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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3781/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Raffaele Parte_1
Di Tucci, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° dicembre 2022, ha agito in giudizio Parte_1
CP_ per domandare al Tribunale l'accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione della somma di euro 11.644,27, erogatagli a partire dal mese di giugno 2020 fino al 5 agosto 2021 a titolo di indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», a detta dell'Istituto non dovuta per quel periodo, oltre alla condanna del convenuto al pagamento del corrispondente importo, in quanto già interamente recuperato stragiudizialmente.
CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. L'ente convenuto ha sostenuto che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario debba comunque
CP_ informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
pagina 1 di 4 Nel caso di specie, iscritto alla Gestione Commercianti dal 1° giugno Parte_1
2020 come coadiuvante nell'ambito dell'impresa individuale della moglie Parte_2
CP_
, avrebbe omesso di comunicare all' entro il termine previsto, il reddito presunto
[...]
derivante dalla sua attività e ciò avrebbe determinato la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Il ricorrente ha
contro
-dedotto di essere stato occupato come coadiuvante familiare della moglie, con iscrizione alla c.d. Gestione Commercianti (doc. 2 allegato), senza che ciò abbia comportato lo svolgimento di attività di impresa, né attività di lavoro subordinato o autonomo.
CP_
3. La tesi del ricorrente non coglie nel segno, mentre è fondata quella dell'
A mente dell'art. 9 del d.lgs. n. 22/2015, è stabilito quanto segue:
“
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all [...] il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, CP_1
qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
[...]”.
L'art. 10 dello stesso decreto aggiunge:
“
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
pagina 2 di 4 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il CP_1
reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita CP_1
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Dunque, il lavoratore percettore di Naspi decade dal beneficio ove non effettui le comunicazioni previste in caso di inizio di un'attività di lavoro subordinato o autonomo o di un'attività di impresa, e questo effetto è confermato a chiare lettere anche dall'art. 11, comma
1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 22/2015.
Il ricorrente ha sostenuto di non aver svolto nessuna delle attività sopra indicate, essendosi limitato a prestare opera come coadiuvante nell'impresa individuale della moglie, con iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, in forza della disciplina prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la l. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1.
A tal riguardo si osserva che l'attività descritta da risulta riconducibile alla Parte_1
fattispecie descritta dall'art. 230 bis c.c. (impresa familiare), la quale, per espressa previsione, assume carattere residuale, prefiggendosi come scopo quello di approntare una tutela minima a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono in ambito familiare, in passato ricondotti, in via presuntiva, ad una causa affectionis vel benevolentiae.
L'apporto lavorativo all'impresa del congiunto (il vincolo familiare deve rientrare tra quelli tassativamente previsti per legge) non deve essere riconducibile allo schema del lavoro subordinato e, più in generale, di ogni altro tipo negoziale, lavoro autonomo o impresa collettiva.
Ma se, sulla base delle previsioni contenute nel codice civile, effettivamente sussiste una distinzione tra lavoro autonomo (artt. 2222 e ss. c.c.) e lavoro nell'impresa familiare, tuttavia,
pagina 3 di 4 ciò non toglie che nel settore previdenziale l'attività del familiare coadiutore soggetto all'iscrizione nell'ambito della c.d. Gestione Commercianti, al pari di tutte quelle che giustificano l'obbligo di iscrizione nella stessa gestione, è assimilata ad una attività di lavoro autonomo (chiari ed espressi riferimenti normativi si rinvengono, ad esempio, nella legge 22 luglio 1966, n. 613, di cui possono menzionarsi gli artt. 1 e 20, e all'art. 30 della legge 3 giugno 1975, n. 160).
Come attività di lavoro autonomo non occasionale, tale qualificabile secondo la disciplina
CP_ di settore, questa avrebbe imposto al ricorrente di effettuare la comunicazione all' del reddito presuntivamente ricavabile, anche se pari a zero.
La comunicazione è stata omessa e, conseguentemente, il ricorrente è decaduto dal beneficio.
