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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15247/2023 promossa da:
TAGLIALA S.R.L. (C.F. 06794550969), con il patrocinio dell'avv. MARINO
CASERTA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Brera, 6, per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE-OPPONENTE contro
COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), con il patrocinio degli avvocati
ANTONELLO MANDARANO, MARTINA SOFIA SPREAFICO, NICOLETTA
VALERI; MARCO DAL TOSO, FEDERICO BIER, MARIA ROSA SALA, e
FABRIZIA CARADONNA, elettivamente domiciliato in Milano, Via della
GUASTALLA, 6 negli uffici dell'Avvocatura comunale, per procura generale alle liti in data 15.3.2023 Repertorio n. 75374 – Raccolta n. 15798 Notaio Filippo Zabban del
Collegio Notarile di Milano;
CONVENUTO-OPPOSTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
ATTRICE-OPPONENTE:
“in via principale
• accertare in negativo la pretesa creditoria avanzata dal Comune di Milano con l'atto n. 108/2022 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte del ricorrente per i vizi e le illegittimità meglio specificati nella parte in fatto ed in diritto del presente ricorso
• accertare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o comunque la mancanza d'efficacia dell'atto n. 108/2022 per le ragioni indicate in fatto e per l'effetto dichiarare nullo e/o comunque invalido e/o comunque privo d'efficacia e/o annullare e/o revocare l'Atto n.108/2022 in via subordinata
• nella denegata ipotesi di avvenuta violazione, accertare e dichiarare l'occupazione abusiva per una giornata di infrazione ovvero per il diverso arco temporale che sarà accertato in corso di causa e, per l'effetto annullare l'atto amministrativo n. 108/2022 e, contestualmente, condannare la ricorrente a versare la somma di euro 758,18 oppure quella diversa che risulterà di giustizia in ogni caso
• con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge. in via istruttoria
• si chiede l'escussione del teste signor VI TI, residente in [...], sui seguenti capitoli di prova: a) “Vero che in occasione dell'accertamento degli agenti della P.L. di Milano avvenuto in data 16/11/2022 presso il locale commerciale di Piazza Sempione, 8, il personale stava organizzando la disposizione dei tavoli e delle sedie in funzione delle prenotazioni ricevute ed in vista delle cene in programma per la serata” b) “Vero che nella predisposizione esterna degli arredi, il personale è formato per rispettare il perimetro di spazio concesso dal Comune di Milano” c) “Vero che l'occupazione accertata dagli agenti della P.L. in data 16/11/2022 presso il locale Tagliala deve ricondursi anche allo spostamento dei tavoli e delle sedie posto in essere dalla clientela” d) “Vero che i tavoli e delle sedie posti all'esterno del locale commerciale sito in Piazza Sempione, 8, vengono spostati anche da soggetti terzi che stanziano fuori e non sono clienti dell'attività di ristorazione Tagliala” e) “Vero che nei trenta giorni antecedenti all'accertamento del 16/11/2022 i tavoli e le sedie venivano disposte nel rispetto delle concessioni rilasciate dal Comune di Milano” pagina 2 di 9 f) “Vero che durante i giorni e gli orari di chiusura gli arredi esterni vengono riposti all'interno del locale ovvero vengono riposti all'interno dello spazio concesso”.
CONVENUTO OPPOSTO:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, respinta l'istanza istruttoria in quanto palesemente inammissibile ed infondata, respingere la domanda di parte attrice e, per l'effetto, confermare l'avviso di pagamento n. 108/2022 di € 19.333,52, oltre interessi dal dovuto al saldo o la diversa somma che risulterà dovuta. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
pagina 3 di 9 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Tagliala S.r.l. ha proposto opposizione contro l'avviso di pagamento n. 108/2022 dell'importo di € 19.333,52, emesso dal Comune di Milano per il mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per l'occupazione difforme e abusiva del suolo pubblico antistante l'esercizio commerciale sito in Milano, Piazza Sempione, 8.
L'opponente ha innanzitutto contestato la legittimità del provvedimento per vizi di motivazione ex art. 3 L. 241/1991, eccesso di potere e difetto d'istruttoria, lamentando la mancanza di una motivazione esaustiva e chiara che spieghi in dettaglio la pretesa avanzata, l'indennità di pagamento, il ragionamento e i conteggi alla base di quanto richiesto.
