Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2001, n. 9635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9635 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
E A L N L O I E Z D A 9 " R 7 T . 1 T S A CORTE SUPR9635/01 I 3 R . G A ' N E L R L REPUBBLICA ITALIANA 7 8 E A 9 D D 1 - I IN NOME DEL POP IT ANG 6 E - S T 3 N N E E E S G S I Oggetto E G " A E L SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIC NE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 23309/99 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.22237 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. Ud. 30/04/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ANCONA TRIBUTI SpA, CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI ANCONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso UNITAMENTE ALL'AVV, MASSIYO BELELLI ricorrente -
contro
PAN Srl, PREFETTURA DIANCONA;
- intimate 2001 avverso la sentenza n. 117/98 del Pretore di ANCONA, 1142 depositata il 28/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 3.7.1994 veniva contestata a AC Po- lenta l'infrazione di cui all'art. 180 comma 1 C.d.S., per avere condotto l'auto Citroen tg. AN 589522 di pro- prietà della s.r.l. P.A.N. senza avere con sè la paten- te di guida. La relativa sanzione amministrativa veniva pagata dalla s.r.
1. P.A.M. quale intestataria dell'auto. Successivmente il OL non ottemperava all'ordi- ne di esibire la patente di guida ed ometteva altresì di pagare la conseguente sanzione amministrativa irro- gatagli. La Prefettura di Ancona provvedeva pertanto alla formazione del ruolo esattoriale che trasmetteva per l'esazione alla s.p.a. Ancona Tributi, concessionaria della locale esattoria. La s.p.a. Ancona Tributi inviava quindi alla s.r.l. P.A.N. avviso di mora n 367284 per il pagamento delle somme iscritte a ruolo. 2 La s.r.
1. P.A.N. provvedeva a pagare solo la somma relativa al ritardato pagamento della sanzione ex art. 180 comma 1 C.d.S. mentre ometteva di pagare la sanzio- ne conseguente alla violazione dell'a rt. 180 comma 8 C.d.S. sul presupposto che si trattava di infrazione non direttamente collegata alla guida del proprio auto- veicolo. Per sentire accogliere le proprie ragioni ed esclu- dere l'obbligo di pagamento la s.r.l. P.A. N. proponeva opposizione avverso l'indicato avviso di mora avanti al Pretore Ancona, sezione distaccata di Jesi. Si costituiva in giudizio la s.p.a. Ancona Tributi che rilevava in rito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso avviso di mora, mentre in rela- zione al merito eccepiva la propria carenza di legitti- mazione passiva posto che nella soggetta materia nessu- na discrezionalità è consentita all'esattore, incarica- to solo di esigere i crediti iscritti a ruolo. Con sentenza in data 28.10.1998 l'adito Pretore ac- coglieva l'opposizione proposta avverso l'avviso di mo- ra n 367284. Per la cassazione della sentenza del Pretore propo- ne ricorso, fondato su due motivi, articolati in più censure la s.p.a. Ancona Tributi. Non svolgono attività difensiva la s.r.l. P.A.N. ed 3 il Prefetto di Ancona. Motivi della decisione Con il primo motivo, articolato in sei censure, la s.p.a. Ancona Tributi lamenta violazione e falsa apli- cazione dell'art. 83 c.p.c. Assume, con la prima censura, che nella procura ap- posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio, non sono indicate le generalità e la qualifica del sog- getto conferente il mandato e che l'identificazione di tale soggetto non è neppure desumibile dalla sottoscri- zione della procura in quanto effettuata con firma il- legibile e dall'epigrafe dell'atto di opposizione, man- cando ogni richiamo e collegamento tra l'epigrafe ed la procura. La censura è infondata e va pertanto repinta. Invero dall'atto introduttivo del giudizio, che si può esaminare essendo stato dedotto un error in proce- dendo, risulta che nell'intestazione