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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/05/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
In composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato il seguente decreto
nella causa civile iscritta al n° 6611/2023 R.G.
promossa con ricorso depositato il giorno 16/10/2023
da con l'avv. GINI SARA Parte_1
-ricorrente-
contro con l'avv. GAIULLI MARIA ORIETTA, Controparte_1
-resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
Conclusioni di parte ricorrente
“1) assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, sita in
Valeggio S/M, Via San Pietro n. 13/c, ivi inclusi gli arredi e corredi ivi contenuti unitamente ai relativi accessori e pertinenze alla stessa che ivi abiterà unitamente al figlio;
2
2) disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla Persona_1
ricorrente, disponendone il collocamento prevalente con la madre presso la residenza materna;
3) nulla disporsi in ordine alle visite del padre al figlio, avendo egli dichiarato alle operatrici dei Servizi sociali competenti, di non avere l'intenzione di incontrarlo, come è stato precisato nella relazione dei SS del 6.12.24; prevedere che laddove egli intenda riprendere i rapporti con il figlio, debba presentare una apposita domanda al Tribunale che attiverà i Servizi Sociali competenti, al fine di valutare l'opportunità di riprendere i contatti padre/figlio, avendo cura per l'interesse esclusivo di quest'ultimo e dando loro l'incarico di stabilire le migliori condizioni di visita, anche prevedendo l'avvio in modalità protetta;
4) autorizzare la Signora con il figlio al trasferimento in Pt_1 Per_1
luogo più vicino alla famiglia di origine della madre, per poter beneficiare di un ambiente familiare adeguato e supportivo anche nella gestione del figlio;
5) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento mensile di € 600,00 per il figlio, o quella diversa somma ritenuta di giustizia - anche alla luce della mancata frequentazione dello stesso e della conseguente responsabilità e gestione, gravante interamente sulla madre - da versare alla ricorrente mediante bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione
ISTAT, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona, da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso;
6) Disporre il percepimento del 100% del c.d. assegno unico ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il nucleo famigliare in favore della ricorrente.
IN OGNI CASO: 3
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, anche in ragione del comportamento tenuto dal resistente in riferimento al figlio minore”
Conclusioni di parte resistente
“1. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_1
2. assegnare la casa di abitazione, situata in Valeggio sul Mincio (VR), via
San Pietro n. 13/C, alla signora proprietaria del medesimo immobile, Pt_1
che l'abiterà con il figlio Per_1
3. porre, a carico del signor a titolo di contribuzione al CP_1
mantenimento del figlio il versamento della somma di € 200,00 Per_1
mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie così come elencate nel Protocollo famiglia del
Tribunale di Verona;
4. stabilire che il signor possa incontrare il figlio CP_1 Per_1
allorquando quest'ultimo ne manifesterà la volontà, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del figlio;
5. disporre il versamento del 100% dell'assegno unico, o di qualsivoglia diverso beneficio, in favore della signora Pt_1
6. ordinare alla signora di restituire al signor i beni Pt_1 CP_1
mobili, di proprietà dello stesso, ancora depositati presso la casa di Valeggio sul
Mincio, via San Pietro n. 13/C;
7. autorizzare il trasferimento della signora in Sicilia con il figlio Pt_1
riducendo a zero, in tal caso, la contribuzione al mantenimento Per_1
dello stesso minore a carico del signor in ragione dell'enorme CP_1
esborso economico che quest'ultimo dovrà sostenere per recarsi a visitare il figlio.
Con vittoria di spese.”
Conclusioni del P.M.
