Art. 80.
L' articolo 211 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni".
L' articolo 211 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni".