Decreto cautelare 2 aprile 2022
Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 21/05/2025, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3524 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
della “com.ne di Debito prenotato a Conguaglio su cedolino, convalidato sulla rata 03/2022 di € 7.865,31 per Differenze anno Corrente. Tale stato ha generato un NETTO RATA MINORE DI ZERO. La invitiamo pertanto a rivolgersi all’ufficio responsabile della sua Partita Stipendiale, il quale risulta essere -OMISSIS-. ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Il Primo Luogotenente -OMISSIS-, con lettera datata -OMISSIS- trasmessa a mezzo raccomandata con a.r., è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla notifica, la documentazione di cui all’art. 4-ter co. 3 del decreto-legge n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, comprovante l’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2.
Con comunicazione del -OMISSIS-, spedita con raccomandata con a.r., l’amministrazione, dato atto che nei termini concessi non era pervenuta la documentazione richiesta, ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del ricorrente, e ha disposto “ con decorrenza dal -OMISSIS-, la sospensione della S.V. dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte della S.V. dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS- ”.
Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il Luogotenente -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della “ com.ne di Debito prenotato a Conguaglio su cedolino, convalidato sulla rata 03/2022 di € 7.865,31 per Differenze anno Corrente. Tale stato ha generato un NETTO RATA MINORE DI ZERO. La invitiamo pertanto a rivolgersi all’ufficio responsabile della sua Partita Stipendiale, il quale risulta essere -OMISSIS-. ”.
Il ricorso è affidato ai motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “ 1. Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente ”: il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla notifica di altro provvedimento. L’azzeramento dello stipendio discenderebbe “ dalla mancata sottoposizione a vaccinazione, la quale tuttavia è incompatibile con l’istituto della aspettativa ”. Inoltre la sottoposizione a vaccinazione sarebbe incompatibile con l’istituto della malattia che precede l’aspettativa;
- “ 2. Sotto altro profilo Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – retroattività illegittima e non prevista della sospensione ”: non sarebbe consentita dall’ordinamento giuridico la retroattività della sospensione;
- “ 3. Sotto altro profilo violazione art 2 commi 2 e 3 Decreto legislativo del 30/03/2001 - n. 165 - Violazione riserva di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente – questione di legittimità cost.le ”: l’assenza di retribuzione e di qualsivoglia forma di emolumento sarebbe in contrasto con la imperatività delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art 2 d lgs 165/2001;
- “ 4. Violazione di legge – precettività dell’art 36 Cost. - invocazione della determinazione giudiziale della retribuzione sufficiente – violazione precetto cost. le (art 36 Cost.) ”: sarebbe stato violato il principio della “ retribuzione sufficiente ”.
Si è costituito il Ministero producendo tutta la documentazione relativa alla notifica della comunicazione dell’avvio del procedimento e del provvedimento di sospensione dal servizio ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità del presente giudizio non avendo la ricorrente specificatamente gravato l’atto di sospensione, che costituirebbe il necessario presupposto da cui scaturirebbero gli effetti (soprattutto di natura economica) contestati dal deducente.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza n. -OMISSIS-- non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare, atteso in particolare che “ l’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria del -OMISSIS- ha depositato in atti tutta la documentazione da cui si evince la notifica al ricorrente dell’avvio del procedimento, con la richiesta di produrre la documentazione comprovante l’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 , oppure “c) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, qualora rientrino nelle categorie dei soggetti a cui è consentito; d) certificato di esenzione dalla vaccinazione”; Considerato che, a tale richiesta, il ricorrente non ha adempiuto; Considerato che la normativa vigente prevede che la malattia non è incompatibile con la vaccinazione da Covid-19, a meno che non sussistano comprovate e documentate ragioni che la controindichino e che il mancato assolvimento ingiustificato comporta la sospensione dal lavoro e dallo stipendio ”.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile prima ancora che infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Osserva all’uopo il Collegio che la raccomandata del -OMISSIS- - con la quale il LGT -OMISSIS- è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla recezione della stessa, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, o l’attestazione relativa all’omissione al differimento della stessa qualora rientrante nelle categorie dei soggetti cui è consentito, o il certificato di esenzione dalla vaccinazione – conteneva l’espresso avvertimento che “ l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale determina: a. l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; b. la perdita del diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato la possibilità di essere destinatario di sussidi in sostituzione degli emolumenti non corrisposti; c. il periodo di sospensione, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non concorre alla maturazione di ferie e comporta la corrispondente perdita di anzianità di servizio; d. la formalizzazione del periodo di sospensione con un provvedimento, all'atto del rientro in servizio ”.
Pertanto la stessa avrebbe dovuto essere impugnata contestualmente al provvedimento del -OMISSIS- con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio, in quanto atti che costituiscono il necessario presupposto da cui scaturiscono gli effetti contestati dal LGT -OMISSIS-.
L’Amministrazione ha documentalmente provato in questa sede l’avvenuta notifica di entrambi i provvedimenti.
Con il ricorso in esame, è stato impugnato, invece, esclusivamente l’esito della consultazione della posizione retributiva del ricorrente sul portale NOIPA, con conseguente inammissibilità del giudizio de quo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo divenuti inoppugnabili gli atti dai quali discendono gli effetti contestati in questa sede.
3. Ad ogni modo, il ricorso è anche infondato nel merito.
È preliminare l'esame della normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da SARS-Cov-2, ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica.
L’obbligo vaccinale, introdotto nell’ordinamento giuridico per gli operatori sanitari con l’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (conv. con mod. in L. 28 maggio 2021, n. 76), è stato esteso ad ulteriori categorie di lavoratori pubblici tra cui gli appartenenti al comparto della Difesa (solo militari) e della Sicurezza con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (conv. con mod. in L. 21 gennaio 2022, n. 3).
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di “ accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale ”.
L’art. 4 ter del predetto DL 44/2021oltre ad ampliare, al comma 1 ed a partire dal -OMISSIS-, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3).
Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che “ L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ” (comma 3).
Infine, il legislatore ha previsto, al comma 5, che “ Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza ”.
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale sopra riassunta nei suoi tratti essenziali è stata vagliata positivamente con più pronunce dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024).
Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica; ed è stato sottolineato che tale scelta - che non riveste natura sanzionatoria – “ si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus", e "ciò tanto in termini di durata - posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito - quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione ” (Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2.).
E’ stata approfondita anche la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell’obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento “ con modalità di lavoro agile ”, richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato “ l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti ” (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.).
Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire “ in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023) ” (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).
La Corte di Cassazione (da ultimo con le pronunce nn. 1881/2025, 12211/2024, 15697/2024) ha rilevato, inoltre, quanto alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che “ il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile" ”.
La successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che “ non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa ” (Corte Cost. n. 188/2024).
Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad “ accertato pericolo per la salute ”, e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto (in tal senso: Corte di Cassaz. n. 1881/2025).
Da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del D.L. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato; dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva (cfr. Corte di Cassaz. n. 1881/2025).
Orbene, calando i principi ermeneutici come sopra ricostruiti alla fattispecie in esame, deve ritenersi che l’Amministrazione ha applicato correttamente le norme che regolano la materia.
In particolare, per le ragioni appena esposte, deve essere ritenuto che nessuna rilevanza, ai fini che occupano, riveste la circostanza che il rapporto di lavoro, alla data di adozione del primo atto, era già sospeso per malattia.
I provvedimenti adottati sono meramente recettizi delle disposizioni formulate dal legislatore e costituiscono espressione del potere vincolato conferito all’Amministrazione dal predetto art. 4-ter del DL 44/2021 per l’accertamento dell’obbligo vaccinale.
4. In conclusione il ricorso è inammissibile prima ancora che infondato.
5. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.