“Nulla si oppone”
motivi della decisione 4
Premesso che:
- dalla relazione non matrimoniale tra i sigg. Parte_1
e in data 13.6.2016 è nato
[...] Controparte_1
Persona_1
- la relazione è cessata e parte ricorrente ha chiesto che siano regolamentati l'affidamento, la residenza prevalente, i tempi e le modalità d'incontro con il genitore non convivente e gli obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio a carico del padre;
- in particolare, con l'atto introduttivo ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'affidamento esclusivo o superesclusivo del figlio a sé, con incarico ai Servizi Sociali di compiere indagini sulla capacità genitoriale del padre, di organizzare incontri protetti di quest'ultimo con il minore e interventi di sostegno al nucleo, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento nella misura mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie, consentire il percepimento dell'intero assegno unico alla madre e autorizzare quest'ultima di trasferirsi a Messina, propria città di origine, con il figlio;
- contestualmente, in via d'urgenza, la ricorrente chiedeva che fosse ordinato l'allontanamento del padre dalla casa familiare e provvedimenti provvisori come da proprie richieste (ad eccezione dell'autorizzazione al trasferimento);
- con decreto emesso inaudita il 18.102023 la Presidente delegata provvedeva nel seguente senso:
“Premesso che la ricorrente ha chiesto che sia disposto un ordine di protezione nei confronti del compagno convivente sig. allegando Controparte_1
fatti circostanziati e reiterati di violenze verbali, offese e minacce nei confronti della stessa, commessi anche davanti al figlio minorenne nato il Per_1
13.6.2016; 5
Ritenuto che la documentazione dimessa (certificati medici, denuncia-querela,
file audio depositati nella chiavetta USB e il risultato della valutazione
S.A.R.A.) consente di riconoscere il fumus di fondatezza dei gravi fatti di violenza narrati;
Ritenuto che, in particolare, dai file audio risultano continue e gravi offese, sia alla ricorrente che alla sua famiglia;
Rilevato che la gravità degli elementi indiziari già forniti, anche in ordine alla reiterazione degli episodi violenti, che hanno costretto la ricorrente e il bambino ad allontanarsi dall'abitazione e rifugiarsi in un alloggio provvisorio,
comprovano, almeno ai fini di una valutazione delibatoria e sommaria,
l'urgenza di provvedere prima dell'instaurazione del contraddittorio, a tutela dell'integrità fisica e morale della ricorrente e del figlio convivente;
Ritenuto che è indubbio l'obbligo del resistente di continuare a contribuire in via provvisoria al mantenimento del figlio minore in misura consona alle presumibili esigenze del bambino, tenendo tuttavia conto del fatto che la ricorrente tornerà a risiedere presso l'abitazione di sua proprietà, mentre il compagno dovrà reperire un alloggio alternativo;
p.q.m.
visti ed applicati gli artt. 473 bis 40 e ss. e 473 bis 69 e ss c.p.c.;
1) ordina al resistente sig. di cessare la condotta Controparte_1
pregiudizievole e di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare di sita a
Valeggio sul Mincio in via San Pietro, n. 13;
2) stabilisce che l'ordine abbia durata di sei mesi;
3) ordina al resistente sig. di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario l'importo di 400,00 € a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
4) fissa udienza di comparizione delle parti al 31.10.2023 h. 10.00 davanti a sé
al fine della conferma, della modifica o della revoca, con termine fino al
24.10.2023 per la notificazione del ricorso e del presente decreto a cura dei
Carabinieri e fino al 30.10.2023 per memoria difensiva;
6
5) dispone che la ricorrente depositi altra chiavetta USB con file audio a disposizione del resistente;
6) manda alla Procura della Repubblica di Verona per la trasmissione degli eventuali atti di indagine ostensibili relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente in data 12.9.2023;
7) incarica la Cancelleria di richiedere ai Carabinieri di Valeggio sul Mincio di trasmettere entro il 26.10.2023 le relazioni di servizio relative agli interventi effettuati presso l'abitazione delle parti;
8) riserva la regolamentazione delle spese all'esito del procedimento.”
- il resistente si costituiva chiedendo che il figlio fosse affidato ai genitori in via condivisa, con residenza prevalente presso la madre ed un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto all'ordine di allontanamento allegava di essersi già allontanato dalla casa familiare;
- all'udienza del 30.10.2023 comparivano le parti che venivano sentite separatamente e previa discussione, la Presidente del.
così provvedeva con ordinanza riservata 31.10.2023:
“letti gli atti e i documenti di causa;
sentite le parti ed i loro difensori;
richiamato il provvedimento emesso in data 18.10.2023 con il quale sono stati ordinati la cessazione delle condotte pregiudizievoli da parte del resistente e l'allontanamento dalla casa familiare (“Premesso che la ricorrente ha chiesto che sia disposto un ordine di protezione nei confronti del compagno convivente sig. allegando fatti circostanziati e reiterati di violenze Controparte_1
verbali, offese e minacce nei confronti della stessa, commessi anche davanti al figlio minorenne nato il [...]; Ritenuto che la documentazione Per_1
dimessa (certificati medici, denuncia-querela, file audio depositati nella chiavetta USB e il risultato della valutazione S.A.R.A.) consente di riconoscere il fumus di fondatezza dei gravi fatti di violenza narrati;
Ritenuto 7
che, in particolare, dai file audio risultano continue e gravi offese, sia alla ricorrente che alla sua famiglia;
Rilevato che la gravità degli elementi indiziari già forniti, anche in ordine alla reiterazione degli episodi violenti, che hanno costretto la ricorrente e il bambino ad allontanarsi dall'abitazione e rifugiarsi in un alloggio provvisorio, comprovano, almeno ai fini di una valutazione delibatoria e sommaria, l'urgenza di provvedere prima dell'instaurazione del contraddittorio, a tutela dell'integrità fisica e morale della ricorrente e del figlio convivente;
Ritenuto che
è indubbio l'obbligo del resistente di continuare a contribuire in via provvisoria al mantenimento del figlio minore in misura consona alle presumibili esigenze del bambino, tenendo tuttavia conto del fatto che la ricorrente tornerà a risiedere presso l'abitazione di sua proprietà, mentre il compagno dovrà reperire un alloggio alternativo;
p.q.m.
visti ed applicati gli artt. 473 bis 40 e ss. e 473 bis 69 e ss c.p.c.; 1) ordina al resistente sig.
[...]
di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi CP_1
immediatamente dalla casa familiare di sita a Valeggio sul Mincio in via San
Pietro, n. 13; 2) stabilisce che l'ordine abbia durata di sei mesi;
3) ordina al resistente sig. di corrispondere alla ricorrente entro il Controparte_1
giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario l'importo di 400,00 € a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
”);
rilevato che il resistente, costituendosi, non ha contestato il contenuto dei messaggi registrati prodotti, ma si è limitato ad illustrare le ragioni della crisi del rapporto (eccessivo legame della compagna con la famiglia di origine e ingerenza di quest'ultima nella vita della coppia);
ritenuto che lo stesso, nel corso dell'audizione, ha dimostrato di non avere sufficiente consapevolezza della gravità della condotta, ribadendo le “colpe”
della famiglia di origine della compagna, che evidentemente non possono costituire una giustificazione;
ritenuto che egli ha dichiarato che inizierà un percorso psicoterapeutico nei prossimi giorni, iniziativa che va valutata positivamente, ma della quale è
necessario verificare l'effettiva e costante adesione ed i risultati;
8
ritenuto pertanto che vadano confermati gli ordini di protezione emessi e disposto altresì il divieto di avvicinamento alla sig. e ai Parte_1
luoghi dalla stessa frequentati per lavoro;
ritenuto che vada altresì confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
importo che tiene conto dei redditi, del patrimonio di entrambi e delle esigenze del bambino;
ritenuta l'opportunità di disporre indagini dei Servizi Sociali dell Pt_2
competente sul luogo di residenza del minore al fine di verificare l'opportunità
e le modalità di attivazione di incontri tra il padre ed il figlio Per_1
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 473 bis e ss. c.p.c.;
Conferma il decreto emesso il 18.4.2023;
Dispone il divieto di avvicinamento del sig. alla sig. Controparte_1
e ai luoghi dalla stessa frequentati per motivi di lavoro;
Parte_1
Incarica i Servizi Sociali dell competente sul luogo di residenza del Pt_2
minore svolgere indagini preliminari - anche presso i presidi sanitari (medico di base) e scolastici -, sulla capacità e sulle risorse genitoriali dei genitori, sul rapporto del figlio con i genitori e con altre figure di Persona_1
riferimento in ambito familiare eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni informazione utile ai fini dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi e modalità d'incontro con il genitore non convivente, che tengano conto del recente ordine di protezione;
assegna termine di novanta giorni per il deposito della relazione preliminare;
si comunichi alle parti, alla PM titolare delle indagini penali (dott. Per_2
) e ai Servizi Sociali dell competente sul luogo di residenza del
[...] Pt_2
minore.”
