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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 7587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7587 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 10683/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: altri contratti d'opera; vertente
TRA
già Parte_1 Parte_2
P.IVA: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, , con sede in Striano (NA), alla Via Traversa Parte_1
Garibaldi, n. 62, elettivamente domiciliata in Striano (NA), alla Via
Caionche, n. 39, presso lo studio dell'avv. Lucia De Filippo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
C.F. e P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via S.
Nicola alla Dogana, elettivamente domiciliata in Sarno (SA), alla P.zza
Marconi n. 13 bis, presso lo studio dell'avv. Serena Crescenzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22-04-2022 la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare che tra le parti si è concluso un contratto
d'appalto per facta concludentia in virtù del quale la Parte_1 ha eseguito la realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamento su n. 11 unità abitative site in
Sarno (SA), alla Frazione Lavorate, sostenendo i costi e le spese come in atti documentati,
2) per l'effetto, condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 51.575,00 a titolo di pagamento della fattura n° 2016/002 del 03.11.2016, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, emessa dalla Società attrice a seguito dell'esecuzione dei lavori sopra descritti,
3) il tutto con vittoria di spese, diritti, Onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della domanda esponeva che:
- la società attrice opera nell'ambito della manutenzione, riparazione e realizzazione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno di edifici di ogni tipo;
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
impianti di riscaldamento e di
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climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- la società convenuta, invece, opera nel settore delle attività immobiliari ed edilizie, costruzioni edili, nella forma più ampia, della ricostruzione, sia direttamente sia in economia concedendo altresì appalti di fabbricati ed in genere di immobili a qualsiasi uso destinati;
della realizzazione, in proprio e per conto di terzi o mediante concessione in appalto a terzi, di lavori di sbancamento, movimento terra, lavori edili;
- in virtù di accordi intercorsi tra il sig. , all'epoca Parte_2 legale rappresentante della (poi divenuta Parte_2 [...]
) e la in persona di Parte_1 Controparte_1 un rappresentante legittimato, quest'ultima conferiva alla Società attrice l'incarico di eseguire i lavori inerenti alla realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamento su n. 11 unità abitative site in Sarno, alla Frazione
Lavorate;
- per la realizzazione dei suddetti lavori, la provvedeva ad Parte_2 acquistare numerosi materiali come documentato dai DDT allegati in atti;
- i lavori effettuati dalla società attrice venivano contabilizzati e dettagliatamente descritti nello “stato avanzamento lavori” (cd. SAL) oggetto della “relazione riassuntiva sulle lavorazioni eseguite” stilata dall'Ing. per un totale di € 51.575,00; Persona_1
- non avendo ricevuto il compenso per i lavori eseguiti, con raccomandata a/r del 24-07-2014 il procuratore della società istante chiedeva alla il pagamento della somma di Controparte_1
€ 51.575,00, nonché, l'invito ad addivenire ad un accordo bonario della questione senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
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- la provvedeva ad emettere la fattura n. 002 del Parte_2
30.11.2016 per la complessiva somma di € 51.575,00;
- in data 16-01-2017 l'istante chiedeva nuovamente a mezzo pec il pagamento della suindicata somma;
- non avendo ricevuto alcuna comunicazione, con pec del 17-02-2017, il procuratore della provvedeva alla messa in Parte_1 mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., intimando e diffidando la resistente al pagamento immediato dell'importo oggetto della fattura n. 002 del 03-11-2016;
- la convenuta malgrado le numerose richieste di pagamento avanzate, non manifestava alcuna volontà di addivenire ad una risoluzione della controversia né contestava l'esecuzione dei lavori espletati;
- in data 04-04-2017, la instaurava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata il giudizio recante R.G. n° 2406/2017 al fine di ottenere, l'emissione nei confronti della
[...] dell'ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_1
51.575,00. Codesta autorità con decreto ingiuntivo n° 791/2017 ingiungeva alla società resistente il pagamento del richiesto importo oltre le spese della procedura;
- avverso tale provvedimento proponeva opposizione la
[...]
in data 05-06-2017, instaurando il giudizio recante Controparte_1
R.G. 3839/2017, definito con Sentenza n° 1205/2018 del 17-05-2018 con la quale, l'autorità giudiziaria, in considerazione della sollevata eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata e condivisa da parte opposta revocava il decreto ingiuntivo n° 791/17 e rimetteva la causa davanti al Tribunale di Napoli e/o Tribunale di Nocera indicando il termine per la riassunzione;
- tale causa, tuttavia, non veniva riassunta e pertanto, l'odierna attrice in data 23-04-2021 reiterava nuovamente l'invito ad adempiere
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mediante formale atto di messa in mora notificato alla convenuta a mezzo pec.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale in sintesi eccepiva:
1) la prescrizione di ogni diritto (extracontrattuale) eventuale dell'attrice;
2) la carenza probatoria per la mancanza dei DDT asseritamente versati in atti;
3) l'inesistenza del credito vantato, per aver la convenuta
[...]
