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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen RI IN, all'udienza del 6 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6746/2021 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elena Mauro Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Nannucci
RESISTENTE
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di essere residente in [...]int. 8, assieme alla prole, i figli
1 minori , e di essere separata dal sig. in virtù di omologa Per_1 Per_2 Per_3 Parte_2 del Tribunale di Nola del 17.12.19, il quale da Gennaio 2019 (già da circa 1 anno prima dell'omologa) si trasferiva in Marigliano (NA) al C.so Umberto I n. 392 esp. D, presso l'abitazione dei propri genitori, sigg. e che nel corso del mese di luglio 2020, la ricorrente Persona_4 Persona_5
richiedeva tramite patronato il Reddito di Cittadinanza ed esso le comunicava che era presente domanda inoltrata da altro soggetto per il suo nucleo familiare;
quindi, la chiedeva spiegazioni Pt_1 all'INPS con p.e.c. del 08.08.2020, precisando che lei era l'unica a poter chiedere il RdC per il proprio nucleo familiare, non facendone il più parte per intervenuta separazione (cfr. pec del Pt_2
08.08.2020 in atti;
che in data 29.07.2020, l'INPS revocava il RdC alla ricorrente, la quale, successivamente, attraverso pec del 18.09.2020, rappresentava al resistente che Parte_2 non era più residente presso l'abitazione di Piazza De Curtis 1/int. 8, già dal mese di Gennaio 2019 e che, ciononostante, non aveva mai provveduto ad effettuare il cambio di residenza;
quindi la ricorrente precisava che, a fronte dell'inattività del a riguardo, aveva inoltrato al Comune di Pt_2
San Vitaliano formale domanda di cancellazione dello stesso dallo stato di famiglia, con contestuale indicazione di variazione del suo indirizzo, chiedendo, per tali ragioni, di provvedere a riattivare l'erogazione del R.di C. in suo favore, proprio a fronte delle suddette motivazioni;
che la ricorrente, proprio al fine di regolarizzare il proprio stato di famiglia, richiedeva formalmente con PEC al
Comune di San Vitaliano di provvedere all'aggiornamento di esso, ai sensi del D.P.R. 223/89
(Regolamento anagrafico), attraverso la cancellazione da esso del sig. (cfr. pec al Parte_2
Comune di San Vitaliano del 18.09.2020 in atti;
che, con comunicazione del 06.10.2020, l'INPS rendeva noto di avere revocato la misura del R.d.C. proprio a causa del fatto che Parte_2 risultava ancora iscritto nello stato di famiglia della presso l'anagrafe del Comune di San Pt_1
Vitaliano (cfr. pec INPS del 06.10.2020 in atti); che l'08.10.2020 il Comune di San Vitaliano, con riferimento all'istanza di cancellazione, comunicava che la sig. aveva già verbalmente Pt_1
anticipato il trasferimento del a Marigliano in data 17.02.2020 e che il Comune di Marigliano Pt_2 aveva comunicato a quello di San Vitaliano in data 20.02.2020 l'iscrizione del nello Pt_2
schedario della popolazione temporanea del proprio comune;
che, avendo tale iscrizione una validità pari a 6 mesi, rinnovabili per altri 6, il si impegnava a richiedere l'iscrizione Parte_3 presso l'indirizzo di residenza temporanea, in Marigliano al C.so Umberto I 392, una volta trascorso tale periodo (cfr. pec del 08.10.2020 del San Vitaliano); che tale comunicazione del Parte_3
Comune di San Vitaliano era trasmessa all'INPS, ma l'Istituto riteneva di non riattivare l'erogazione del RdC in favore della ricorrente;
che in data 18.11.21, l'INPS notificava alla ricorrente due avvisi di pagamento, con cui richiedeva la restituzione di due versamenti del RdC, di € 720,43 per giugno
2 2020 e di € 640,12 per agosto 2020, per un totale di € 1.360,55 (cfr. avvisi di pagamento INPS); che tali avvisi di restituzione contengono entrambi, come motivo della richiesta di restituzione delle somme, l'“accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Dedotta l'illegittimità della richiesta, avendo la ricorrente sempre dichiarato la reale composizione del proprio nucleo familiare nonché la reale situazione patrimoniale, ha concluso chiedendo dichiarare che la richiesta di restituzione delle somme, di cui ai notificati avvisi di pagamento, da parte dell'INPS è del tutto nulla, inefficace, illegittima ed infondata;
di conseguenza, annullare gli avvisi di pagamento dell'INPS n.
313211020081931611 e 313211020133207763, notificati il 18.11.2021; riconoscere e dichiarare che la ricorrente, avendo i requisiti di cui al D.L. 4/19, in virtù della sua condizione personale, familiare e reddituale, ha diritto alla corresponsione del Reddito di Cittadinanza;
per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione in favore dell'istante degli arretrati del Reddito di Cittadinanza, richiesto e mai erogato, da settembre 2020 fino al saldo, nonché alla corresponsione, a partire dal primo rateo utile successivo al riconoscimento del medesimo diritto;
spese vinte, con attribuzione.
L'INPS si costituiva ritualmente ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo rigettarsi la domanda attorea.
Acquisita la documentazione prodotta, anche in corso di causa in ragione della formazione successiva al deposito del ricorso, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è infondata e va respinta.
Orbene, nel caso in esame la domanda attorea ha ad oggetto la dichiarazione di nullità/illegittimità della revoca dal beneficio nonché della richiesta di restituzione delle somme percepite per il periodo giugno e agosto 2020 per un totale di euro 1360,55, nonché la condanna dell'ente resistente al ripristino della prestazione.
Preliminarmente e ai fini di una compiuta disamina della fattispecie in esame, è il caso di richiamare la normativa disciplinante la misura assistenziale del “reddito di cittadinanza” e la sua ratio. Il sussidio economico de quo è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale ed è stato istituito con il D. L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2020
( oggi abrogato).
L'art. 2, comma 1, del D. L. n. 4/2019 prevedeva che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare,
3 come individuato dall'art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs 6 febbraio 2007 n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, (( in Italia e all'estero,
)) come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro
30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo alsecondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di (( euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite)) a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171…”. L'art. 2, comma 5, lett. b), della medesima disposizione, per quanto qui di interesse, prevede, poi, che: “ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159del 2013… a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale…” L'art. 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, con particolare riferimento alla composizione del nucleo familiare, da inserire in dichiarazione ai fini del
4 RdC, prescrive, ancora, che: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge del 27 ottobre 1988 n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'711 del cod. proc. civ. ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 cod. civ…”.
L'art. 7, comma 4, del medesimo decreto dispone, infine: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Orbene, dalla lettura delle norme richiamate, si evince che il legislatore àncora la corresponsione della misura assistenziale de qua al bisogno di fronteggiare le reali situazioni di svantaggio e/o di povertà sociale. Quindi, l'erogazione del beneficio presuppone la leale cooperazione del destinatario del sussidio, che si esplica nel costante aggiornamento dei suoi dati e nella comunicazione delle variazioni anagrafiche, nonché di reddito, personale e familiare, che possano far venir meno il diritto alla fruizione o determinare una rimodulazione dell'importo da corrispondere. Il dovere del beneficiario di attestare e comunicare la sua effettiva situazione anagrafica, reddituale e lavorativa, si fonda, dunque, sulla necessità, da un lato, di evitare ingiustificate locupletazioni di erogazioni pubbliche e, dall'altro, di consentire al sussidio economico di svolgere la sua corretta funzione, in ossequio ai principi di solidarietà sociale e di capacità contributiva di ogni consociato, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 58 Cost. In ragione di tali finalità, la legge sanziona con la revoca della misura non solo le false dichiarazioni concernenti la residenza anagrafica e l'effettiva situazione patrimoniale del richiedente il RdC, ma pure quelle incomplete, quand'anche il soggetto sia realmente titolare dei requisiti patrimoniali per poter fruire del sussidio. Dunque, applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate al caso di specie, deve necessariamente riconoscersi la