- con decreto 20.10.2023 la Presidente fissava udienza di comparizione per la fase di merito, assegnando termine per la notifica;
9
- il resistente, costituendosi, ribadiva le difese già svolte nella fase precedente;
- le parti depositavano le ulteriori memorie ex art. 473 bis 17;
- all'udienza di comparizione venivano ascoltati i genitori e veniva pronunciata all'esito la seguente ordinanza riservata depositata il
23/2/2024:
“sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione delle parti, così
provvede:
letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
sentiti i genitori separatamente;
richiamato il decreto 18.10.2023 con il quale è stato disposto, in via d'urgenza e prima d'instaurare il contraddittorio, nei confronti del resistente l'ordine di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare, provvedimento successivamente confermato con ordinanza
31.10.2023, che ha disposto altresì il divieto di avvicinamento del sig.
[...]
alla sig. e ai luoghi dalla stessa CP_1 Parte_1
frequentati per motivi di lavoro e ha incaricato i Servizi Sociali dell Pt_2
competente sul luogo di residenza del minore svolgere indagini preliminari -
anche presso i presidi sanitari (medico di base) e scolastici -, sulla capacità e sulle risorse genitoriali dei genitori, sul rapporto del figlio
[...]
con i genitori e con altre figure di riferimento in ambito Per_1
familiare eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni informazione utile ai fini dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi e modalità d'incontro con il genitore non convivente, che tenessero conto del recente ordine di protezione;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio nato il [...]; Per_1 10
rilevato che ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27.6.2013, n. 77 “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza - 1 Le Parti adottano: misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”;
ritenuto che, in ragione dei fatti che hanno giustificato la misura cautelare in atto e dell'assenza di riscontri in ordine all'effettiva e costante frequenza da parte del padre di un percorso psicoterapeutico e degli eventuali risultati, vada disposta la residenza prevalente di presso la madre nella casa familiare, Per_1
con affidamento superesclusivo alla stessa, alla quale va attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte relative alla salute, all'istruzione e all'educazione;
ritenuto che, quanto ai tempi d'incontro con il padre, non essendo ancora pervenuta la relazione richiesta ai Servizi, ai quali era stato demandato di verificare solo “l'opportunità e le modalità di attivazione degli incontri”,
vanno allo stato previsti solo incontri protetti da svolgersi secondo le indicazioni dei Servizi Sociali ogni quindici giorni e tre videochiamate alla settimana in orario prestabilito;
ritenuto che, allo stato, in attesa della relazione dei Servizi Sociali, la ricorrente non è autorizzata a trasferirsi in via definitiva presso la famiglia di origine in Sicilia, dove peraltro potrà recarsi nei periodi di vacanza senza necessità di consenso o autorizzazione;
ritenuto che, con riferimento alle capacità economiche dei genitori,
dall'istruttoria documentale svolta risulta quanto segue: la casa familiare è
costituita da un'abitazione di proprietà della madre, la quale sta sostenendo il pagamento della rata del mutuo pari ad € 339; la stessa è insegnante con 11
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione € 1800/2000;
ella percepisce l'assegno unico universale per il figlio pari € 54, che in quanto affidataria esclusiva in futuro potrà continuare a percepire esclusivamente;
il padre lavora come operaio, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, con una retribuzione variabile e un reddito annuale lordo da lavoro nell'ultimo anno di € 27.815 con un'imposta netta di € 5701 (si veda la dichiarazione dei redditi del 2023, prodotta tardivamente come doc. 23); egli gode altresì di reddito imponibile da canoni di locazione relativi a due immobili di proprietà
esclusiva pari ad € 13.620, reddito soggetto al regime della c.d. “cedolare secca”; egli attualmente vive nell'abitazione della propria madre;
ritenuto pertanto che, allo stato degli atti e sul presupposto che la madre percepisca integralmente l'assegno unico universale per il figlio, il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento di corrispondendo alla Per_1