sottoscritto un contratto di appalto con la ditta Controparte_2
Immobiliare Il Centro s.r.l.;
4) la carenza di legittimazione passiva – violazione di legge per inapplicabilità dell'art. 1656 c.c.;
5) l'inesistenza della mora debendi e/o rivalutazione monetaria, per non aver la convenuta mai ricevuto le fatture;
6) la richiesta dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Su tali basi chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierna attrice per le motivazioni di cui in atti;
per l'effetto, rigettarsi le domande proposte avverso la convenuta.
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della
[...] con riferimento alle domande proposte nell'odierno giudizio CP_1 dall'attrice per tutti i motivi sopra esposti;
per l'effetto, rigettarsi le domande proposte dall'attrice avverso la comparente convenuta.
In via principale: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del credito, per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, rigettarsi le domande tutte proposte dalla
[...] nel presente giudizio, attesa la loro infondatezza in fatto ed Parte_1
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in diritto, con condanna dell'attrice al pagamento delle somme a quantificarsi per lite temeraria.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio accertarsi le somme effettivamente dovute.
(…)”
Articolata l'istruttoria con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per essere discussa e trattenuta in decisione senza termini.
Occorre esaminare dapprima, per la sua priorità logica, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta.
Invero la convenuta ha principalmente e Controparte_1 preliminarmente declinato la propria legittimazione passiva, negando di aver commissionato alcun lavoro alla la Parte_1 Parte_1 quale sarebbe intervenuta quale subappaltatrice della ditta Immobiliare Il
Centro s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di appalto.
A tal riguardo non pare ultroneo sottolineare come la questione relativa alla legittimazione processuale si distingua nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006). La legittimazione o titolarità dell'azione costituisce infatti una condizione dell'azione che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta (cfr. per tutte da ultimo
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006). Pertanto per verificarne la
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sussistenza, si deve aver riguardo solo a quanto prospettato nella domanda, a prescindere dalla veridicità o meno di ciò che viene affermato (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006).
Il difetto di legittimazione, attiva e passiva, è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte,
o da una sola tra più controparti, ed in quali termini (cfr. per tutte da ultimo
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006).
La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio;
tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma deve essere sollevata dalla parte interessata che è anche onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13477 del 2006; Cass. Sez., Lavoro, 24.03.2004 n. 5912; Cass.
Sez. 2^, 22.11.2002).
Siffatto onere risulta pienamente assolto dalla società convenuta la quale ha documentalmente dimostrato di aver stipulato con la ditta Immobiliare Il
Centro s.r.l. ben tre contratti di appalto ad oggetto la realizzazione di tutte le opere occorrenti per la costruzione di n. 4 villette a schiera nonché diversi corpi di fabbrica, nella loro interezza ( Cfr. Contratti di appalto all. 1, 2 e 3 prodotti dalla società convenuta nel II termine ex art. 183 VI co. c.p.c.).
Dalla missiva a mezzo raccomandata a/r del 24-07-2014, altresì, emerge che la ha inoltrato richiesta pagamento Parte_2 lavori per l'importo di € 51.575,00 sia alla società che Controparte_1 alla Immobiliare il Centro s.r.l.. L'istante, quindi, è intervenuta nell'ambito dell'appalto dei lavori quale subappaltatrice della Immobiliare Il Centro s.r.l. limitatamente alle opere di realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamenti, pertanto ogni eventuale diritto scaturente dal contratto di subappalto non poteva essere fatto valere se
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non nei confronti della ditta subappaltante. Invero, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione: "In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto
a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae
l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale" (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 16917 del 02/08/2011).
Va poi soggiunto che, parte attrice sebbene abbia riferito di aver ricevuto, con contratto verbale autonomo, dalla l'incarico di Controparte_1 eseguire lavori ad oggetto la realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamento su n. 11 unità abitative site in Sarno, alla Frazione Lavorate, nulla ha provato.
In effetti, pur volendo dar credibilità all'assunto di parte attrice, a questo punto occorre verificare se la committente, nonostante avesse appaltato per intero i lavori alla Immobiliare il Centro s.r.l., abbia inteso in corso d'opera affidare direttamente alla la con Parte_2 autonomo contratto, altri e diversi lavori estranei agli appalti .