5 legittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta dall'Inps nei confronti della ricorrente, relativamente al periodo giugno – agosto 2020 e, conseguentemente, la fondatezza della pretesa restitutoria dell'Inps avente ad oggetto le somme erogate a tale titolo. Invero, non è contestato che la ricorrente ha inserito in DSU per il calcolo dell'ISEE, all'atto della compilazione e dell'invio della domanda del 29 luglio 2020, dati non veritieri all'interno del “quadro A – nucleo familiare”. Infatti, al momento della presentazione delle Dichiarazioni sostitutive in esame, il nominativo del coniuge , non è stato da lei inserito nell'apposito riquadro relativo al nucleo familiare, sebbene, come ella stessa ha affermato nell'atto introduttivo del giudizio, la di lui residenza anagrafica non fosse stata modificata, pur essendo tra essi intervenuta separazione consensuale con atto omologato dal
Tribunale di Nola il 17.12.2019. Di conseguenza, le falsità documentali accertate sul punto determinano la revoca del reddito di cittadinanza erogato. Al riguardo, è doveroso precisare che non consente di pervenire ad una soluzione differente la deduzione della ricorrente incentrata sulla circostanza che in sede di DSU, compilata ai fini del Reddito di Cittadinanza, rileverebbe la residenza effettiva dell'ex coniuge – che non abitava con lei, presso lo stesso indirizzo, già da tempo – e non quella risultante formalmente dall'anagrafe della popolazione residente, dato presuntivo e superabile.
Infatti, la presunzione fissata dal legislatore, in base al combinato disposto degli artt. 2, comma 5, lett. b), del D. L. n. 4/1019 e 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, relativa alla unicità della residenza e alla permanenza nel medesimo nucleo familiare, anche successivamente alla separazione o al divorzio dei coniugi, è superabile unicamente attraverso la condotta diligente della parte interessata, che si attivi per richiedere la variazione anagrafica, il cui mutamento va attestato mediante apposito verbale della polizia locale. In caso contrario, l'interessato, al momento della compilazione della DSU resa al fine di fruire del RdC, è tenuto ad indicare all'interno del riquadro “nucleo familiare” anche il coniuge dal quale sia legalmente separato o divorziato e l'omessa indicazione rileva, nei termini illustrati, quale falsità documentale legittimante la revoca immediata della misura assistenziale già corrisposta.
Né rilevano, nel caso in esame, la richiesta, formulata dalla ricorrente al Comune di San Vitaliano in data 18 settembre 2020 ( e dunque successivamente alla revoca della prestazione da parte dell'Inps), di cancellazione del coniuge separato dal proprio nucleo familiare, in quanto inoltrata in data 18 settembre 2020, vale a dire successivamente alla domanda inoltrata all'Inps, così come la circostanza, contenuta nella pec inviata dal Comune di San Vitaliano al difensore di parte ricorrente in data
08.10.2020, secondo la quale in data 20 febbraio 2020, era stato iscritto nello Parte_2
schedario della popolazione temporanea del Comune di Marigliano. Tale circostanza, oltre a non risultare dai documenti agli atti, è, altresì, irrilevante, posto che solo con successiva ordinanza ex art. 700 c.p.c., del Tribunale di Nola dell'8 marzo 2022, veniva ordinato al Comune di San Vitaliano di
6 procedere all'aggiornamento dello stato di famiglia di attraverso la cancellazione di Parte_1
da esso. Parte_2
Dunque, nel caso di specie, in virtù della falsità documentale testè descritta, la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite, la delicatezza e complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonchè il contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di merito sulla questione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen RI IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen RI IN, all'udienza del 6 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6746/2021 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elena Mauro Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Nannucci
