduti è pari a Euro 4.140,00 (quattromilacentoquaranta virgola zero zero), con obbligo di pagare Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio;
(2.2) relativamente alla particella n. 1292, dichiarare che non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di area urbana, per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28; (3) accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare ad la somma di Controparte_1 Controparte_3
Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio dei
pagina 3 di 17 trasferimenti di cui al precedente punto (2) e pronunciare conseguente condanna, con interessi dalla data del 23 luglio 2021 di mancata comparizione avanti il notaio o dalla differente data di giustizia;
Per_2
(4) condannare a titolo di obbligo di facere, a consentire alla realizzazione di opere Controparte_1 stabili e durature a recinzione e delimitazione dei confini tra le due proprietà, con condanna a concorrere alle relative spese in misura del 50%; (5) con spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Dichiarare inammissibili tutte le deduzioni fattuali e produzioni documentali dell'attore e del terzo intervenuto effettuate oltre i termini preclusivi di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. ratione temporis vigente;
dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande attoree per sopravvenuta carenza di legittimazione e interesse ad agire o, comunque, per carenza del requisito della possibilità giuridica previsto dall'art. 2932 c.c.; dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande del terzo intervenuto per carenza di legittimazione e interesse ad intervenire in quanto non vi è successione nel diritto controverso (art 111 c.p.c.) ed il terzo non ha alcun diritto o interesse giuridicamente rilevante da far valere nel processo (art. 105 c.p.c.) giacché la sentenza pronunciata tra le parti originarie non può avere alcun effetto – né diretto né mediato – nei confronti del terzo;
in subordine, rigettare le domande avversarie per le ragioni di merito già dedotte dal convenuto nel corso del processo;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, per contro, parte convenuta aveva concluso nei seguenti differenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: tentare una conciliazione tra le parti al fine di rivedere alcune posizioni statuite nel contratto preliminare e in particolare il problema della dazione di terreno ad uso orto, catastalmente censito a Vicenza, Catasto Terreni, fg. 13, m.n. 198 – 339 – 384, in quanto coltivato da da tempo immemore, Controparte_1 stante la sua attività di agricoltore diretto, ovvero disporre una procedura di mediazione tra le parti al fine di addivenire ad una risoluzione della controversia;
in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi l'annullabilità del contratto preliminare de quo, in quanto la sottoscrizione da parte dell'odierno convenuto è affetta da vizio della volontà ai sensi e per gli effetti degli artt. 1390 – 1427 – 1434 ss. C.c. per la violenza morale esercitata dall'Avv. nei confronti di Controparte_3
, il quale non avrebbe firmato né accettato le condizioni imposte se non vi fosse stato Controparte_1 il comportamento descritto in narrativa;
pagina 4 di 17 rigettarsi le domande tutte avanzate dall'Avv. nei confronti del fratello Controparte_3 CP_1
, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
[...] in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la parziale annullabilità del contratto preliminare sottoscritto tra l'Avv.
[...]
e per vizio della volontà in relazione alla porzione di terreno CP_3 Controparte_1 rappresentante il c.d. orto e catastalmente censito a Vicenza, Catasto Terreni, fg. 13, m.n. 198 – 339 – 384, affinché lo stesso resti in proprietà all'odierno convenuto, ; Controparte_1 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte intervenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, integralmente richiamandosi alla propria comparsa di intervento, ove chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per qualsiasi motivo di legge e/o di ragione, con ogni preliminare statuizione e conseguente deliberazione, rigettata ogni eccezione, domanda e deduzione di , Controparte_1 in via preliminare: (1) accertare e dichiarare con sentenza l'accettazione tacita di eredità della signora da Persona_1 parte di Controparte_1 in via principale: (2) pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti che trasferisca: 2.1) da in qualità di trustee del Trust MG (anche ove occorra quale Controparte_2 incaricata/rappresentante di a la piena ed esclusiva proprietà Controparte_3 Controparte_1 degli appezzamenti di terreno (aventi la destinazione urbanistica indicata nel C.D.U. sub doc. 5) siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particelle n.ri: 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16; 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63; 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90; 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30; 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07; 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22; 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03; 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01; 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73; per totali mq. 6.792,00 (seimilasettecentonovantadue virgola zero zero); con confini
- delle particella n.ri 41, 1306, 336, 1301, 1299 nel loro insieme: torrente Riello, particelle n.ri 56, 334, 1203, 43, 337, 338, 385, 1292, 1300, 1302 e 1305;
- delle particelle n.ri 1304 e 1298: particelle n.ri 385 su due lati, 1297 e 1303;
- della particella n. 1296: particelle n.ri 385 su tre lati e 1295;
- della particella n. 1294: particelle n.ri 385, 196 e 1293 su due lati;
pagina 5 di 17 con la precisazione: che la particella n. 1306 deriva dalla particella n. 335 giusta frazionamento in data 7 luglio 2021, n. 69802.1/2021, Prot. n. VI0069802; che i terreni in oggetto sono meglio identificati dall'estratto di mappa allegato al preliminare (doc. 1 fascicolo attoreo); che il valore convenuto è pari a Euro 81.504,00 (ottantunomilacinquecentoquattro virgola zero zero); 2.2) da in qualità di trustee del Trust MG la piena ed esclusiva Controparte_1 Controparte_2 proprietà del terreno (avente la destinazione urbanistica indicata nel C.D.U. di cui oltre) e di un'area urbana siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti:
* nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 - R.D. Euro 4,60 - R.A. Euro 2,30; sono totali mq. 330 (trecentotrenta);
* nel Catasto Fabbricati: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1292 - - piano T - area urbana di mq. 15; Controparte_4 con precisazione che la suddetta area urbana (già ente urbano di mq. 15) è stata introdotta al Catasto fabbricati con denuncia in data 21 luglio 2021 (prot. n. VI0074478); con confini:
- della particella 1292: particelle n.ri 1300, 385 e 1303su due lati;
- della particella n. 1290: particelle n.ri 385 su due lati, 1293 su due lati e 1295; per il valore convenuto di euro 4.140,00 (quattromilacentoquaranta virgola zero zero); 2.3) dare altresì atto che, relativamente alla particella n. 1292, non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di area urbana, per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M.
2 gennaio 1998, n. 28;
3) accertare e dichiarare l'obbligo di i pagare a in qualità di trustee Controparte_1 Controparte_2 del Trust MG la somma di Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio dei trasferimenti di cui al precedente punto (2) e pronunciare conseguente condanna;
con la precisazione che, laddove di giustizia, il conguaglio potrà essere pagato ad Controparte_3 fermo restando che esso non potrà essere duplicato;
in ogni caso: (4) condannare a titolo di obbligo di facere, a consentire alla realizzazione di opere Controparte_1 stabili e durature a recinzione e delimitazione dei confini tra le due proprietà, con condanna a concorrere alle relative spese in misura del 50%; (6) con spese, diritti e on orari di lite interamente rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto in data Controparte_3
pagina 6 di 17 26.10.2020 con il fratello un accordo preliminare per la ripartizione omogenea di Controparte_1
alcuni beni immobili confinanti, di cui quelli censiti al Catasto del Comune di Vicenza, foglio 13, mappali n. 41, n. 46, n. 48, n. 56, n. 112, n. 200, n. 335 e n. 534 di proprietà esclusiva dell'attore e quelli censiti al
Catasto del Comune di Vicenza, foglio 13, mappali n. 198, n. 339 e n. 384 pervenuti in eredità al convenuto a seguito del decesso della madre, ; che in esecuzione del predetto Persona_1
contratto preliminare, i tecnici di fiducia di entrambi i contraenti avevano completato le pratiche catastali e notarili necessarie per la realizzazione del progetto;
che alla data ultima del 23.7.2021
non si era però presentato per la stipulazione dinanzi al Notaio del contratto Controparte_1
definitivo; che lo stesso aveva accettato quantomeno tacitamente l'eredità materna avendo predisposto la voltura catastale dei terreni appartenenti all'asse ereditario e comunque avendo coltivato il mappale
336 caduto in successione;
che con il contratto preliminare le parti avevano inequivocabilmente manifestato la volontà di realizzare un reciproco trasferimento di porzioni di terreni, sottoforma di compravendita o di permuta, per il valore concordato di 12 €/mq e pagamento del conguaglio;
che le parti avevano parimenti assunto l'obbligo di realizzare una recinzione tra le due proprietà così costituite, ripartendo a metà i relativi costi. chiedeva quindi: che venisse accertata l'accettazione Controparte_3
dell'eredità di da parte di;
che venisse statuito il trasferimento del Persona_1 Controparte_1
diritto di proprietà da a e da a Controparte_3 Controparte_1 Controparte_1 CP_3
sulle rispettive porzioni immobiliari meglio identificate nella planimetria allegata all'atto di
[...]
