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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1506 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. MAZZARELLA LOREDANA e dall'Avv. SANCI SALVATORE ed elettivamente domiciliato in VIA PALERMO N. 86,TRAPANI
-ricorrente- contro
(c.f. ), sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21 CP_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: indebito per limiti reddituali su assegno ordinario di invalidità
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 5/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 13/09/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo domanda di accertamento negativo CP_1
dell'indebito comunicato dall'ente di previdenza convenuto con lettera del 08/3/2024, relativo alla pensione IO 15033115, nel periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2024,pari ad €
13.524,62.
La parte ricorrente ha eccepito la non ripetibilità dell'indebito, determnato da ragioni reddituali, stante la conoscibilità da parte dell'Istituto dei redditi dichiarati.
La parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo in data 25/10/2024.
1 La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto infra.
In materia di indebito previdenziale va poi richiamato l'art 52 della L. 88/1989
(rubricato appunto “prestazioni indebite”), che dispone “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Nel caso in esame, appare evidente che trattasi di errore dell' , non CP_1
sussistendo alcuna ipotesi di dolo del ricorrente, non essendo state neppure allegate situazioni addebitabili al pensionato.
A ciò si aggiunga che, la Cassazione ha ulteriormente affermato che “ ..Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico,
2 alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) / allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).” (cfr. in motivazione Cass. 13223/2020).
In altri termini, sussistono tutti gli elementi per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale [pensionistico], ossia: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033
c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di CP_1
trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi,
3 ragion per cui lo stesso già prima della liquidazione della pensione e nel CP_1
corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore). (da ultimo Cass. 10337 del 18/04/2023).
nel caso in esame i redditi sono stati regolarmente dichiarati all CP_2
e pertanto erano conoscibili dall'ente di previdenza.
[...]
Il ricorso va quindi accolto con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle somme oggetto di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell , che dichiara, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, CP_1
1. dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente in motivazione indicate;
2. rigetta ogni altra domanda;
3-condanna l' al pagamento della restante parte che liquida per frazione in CP_1
complessivi euro 2.400,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione ai procuratori.
Trapani, 05/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1506 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. MAZZARELLA LOREDANA e dall'Avv. SANCI SALVATORE ed elettivamente domiciliato in VIA PALERMO N. 86,TRAPANI
-ricorrente- contro
(c.f. ), sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21 CP_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: indebito per limiti reddituali su assegno ordinario di invalidità
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 5/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 13/09/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo domanda di accertamento negativo CP_1
dell'indebito comunicato dall'ente di previdenza convenuto con lettera del 08/3/2024, relativo alla pensione IO 15033115, nel periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2024,pari ad €
13.524,62.
La parte ricorrente ha eccepito la non ripetibilità dell'indebito, determnato da ragioni reddituali, stante la conoscibilità da parte dell'Istituto dei redditi dichiarati.
La parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo in data 25/10/2024.
1 La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto infra.
In materia di indebito previdenziale va poi richiamato l'art 52 della L. 88/1989
(rubricato appunto “prestazioni indebite”), che dispone “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Nel caso in esame, appare evidente che trattasi di errore dell' , non CP_1
sussistendo alcuna ipotesi di dolo del ricorrente, non essendo state neppure allegate situazioni addebitabili al pensionato.
A ciò si aggiunga che, la Cassazione ha ulteriormente affermato che “ ..Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico,
2 alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) / allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).” (cfr. in motivazione Cass. 13223/2020).
In altri termini, sussistono tutti gli elementi per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale [pensionistico], ossia: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033
c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di CP_1
trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi,
3 ragion per cui lo stesso già prima della liquidazione della pensione e nel CP_1
corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore). (da ultimo Cass. 10337 del 18/04/2023).
nel caso in esame i redditi sono stati regolarmente dichiarati all CP_2
e pertanto erano conoscibili dall'ente di previdenza.
[...]
Il ricorso va quindi accolto con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle somme oggetto di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell , che dichiara, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, CP_1
1. dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente in motivazione indicate;
2. rigetta ogni altra domanda;
3-condanna l' al pagamento della restante parte che liquida per frazione in CP_1
complessivi euro 2.400,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione ai procuratori.
Trapani, 05/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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