RESISTENTE
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di essere residente in [...]int. 8, assieme alla prole, i figli
1 minori , e di essere separata dal sig. in virtù di omologa Per_1 Per_2 Per_3 Parte_2 del Tribunale di Nola del 17.12.19, il quale da Gennaio 2019 (già da circa 1 anno prima dell'omologa) si trasferiva in Marigliano (NA) al C.so Umberto I n. 392 esp. D, presso l'abitazione dei propri genitori, sigg. e che nel corso del mese di luglio 2020, la ricorrente Persona_4 Persona_5
richiedeva tramite patronato il Reddito di Cittadinanza ed esso le comunicava che era presente domanda inoltrata da altro soggetto per il suo nucleo familiare;
quindi, la chiedeva spiegazioni Pt_1 all'INPS con p.e.c. del 08.08.2020, precisando che lei era l'unica a poter chiedere il RdC per il proprio nucleo familiare, non facendone il più parte per intervenuta separazione (cfr. pec del Pt_2
08.08.2020 in atti;
che in data 29.07.2020, l'INPS revocava il RdC alla ricorrente, la quale, successivamente, attraverso pec del 18.09.2020, rappresentava al resistente che Parte_2 non era più residente presso l'abitazione di Piazza De Curtis 1/int. 8, già dal mese di Gennaio 2019 e che, ciononostante, non aveva mai provveduto ad effettuare il cambio di residenza;
quindi la ricorrente precisava che, a fronte dell'inattività del a riguardo, aveva inoltrato al Comune di Pt_2
San Vitaliano formale domanda di cancellazione dello stesso dallo stato di famiglia, con contestuale indicazione di variazione del suo indirizzo, chiedendo, per tali ragioni, di provvedere a riattivare l'erogazione del R.di C. in suo favore, proprio a fronte delle suddette motivazioni;
che la ricorrente, proprio al fine di regolarizzare il proprio stato di famiglia, richiedeva formalmente con PEC al
Comune di San Vitaliano di provvedere all'aggiornamento di esso, ai sensi del D.P.R. 223/89
(Regolamento anagrafico), attraverso la cancellazione da esso del sig. (cfr. pec al Parte_2
Comune di San Vitaliano del 18.09.2020 in atti;
che, con comunicazione del 06.10.2020, l'INPS rendeva noto di avere revocato la misura del R.d.C. proprio a causa del fatto che Parte_2 risultava ancora iscritto nello stato di famiglia della presso l'anagrafe del Comune di San Pt_1
Vitaliano (cfr. pec INPS del 06.10.2020 in atti); che l'08.10.2020 il Comune di San Vitaliano, con riferimento all'istanza di cancellazione, comunicava che la sig. aveva già verbalmente Pt_1
anticipato il trasferimento del a Marigliano in data 17.02.2020 e che il Comune di Marigliano Pt_2 aveva comunicato a quello di San Vitaliano in data 20.02.2020 l'iscrizione del nello Pt_2
schedario della popolazione temporanea del proprio comune;
che, avendo tale iscrizione una validità pari a 6 mesi, rinnovabili per altri 6, il si impegnava a richiedere l'iscrizione Parte_3 presso l'indirizzo di residenza temporanea, in Marigliano al C.so Umberto I 392, una volta trascorso tale periodo (cfr. pec del 08.10.2020 del San Vitaliano); che tale comunicazione del Parte_3
Comune di San Vitaliano era trasmessa all'INPS, ma l'Istituto riteneva di non riattivare l'erogazione del RdC in favore della ricorrente;
che in data 18.11.21, l'INPS notificava alla ricorrente due avvisi di pagamento, con cui richiedeva la restituzione di due versamenti del RdC, di € 720,43 per giugno
2 2020 e di € 640,12 per agosto 2020, per un totale di € 1.360,55 (cfr. avvisi di pagamento INPS); che tali avvisi di restituzione contengono entrambi, come motivo della richiesta di restituzione delle somme, l'“accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Dedotta l'illegittimità della richiesta, avendo la ricorrente sempre dichiarato la reale composizione del proprio nucleo familiare nonché la reale situazione patrimoniale, ha concluso chiedendo dichiarare che la richiesta di restituzione delle somme, di cui ai notificati avvisi di pagamento, da parte dell'INPS è del tutto nulla, inefficace, illegittima ed infondata;
di conseguenza, annullare gli avvisi di pagamento dell'INPS n.