dell'atto stesso è indicato il nominativo del sig. Luigi Pieralisi, legale rappresentente della s.r.l. P.A.N., ed è altresì conte- "nuta la dizione rappresentata e difesa come da delega a margine del presente atto." Non sussistono dubbi quindi in odine alla circo- stanza che la delega sia stata rilasciata al difensore avv. A. Avitabile dal sig. Pieralisi n.q. di legale 4 rappresentante della società s.r.l. P.A.N. La prima censura va pertanto respinta. Con la seconda censura la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 205 c.d.s. e 22 e ss. della L. 689/1981. Rileva che in data 12.9.1996 è stata comunicata al- la soc. ricorrente l'iscrizione a ruolo del suo debito talchè l'opposizione avrebbe dovuto avere ad oggetto l'iscrizione stessa e non l'avviso di mora, atto pro- dromico all'inizio della procedura esecutiva. La censura è infondata e va quindi respinta. Invero questa Corte Suprema ha già precisato che l'avviso di mora può essere oggetto di impugnazione al- lorchè non sia stato preceduto dalla notifica dell'or- dinanza ingiunzione, della cartella esattoriale о del ruolo contenente l'iscrizione del debito x (Cass. civ.sez. III, 1.3.2000 n 2293 ) Nella specie risulta dall'impugnata sentenza che l'avviso di mora In 367284x non è stato preceduto da al- tro atto, mentre nulla si rinviene negli atti, che si possono consultare trattandosi di questione attinente all'ammissibilità stessa del ricorso, benchè vi sia traccia, nello stesso contenuto dell'atto di opposizio- ne, della comunicazione del ruolo formato dall'ente im- positore. 5 La seconda censura va quindi respinta, non potendo il Collegio apprezzare se il contenuto della comunica- zione, menzionata nell'atto introduttivo del giudizio, fosse idoneo a consentire la proposizione dell'opposi- zione. Con la terza censura la s.p.a. Ancona Tributi assu- me violazione degli artt. 22 e 23 L.689/1981. benchè la P.A.N. s.r.l. abbia allegato Rileva che, al ricorso la comunicazione del ruolo, effettuata in data 12 & 16.9.1996, atto di per sè impugnabile, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque dichiarare inammissibile l'opposizione stessa in quanto tardiva, essendo stata proposta con atto depositato il 13.5.1997 oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge. Vanno qui richiamate le argomentazioni svolte in precedenza. Invero l'impossibilità di esaminare il contenuto dell'atto richiamato nella censura impedisce al Colle- gio di stabilire se fosse о meno idoneo a determinare l'inizio del decorso del termine di giorni trenta pre- visto dagli artt. 22 e 23 L. 689/1981, mentre per altro verso va evidenziato che la comunicazione riguardava comunque solo parte delle somme contenute nell'avviso di mora in esame, estrapolate dalla concessionaria e, 6 successivamente all'avviso di mora, notificate alla s.r.l. P.A.N., con altri due distinti avvisi di mora, come si evince dall'impugnata sentenza. La doglianza va quindi respinta. Con la quarta doglianza la ricorrente censura la sentenza del Pretore per violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 196 c.d.s. e 6 L. 689/1981. Assume in relazione al merito della contestazione mossa dalla società opponente che in base al disposto degli artt. 6 L. 689/1981 e 196 c.d.s. il proprietario del veicolo è tenuto in solido con l'autore dell'infra- zione, se non provi che la circolazione dell'autovettu- ra sia avvenuta contro la sua volontà. Da ciò consegue che l'iscrizione a ruolo del credi- to a carico della s.r.l. P.A. N. era assolutamente fon- data, come del resto riconosciuto dalla stessa società opponente che ha pagato parte della sanzione ammini- strativa addebitatale. Con la quinta censura denunzia inoltre violazione dell'art. 2054 c.c. implicitamente applicato dal giudi- ce di merito. Osserva che trovando applicazione nella specie il리 disposto degli artt. 6 L. 689/1981 e 196 c.d.s., norme speciali, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 2054 c.C., norma di carattere generale. 