citazione; che venisse condannato a corrispondere la somma di € 77.364,00 a titolo Controparte_1
di conguaglio, nonché a consentire la realizzazione delle opere stabili di recinzione delle due proprietà limitrofe, sostenendo il 50% del relativo costo, e a risarcire i danni cagionati alla controparte, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Costituitosi in giudizio, replicava: che il contratto preliminare era affetto da un vizio Controparte_1
della volontà, essendo stato il convenuto costretto alla sua sottoscrizione dal fratello per poter entrare in possesso della propria quota ereditaria;
che la violenza morale da quest'ultimo perpetrata era consistita nella minaccia di ostacolare la liquidazione del patrimonio ereditario se gli altri eredi non avessero accettato le sue condizioni di ripartizione dei beni;
che, viceversa, il convenuto intendeva tenere per sé l'appezzamento di terreno da sempre coltivato nella sua attività di coltivatore diretto e non intendeva realizzare alcuna recinzione, in quanto del tutto superflua;
che la voltura catastale, in pagina 7 di 17 quanto atto di natura e finalità fiscali, non implicava un'accettazione tacita dell'eredità. CP_1
chiedeva quindi che il Giudice tentasse la conciliazione delle parti per la revisione dell'accordo
[...]
di divisione e che dichiarasse l'annullamento del contratto datato 26.10.2020, quantomeno per la parte relativa alla cessione dei mappali n. 198, n. 339 e n. 384 adibiti a coltivazione ortofrutticola, in ogni caso con rigetto integrale delle domande avversarie.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., le parti addivenivano alla sottoscrizione di un accordo transattivo che doveva sostituirsi al contratto preliminare dedotto in giudizio, ma che rimaneva inadempiuto. Subentrato il nuovo difensore della parte convenuta, venivano implicitamente rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Medio tempore si costituiva in giudizio in qualità di trustee del Trust MG, nel quale Controparte_2
aveva conferito, prima con l'atto costitutivo del 28.11.2023 e poi con l'atto integrativo Controparte_3
dell'8.4.2024, tutti i beni di sua proprietà esclusiva che erano oggetto del contratto preliminare per cui
è causa, motivo per cui, infatti, aveva già in precedenza sollevato in udienza nei Controparte_1
confronti dell'attore l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. Di tale eccezione
[...]
appunto intervenendo nel processo, contestava l'ammissibilità in quanto integrante un CP_2
abuso del diritto e in quanto la controparte non aveva interesse a formulare la contestazione.
Rassegnate le conclusioni come in epigrafe, con le quali chiedeva l'emissione della Controparte_2
sentenza ex art. 2932 c.c. in proprio favore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni Controparte_3
formulate da con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la Controparte_2
formulazione dell'eccezione abusiva di difetto di legittimazione attiva, solo in subordine domandando l'accoglimento delle conclusioni originariamente formulate (ossia l'emissione della sentenza ex art. 2932
c.c. in proprio favore), mentre riformulava le proprie pretese chiedendo che Controparte_1
venissero dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione attiva sia le domande proposte da
, sia le domande proposte da alfine la causa veniva trattenuta in Controparte_3 Controparte_2
decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, nell'esaminare le eccezioni preliminarmente sottoposte all'attenzione del giudicante pagina 8 di 17 va innanzitutto precisato che l'azione esperita dall'attore ai sensi dell'art. 2932 c.c. ha natura contrattuale, e dunque personale, per cui titolare del diritto sostanziale ad agire in giudizio è solo il soggetto contraente, ossia nel caso di specie insieme con (Cass. n. Controparte_3 Controparte_1
15762/2023). Ai contraenti originari potrebbe subentrare, anche processualmente, un terzo nei soli casi di successione universale - con gli effetti di cui all'art. 110 c.p.c. - o di cessione del contratto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 c.c. – ma nessuna di tali due ipotesi risulta integrata nel caso di specie: nemmeno la seconda, benchè sostenuta da da ultimo nella propria memoria di replica, Controparte_2
in quanto non ha aderito ad alcuna cessione del contratto preliminare per cui è causa Controparte_1
(e tale adesione è imprescindibile per il perfezionamento del negozio trilaterale di cui trattasi), nemmeno in termini impliciti o taciti per effetto della mancata contestazione tempestivamente formulata in sede processuale, in quanto - al contrario - con la prima difesa utile successiva all'intervento in giudizio del terzo, ossia in sede di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha viceversa formulato l'eccezione di carenza della legittimazione attiva e dell'interesse ad intervenire del terzo medesimo, così manifestando il proprio dissenso all'avvicendamento contrattuale in questione. non può dunque esperire l'azione ex art. 2932 c.c. (Cass. n. 1233/2012, di cui si Controparte_2
condivide tanto il principio di diritto quanto il percorso motivazionale) al fine di ottenere un provvedimento giudiziale attuativo del trasferimento in proprio favore di diritti reali la cui cessione era stata promessa da e per un diverso soggetto giuridico.
A tal proposito, vale la pena peraltro sottolineare che la fattispecie de qua non è assimilabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale, a quella del preliminare di compravendita di un bene altrui, in quanto la prestazione promessa è radicalmente differente: un contratto preliminare di compravendita di cosa propria è tipologicamente diverso da un contratto preliminare di compravendita di cosa altrui e, di certo, l'alienazione a terzi della res da trasferire, nell'intervallo temporale che intercorre tra il contratto preliminare e il negozio definitivo, non comporta la modificazione morfologica degli accordi intercorsi tra le parti, essendo viceversa a tal fine necessaria un'apposita manifestazione di volontà negoziale. E anche l'argomentazione svolta dalla società intervenuta nella propria comparsa conclusionale, secondo cui “la causa concreta del preliminare
è l'obbligo di concludere lo specifico contratto definitivo cui accede”, lungi dal sorreggere la tesi della sua sostituzione processuale nella posizione dell'attore, conferma al contrario la conclusione pagina 9 di 17 dell'infondatezza delle pretese avanzate nel presente giudizio da proprio perché lo Controparte_2
“specifico contratto definitivo” deve essere concluso tra altri soggetti, ossia tra quelli che ebbero a stipulare il contratto preliminare.
Per effetto di quanto finora esposto, le domande svolte in giudizio da vanno rigettate Controparte_2
nel merito (e non dichiarate inammissibili in rito, in quanto la relativa eccezione svolta da CP_1
va riqualificata da eccezione di difetto di legittimazione attiva, che sottende l'individuazione del
[...]
corretto contraddittore da un punto di vista puramente processuale, a eccezione piuttosto di carenza della titolarità sostanziale della posizione giuridica dedotta in giudizio, attinente appunto al piano del merito della controversia).
in qualità di acquirente del diritto reale di proprietà sui beni promessi in vendita o in Controparte_2
permuta con il contratto preliminare per cui è lite, avrebbe potuto solamente dispiegare un intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. per chiedere l'accoglimento delle domande formulate da , Controparte_3
essendovi interessato in quanto beneficiario finale degli effetti dell'operazione negoziale programmata dai contraenti originari (Cass. S.U. n. 23299/2011). Non avendo tuttavia articolato siffatte conclusioni, risulta totalmente soccombente nel presente giudizio.
Ne segue l'inaccoglibilità dell'eccezione di inammissibilità - per abuso del processo - delle difese del convenuto successive e conseguenti alla costituzione del trust, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore con la riformulazione ultima delle sue conclusioni.
Con riguardo invece al rapporto processuale fin dal principio instauratosi tra e Controparte_3
, va innanzitutto incidentalmente accertata, come richiesto da parte attrice, Controparte_1
l'accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità della madre defunta, : tanto si Persona_1
desume, ancor prima che dal trasferimento quantomeno della porzione immobiliare censita al Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, mappale 1290, dalla de cuius (doc. 3 attoreo) al convenuto medesimo (doc. 5 attoreo), soprattutto dalla mancata contestazione da parte di questi della circostanza in discussione: difatti, dalle difese processuali svolte da emerge inconfutabilmente Controparte_1
l'intenzione di accettare l'eredità materna, le uniche contestazioni essendo indirizzate a ripartire l'asse ereditario secondo interessi confliggenti con quelli del fratello coerede.
Secondariamente, ma sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione pagina 10 di 17 attiva svolta da nei confronti di , di nuovo previa riqualificazione di Controparte_1 Controparte_3
tale eccezione da pregiudiziale in rito a preliminare di merito. Per ragioni simmetriche a quelle poc'anzi esposte, l'eccezione in questione va in parte qua rigettata.
Come detto, infatti, poiché la prestazione che costituisce oggetto del contratto preliminare di compravendita è quella di stipulare il contratto definitivo di compravendita atto a realizzare il trasferimento del diritto di proprietà sull'eadem res e tra i medesimi stipulanti (salvo clausole peculiari e specifiche, quale quella di contratto preliminare in favore di terzi oppure per persona da nominare) rimane irrilevante l'eventuale alienazione medio tempore a terzi di quella res. D'altronde, se l'acquisto dei terreni per cui è causa da parte di non legittima quest'ultima a stare in giudizio per Controparte_2
ottenere una pronuncia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., non si può che concludere, simmetricamente, che l'alienazione di quei terreni non esautora della titolarità Controparte_5
dell'azione processuale dallo stesso esperita, rimanendo egli obbligato a procurare a Controparte_6
la proprietà dei beni promessi in vendita, nonché ad acquisire la proprietà dei beni che questi gli aveva promesso in vendita (irrilevante restando, dunque, la bilateralità dei trasferimenti immobiliari programmati dalle parti). L'unica differenza è che, per effetto della costituzione del trust, gli effetti giuridici che si producono in capo e in favore di vengono trasferiti a Controparte_3 Controparte_2
in forza di un ulteriore passaggio cronologicamente contestuale ma logicamente distinto.
In altri termini ancora, per quanto la sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo debba essere emessa - ai sensi dell'art. 2932 c.c. - solo “qualora sia possibile”, va precisato che l'ottenimento di siffatta pronuncia non diventa impossibile se dopo la stipulazione del contratto preliminare il promittente venditore ha alienato a terzi il medesimo bene, rimanendo comunque tale contraente obbligato a procurarne la proprietà alla sua controparte, vale a dire al promissario acquirente. Tanto si desume, a contrario, anche da quell'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 24960/2014 e n.
13282/1992) che, appunto presupponendo in siffatte circostanze la sussistenza del requisito della
“possibilità”, spiega che non è “possibile” pronunciare la sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare solo quanto il terzo acquirente, che non intenda disfarsi del bene lasciandolo al promissario acquirente che lo aveva proceduto nel succedersi degli accordi negoziali, abbia trascritto il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (ma viene così introdotto il diverso tema dell'opponibilità, che non assume rilievo nel caso di specie anche perché si tratta di una pagina 11 di 17 “impossibilità” che potrebbe essere eccepita solo dal terzo acquirente e non anche dalle parti del contratto preliminare, né segnatamente dal promissario acquirente).
Pertanto, la domanda de qua va esaminata in quanto proposta da nei confronti di Controparte_3
, a prescindere dalla titolarità attuale in capo a dei beni promessi Controparte_1 Controparte_2
in vendita (ossia dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, mappali nn. 41-
336-1294-1296-1298-1299-1301-1304-1306, come si desume dal doc. 13 di parte convenuta).
Appurata così la possibilità giuridica della domanda ex art. 2932 c.c. da un punto di vista soggettivo, merita verificarla anche da un punto di vista oggettivo, con riguardo cioè all'identità tra i beni immobili promessi in permuta o in vendita e quelli di cui viene chiesto il trasferimento tramite pronuncia giudiziale.
Innanzitutto, va precisato che l'alternativa tipologica tra lo schema della vendita e lo schema della permuta su cui avrebbe potuto essere sagomato il contratto definitivo tra e Controparte_3 CP_1
non impedisce in astratto l'accoglimento della domanda attorea, in quanto ai sensi dell'art.
[...]
2932 c.c. viene richiesta “una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”, vale a dire, con riguardo al caso concreto, una sentenza che semplicemente trasferisca i rispettivi diritti di proprietà dei due contraenti sulle particelle immobiliari elencate nella scrittura privata, con conseguente maturazione dei conguagli pecuniari.
Circa la coincidenza tra gli estremi catastali indicati nel contratto preliminare in questione e nelle conclusioni rassegnate dall'attore, è sufficiente rilevare che già nella menzionata scrittura privata si preludeva a un successivo frazionamento che avrebbe necessariamente comportato il mutamento della designazione numerica dei singoli mappali (viene infatti specificato in contratto che i mappali originari vengono per lo più ceduti in “parte” – doc. 1 attoreo). Alla luce di tale considerazione, la corrispondenza tra i dati catastali in questione va assunta come dato pacifico da porre a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non tempestivamente contestato dal convenuto (il quale ha sollevato siffatta confutazione, per la prima volta, solo in sede di comparsa conclusionale).
A questo punto, sussistendone tutti i presupposti giuridici, va verificata la fondatezza della domanda costitutiva proposta, da ultimo in via subordinata, da , non prima però di aver Controparte_3
esaminato, per antecedenza logica, la domanda svolta, da ultimo in via subordinata, da CP_1
(mentre sono state già rigettate tutte le restanti domande, vale a dire le domande svolte in via
[...]
pagina 12 di 17 principale dal medesimo attore e le domande svolte in via principale dal convenuto, nonché per intero le domande svolte dalla società intervenuta in causa).
ha chiesto, appunto in via subordinata, il rigetto delle domande attoree per le ragioni Controparte_1
esposte nel corso del giudizio. Per quanto non ne venga reiterata l'esplicita formulazione, ritiene il giudicante che tale rinvio sia sufficiente ad escludere un'eventuale rinuncia del convenuto alla domanda di annullamento totale o parziale del contratto preliminare per cui è causa, la quale aveva rappresentato il cuore sia delle difese svolte in comparsa di costituzione e risposta sia delle conclusioni precisate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.
A supporto di tale domanda veniva dedotto che l'odierno attore avrebbe perpetrato nei confronti del fratello atti di coercizione morale per indurlo a sottoscrivere il contratto in questione contro la sua volontà. Tali circostanze sono rimaste tuttavia del tutto sfornite di prova. Nessun elemento documentale
è stato infatti allegato dal convenuto a tal proposito e i capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. correttamene non sono stati ammessi dal giudicante in quanto risultano formulati in termini assolutamente generici e marcatamente valutativi, oltre che a tratti financo di non agevole intelligibilità e comprendenti circostanze irrilevanti ai fini delle valutazioni decisorie richieste.
La domanda di annullamento contrattuale proposta da non può dunque trovare Controparte_1
accoglimento nel presente giudizio.
Viceversa, va accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. da . Controparte_3
Come in parte già visto, se ne ravvisano tutti i presupposti giuridici: la stipulazione tra Controparte_3
e di un valido contratto preliminare contenente un'obbligazione a contrarre, la Controparte_1
possibilità giuridica del nuovo accordo in quanto non esclusa nemmeno dal titolo, l'identità di parti e di oggetto tra quanto pattuito e quanto richiesto giudizialmente, la mancata esecuzione della suddetta obbligazione a contrarre imputabile a una sola parte ( ) e l'offerta della propria Controparte_1
prestazione da parte dell'altro contraente ( ). Controparte_3
Va dunque disposto, da un lato, il trasferimento da a della piena Controparte_3 Controparte_1
ed esclusiva proprietà dei beni immobili così censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13: particella n. 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16; particella n. 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63; particella n. 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22;
pagina 13 di 17 particella n. 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03;
particella n. 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01;
particella n. 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90;
particella n. 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30;
particella n. 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07;
particella n. 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73; nonché, dall'altro lato, il trasferimento da a della piena ed Controparte_1 Controparte_3
esclusiva proprietà dei beni immobili così censiti: al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 - R.D. Euro
4,60 - R.A. Euro 2,30; al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1292 - , piano T - CP_4 CP_4
area urbana di mq. 15; cui consegue l'obbligo di di corrispondere a , a titolo di conguaglio, Controparte_1 Controparte_3
la somma di € 77.034,00 il cui importo non è stato contestato dall'odierno convenuto (il quale si è limitato a riferire genericamente che la valorizzazione in €/mq dei terreni de quibus sarebbe stata imposta unilateralmente dalla controparte, senza tuttavia dimostrare tale asserita circostanza, cosicchè la sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa risulta vincolante per ambedue le parti anche in parte qua). Su tale importo dovranno poi essere computati gli interessi legali decorrenti dalla data del passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, quando si produrranno altresì gli effetti costitutivi del trasferimento del diritto di proprietà sui beni come sopra individuati.