313211020081931611 e 313211020133207763, notificati il 18.11.2021; riconoscere e dichiarare che la ricorrente, avendo i requisiti di cui al D.L. 4/19, in virtù della sua condizione personale, familiare e reddituale, ha diritto alla corresponsione del Reddito di Cittadinanza;
per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione in favore dell'istante degli arretrati del Reddito di Cittadinanza, richiesto e mai erogato, da settembre 2020 fino al saldo, nonché alla corresponsione, a partire dal primo rateo utile successivo al riconoscimento del medesimo diritto;
spese vinte, con attribuzione.
L'INPS si costituiva ritualmente ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo rigettarsi la domanda attorea.
Acquisita la documentazione prodotta, anche in corso di causa in ragione della formazione successiva al deposito del ricorso, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è infondata e va respinta.
Orbene, nel caso in esame la domanda attorea ha ad oggetto la dichiarazione di nullità/illegittimità della revoca dal beneficio nonché della richiesta di restituzione delle somme percepite per il periodo giugno e agosto 2020 per un totale di euro 1360,55, nonché la condanna dell'ente resistente al ripristino della prestazione.
Preliminarmente e ai fini di una compiuta disamina della fattispecie in esame, è il caso di richiamare la normativa disciplinante la misura assistenziale del “reddito di cittadinanza” e la sua ratio. Il sussidio economico de quo è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale ed è stato istituito con il D. L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2020
( oggi abrogato).
L'art. 2, comma 1, del D. L. n. 4/2019 prevedeva che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare,
3 come individuato dall'art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs 6 febbraio 2007 n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, (( in Italia e all'estero,
)) come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro
30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo alsecondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di (( euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite)) a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171…”. L'art. 2, comma 5, lett. b), della medesima disposizione, per quanto qui di interesse, prevede, poi, che: “ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159del 2013… a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale…” L'art. 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, con particolare riferimento alla composizione del nucleo familiare, da inserire in dichiarazione ai fini del
4 RdC, prescrive, ancora, che: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge del 27 ottobre 1988 n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'711 del cod. proc. civ. ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 cod. civ…”.
L'art. 7, comma 4, del medesimo decreto dispone, infine: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Orbene, dalla lettura delle norme richiamate, si evince che il legislatore àncora la corresponsione della misura assistenziale de qua al bisogno di fronteggiare le reali situazioni di svantaggio e/o di povertà sociale. Quindi, l'erogazione del beneficio presuppone la leale cooperazione del destinatario del sussidio, che si esplica nel costante aggiornamento dei suoi dati e nella comunicazione delle variazioni anagrafiche, nonché di reddito, personale e familiare, che possano far venir meno il diritto alla fruizione o determinare una rimodulazione dell'importo da corrispondere. Il dovere del beneficiario di attestare e comunicare la sua effettiva situazione anagrafica, reddituale e lavorativa, si fonda, dunque, sulla necessità, da un lato, di evitare ingiustificate locupletazioni di erogazioni pubbliche e, dall'altro, di consentire al sussidio economico di svolgere la sua corretta funzione, in ossequio ai principi di solidarietà sociale e di capacità contributiva di ogni consociato, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 58 Cost. In ragione di tali finalità, la legge sanziona con la revoca della misura non solo le false dichiarazioni concernenti la residenza anagrafica e l'effettiva situazione patrimoniale del richiedente il RdC, ma pure quelle incomplete, quand'anche il soggetto sia realmente titolare dei requisiti patrimoniali per poter fruire del sussidio. Dunque, applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate al caso di specie, deve necessariamente riconoscersi la
5 legittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta dall'Inps nei confronti della ricorrente, relativamente al periodo giugno – agosto 2020 e, conseguentemente, la fondatezza della pretesa restitutoria dell'Inps avente ad oggetto le somme erogate a tale titolo. Invero, non è contestato che la ricorrente ha inserito in DSU per il calcolo dell'ISEE, all'atto della compilazione e dell'invio della domanda del 29 luglio 2020, dati non veritieri all'interno del “quadro A – nucleo familiare”. Infatti, al momento della presentazione delle Dichiarazioni sostitutive in esame, il nominativo del coniuge , non è stato da lei inserito nell'apposito riquadro relativo al nucleo familiare, sebbene, come ella stessa ha affermato nell'atto introduttivo del giudizio, la di lui residenza anagrafica non fosse stata modificata, pur essendo tra essi intervenuta separazione consensuale con atto omologato dal
Tribunale di Nola il 17.12.2019. Di conseguenza, le falsità documentali accertate sul punto determinano la revoca del reddito di cittadinanza erogato. Al riguardo, è doveroso precisare che non consente di pervenire ad una soluzione differente la deduzione della ricorrente incentrata sulla circostanza che in sede di DSU, compilata ai fini del Reddito di Cittadinanza, rileverebbe la residenza effettiva dell'ex coniuge – che non abitava con lei, presso lo stesso indirizzo, già da tempo – e non quella risultante formalmente dall'anagrafe della popolazione residente, dato presuntivo e superabile.
Infatti, la presunzione fissata dal legislatore, in base al combinato disposto degli artt. 2, comma 5, lett. b), del D. L. n. 4/1019 e 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, relativa alla unicità della residenza e alla permanenza nel medesimo nucleo familiare, anche successivamente alla separazione o al divorzio dei coniugi, è superabile unicamente attraverso la condotta diligente della parte interessata, che si attivi per richiedere la variazione anagrafica, il cui mutamento va attestato mediante apposito verbale della polizia locale. In caso contrario, l'interessato, al momento della compilazione della DSU resa al fine di fruire del RdC, è tenuto ad indicare all'interno del riquadro “nucleo familiare” anche il coniuge dal quale sia legalmente separato o divorziato e l'omessa indicazione rileva, nei termini illustrati, quale falsità documentale legittimante la revoca immediata della misura assistenziale già corrisposta.
Né rilevano, nel caso in esame, la richiesta, formulata dalla ricorrente al Comune di San Vitaliano in data 18 settembre 2020 ( e dunque successivamente alla revoca della prestazione da parte dell'Inps), di cancellazione del coniuge separato dal proprio nucleo familiare, in quanto inoltrata in data 18 settembre 2020, vale a dire successivamente alla domanda inoltrata all'Inps, così come la circostanza, contenuta nella pec inviata dal Comune di San Vitaliano al difensore di parte ricorrente in data
08.10.2020, secondo la quale in data 20 febbraio 2020, era stato iscritto nello Parte_2
schedario della popolazione temporanea del Comune di Marigliano. Tale circostanza, oltre a non risultare dai documenti agli atti, è, altresì, irrilevante, posto che solo con successiva ordinanza ex art. 700 c.p.c., del Tribunale di Nola dell'8 marzo 2022, veniva ordinato al Comune di San Vitaliano di
6 procedere all'aggiornamento dello stato di famiglia di attraverso la cancellazione di Parte_1
da esso. Parte_2
Dunque, nel caso di specie, in virtù della falsità documentale testè descritta, la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite, la delicatezza e complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonchè il contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di merito sulla questione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen RI IN
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