7 Le censure testè riassunte, esaminabili congiunta- mente in quanto connesse, sono inammissibili e vanno quindi disattese. Invero il giudice di merito ha fondato la sua deci- sione sulla considerazione che successivamente all'in- vio dell'avviso di mora in esame la stessa società ri- corrente ha inviato in data 6.5.1997 alla s.r.l. P.A.N. altri due avvisi di mora, contenenti richiesta di paga- mento di parte delle somme contenute nell'avviso di mo- ra n 367284, in sintonia con due avvisi di iscrizione a comunicati alla stessa s.r.l. ruolo per pari somme, rispettivamente in data 12 e 16.9.1996, circo- P.A.N. stanza questa che denotava ad avviso del giudicante co- делени me la richiesta della maggiore somma, oggetto del pre- sente giudizio, fosse stata erroneamente richiesta dal- la società esattrice, senza che fosse stata precedente- mente e ritualmente iscritta a ruolo dal soggetto impo- sitore. Tale affermazione che costituisce la ragione fon- dante della decisione pretorile non stata censurata Ancona Tributi talchè irrilevanti appaionodalla s.p.a. le censure in esame in quanto non sufficienti a giusti- ficare la eventuale cassazione della impugnata senten- sua deci- za, considerato che il Pretore ha fondato la sione anche sull'esatta considerazione in diritto se- 8 condo la quale gli esattori non sono dotati di un pro- prio autonomo potere sanzionatorio, che li abiliti a richiedere somme diverse da quelle iscritte a ruolo dai soggetti titolari del potere di infliggere le relative sanzioni. La quarta e quinta doglianza vanno pertanto dichia- rate inammissibili. Con la sesta ed ultima censura del primo motivo la s.p.a. Ancona Tributi evidenzia violazione e falsa ap- plicazione delle norme di cui al D.P.R. n 602/1973 e di cui al D.P.R. n 43/1988. Assume che l'esattore nella formazione e nella no- tificazione della cartella esattoriale non è dotato di alcun potere discrezionale non essendo in alcun caso chiamato a verificare la validità del titolo in base al quale è formato il ruolo, per cui non può essere chia- mato a rispondere di alcunchè qualora il suo operato sia , come nella specie, esente da irregolarità atti- nenti alla validità formale dei singoli atti esecutivi. La censura è inammissibile e va pertanto respinta. Invero, come in precedenza rilevato, il Pretore ha accertato una discrasia fra 1'ammontare delle somme iscritte a ruolo a carico della s.r.l. P.A.N. e le som- me riportare nell'avviso di mora de quo, attribuendo alla condotta colpevole della s.p.a. Ancona Tributi il 9 rilevato errore. Questa ragione della decisione non è stata espres- samente censurata per cui anche la censura in esame non coglie nel segno e va quindi dichiarata inammissibile. Con il secondo motivo, articolato in otto doglian- la ricorrente censura l'impugnata sentenza per ze, omessa, errata insufficiente e contraddittoria motiva- zione su punti decisivi della controversia. Rileva, con la prima censura, che il giudice di me- rito non abbia fornito alcuna spiegazione in ordine al potere rappresentativo del difensore dell'opponente, alla tempestività del ricorso e all'oggetto del ricorso stesso, essendosi limitato ad affermare che l'opposi- zione era ammissibile senza fare riferimento alle pre- cise contestazioni contenute nella comparsa di costitu- zione e risposta. La censura è inammissibile va pertanto respinta. Invero con la censura in esame la ricorrente lamen- ta in sostanza che il giudice di merito non abbia dato risposta alle contestazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, senza precisare compiutamente quale siano le contestazioni, contenute nella comparsa di costituzione e risposta, alle quali intenda fare ri- ferimento, violando così il rincipio di autosufficienza che deve connotare il ricorso per cassazione, non es- 10 sendo consentito al giudice di legittimità l'esame di- retto degli atti di causa. Con la seconda censura rileva che il giudice di me- rito ha ritenuto ammissibile il ricorso con motivazioni non attinenti a specifici aspetti della questione. In particolare insufficiente deve ritenersi l'argo- mentazione attinente alla circostanza che" non sia sta- ta precedentemente ( all'avviso di mora ), notificata alcuna contestazione. "posto che la formazione del ruo- lo esattoriale è di esclusiva competenza dell'ente im- positore e che l'omissione rilevata dal giudice di me- rito nulla ha a che vedere con l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di mora e con la tardività del ricorso medesimo. Analoghe considerzioni vanno fatte in riferimento "all'argomento in base al quale non può certo ritener- si consumato il diritto di azione dinanzi al Pretore, in conformità all'interpretazione adeguatrice resa dal- la Corte costituzionale con le sentenze richiamate in atti dalle stesse parti del giudizio." La doglianza è infondata e va pertanto disattesa. Invero l'iter argomentativo posto dal Pretore a fondamento della propria decisione è oltre che fondato 1 in diritto, assolutamente congruo e quindi sufficiente a spiegare le ragioni della decisione. 11 Invero il giudice di merito, nel solco della su in- dicata giurisprudenza di questa Corte Suprema, ha So- stanzialmente precisato che ogni quale volta la cartel- la contenente avviso di mora non sia stata preceduta da altra contestazione ( notifica dell'ordinanza ingiun- zione, notifica dei ruoli e notifica della cartella esattoriale ) il destinatario dell' avviso di mora può recuperare il proprio diritto di contestare la fonda- tezza della richiesta di pagamento della sanzione, im- pugnando l'avviso di mora, unico atto a lui notificato. Trattasi di motivazione esatta in diritto e suffi- ciente a rendere conto del perchè il ricorso proposto dalla s.r.l. P.A. N. sia stato ritenuto ammissibile. Riguardo quindi alla pretesa tardività della propo- sizione dell'opposizione va rilevato che la circostanza è stata ovviamente ritenuta assorbita una volta che il giudice di merito aveva accertato che nessun atto prima di quello impugnato era stato notificato al ricorrente, atteso che la tardività era stata eccepita non in rife- rimento all'avviso di mora in esame ma alla comunica- zione delle iscrizioni a ruolo, di importi diversi da quelli contenuti nell'avviso de quo, come si desume dall'esame dell'intero contenuto del presente ricorso. La doglianza va quindi disattesa. Con la terza censura la ricorrente ripete, sotto il 12 profilo dell'insufficiente motivazione, le argomentazio- ni, già svolte in precedenza, sotto il profilo della violazione ed errata interpretazione degli artt. 196 c.d.s, 6 della L. 689/1981 e 2054 c.c. Possono essere qui richiamate le argomentazioni già svolte non avendo la ricorrente proposto ulteriori ar- ticolate censure. Con la quarta censura rileva che il giudice di me- rito pur avendo accertato che alcune importi erano ef- fettivamente dovuti anche dalla s.r.l. P.A, N. poi con argomentazioni confuse è pervenuto all'annullamento to- tale dei ruoli, rendendo così inesigibili anche gli im- porti dovuti. La doglianza è infondata. Invero il giudice di merito ha sufficientemente spiegato che la società ricorrente, estrapolando alcuni importi riportati anche nell'avviso di mora in oggetto, aveva inviato alla s.r.l. P.A.N. altri due distinti av- visi di mora, contrassegnati con i nn 395058 e 395059 precisando che il primo avviso riguardava una posizione estinta per avvenuto pagamento, come risultato pacifi- camente in causa, e che il secondo avviso di mora era stato annullato in sede giudiziaria, per cui assoluta- mente priva di ogni fondamento appare la doglianza in esame posto che il Pretore ha accolto il ricorso limi- 13 tatamente alle richieste contenute nell'avviso di mora n 367284 che