Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 29/05/2025, alle ore 9.35, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Pasquale Pellegrino, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Mariangela Borgese, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , CP_1
la quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni ivi formulate
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 703/2025, all'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Pellegrino e Parte_1 dall'Avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti.
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14.00, assenti le parti delle
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente, titolare di pensione Cat.INVCIV n° 07126268, con decorrenza
12/2016, esponeva di aver ricevuto in data 30.9.2024, con il quale CP_3
veniva informata che la sua pensione n. 044-670007126268 era stata ricalcolata dal
1° gennaio 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Veniva informata, altresì che per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023 sulla stessa prestazione l' aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un CP_1 importo lordo complessivo di € 4.245,67.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente presentava in data 15.11.2024, ricorso al
Comitato Provinciale, senza esito.
Eccepiva di non essere tenuta alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta.
Riteneva applicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale secondo cui “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”.
Alla luce di tale principio e dato atto che il Mod. TE08, portante la data del
30.09.2024, si riferiva al periodo che andava dal 01.01.2022 al 31.12.2023, la ricorrente affermava che la prestazione che le era stata erogata non fosse ripetibile fino al provvedimento che accertava l'indebito e, pertanto, la somma richiesta pari a €
4.245,67 non era dovuta.
Evidenziava, inoltre che l'indebito riguardava l'anno 2023 ed il superamento dei redditi era dovuto al riconoscimento da parte dell' della pensione di vecchiaia, CP_1 con decorrenza febbraio 2023. Ed allora l' avrebbe dovuto sospendere CP_1
l'erogazione della pensione di invalidità.
Ancora, lamentava che nella missiva del 30.9.2024 l' non aveva fornito gli CP_2
elementi utili a farle comprendere la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era
2 stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuta alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 30.9.2024, con la conseguente dichiarazione di CP_1 nullità della stessa comunicazione e con la condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme trattenute indebitamente.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1
argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la pensione di invalidità civile, di cui era beneficiaria la ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme che ha corrisposto alla CP_1
signora nel periodo dall'1.1.2023 al 31.12.2023 per insussistenza dei requisiti reddituali.
Occorre in primo luogo evidenziare che nella comunicazione di indebito (modello
TE08) l'indebito si motiva con il ricalcolo della pensione a decorrere dall'anno 2021
a seguito di dichiarazione dei redditi e quindi si richiede la restituzione delle somme versate negli anni 2022 e 2023. In realtà, costituendosi l' dichiara che l'indebito CP_1
riguarda l'anno 2023 ed è sorto a seguito di riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal febbraio 2023.
Quindi, la motivazione riportata nel modello TE08 è diversa rispetto a quella indicata nella costituzione e diverso dovrebbe essere eventualmente l'importo richiesto dall' , poichè tale somma riguarda anche l'anno 2022. CP_1
In ogni caso, trattandosi di una prestazione assistenziale, all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., né l'art. 13 L. 412/1991 che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, potendo invocarsi invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione
3 dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost.
n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1
dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addeCitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
4 a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ancor più di recente ribadito dalla sentenza n. 13916 del
20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6,
I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie è da escludersi il dolo del ricorrente, in quanto l'aumento dei redditi è avvenuto solo a seguito del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata e nessun occultamento dei redditi percepiti vi è stato da parte della pensionata.
5 A ciò poi occorre aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_2
legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse
(...). In casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (in tal senso, v. Cass. n. 8731/2019 e n. 12608/2020).
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, ritenuta la buona fede della ricorrente, tenuto conto del fatto che le due prestazioni erano erogate entrambe dall' , il quale al momento dell'erogazione della pensione di vecchiaia avrebbe CP_2 dovuto sospendere quella di invalidità, considerato che l' può richiedere la CP_1 restituzione delle somme non dovute solo dall'accertamento dell'indebito e dalla comunicazione in poi, si devono ritenere irripetibili le somme liquidate nell'anno
2023 e quindi in epoca anteriore alla ricezione del provvedimento contestato, ricevuto in data 30.9.2024.
CP_ In conclusione, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento di revoca o modifica del beneficio, non essendo dovuta, per i motivi sopra esposti la restituzione delle stesse.
Non risulta che l' abbia effettuato delle trattenute per recuperare la somma CP_1 richieste, per cui l' non potrà essere condannato alla restituzione, come CP_2
richiesto dal ricorrente.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire
6 CP_ all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nella nota del 30.9.2024.
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida in CP_1
€ 1.312,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi il 29.5.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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