madre un contributo in denaro che appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo fisso mensile di € 400 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze del bambino, delle risorse economiche e delle capacità
reddituali dei genitori, della pressoché esclusiva permanenza presso la madre,
della valenza economica dell'assegnazione della casa e dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova orale indicati da entrambe le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze generiche,
irrilevanti, oggetto delle indagini penali in corso o già risultanti dai documenti prodotti;
ritenuto che vadano nuovamente richieste informazioni alla Procura della
Repubblica e acquisita la relazione dei Servizi Sociali e vada invitato il resistente a seguire un percorso finalizzato a superare le problematiche emerse nel presente procedimento, riservando la valutazione sulla revoca della misura all'esito; in ragione dei tempi prevedibili per acquisire le informazioni e la 12
relazione e per consentire un serio percorso – il cui avvio allo stato non è
provato-, la durata della misura va prorogata a dieci mesi decorrenti dal
23.10.2023,
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio minore:
1) Affida il figlio minore (nato il [...] a [...]) in via super- Per_1
esclusiva alla madre sig. , che potrà assumere tutte le Parte_3
decisioni in ordine alla salute, all'educazione e all'istruzione, dandone solo comunicazione a mezzo di posta elettronica al padre, e con la quale vivrà nella casa familiare, con i seguenti tempi e modalità di incontro con il padre:
incontri protetti da svolgersi secondo le indicazioni dei Servizi Sociali ogni quindici giorni e tre videochiamate alla settimana di durata non superiore a quindici minuti in orario compreso dalle 19.00 alle 19.30;
2) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. Parte_1
affinché ci abiti con il figlio;
[...]
3) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento del Controparte_1
figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig. , entro il 5° giorno Parte_3
di ciascun mese, l'importo di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
4) INVITA il resistente a seguire un percorso psicologico individualizzato finalizzato a superare le problematiche che hanno giustificato la misura di protezione.
Respinge le istanze di prova orale.
PROROGA la durata della misura di protezione in atto fino al 23.8.2024;
INCARICA i Servizi Sociali di organizzare i tempi e le modalità protette di incontro tra il figlio e il padre, nel rispetto del divieto di avvicinamento alla 13
madre, con cadenza quindicinale;
ASSEGNA ai Servizi nuovo termine fino al
15.5.2024 per l'invio della relazione già richiesta con ordinanza 31.10.2023;
RICHIEDE alla Procura della Repubblica di trasmettere, ove ostensibili,
eventuali atti di indagine relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente in data 12.9.2023;
ASSEGNA termine alle parti fino al 30.5.2024 per note scritte di deduzioni sulla relazione dei Servizi.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o impedimenti:
per esame delle relazioni dei Servizi Sociali ed eventualmente, degli atti penali e della prova del percorso che il resistente è stato invitato a seguire l'udienza del 6.6.2024 ore 12.00;
per rimessione della causa in decisione l'udienza del 12.12.2024 h. 10.00, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, nonché delle dichiarazioni dei redditi successive a quelle già prodotte, fino a trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e fino a quindici giorni per memorie di replica.”;
- il procedimento è stato istruito dalla Presidente delegata documentalmente e tramite indagini dei Servizi Sociali e richiesta degli atti ostensibili;
- con ordinanza riservata in data 7.6.2024, visti gli esiti delle indagini svolte, si incaricavano i Servizi di disporre visite facilitanti tra padre e figlio;
- all'udienza del 20.3.2024, già precisate le conclusioni nel senso sopra riportato e depositati gli scritti conclusivi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che:
- in diritto, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, sono disciplinate dagli artt. 337 14
bis e ss. cc, norme inserite dall'art.