Non resta che rigettare la domanda di Parte_1
4. In considerazione della novità della questione trattata, su cui non risulta alcun pronunciamento della Suprema Corte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3781/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Raffaele Parte_1
Di Tucci, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° dicembre 2022, ha agito in giudizio Parte_1
CP_ per domandare al Tribunale l'accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione della somma di euro 11.644,27, erogatagli a partire dal mese di giugno 2020 fino al 5 agosto 2021 a titolo di indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», a detta dell'Istituto non dovuta per quel periodo, oltre alla condanna del convenuto al pagamento del corrispondente importo, in quanto già interamente recuperato stragiudizialmente.
CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. L'ente convenuto ha sostenuto che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario debba comunque
CP_ informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
pagina 1 di 4 Nel caso di specie, iscritto alla Gestione Commercianti dal 1° giugno Parte_1
2020 come coadiuvante nell'ambito dell'impresa individuale della moglie Parte_2
CP_
, avrebbe omesso di comunicare all' entro il termine previsto, il reddito presunto
[...]
derivante dalla sua attività e ciò avrebbe determinato la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Il ricorrente ha
contro
-dedotto di essere stato occupato come coadiuvante familiare della moglie, con iscrizione alla c.d. Gestione Commercianti (doc. 2 allegato), senza che ciò abbia comportato lo svolgimento di attività di impresa, né attività di lavoro subordinato o autonomo.
CP_
3. La tesi del ricorrente non coglie nel segno, mentre è fondata quella dell'
A mente dell'art. 9 del d.lgs. n. 22/2015, è stabilito quanto segue:
“
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all [...] il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, CP_1
qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
[...]”.
L'art. 10 dello stesso decreto aggiunge:
“
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
pagina 2 di 4 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il CP_1
reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita CP_1
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Dunque, il lavoratore percettore di Naspi decade dal beneficio ove non effettui le comunicazioni previste in caso di inizio di un'attività di lavoro subordinato o autonomo o di un'attività di impresa, e questo effetto è confermato a chiare lettere anche dall'art. 11, comma
1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 22/2015.
Il ricorrente ha sostenuto di non aver svolto nessuna delle attività sopra indicate, essendosi limitato a prestare opera come coadiuvante nell'impresa individuale della moglie, con iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, in forza della disciplina prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la l. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1.
A tal riguardo si osserva che l'attività descritta da risulta riconducibile alla Parte_1
fattispecie descritta dall'art. 230 bis c.c. (impresa familiare), la quale, per espressa previsione, assume carattere residuale, prefiggendosi come scopo quello di approntare una tutela minima a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono in ambito familiare, in passato ricondotti, in via presuntiva, ad una causa affectionis vel benevolentiae.
L'apporto lavorativo all'impresa del congiunto (il vincolo familiare deve rientrare tra quelli tassativamente previsti per legge) non deve essere riconducibile allo schema del lavoro subordinato e, più in generale, di ogni altro tipo negoziale, lavoro autonomo o impresa collettiva.
Ma se, sulla base delle previsioni contenute nel codice civile, effettivamente sussiste una distinzione tra lavoro autonomo (artt. 2222 e ss. c.c.) e lavoro nell'impresa familiare, tuttavia,
pagina 3 di 4 ciò non toglie che nel settore previdenziale l'attività del familiare coadiutore soggetto all'iscrizione nell'ambito della c.d. Gestione Commercianti, al pari di tutte quelle che giustificano l'obbligo di iscrizione nella stessa gestione, è assimilata ad una attività di lavoro autonomo (chiari ed espressi riferimenti normativi si rinvengono, ad esempio, nella legge 22 luglio 1966, n. 613, di cui possono menzionarsi gli artt. 1 e 20, e all'art. 30 della legge 3 giugno 1975, n. 160).
Come attività di lavoro autonomo non occasionale, tale qualificabile secondo la disciplina
CP_ di settore, questa avrebbe imposto al ricorrente di effettuare la comunicazione all' del reddito presuntivamente ricavabile, anche se pari a zero.
La comunicazione è stata omessa e, conseguentemente, il ricorrente è decaduto dal beneficio.
Non resta che rigettare la domanda di Parte_1
4. In considerazione della novità della questione trattata, su cui non risulta alcun pronunciamento della Suprema Corte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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