Art. 5.
Qualora in prossimita' dell'ufficio o stabilimento delle aziende postelegrafoniche esistano mense aziendali di altre amministrazioni dello Stato, istituti ed enti, l'Istituto postelegrafonici potra' stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con le predette amministrazioni, istituti ed enti o con i gestori delle mense medesime, allo scopo di consentire l'accesso ai dipendenti postelegrafonici.
Le deliberazioni relative alle convenzioni sono approvate e rese esecutive dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Qualora in prossimita' dell'ufficio o stabilimento delle aziende postelegrafoniche esistano mense aziendali di altre amministrazioni dello Stato, istituti ed enti, l'Istituto postelegrafonici potra' stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con le predette amministrazioni, istituti ed enti o con i gestori delle mense medesime, allo scopo di consentire l'accesso ai dipendenti postelegrafonici.
Le deliberazioni relative alle convenzioni sono approvate e rese esecutive dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.