7.12 del d. lg. 28.12.2013 n°
154, con il quale si è attuata la piena equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio in caso di crisi della relazione tra i genitori, equiparazione attuata oggi anche sotto il profilo processuale dalla riforma del processo di cui agli artt. 473 bis e ss. cpc;
- all'esito dell'istruttoria vanno confermati i provvedimenti provvisori assunti, ad eccezione di quelli che hanno previsto prima visite protette e poi facilitanti del figlio con il padre;
- dalla relazione datata 6.12.2024 del Consultorio di Bussolengo
risulta infatti che “non è stato possibile attivare in contri facilitanti tra e il padre presso l'abitazione dello stesso, in quanto il sig. Per_1
ha esplicitato la ferma decisione di non incontrare più CP_1
in nessuna modalità. Si è dimostrato irremovibile nonostante Per_1
le varie proposte e sollecitazioni degli operatori [la sottolineatura è
dell'estensore]. Alla luce delle difficoltà palesate dai signori, ognuno per motivi differenti, entrambi sono stati invitati ad effettuare un percorso di sostegno psicologico, che solo la signora ha intrapreso. Il
minore continuerà il percorso di sostegno psicologico con la Per_1
dott.ssa ; Pt_4
- tale atteggiamento del padre, confermato anche nelle conclusioni rassegnate riguardo gli incontri con il figlio
(stabilire che il signor possa incontrare il figlio CP_1
allorquando quest'ultimo ne manifesterà la volontà, nel Per_1
rispetto degli impegni scolastici e ludici del figlio), unitamente alle ragioni che hanno condotto all'emissione dell'ordine di protezione e l'assenza di prova dello svolgimento di un percorso per uomini maltrattanti, giustificano la conferma dell'affidamento superesclusivo alla madre e della sospensione degli incontri con il figlio;
15
- il resistente, inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito alla domanda della ricorrente di autorizzazione a trasferirsi in luogo vicino alla propria famiglia di origine
(Sicilia);
- quanto agli obblighi di mantenimento, richiamando l'analisi dei redditi e del patrimonio dei genitori svolta in sede di provvedimenti provvisori e tenuto conto dell'assenza di contribuzione diretta da parte del padre e del percepimento dell'assegno unico da parte della madre, va confermato l'obbligo del padre di contribuire corrispondendo l'importo di €
400 mensili, come disposto con il decreto provvisorio del
18.10.2023, pari ad attuali € 408, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
- le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate d'ufficio in assenza di note come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto della rilevante attività svolta specie nelle fasi di studio, introduttiva e istruttoria del procedimento, della media complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Affida il figlio minore (nato il [...] a [...]) in via Per_1
super-esclusiva alla madre sig. , che potrà Parte_3
assumere tutte le decisioni in ordine alla salute, all'educazione e all'istruzione, dandone solo comunicazione a mezzo di posta elettronica al padre;
2) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. Parte_1
affinché ci abiti con il figlio;
[...] 16
3) Dispone che il sig. corrisponda mensilmente Controparte_1
alla sig. , entro il 5° giorno di ciascun mese, Parte_3
l'importo di € 408, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
da aprile 2026, e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
del Tribunale di Verona;
l'assegno unico universale per il figlio sarà
percepito in via esclusiva dalla madre;
4) Autorizza la ricorrente a trasferirsi in luogo vicino alla propria famiglia di origine, dandone comunicazione al padre;
5) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 14.501 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra