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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5929/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
TE - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Consorzio_1- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199773352000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.4.2023, depositato il 18.9.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra TE , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n.
09720220199773352/000, notificata in data 17.2.2023, emessa dal Consorzio di Bonifica 9 di Catania, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.150,90, per omesso versamento di contributi consortili per spese fissa per opere irrigue per l'anno 2021, eccependo l'illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento impugnata per: 1) mancata indicazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica riguardanti i terreni di proprietà dell'odierna ricorrente e totale mancanza in capo alla ricorrente del beneficio conseguente all'attività del consorzio di bonifica 9 di Catania;
2) nullità della cartella di pagamento per manifesta infondatezza ed indeterminatezza della pretesa contributiva richiesta;
3) illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, costituito in giudizio, ha contestato le eccezioni della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate – RI, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio. Il difensore di parte ricorrente ha deposito memoria illustrativa e copia di provvedimenti di sgravio eseguiti per altre annualità.
All'udienza del 24 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La fonte dell'obbligo di debenza dei contributi consortili si riviene nell'art. 860 CC il quale prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica. Il R.D. n. 215 del 1933, art. 11, stabilisce che la ripartizione della “quota di spesa” tra i proprietari è fatta “in ragione dei benefici conseguiti” per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi. Va richiamata, altresì, l'intesa
Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati “i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi”. Si sottolinea inoltre che in tema di contributi consortili in favore dei Consorzi di bonifica operanti nella Regione Sicilia, il relativo obbligo non è subordinato alla redazione del piano di classifica per la ripartizione delle spese, previsto dall'art. 10 della citata L.R. 45/95, atteso che l'art. 11 del R. D. n. 215/1933 (norma applicabile in mancanza di una diversa previsione regionale) consente ai consorzi di operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguiti, provvedendo solo in un secondo momento agli eventuali conguagli definitivi. In ordine alla natura di tali contributi la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermarne il pieno carattere tributario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017; Sez. Un, n.
5399 del 2018; Sez. Un. 31760 del 2019). Tale approdo interpretativo è stato avallato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018 la quale, richiamando il diritto vivente, ha affermato che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, pertanto “[...] deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica”. Per tale motivo, fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte statale nell'art. 860 c.c., che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e che, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n.5/1967, l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge, si può senz'altro condividere il principio che “il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono”. La Suprema Corte, con Sentenza del 23 aprile
2020, n. 8079, ha richiamato le precedenti sentenze -n. 20681/2014, n. 21176/2014, n.
24356/2016, n. 9511/2018- ed ha ribadito che, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità (come nel caso di specie), l'ente impositore è esonerato dalla prova della sussistenza del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Il contributo consortile è quindi un onere reale che grava su tutti i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, in relazione a tutte le attività di realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche necessarie per la tutela idrogeologica-forestale di un determinato territorio. La Corte di Cassazione ha anche specificato che, in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono compresi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Cfr.: Cass., Sez. 5, n. 8079 del 2020; Sez. 5, n. 6839 del 2020; Sez. 5,
n. 9511 del 2018; n. 20681 del 2014 e Sez. 5, n. 21176 del 2014). Nel caso in esame,
l'esistenza di un piano di classifica approvato non è contestata e non risulta controversa la circostanza che gli immobili di proprietà del ricorrente sono compresi nel perimetro di contribuenza, sicché il Consorzio è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti impositivi. Nella specie, tuttavia, non è in contestazione la circostanza che il terreno dei ricorrenti si trovi all'interno del perimetro consortile;
ciò che è contestato è che il Consorzio non è stato in grado di mettere a disposizione le utilità prospettate. La ricorrente ha, infatti, sostenuto che nel 2021 non ha beneficiato di acque irrigue consortili in quanto la rete irrigua a servizio del fondo non è in esercizio da diversi anni, circostanza questa acclarata dallo stesso consorzio con note prodotte in atti dal ricorrente. Sul punto il Consorzio nulla ha controdedotto.
La Corte, pertanto, a fronte della mancata contestazione di tale circostanza, ovvero che il consorziato non ha utilizzato le acque irrigue non per propria scelta ma per impossibilità di fruirne per cause riconducibili alla omessa prestazione del Consorzio, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. 15, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica 9 di Catania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 600,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate – RI non costituita.
Così deciso in Catania il 24 novembre 2025
Il Giudice
NZ CC
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5929/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
TE - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Consorzio_1- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199773352000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.4.2023, depositato il 18.9.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra TE , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n.
09720220199773352/000, notificata in data 17.2.2023, emessa dal Consorzio di Bonifica 9 di Catania, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.150,90, per omesso versamento di contributi consortili per spese fissa per opere irrigue per l'anno 2021, eccependo l'illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento impugnata per: 1) mancata indicazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica riguardanti i terreni di proprietà dell'odierna ricorrente e totale mancanza in capo alla ricorrente del beneficio conseguente all'attività del consorzio di bonifica 9 di Catania;
2) nullità della cartella di pagamento per manifesta infondatezza ed indeterminatezza della pretesa contributiva richiesta;
3) illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, costituito in giudizio, ha contestato le eccezioni della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate – RI, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio. Il difensore di parte ricorrente ha deposito memoria illustrativa e copia di provvedimenti di sgravio eseguiti per altre annualità.
All'udienza del 24 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La fonte dell'obbligo di debenza dei contributi consortili si riviene nell'art. 860 CC il quale prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica. Il R.D. n. 215 del 1933, art. 11, stabilisce che la ripartizione della “quota di spesa” tra i proprietari è fatta “in ragione dei benefici conseguiti” per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi. Va richiamata, altresì, l'intesa
Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati “i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi”. Si sottolinea inoltre che in tema di contributi consortili in favore dei Consorzi di bonifica operanti nella Regione Sicilia, il relativo obbligo non è subordinato alla redazione del piano di classifica per la ripartizione delle spese, previsto dall'art. 10 della citata L.R. 45/95, atteso che l'art. 11 del R. D. n. 215/1933 (norma applicabile in mancanza di una diversa previsione regionale) consente ai consorzi di operare in via provvisoria sulla base degli indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguiti, provvedendo solo in un secondo momento agli eventuali conguagli definitivi. In ordine alla natura di tali contributi la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermarne il pieno carattere tributario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017; Sez. Un, n.
5399 del 2018; Sez. Un. 31760 del 2019). Tale approdo interpretativo è stato avallato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018 la quale, richiamando il diritto vivente, ha affermato che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, pertanto “[...] deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica”. Per tale motivo, fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte statale nell'art. 860 c.c., che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e che, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n.5/1967, l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge, si può senz'altro condividere il principio che “il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono”. La Suprema Corte, con Sentenza del 23 aprile
2020, n. 8079, ha richiamato le precedenti sentenze -n. 20681/2014, n. 21176/2014, n.
24356/2016, n. 9511/2018- ed ha ribadito che, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità (come nel caso di specie), l'ente impositore è esonerato dalla prova della sussistenza del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Il contributo consortile è quindi un onere reale che grava su tutti i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, in relazione a tutte le attività di realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche necessarie per la tutela idrogeologica-forestale di un determinato territorio. La Corte di Cassazione ha anche specificato che, in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono compresi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Cfr.: Cass., Sez. 5, n. 8079 del 2020; Sez. 5, n. 6839 del 2020; Sez. 5,
n. 9511 del 2018; n. 20681 del 2014 e Sez. 5, n. 21176 del 2014). Nel caso in esame,
l'esistenza di un piano di classifica approvato non è contestata e non risulta controversa la circostanza che gli immobili di proprietà del ricorrente sono compresi nel perimetro di contribuenza, sicché il Consorzio è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti impositivi. Nella specie, tuttavia, non è in contestazione la circostanza che il terreno dei ricorrenti si trovi all'interno del perimetro consortile;
ciò che è contestato è che il Consorzio non è stato in grado di mettere a disposizione le utilità prospettate. La ricorrente ha, infatti, sostenuto che nel 2021 non ha beneficiato di acque irrigue consortili in quanto la rete irrigua a servizio del fondo non è in esercizio da diversi anni, circostanza questa acclarata dallo stesso consorzio con note prodotte in atti dal ricorrente. Sul punto il Consorzio nulla ha controdedotto.
La Corte, pertanto, a fronte della mancata contestazione di tale circostanza, ovvero che il consorziato non ha utilizzato le acque irrigue non per propria scelta ma per impossibilità di fruirne per cause riconducibili alla omessa prestazione del Consorzio, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. 15, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica 9 di Catania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 600,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate – RI non costituita.
Così deciso in Catania il 24 novembre 2025
Il Giudice
NZ CC