La società attrice ha poi eccepito l'illegittimità del provvedimento amministrativo per l'incomprensibilità dell'occupazione accertata e per la omessa e/o carente attività istruttoria, considerato che, dal confronto delle occupazioni rilevate nel verbale di contestazione e le concessioni in possesso dell'esercente, risulta incomprensibile l'operazione algebrica compiuta e, quindi, l'occupazione ritenuta abusiva, atteso inoltre che dalla disamina dell'atto impugnato risulta che la P.A. non abbia compiuto alcuna attività istruttoria limitandosi a inserire dati in un processore software.
Ancora, la parte attrice ha lamentato l'insussistenza della violazione accertata, deducendo che, in occasione del sopralluogo amministrativo, il personale di sala stava modificando la disposizione degli arredi esterni (tavoli e sedie) nel rispetto del calendario di prenotazioni in programma per la cena, dovendosi pertanto escludere una abusiva occupazione del suolo pubblico.
L'opponente ha infine dedotto la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione della sanzione amministrativa, nonché l'erronea pagina 4 di 9 applicazione del cd. criterio della presunzione temporanea richiamato nel regolamento
CUP all'art. 22.
Tagliala S.r.l. ha quindi chiesto – in via principale – l'accertamento in negativo della pretesa amministrativa o il suo annullamento e – in via subordinata – il ricalcolo ad una sola giornata una volta accertata la temporaneità dell'occupazione.
2. Si è costituito il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con riferimento alle eccezioni sollevate dall'attrice, il Comune ha innanzitutto dedotto la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 108/2022 in quanto riguardante l'importo dovuto dalla società attrice a titolo di indennità per occupazione abusiva ed emessa sulla base del verbale di contestazione n. 8146918-3 elevato dalla Polizia Locale, da cui sarebbe possibile ricavare tutti gli elementi descrittivi della condotta illecita e le modalità dell'occupazione abusiva.
La parte convenuta ha poi evidenziato la correttezza dell'indennità in quanto calcolata secondo le prescrizioni del legislatore, in base al tariffario e secondo i coefficienti indicati nello stradario comunale, per la superficie occupata abusivamente e per la tipologia dell'occupazione, sulla scorta dell'accertamento effettuato dalla Polizia Locale.
Il Comune ha inoltre sostenuto la corretta qualificazione dell'occupazione abusiva come temporanea, precisando di aver applicato la presunzione retroattiva di occupazione di 30 giorni stabilita dall'art. 22 comma 2 del Regolamento CUP, e di aver poi calcolato la maggiorazione del 30% prevista per l'occupazione abusiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 comma 3, lett. a) dello stesso Regolamento comunale.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione e della pretesa creditoria ivi accertata.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e, all'udienza successiva, è stata trattenuta in decisione.
pagina 5 di 9 In sede di comparsa conclusionale, il Comune ha dato atto di aver riscontrato un errore materiale nella trasposizione di quanto correttamente accertato ai fini del calcolo della lettera a) del Regolamento CUP e di aver pertanto proceduto alla rideterminazione della somma dovuta con l'emissione di un nuovo invito al pagamento n. 50/2024 dell'importo di € 16.538, che annulla e sostituisce il precedente atto n. 108/2022.
La parte opponente ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale di cui all'atto n. 50/2024, in quanto successiva alla scadenza dei termini istruttori e, parimenti, della domanda di conferma del nuovo provvedimento, poiché da considerarsi domanda nuova presentata fuori termine dal convenuto.
4. Dalle allegazioni svolte dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, emerge che il Comune, con atto n. 50/2024 del 2 settembre 2024, ha annullato in autotutela l'avviso di pagamento n. 108/2022 impugnato nel presente giudizio da
Tagliala S.r.l.
Va anzitutto osservato che la produzione documentale dell'atto di autotutela, ancorché allegato solo in sede di comparsa conclusionale, può ritenersi ammissibile, essendo relativa a un evento sopravvenuto rispetto ai termini ordinari di produzione documentale.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, infatti, la produzione di documenti in sede di comparsa conclusionale è di regola inammissibile;
tuttavia, fa eccezione il caso in cui il documento riguardi un fatto sopravvenuto, cioè verificatosi dopo la scadenza dei termini ordinari per il deposito delle prove. Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che la produzione di documenti inerenti a fatti sopravvenuti è ammissibile anche in fasi processuali avanzate, purché tali documenti siano rilevanti per la decisione della causa (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza n. 42082 del 30 dicembre 2021; Cass. Civ., Sez. Ill, Sentenza n. 11752 del 15 giugno).
pagina 6 di 9 Se pertanto, come nel caso di specie, l'atto di annullamento in autotutela è stato adottato solo dopo la chiusura della fase istruttoria, esso costituisce un elemento nuovo e rilevante per la decisione che il giudice può legittimamente valutare.
Va poi precisato che – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – l'atto n.
50/2024 è annoverabile tra i provvedimenti emessi in via di autotutela decisoria, anche se l'amministrazione ha adottato il provvedimento di annullamento solo dopo l'invito del giudice a chiarire il calcolo della sanzione contestata.
A tal proposito, appare utile rammentare che l'annullamento d'ufficio in autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990) è un potere discrezionale della pubblica amministrazione, che può rimuovere i propri atti illegittimi o errati nell'interesse pubblico.
Se quindi il Comune, riconoscendo un errore materiale nel calcolo del pagamento ingiunto, ha annullato l'atto, ciò rientra nel predetto potere di autotutela, indipendentemente dal fatto che l'iniziativa sia stata sollecitata dal giudice.
Ciò che rileva ai fini dell'esercizio di tale potestà amministrativa decisoria, in conformità alla L. 241/1990, è piuttosto che il provvedimento di annullamento indichi chiaramente le ragioni per cui l'atto originario era errato e giustifichi la rimozione nell'interesse pubblico, circostanze agevolmente riscontrabili dalla lettura dell'atto n.
50/2024 (avente ad oggetto “rideterminazione importo in Autotutela”) che testualmente dispone: “Ai sensi della Legge 241/90, in sede di Autotutela il Comune di Milano emette il presente provvedimento che annulla e sostituisce il precedente n. 108/2022. L'atto n.
108/2022 prevedeva il pagamento dell'importo di € 19.333,52, risultato errato in quanto calcolato su un'occupazione abusiva di mq 83,00, anziché di mq 71,00 a causa di un mero errore materiale effettuato nel conteggio dei mq regolarmente autorizzati (mq
60+60, anziché mq 66+66)”.
Alla luce delle circostanze che precedono, accertato il ritiro in autotutela dell'ingiunzione oggetto dell'originaria opposizione, deve darsi atto della intervenuta pagina 7 di 9 cessazione della materia del contendere quanto al provvedimento di merito richiesto dall'opponente.
La conseguenza di tale provvedimento di annullamento in autotutela è infatti costituita dalla attuale insussistenza di un credito della Amministrazione nei confronti dell'opponente.
L'esame delle domande di conferma e di annullamento del nuovo invito al pagamento n.
50/2024, proposte rispettivamente dal Comune e dalla società opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale e di replica conclusionale ex art. 189 n. 3 c.p.c., è poi precluso dalla tardività delle stesse atteso che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 315 del 12.1.2012).
Può quindi affermarsi che, essendo venuto meno il provvedimento impugnato originariamente per volontà interna della Amministrazione che lo ha emesso, non vi è più alcun motivo per procedere oltre nell'esame delle domande presentate dalle parti.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto solo in data 2 settembre 2024 e quindi successivamente alla introduzione del presente giudizio e, in particolare, solo a seguito dell'invito del giudice a dedurre specificatamente nelle proprie note conclusive in relazione al calcolo dell'occupazione contestata come abusiva. Inoltre, occorre considerare che l'ingiunzione impugnata è stata annullata e rideterminata dalla stessa Pubblica amministrazione che l'aveva pronunziata per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli dichiarati dalla difesa della parte ingiunta (incomprensibilità dell'operazione algebrica compiuta e, quindi, dell'occupazione accertata, carenza di attività istruttoria).
pagina 8 di 9 Ne consegue che vi sono più elementi per ritenere che l'introduzione del presente giudizio di cognizione fosse giustificata e che dunque alla parte opponente debbano essere rifuse le spese di assistenza e rappresentanza in giudizio così sostenute.
5. Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M 147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, priva di istruttoria e di questioni di particolare rilevanza e limitata anche in punto decisione alla sola questione della regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
Tagliala S.r.l., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di annullamento dell'atto n. 108/2022 opposto, essendo lo stessa già stato revocato in via di autotutela;
2) condanna il Comune di Milano a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00, per il contributo unificato, e in € 4.200,00, per compensi, oltre 15
%, a titolo di rimborso forfetario, e accessori.
Milano, 15 marzo 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 9 di 9