Con riguardo poi al mappale n. 1292, mentre in atto di citazione e in prima memoria ex art. 183 c.p.c.
l'attore si era limitato a prendere atto della dichiarazione delle parti circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 29, c. 1 bis, Legge n. 52/1985 (dichiarazione tuttavia che non era contenuta nel contratto preliminare e che non risulta condivisa dal convenuto, il quale per contro nulla eccepisce in parte qua), tuttavia con le conclusioni da ultimo rassegnate chiede che sia il Giudice a formulare tale dichiarazione: trattasi però di domanda nuova, per la quale non è stato nemmeno fornito idoneo corredo probatorio.
Rimane da esaminare la domanda attorea concernente la realizzazione di una recinzione tra le due proprietà ex novo configurate, con riparto delle relative spese al 50% a carico di ciascuno dei due pagina 14 di 17 contraenti. In effetti, alla clausola 7.3 del contratto preliminare in atti si legge: “Le parti conferiscono
l'incarico per la realizzazione delle opere di recinzione alla ditta Parte_1
come da preventivo qui allegato (all.to 2), il cui importo pari a € 6.859,20 verrà suddiviso a metà tra le parti, disponendosi fin d'ora che il fornitore prescelto fatturerà a ciascuna delle parti il 50% di detta spesa” (doc. 1 attoreo).
Orbene, con la sottoscrizione del contratto preliminare de quo l'incarico di realizzare la recinzione è stato già conferito all'impresa designata, tanto da quanto da , il quale Controparte_3 Controparte_1
dunque non risulta inadempiente allo stato ad alcun obbligo di facere né ad alcun obbligo di pagamento, posto che il pagamento del prezzo dell'opera commissionata dovrà avvenire logicamente dopo il completamento della stessa.
La domanda attorea in esame non merita quindi accoglimento.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Quelle relative al rapporto processuale instauratosi tra e vanno Controparte_3 Controparte_1
compensate per un terzo, in forza del rigetto di parte delle domande attoree da ultimo rassegnate, mentre, in forza del principio della prevalente soccombenza, i residui due terzi vanno posti a carico del convenuto e vanno liquidati, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), riducendo la quantificazione comunque entro il limite massimo di quanto indicato dalla difesa attorea nella nota spese allegata alla memoria di replica.
Le spese relative al rapporto processuale instauratosi tra la società intervenuta e il suo Controparte_2
contraddittore vanno invece poste a carico della prima, stante il rigetto integrale Controparte_1
delle domande dalla stessa proposte, e vanno liquidate, secondo i medesimi parametri suindicati, con riguardo alla sola fase decisoria, in quanto successiva all'atto di intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di annullamento negoziale proposte da;
Controparte_1
pagina 15 di 17 2. accerta e dichiara che tra e è stato stipulato in data Controparte_3 Controparte_1
26.10.2020 un contratto preliminare di trasferimento immobiliare, rimasto inadempiuto per fatto e colpa di;
Controparte_1
3. dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c., così realizzando gli effetti del contratto definitivo non stipulato in esecuzione di quanto promesso con il contratto preliminare del 26.10.2020, il trasferimento da a della piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili Controparte_3 Controparte_1
così censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13:
particella n. 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16;
particella n. 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63;
particella n. 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22;
particella n. 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03;
particella n. 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01;
particella n. 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90;
particella n. 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30;
particella n. 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07;
particella n. 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73;
4. dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c., così realizzando gli effetti del contratto definitivo non stipulato in esecuzione di quanto promesso con il contratto preliminare del 26.10.2020, il trasferimento da a della piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili Controparte_1 Controparte_3
così censiti: al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 -
R.D. Euro 4,60 - R.A. Euro 2,30; al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1292 - , Controparte_4
piano T - area urbana di mq. 15;
5. condanna a corrispondere a la somma di € 77.034,00 a Controparte_1 Controparte_3
titolo di conguaglio, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente pronuncia al saldo effettivo;
6. condiziona il trasferimento immobiliare di cui ai capi sub 3) e sub 4) al pagamento della somma di cui al capo sub 5) della presente pronuncia;
pagina 16 di 17 7. autorizza le conseguenti trascrizioni di legge;
8. rigetta le domande proposte da Controparte_7
9. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_3
10. rigetta la domanda altresì formulata da per la condanna di Controparte_3 Controparte_1
all'adempimento dell'obbligo di facere relativo alla realizzazione di una recinzione tra le rispettive proprietà;
11. compensa tra e un terzo delle spese di lite e condanna Controparte_3 Controparte_1
a rifondere in favore di i residui due terzi, per la frazione Controparte_1 Controparte_3
liquidati in € 786,00 per esborsi e in € 8.433,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
12. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Controparte_2 Controparte_1
in € 4.253,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge
Così deciso in Vicenza, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 17 di 17
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Viale Riviera Email_1 C.F._1
Berica n. 105, presso e nello studio dell'Avv. MAZZON DEBORA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza, Via Ermes Controparte_1 C.F._2
Jacchia n. 115, presso e nello studio dell'Avv. FONTANA FRANCESCO e dell'Avv. ALBERTI NICOLA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore e in sostituzione dell'Avv. GARZIA VINCENZO del Foro di Vicenza, già nominato giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e con l'intervento in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Via Dei Mille n. 47, presso e nello studio dell'Avv. FOGLIA
pagina 1 di 17 MASSIMO del Foro di Napoli, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di intervento volontario
Intervenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in via principale: (1) accogliere le domande avanzate da in qualità di trustee del Trust MG nella Controparte_2 comparsa di intervento volontario del 26 settembre 2024, compresa la preliminare declaratoria sulla accettazione dell'eredità della Signora da parte di Persona_1 Controparte_1
(2) laddove l'eccezione di carenza di legittimazione sia considerata abusiva, in relazione alla conoscenza da parte del convenuto della disponibilità del trustee a eseguire il preliminare e, in ogni modo, in considerazione della pretestuosità dell'eccezione di annullabilità del contratto preliminare di cui è causa, condannare comunque il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, Controparte_1 comprensive di onorari, accessori e anticipazioni e, se di giustizia, al risarcimento del danno di cui all'art. 96, c.
3. c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse respingere, anche solo in parte e per qualsivoglia ragione, le eccezioni e/o le domande avanzate da in qualità di trustee del Trust MG: Controparte_2
(1) accertare e dichiarare con sentenza l'accettazione tacita di eredità della Signora da Persona_1 parte di Controparte_1
(2.0) accertata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare sub doc. 1, dichiarare con sentenza che il signor trasferisce al Controparte_3 signor la piena ed esclusiva proprietà degli appezzamenti di terreno (aventi la Controparte_1 destinazione urbanistica indicata nel C.D.U. sub doc. 5) siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particelle n.ri: 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16; 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63; 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90; 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30; 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07; 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22; 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03; 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01;
pagina 2 di 17 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73; per totali mq. 6.792,00 (seimilasettecentonovantadue virgola zero zero); confini
- delle particella n.ri 41, 1306, 336, 1301, 1299 nel loro insieme: torrente Riello, particelle n.ri 56, 334, 1203, 43, 337, 338, 385, 1292, 1300, 1302 e 1305;
- delle particelle n.ri 1304 e 1298: particelle n.ri 385 su due lati, 1297 e 1303;
- della particella n. 1296: particelle n.ri 385 su tre lati e 1295;
- della particella n. 1294: particelle n.ri 385, 196 e 1293 su due lati;
e con la precisazione: che la particella n. 1306 deriva dalla particella n. 335 giusta frazionamento in data 7 luglio 2021, n. 69802.1/2021, Prot. n. VI0069802; che i terreni in oggetto sono meglio identificati dall'estratto di mappa allegato al preliminare (doc. 1 fascicolo attoreo); che il valore dei diritti ceduti è pari a Euro 81.504,00 (ottantunomilacinquecentoquattro virgola zero zero), con diritto di ricevere Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio;
(2.1) correlativamente, dichiarare con sentenza che il signor trasferisce al signor Controparte_1
la piena ed esclusiva proprietà del terreno (avente la destinazione urbanistica indicata Controparte_3 nel C.D.U. di cui oltre) e di un'area urbana siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti:
* nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 - R.D. Euro 4,60 - R.A. Euro 2,30; sono totali mq. 330 (trecentotrenta);
* nel Catasto Fabbricati: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1292 - - piano T - area urbana di mq. 15; Controparte_4 con la precisazione: che la suddetta area urbana (già ente urbano di mq. 15) è stata introdotta al Catasto fabbricati con denuncia in data 21 luglio 2021 (prot. n. VI0074478); che i confini sono:
- per la particella 1292, le particelle n.ri 1300, 385 e 1303 su due lati;
- per la particella n. 1290, le particelle n.ri 385 su due lati, 1293 su due lati e 1295; che il valore dei diritti ceduti è pari a Euro 4.140,00 (quattromilacentoquaranta virgola zero zero), con obbligo di pagare Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio;
(2.2) relativamente alla particella n. 1292, dichiarare che non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di area urbana, per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28; (3) accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare ad la somma di Controparte_1 Controparte_3
Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio dei
pagina 3 di 17 trasferimenti di cui al precedente punto (2) e pronunciare conseguente condanna, con interessi dalla data del 23 luglio 2021 di mancata comparizione avanti il notaio o dalla differente data di giustizia;
Per_2
(4) condannare a titolo di obbligo di facere, a consentire alla realizzazione di opere Controparte_1 stabili e durature a recinzione e delimitazione dei confini tra le due proprietà, con condanna a concorrere alle relative spese in misura del 50%; (5) con spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Dichiarare inammissibili tutte le deduzioni fattuali e produzioni documentali dell'attore e del terzo intervenuto effettuate oltre i termini preclusivi di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. ratione temporis vigente;
dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande attoree per sopravvenuta carenza di legittimazione e interesse ad agire o, comunque, per carenza del requisito della possibilità giuridica previsto dall'art. 2932 c.c.; dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande del terzo intervenuto per carenza di legittimazione e interesse ad intervenire in quanto non vi è successione nel diritto controverso (art 111 c.p.c.) ed il terzo non ha alcun diritto o interesse giuridicamente rilevante da far valere nel processo (art. 105 c.p.c.) giacché la sentenza pronunciata tra le parti originarie non può avere alcun effetto – né diretto né mediato – nei confronti del terzo;
in subordine, rigettare le domande avversarie per le ragioni di merito già dedotte dal convenuto nel corso del processo;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, per contro, parte convenuta aveva concluso nei seguenti differenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: tentare una conciliazione tra le parti al fine di rivedere alcune posizioni statuite nel contratto preliminare e in particolare il problema della dazione di terreno ad uso orto, catastalmente censito a Vicenza, Catasto Terreni, fg. 13, m.n. 198 – 339 – 384, in quanto coltivato da da tempo immemore, Controparte_1 stante la sua attività di agricoltore diretto, ovvero disporre una procedura di mediazione tra le parti al fine di addivenire ad una risoluzione della controversia;
in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi l'annullabilità del contratto preliminare de quo, in quanto la sottoscrizione da parte dell'odierno convenuto è affetta da vizio della volontà ai sensi e per gli effetti degli artt. 1390 – 1427 – 1434 ss. C.c. per la violenza morale esercitata dall'Avv. nei confronti di Controparte_3
, il quale non avrebbe firmato né accettato le condizioni imposte se non vi fosse stato Controparte_1 il comportamento descritto in narrativa;
pagina 4 di 17 rigettarsi le domande tutte avanzate dall'Avv. nei confronti del fratello Controparte_3 CP_1
, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
[...] in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la parziale annullabilità del contratto preliminare sottoscritto tra l'Avv.
[...]
e per vizio della volontà in relazione alla porzione di terreno CP_3 Controparte_1 rappresentante il c.d. orto e catastalmente censito a Vicenza, Catasto Terreni, fg. 13, m.n. 198 – 339 – 384, affinché lo stesso resti in proprietà all'odierno convenuto, ; Controparte_1 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte intervenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, integralmente richiamandosi alla propria comparsa di intervento, ove chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per qualsiasi motivo di legge e/o di ragione, con ogni preliminare statuizione e conseguente deliberazione, rigettata ogni eccezione, domanda e deduzione di , Controparte_1 in via preliminare: (1) accertare e dichiarare con sentenza l'accettazione tacita di eredità della signora da Persona_1 parte di Controparte_1 in via principale: (2) pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti che trasferisca: 2.1) da in qualità di trustee del Trust MG (anche ove occorra quale Controparte_2 incaricata/rappresentante di a la piena ed esclusiva proprietà Controparte_3 Controparte_1 degli appezzamenti di terreno (aventi la destinazione urbanistica indicata nel C.D.U. sub doc. 5) siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particelle n.ri: 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16; 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63; 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90; 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30; 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07; 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22; 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03; 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01; 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73; per totali mq. 6.792,00 (seimilasettecentonovantadue virgola zero zero); con confini
- delle particella n.ri 41, 1306, 336, 1301, 1299 nel loro insieme: torrente Riello, particelle n.ri 56, 334, 1203, 43, 337, 338, 385, 1292, 1300, 1302 e 1305;
- delle particelle n.ri 1304 e 1298: particelle n.ri 385 su due lati, 1297 e 1303;
- della particella n. 1296: particelle n.ri 385 su tre lati e 1295;
- della particella n. 1294: particelle n.ri 385, 196 e 1293 su due lati;
pagina 5 di 17 con la precisazione: che la particella n. 1306 deriva dalla particella n. 335 giusta frazionamento in data 7 luglio 2021, n. 69802.1/2021, Prot. n. VI0069802; che i terreni in oggetto sono meglio identificati dall'estratto di mappa allegato al preliminare (doc. 1 fascicolo attoreo); che il valore convenuto è pari a Euro 81.504,00 (ottantunomilacinquecentoquattro virgola zero zero); 2.2) da in qualità di trustee del Trust MG la piena ed esclusiva Controparte_1 Controparte_2 proprietà del terreno (avente la destinazione urbanistica indicata nel C.D.U. di cui oltre) e di un'area urbana siti in comune di Vicenza (VI) e così descritti:
* nel Catasto Terreni: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 - R.D. Euro 4,60 - R.A. Euro 2,30; sono totali mq. 330 (trecentotrenta);
* nel Catasto Fabbricati: Comune di Vicenza - foglio 13 (tredici) - particella n.: 1292 - - piano T - area urbana di mq. 15; Controparte_4 con precisazione che la suddetta area urbana (già ente urbano di mq. 15) è stata introdotta al Catasto fabbricati con denuncia in data 21 luglio 2021 (prot. n. VI0074478); con confini:
- della particella 1292: particelle n.ri 1300, 385 e 1303su due lati;
- della particella n. 1290: particelle n.ri 385 su due lati, 1293 su due lati e 1295; per il valore convenuto di euro 4.140,00 (quattromilacentoquaranta virgola zero zero); 2.3) dare altresì atto che, relativamente alla particella n. 1292, non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto si tratta di area urbana, per cui non è previsto l'obbligo di denuncia al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M.
2 gennaio 1998, n. 28;
3) accertare e dichiarare l'obbligo di i pagare a in qualità di trustee Controparte_1 Controparte_2 del Trust MG la somma di Euro 77.364,00 (settantasettemilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) a titolo di conguaglio dei trasferimenti di cui al precedente punto (2) e pronunciare conseguente condanna;
con la precisazione che, laddove di giustizia, il conguaglio potrà essere pagato ad Controparte_3 fermo restando che esso non potrà essere duplicato;
in ogni caso: (4) condannare a titolo di obbligo di facere, a consentire alla realizzazione di opere Controparte_1 stabili e durature a recinzione e delimitazione dei confini tra le due proprietà, con condanna a concorrere alle relative spese in misura del 50%; (6) con spese, diritti e on orari di lite interamente rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto in data Controparte_3
pagina 6 di 17 26.10.2020 con il fratello un accordo preliminare per la ripartizione omogenea di Controparte_1
alcuni beni immobili confinanti, di cui quelli censiti al Catasto del Comune di Vicenza, foglio 13, mappali n. 41, n. 46, n. 48, n. 56, n. 112, n. 200, n. 335 e n. 534 di proprietà esclusiva dell'attore e quelli censiti al
Catasto del Comune di Vicenza, foglio 13, mappali n. 198, n. 339 e n. 384 pervenuti in eredità al convenuto a seguito del decesso della madre, ; che in esecuzione del predetto Persona_1
contratto preliminare, i tecnici di fiducia di entrambi i contraenti avevano completato le pratiche catastali e notarili necessarie per la realizzazione del progetto;
che alla data ultima del 23.7.2021
non si era però presentato per la stipulazione dinanzi al Notaio del contratto Controparte_1
definitivo; che lo stesso aveva accettato quantomeno tacitamente l'eredità materna avendo predisposto la voltura catastale dei terreni appartenenti all'asse ereditario e comunque avendo coltivato il mappale
336 caduto in successione;
che con il contratto preliminare le parti avevano inequivocabilmente manifestato la volontà di realizzare un reciproco trasferimento di porzioni di terreni, sottoforma di compravendita o di permuta, per il valore concordato di 12 €/mq e pagamento del conguaglio;
che le parti avevano parimenti assunto l'obbligo di realizzare una recinzione tra le due proprietà così costituite, ripartendo a metà i relativi costi. chiedeva quindi: che venisse accertata l'accettazione Controparte_3
dell'eredità di da parte di;
che venisse statuito il trasferimento del Persona_1 Controparte_1
diritto di proprietà da a e da a Controparte_3 Controparte_1 Controparte_1 CP_3
sulle rispettive porzioni immobiliari meglio identificate nella planimetria allegata all'atto di
[...]
citazione; che venisse condannato a corrispondere la somma di € 77.364,00 a titolo Controparte_1
di conguaglio, nonché a consentire la realizzazione delle opere stabili di recinzione delle due proprietà limitrofe, sostenendo il 50% del relativo costo, e a risarcire i danni cagionati alla controparte, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Costituitosi in giudizio, replicava: che il contratto preliminare era affetto da un vizio Controparte_1
della volontà, essendo stato il convenuto costretto alla sua sottoscrizione dal fratello per poter entrare in possesso della propria quota ereditaria;
che la violenza morale da quest'ultimo perpetrata era consistita nella minaccia di ostacolare la liquidazione del patrimonio ereditario se gli altri eredi non avessero accettato le sue condizioni di ripartizione dei beni;
che, viceversa, il convenuto intendeva tenere per sé l'appezzamento di terreno da sempre coltivato nella sua attività di coltivatore diretto e non intendeva realizzare alcuna recinzione, in quanto del tutto superflua;
che la voltura catastale, in pagina 7 di 17 quanto atto di natura e finalità fiscali, non implicava un'accettazione tacita dell'eredità. CP_1
chiedeva quindi che il Giudice tentasse la conciliazione delle parti per la revisione dell'accordo
[...]
di divisione e che dichiarasse l'annullamento del contratto datato 26.10.2020, quantomeno per la parte relativa alla cessione dei mappali n. 198, n. 339 e n. 384 adibiti a coltivazione ortofrutticola, in ogni caso con rigetto integrale delle domande avversarie.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., le parti addivenivano alla sottoscrizione di un accordo transattivo che doveva sostituirsi al contratto preliminare dedotto in giudizio, ma che rimaneva inadempiuto. Subentrato il nuovo difensore della parte convenuta, venivano implicitamente rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Medio tempore si costituiva in giudizio in qualità di trustee del Trust MG, nel quale Controparte_2
aveva conferito, prima con l'atto costitutivo del 28.11.2023 e poi con l'atto integrativo Controparte_3
dell'8.4.2024, tutti i beni di sua proprietà esclusiva che erano oggetto del contratto preliminare per cui
è causa, motivo per cui, infatti, aveva già in precedenza sollevato in udienza nei Controparte_1
confronti dell'attore l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. Di tale eccezione
[...]
appunto intervenendo nel processo, contestava l'ammissibilità in quanto integrante un CP_2
abuso del diritto e in quanto la controparte non aveva interesse a formulare la contestazione.
Rassegnate le conclusioni come in epigrafe, con le quali chiedeva l'emissione della Controparte_2
sentenza ex art. 2932 c.c. in proprio favore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni Controparte_3
formulate da con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la Controparte_2
formulazione dell'eccezione abusiva di difetto di legittimazione attiva, solo in subordine domandando l'accoglimento delle conclusioni originariamente formulate (ossia l'emissione della sentenza ex art. 2932
c.c. in proprio favore), mentre riformulava le proprie pretese chiedendo che Controparte_1
venissero dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione attiva sia le domande proposte da
, sia le domande proposte da alfine la causa veniva trattenuta in Controparte_3 Controparte_2
decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, nell'esaminare le eccezioni preliminarmente sottoposte all'attenzione del giudicante pagina 8 di 17 va innanzitutto precisato che l'azione esperita dall'attore ai sensi dell'art. 2932 c.c. ha natura contrattuale, e dunque personale, per cui titolare del diritto sostanziale ad agire in giudizio è solo il soggetto contraente, ossia nel caso di specie insieme con (Cass. n. Controparte_3 Controparte_1
15762/2023). Ai contraenti originari potrebbe subentrare, anche processualmente, un terzo nei soli casi di successione universale - con gli effetti di cui all'art. 110 c.p.c. - o di cessione del contratto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 c.c. – ma nessuna di tali due ipotesi risulta integrata nel caso di specie: nemmeno la seconda, benchè sostenuta da da ultimo nella propria memoria di replica, Controparte_2
in quanto non ha aderito ad alcuna cessione del contratto preliminare per cui è causa Controparte_1
(e tale adesione è imprescindibile per il perfezionamento del negozio trilaterale di cui trattasi), nemmeno in termini impliciti o taciti per effetto della mancata contestazione tempestivamente formulata in sede processuale, in quanto - al contrario - con la prima difesa utile successiva all'intervento in giudizio del terzo, ossia in sede di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta ha viceversa formulato l'eccezione di carenza della legittimazione attiva e dell'interesse ad intervenire del terzo medesimo, così manifestando il proprio dissenso all'avvicendamento contrattuale in questione. non può dunque esperire l'azione ex art. 2932 c.c. (Cass. n. 1233/2012, di cui si Controparte_2
condivide tanto il principio di diritto quanto il percorso motivazionale) al fine di ottenere un provvedimento giudiziale attuativo del trasferimento in proprio favore di diritti reali la cui cessione era stata promessa da e per un diverso soggetto giuridico.
A tal proposito, vale la pena peraltro sottolineare che la fattispecie de qua non è assimilabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale, a quella del preliminare di compravendita di un bene altrui, in quanto la prestazione promessa è radicalmente differente: un contratto preliminare di compravendita di cosa propria è tipologicamente diverso da un contratto preliminare di compravendita di cosa altrui e, di certo, l'alienazione a terzi della res da trasferire, nell'intervallo temporale che intercorre tra il contratto preliminare e il negozio definitivo, non comporta la modificazione morfologica degli accordi intercorsi tra le parti, essendo viceversa a tal fine necessaria un'apposita manifestazione di volontà negoziale. E anche l'argomentazione svolta dalla società intervenuta nella propria comparsa conclusionale, secondo cui “la causa concreta del preliminare
è l'obbligo di concludere lo specifico contratto definitivo cui accede”, lungi dal sorreggere la tesi della sua sostituzione processuale nella posizione dell'attore, conferma al contrario la conclusione pagina 9 di 17 dell'infondatezza delle pretese avanzate nel presente giudizio da proprio perché lo Controparte_2
“specifico contratto definitivo” deve essere concluso tra altri soggetti, ossia tra quelli che ebbero a stipulare il contratto preliminare.
