Articolo 1 della Legge 25 marzo 1982, n. 108
Versione
15 aprile 1982
Art. 1. Articolo unico

L' undicesimo comma dell'articolo 51 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' sostituito dal seguente:
"Il disposto di cui all' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresi', al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore".

Entrata in vigore il 15 aprile 1982