non trovavano rispondenza nei ruoli forma- ti dall'Ente impositore. L'impugnata sentenza va quindi confermata sul pun- to. Con la quinta censura Osserva la ricorrente che l'attività della concessionaria è fortemente condizio- nata da quella prodromica posta in essere dai singoli enti impositori, per cui essa ricorrente ha dato mera attuazione esecutiva alle iscrizioni a ruolo efettuate dalla Prefettura di Ancona dalle quali risultava che la s.r.l. P.A.N. era responsabile dell'infrazione ammini- strativa e tenuta, in solido, al relativo pagamento. Le successive attività di estrapolazione attuate, sono pienamente conformi ai poteri e facoltà del con- cessionario e non possono essere assunte quale indice presuntivo di alcuna responsabilità. Il motivo è inammissibile. Invero il giudice di merito ha fondato la sua deci- sione sull'accertamento della mancata iscrizione a ruo- lo di parte degli importi richiesti alla società oppo- nente e non già sul potere della concessionaria di fra- zionare le richieste di pagamento. La ricorrente ha totalmente omesso di censurare la argomentazione, benchè costituisse la ragione prima 14 fondante della decisione. La doglianza va quindi dichiarata inammissibile. Con la sesta censura la ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia omesso di motivare in ordine all'esclusione di ogni forma di responsabilità a carico dell'ente impositore che, al contrario, era l'unico soggetto nei confronti del quale poteva rilevare la presunta illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme in questione. Lond La censura va dichiarata assorbita nelle argomenta- zioni in precedenza svolte, atteso che il giudice di merito ha attribuito ad errore della concessionaria la richieta di pagamento degli importi de quibus, dopo avere accertato che gli importi stessi non erano stati iscritti a ruolo a carico della s.r.l. P.A.N. per cui non necessaria si palesava la presenza in giudizio del- la Prefettura. Con la settima doglianza la ricorrente lamenta la mancata condanna della Prefettura al pagamento delle spese di giudizio, posto che questa era l'effettiva soccombente sostanziale. La censura è infondate per le ragioni più volte esposte. Invero nessun addebito poteva il Pretore muovere alla Prefettura una volta accertato che la richiesta di 15 pagamento effettuata dalla concessionaria tramite la impugnata cartella esatoriale contenente avviso di mo- ra, non era stata preceduta dalla necessaria iscrizione a ruolo del debito. Anche la settima censura va quindi respinta. Infine con l'ottava doglianza la ricorrente censura l'impugnata sentenza non già in riferimento ai singoli errori in precedenza evidenziati ma quale somma e sin- tesi di tutti gli errori che rendono la motivazione priva di coerenza e priva di compatibilità razionale con i vari elementi di causa. La censura è infondata e va respinta. Invero nessuna contraddizione è ravvisabile nel- l'iter argomentativo esplicitato dal giudice di merito avendo questi, in sintesi, assunto, dandone congrua e chiara motivazione, che parte delle somme richieste dalla concessionaria, con l'avviso di mora in esame, non fossero state preventivamente iscritte nel ruolo formato dall'ente impositore, come già specificato nel corso dell'esame dei singoli motivi del ricorso. Il ricorso pertanto va interamente respinto. Nessun prowedtimento deve emere adottats lle Nulla spese non avendo le controparti svolto atti- vità difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso. 16 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile in data 30.aprile.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Corrado Carnevale Mario Adamo Mazie Idama Porrone) NIN E L L E s DEPOSITATA IN CANCELLERIA (Pt. Hi 16 LUG, 2001 Ogg IL ON GE (Dr. Flor montonel E A N L O L I Z E A D " R 9 7 T 1 . S I 3 T G . R E N A ' R L 7 L 8 A E 9 D 1 D - E 5 I - T S 3 N N E E E S G S E G I " E A L 17