Per effetto di quanto finora esposto, le domande svolte in giudizio da vanno rigettate Controparte_2
nel merito (e non dichiarate inammissibili in rito, in quanto la relativa eccezione svolta da CP_1
va riqualificata da eccezione di difetto di legittimazione attiva, che sottende l'individuazione del
[...]
corretto contraddittore da un punto di vista puramente processuale, a eccezione piuttosto di carenza della titolarità sostanziale della posizione giuridica dedotta in giudizio, attinente appunto al piano del merito della controversia).
in qualità di acquirente del diritto reale di proprietà sui beni promessi in vendita o in Controparte_2
permuta con il contratto preliminare per cui è lite, avrebbe potuto solamente dispiegare un intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. per chiedere l'accoglimento delle domande formulate da , Controparte_3
essendovi interessato in quanto beneficiario finale degli effetti dell'operazione negoziale programmata dai contraenti originari (Cass. S.U. n. 23299/2011). Non avendo tuttavia articolato siffatte conclusioni, risulta totalmente soccombente nel presente giudizio.
Ne segue l'inaccoglibilità dell'eccezione di inammissibilità - per abuso del processo - delle difese del convenuto successive e conseguenti alla costituzione del trust, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore con la riformulazione ultima delle sue conclusioni.
Con riguardo invece al rapporto processuale fin dal principio instauratosi tra e Controparte_3
, va innanzitutto incidentalmente accertata, come richiesto da parte attrice, Controparte_1
l'accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità della madre defunta, : tanto si Persona_1
desume, ancor prima che dal trasferimento quantomeno della porzione immobiliare censita al Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, mappale 1290, dalla de cuius (doc. 3 attoreo) al convenuto medesimo (doc. 5 attoreo), soprattutto dalla mancata contestazione da parte di questi della circostanza in discussione: difatti, dalle difese processuali svolte da emerge inconfutabilmente Controparte_1
l'intenzione di accettare l'eredità materna, le uniche contestazioni essendo indirizzate a ripartire l'asse ereditario secondo interessi confliggenti con quelli del fratello coerede.
Secondariamente, ma sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione pagina 10 di 17 attiva svolta da nei confronti di , di nuovo previa riqualificazione di Controparte_1 Controparte_3
tale eccezione da pregiudiziale in rito a preliminare di merito. Per ragioni simmetriche a quelle poc'anzi esposte, l'eccezione in questione va in parte qua rigettata.
Come detto, infatti, poiché la prestazione che costituisce oggetto del contratto preliminare di compravendita è quella di stipulare il contratto definitivo di compravendita atto a realizzare il trasferimento del diritto di proprietà sull'eadem res e tra i medesimi stipulanti (salvo clausole peculiari e specifiche, quale quella di contratto preliminare in favore di terzi oppure per persona da nominare) rimane irrilevante l'eventuale alienazione medio tempore a terzi di quella res. D'altronde, se l'acquisto dei terreni per cui è causa da parte di non legittima quest'ultima a stare in giudizio per Controparte_2
ottenere una pronuncia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., non si può che concludere, simmetricamente, che l'alienazione di quei terreni non esautora della titolarità Controparte_5
dell'azione processuale dallo stesso esperita, rimanendo egli obbligato a procurare a Controparte_6
la proprietà dei beni promessi in vendita, nonché ad acquisire la proprietà dei beni che questi gli aveva promesso in vendita (irrilevante restando, dunque, la bilateralità dei trasferimenti immobiliari programmati dalle parti). L'unica differenza è che, per effetto della costituzione del trust, gli effetti giuridici che si producono in capo e in favore di vengono trasferiti a Controparte_3 Controparte_2
in forza di un ulteriore passaggio cronologicamente contestuale ma logicamente distinto.
In altri termini ancora, per quanto la sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo debba essere emessa - ai sensi dell'art. 2932 c.c. - solo “qualora sia possibile”, va precisato che l'ottenimento di siffatta pronuncia non diventa impossibile se dopo la stipulazione del contratto preliminare il promittente venditore ha alienato a terzi il medesimo bene, rimanendo comunque tale contraente obbligato a procurarne la proprietà alla sua controparte, vale a dire al promissario acquirente. Tanto si desume, a contrario, anche da quell'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 24960/2014 e n.
13282/1992) che, appunto presupponendo in siffatte circostanze la sussistenza del requisito della
“possibilità”, spiega che non è “possibile” pronunciare la sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare solo quanto il terzo acquirente, che non intenda disfarsi del bene lasciandolo al promissario acquirente che lo aveva proceduto nel succedersi degli accordi negoziali, abbia trascritto il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (ma viene così introdotto il diverso tema dell'opponibilità, che non assume rilievo nel caso di specie anche perché si tratta di una pagina 11 di 17 “impossibilità” che potrebbe essere eccepita solo dal terzo acquirente e non anche dalle parti del contratto preliminare, né segnatamente dal promissario acquirente).
Pertanto, la domanda de qua va esaminata in quanto proposta da nei confronti di Controparte_3
, a prescindere dalla titolarità attuale in capo a dei beni promessi Controparte_1 Controparte_2
in vendita (ossia dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, mappali nn. 41-
336-1294-1296-1298-1299-1301-1304-1306, come si desume dal doc. 13 di parte convenuta).
Appurata così la possibilità giuridica della domanda ex art. 2932 c.c. da un punto di vista soggettivo, merita verificarla anche da un punto di vista oggettivo, con riguardo cioè all'identità tra i beni immobili promessi in permuta o in vendita e quelli di cui viene chiesto il trasferimento tramite pronuncia giudiziale.
Innanzitutto, va precisato che l'alternativa tipologica tra lo schema della vendita e lo schema della permuta su cui avrebbe potuto essere sagomato il contratto definitivo tra e Controparte_3 CP_1
non impedisce in astratto l'accoglimento della domanda attorea, in quanto ai sensi dell'art.
[...]
2932 c.c. viene richiesta “una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”, vale a dire, con riguardo al caso concreto, una sentenza che semplicemente trasferisca i rispettivi diritti di proprietà dei due contraenti sulle particelle immobiliari elencate nella scrittura privata, con conseguente maturazione dei conguagli pecuniari.
Circa la coincidenza tra gli estremi catastali indicati nel contratto preliminare in questione e nelle conclusioni rassegnate dall'attore, è sufficiente rilevare che già nella menzionata scrittura privata si preludeva a un successivo frazionamento che avrebbe necessariamente comportato il mutamento della designazione numerica dei singoli mappali (viene infatti specificato in contratto che i mappali originari vengono per lo più ceduti in “parte” – doc. 1 attoreo). Alla luce di tale considerazione, la corrispondenza tra i dati catastali in questione va assunta come dato pacifico da porre a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non tempestivamente contestato dal convenuto (il quale ha sollevato siffatta confutazione, per la prima volta, solo in sede di comparsa conclusionale).
A questo punto, sussistendone tutti i presupposti giuridici, va verificata la fondatezza della domanda costitutiva proposta, da ultimo in via subordinata, da , non prima però di aver Controparte_3
esaminato, per antecedenza logica, la domanda svolta, da ultimo in via subordinata, da CP_1
(mentre sono state già rigettate tutte le restanti domande, vale a dire le domande svolte in via
[...]
pagina 12 di 17 principale dal medesimo attore e le domande svolte in via principale dal convenuto, nonché per intero le domande svolte dalla società intervenuta in causa).
ha chiesto, appunto in via subordinata, il rigetto delle domande attoree per le ragioni Controparte_1
esposte nel corso del giudizio. Per quanto non ne venga reiterata l'esplicita formulazione, ritiene il giudicante che tale rinvio sia sufficiente ad escludere un'eventuale rinuncia del convenuto alla domanda di annullamento totale o parziale del contratto preliminare per cui è causa, la quale aveva rappresentato il cuore sia delle difese svolte in comparsa di costituzione e risposta sia delle conclusioni precisate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.
A supporto di tale domanda veniva dedotto che l'odierno attore avrebbe perpetrato nei confronti del fratello atti di coercizione morale per indurlo a sottoscrivere il contratto in questione contro la sua volontà. Tali circostanze sono rimaste tuttavia del tutto sfornite di prova. Nessun elemento documentale
è stato infatti allegato dal convenuto a tal proposito e i capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. correttamene non sono stati ammessi dal giudicante in quanto risultano formulati in termini assolutamente generici e marcatamente valutativi, oltre che a tratti financo di non agevole intelligibilità e comprendenti circostanze irrilevanti ai fini delle valutazioni decisorie richieste.
La domanda di annullamento contrattuale proposta da non può dunque trovare Controparte_1
accoglimento nel presente giudizio.
Viceversa, va accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. da . Controparte_3
Come in parte già visto, se ne ravvisano tutti i presupposti giuridici: la stipulazione tra Controparte_3
e di un valido contratto preliminare contenente un'obbligazione a contrarre, la Controparte_1
possibilità giuridica del nuovo accordo in quanto non esclusa nemmeno dal titolo, l'identità di parti e di oggetto tra quanto pattuito e quanto richiesto giudizialmente, la mancata esecuzione della suddetta obbligazione a contrarre imputabile a una sola parte ( ) e l'offerta della propria Controparte_1
prestazione da parte dell'altro contraente ( ). Controparte_3
Va dunque disposto, da un lato, il trasferimento da a della piena Controparte_3 Controparte_1
ed esclusiva proprietà dei beni immobili così censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13: particella n. 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16; particella n. 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63; particella n. 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22;
pagina 13 di 17 particella n. 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03;
particella n. 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01;
particella n. 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90;
particella n. 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30;
particella n. 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07;
particella n. 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73; nonché, dall'altro lato, il trasferimento da a della piena ed Controparte_1 Controparte_3
esclusiva proprietà dei beni immobili così censiti: al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 - R.D. Euro
4,60 - R.A. Euro 2,30; al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1292 - , piano T - CP_4 CP_4
area urbana di mq. 15; cui consegue l'obbligo di di corrispondere a , a titolo di conguaglio, Controparte_1 Controparte_3
la somma di € 77.034,00 il cui importo non è stato contestato dall'odierno convenuto (il quale si è limitato a riferire genericamente che la valorizzazione in €/mq dei terreni de quibus sarebbe stata imposta unilateralmente dalla controparte, senza tuttavia dimostrare tale asserita circostanza, cosicchè la sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa risulta vincolante per ambedue le parti anche in parte qua). Su tale importo dovranno poi essere computati gli interessi legali decorrenti dalla data del passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, quando si produrranno altresì gli effetti costitutivi del trasferimento del diritto di proprietà sui beni come sopra individuati.
Con riguardo poi al mappale n. 1292, mentre in atto di citazione e in prima memoria ex art. 183 c.p.c.
l'attore si era limitato a prendere atto della dichiarazione delle parti circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 29, c. 1 bis, Legge n. 52/1985 (dichiarazione tuttavia che non era contenuta nel contratto preliminare e che non risulta condivisa dal convenuto, il quale per contro nulla eccepisce in parte qua), tuttavia con le conclusioni da ultimo rassegnate chiede che sia il Giudice a formulare tale dichiarazione: trattasi però di domanda nuova, per la quale non è stato nemmeno fornito idoneo corredo probatorio.
Rimane da esaminare la domanda attorea concernente la realizzazione di una recinzione tra le due proprietà ex novo configurate, con riparto delle relative spese al 50% a carico di ciascuno dei due pagina 14 di 17 contraenti. In effetti, alla clausola 7.3 del contratto preliminare in atti si legge: “Le parti conferiscono
l'incarico per la realizzazione delle opere di recinzione alla ditta Parte_1
come da preventivo qui allegato (all.to 2), il cui importo pari a € 6.859,20 verrà suddiviso a metà tra le parti, disponendosi fin d'ora che il fornitore prescelto fatturerà a ciascuna delle parti il 50% di detta spesa” (doc. 1 attoreo).
Orbene, con la sottoscrizione del contratto preliminare de quo l'incarico di realizzare la recinzione è stato già conferito all'impresa designata, tanto da quanto da , il quale Controparte_3 Controparte_1
dunque non risulta inadempiente allo stato ad alcun obbligo di facere né ad alcun obbligo di pagamento, posto che il pagamento del prezzo dell'opera commissionata dovrà avvenire logicamente dopo il completamento della stessa.
La domanda attorea in esame non merita quindi accoglimento.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Quelle relative al rapporto processuale instauratosi tra e vanno Controparte_3 Controparte_1
compensate per un terzo, in forza del rigetto di parte delle domande attoree da ultimo rassegnate, mentre, in forza del principio della prevalente soccombenza, i residui due terzi vanno posti a carico del convenuto e vanno liquidati, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), riducendo la quantificazione comunque entro il limite massimo di quanto indicato dalla difesa attorea nella nota spese allegata alla memoria di replica.
Le spese relative al rapporto processuale instauratosi tra la società intervenuta e il suo Controparte_2
contraddittore vanno invece poste a carico della prima, stante il rigetto integrale Controparte_1
delle domande dalla stessa proposte, e vanno liquidate, secondo i medesimi parametri suindicati, con riguardo alla sola fase decisoria, in quanto successiva all'atto di intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di annullamento negoziale proposte da;
Controparte_1
pagina 15 di 17 2. accerta e dichiara che tra e è stato stipulato in data Controparte_3 Controparte_1
26.10.2020 un contratto preliminare di trasferimento immobiliare, rimasto inadempiuto per fatto e colpa di;
Controparte_1
3. dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c., così realizzando gli effetti del contratto definitivo non stipulato in esecuzione di quanto promesso con il contratto preliminare del 26.10.2020, il trasferimento da a della piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili Controparte_3 Controparte_1
così censiti al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13:
particella n. 41 - prato cl.
1 - Ha. 0.5.98 - R.D. Euro 4,01 - R.A. Euro 2,16;
particella n. 336 - semin arbor cl.
1 - Ha. 0.47.70 - R.D. Euro 48,04 - R.A. Euro 24,63;
particella n. 1294 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.31 - R.D. Euro 0,43 - R.A. Euro 0,22;
particella n. 1296 - orto cl.
3 - Ha. 0.0.04 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,03;
particella n. 1298 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.03 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01;
particella n. 1299 - orto cl.
3 - Ha. 0.1.29 - R.D. Euro 1,80 - R.A. Euro 0,90;
particella n. 1301 - semin arbor cl.
2 - Ha. 0.2.79 - R.D. Euro 2,38 - R.A. Euro 1,30;
particella n. 1304 - prato cl.
2 - Ha. 0.0.23 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,07;
particella n. 1306 - prato arbor cl.
4 - Ha. 0.9.55 - R.D. Euro 3,45 - R.A. Euro 1,73;
4. dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c., così realizzando gli effetti del contratto definitivo non stipulato in esecuzione di quanto promesso con il contratto preliminare del 26.10.2020, il trasferimento da a della piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili Controparte_1 Controparte_3
così censiti: al Catasto Terreni del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1290 - orto cl.
3 - Ha. 0.3.30 -
R.D. Euro 4,60 - R.A. Euro 2,30; al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza, foglio 13, particella n. 1292 - , Controparte_4
piano T - area urbana di mq. 15;
5. condanna a corrispondere a la somma di € 77.034,00 a Controparte_1 Controparte_3
titolo di conguaglio, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente pronuncia al saldo effettivo;
6. condiziona il trasferimento immobiliare di cui ai capi sub 3) e sub 4) al pagamento della somma di cui al capo sub 5) della presente pronuncia;
pagina 16 di 17 7. autorizza le conseguenti trascrizioni di legge;
8. rigetta le domande proposte da Controparte_7
9. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_3
10. rigetta la domanda altresì formulata da per la condanna di Controparte_3 Controparte_1
all'adempimento dell'obbligo di facere relativo alla realizzazione di una recinzione tra le rispettive proprietà;
11. compensa tra e un terzo delle spese di lite e condanna Controparte_3 Controparte_1
a rifondere in favore di i residui due terzi, per la frazione Controparte_1 Controparte_3
liquidati in € 786,00 per esborsi e in € 8.433,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
12. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Controparte_2 Controparte_1
in € 4.253,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge
Così deciso in Vicenza, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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