Vertendosi in materia di adempimento contrattuale l'onere di dare prova della fonte negoziale del rapporto, grava sull'attrice e tale prova, come è noto, non richiede obbligatoriamente la forma dell'atto scritto, bensì può essere fornita anche col ricorso ai normali mezzi di prova, incluse le presunzioni.
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In argomento, la difesa della parte attrice ha richiamato, onde dare corpo al suo assunto, i SAL oggetto della “relazione riassuntiva sulle lavorazioni eseguite” stilata dall'Ing. , i DDT, oltre a depositare la fattura Persona_1 emessa con la descrizione di tali lavori.
Tale documentazione, tuttavia, non valida sul piano probatorio l'assunto di parte attrice.
Invero, come giustamente osservato dalla società convenuta i DDT versati in atti sono inesistenti, trattandosi unicamente di una sorta di elencazione di lavori, priva della ricevuta dell'effettiva consegna dei beni, perché sprovvisti di sottoscrizione.
I SAL, invece si sostanziano in una “Relazione riassuntiva sulle lavorazioni eseguite dalla sui cantieri di Via Medici e via Nuova Lavorate Parte_2 nel Comune di Sarno di proprietà della società Controparte_3
redatta dall'ing. nell'ambito del rapporto di
[...] Persona_1 collaborazione con la Società e, dunque, Parte_2 non per conto della società convenuta. Nella predetta relazione inoltre, non si rinviene alcun elemento da cui desumere che i lavori sono stati commissionati dalla con autonomo contratto, né si evincono i Controparte_1 criteri di determinazione del costo dei lavori né tantomeno l' accettazione delle opere da parte dell'asserita committente.
Né la prova testimoniale espletata nel corso dell'istruttoria è risultata idonea ad arginare siffatta lacuna probatoria.
Infatti il teste di parte attrice sig. alla domanda “Vero è Testimone_1 che l'arch. era di fatto colui che per conto della Controparte_4 [...] commissionava i lavori a terzi per conto della Società? Parte_3
“ ha risposto “nulla so”.
Alla medesima domanda, il teste invece ha risposto Testimone_2
“si è vero e tanto posso affermare in quanto all'epoca ero dipendente della società di e ricordo che l'arch. Parte_2 Parte_2 [...]
ogni mattina mi impartiva le disposizioni per l'impianto idrico, di CP_4
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riscaldamento e condizionamento”, senza tuttavia precisare gli asseriti accordi intervenuti tra le parti in causa.
E' poi evidente che le fatture emesse da parte attrice, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale, non dimostrano alcunché, poiché si inquadrano fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata alla controparte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché la fattura, ove il rapporto sia contestato (come è nel caso di specie), non può costituire valido elemento di prova né del rapporto contrattuale, né delle prestazioni eseguite (tra le tante, Cass., 21 ottobre 2019, n. 26801).
In definitiva, per quanto appena argomentato non vi sono elementi che comprovano che tra la società e la Parte_1 sia intercorso un autonomo contratto di appalto, di Controparte_1 conseguenza la domanda deve essere disattesa.
Non ricorrono i presupposti necessari a giustificare la condanna dell'attrice alla refusione dei danni per lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore delle domande, dei parametri di cui al d.m. 55/14 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste.
Così deciso in Napoli il 3 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
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(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: altri contratti d'opera; vertente
TRA
già Parte_1 Parte_2
P.IVA: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, , con sede in Striano (NA), alla Via Traversa Parte_1
Garibaldi, n. 62, elettivamente domiciliata in Striano (NA), alla Via
Caionche, n. 39, presso lo studio dell'avv. Lucia De Filippo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
C.F. e P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via S.
Nicola alla Dogana, elettivamente domiciliata in Sarno (SA), alla P.zza
Marconi n. 13 bis, presso lo studio dell'avv. Serena Crescenzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22-04-2022 la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare che tra le parti si è concluso un contratto
d'appalto per facta concludentia in virtù del quale la Parte_1 ha eseguito la realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamento su n. 11 unità abitative site in
Sarno (SA), alla Frazione Lavorate, sostenendo i costi e le spese come in atti documentati,
2) per l'effetto, condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 51.575,00 a titolo di pagamento della fattura n° 2016/002 del 03.11.2016, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, emessa dalla Società attrice a seguito dell'esecuzione dei lavori sopra descritti,
3) il tutto con vittoria di spese, diritti, Onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della domanda esponeva che:
- la società attrice opera nell'ambito della manutenzione, riparazione e realizzazione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno di edifici di ogni tipo;
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
impianti di riscaldamento e di
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climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- la società convenuta, invece, opera nel settore delle attività immobiliari ed edilizie, costruzioni edili, nella forma più ampia, della ricostruzione, sia direttamente sia in economia concedendo altresì appalti di fabbricati ed in genere di immobili a qualsiasi uso destinati;
della realizzazione, in proprio e per conto di terzi o mediante concessione in appalto a terzi, di lavori di sbancamento, movimento terra, lavori edili;
- in virtù di accordi intercorsi tra il sig. , all'epoca Parte_2 legale rappresentante della (poi divenuta Parte_2 [...]
) e la in persona di Parte_1 Controparte_1 un rappresentante legittimato, quest'ultima conferiva alla Società attrice l'incarico di eseguire i lavori inerenti alla realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamento su n. 11 unità abitative site in Sarno, alla Frazione
Lavorate;
- per la realizzazione dei suddetti lavori, la provvedeva ad Parte_2 acquistare numerosi materiali come documentato dai DDT allegati in atti;
- i lavori effettuati dalla società attrice venivano contabilizzati e dettagliatamente descritti nello “stato avanzamento lavori” (cd. SAL) oggetto della “relazione riassuntiva sulle lavorazioni eseguite” stilata dall'Ing. per un totale di € 51.575,00; Persona_1
- non avendo ricevuto il compenso per i lavori eseguiti, con raccomandata a/r del 24-07-2014 il procuratore della società istante chiedeva alla il pagamento della somma di Controparte_1
€ 51.575,00, nonché, l'invito ad addivenire ad un accordo bonario della questione senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
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- la provvedeva ad emettere la fattura n. 002 del Parte_2
30.11.2016 per la complessiva somma di € 51.575,00;
- in data 16-01-2017 l'istante chiedeva nuovamente a mezzo pec il pagamento della suindicata somma;
- non avendo ricevuto alcuna comunicazione, con pec del 17-02-2017, il procuratore della provvedeva alla messa in Parte_1 mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., intimando e diffidando la resistente al pagamento immediato dell'importo oggetto della fattura n. 002 del 03-11-2016;
- la convenuta malgrado le numerose richieste di pagamento avanzate, non manifestava alcuna volontà di addivenire ad una risoluzione della controversia né contestava l'esecuzione dei lavori espletati;
- in data 04-04-2017, la instaurava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata il giudizio recante R.G. n° 2406/2017 al fine di ottenere, l'emissione nei confronti della
[...] dell'ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_1
51.575,00. Codesta autorità con decreto ingiuntivo n° 791/2017 ingiungeva alla società resistente il pagamento del richiesto importo oltre le spese della procedura;
- avverso tale provvedimento proponeva opposizione la
[...]
in data 05-06-2017, instaurando il giudizio recante Controparte_1
R.G. 3839/2017, definito con Sentenza n° 1205/2018 del 17-05-2018 con la quale, l'autorità giudiziaria, in considerazione della sollevata eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata e condivisa da parte opposta revocava il decreto ingiuntivo n° 791/17 e rimetteva la causa davanti al Tribunale di Napoli e/o Tribunale di Nocera indicando il termine per la riassunzione;
- tale causa, tuttavia, non veniva riassunta e pertanto, l'odierna attrice in data 23-04-2021 reiterava nuovamente l'invito ad adempiere
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mediante formale atto di messa in mora notificato alla convenuta a mezzo pec.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale in sintesi eccepiva:
1) la prescrizione di ogni diritto (extracontrattuale) eventuale dell'attrice;
2) la carenza probatoria per la mancanza dei DDT asseritamente versati in atti;
3) l'inesistenza del credito vantato, per aver la convenuta
[...]
sottoscritto un contratto di appalto con la ditta Controparte_2
Immobiliare Il Centro s.r.l.;
4) la carenza di legittimazione passiva – violazione di legge per inapplicabilità dell'art. 1656 c.c.;
5) l'inesistenza della mora debendi e/o rivalutazione monetaria, per non aver la convenuta mai ricevuto le fatture;
6) la richiesta dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Su tali basi chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierna attrice per le motivazioni di cui in atti;
per l'effetto, rigettarsi le domande proposte avverso la convenuta.
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della
[...] con riferimento alle domande proposte nell'odierno giudizio CP_1 dall'attrice per tutti i motivi sopra esposti;
per l'effetto, rigettarsi le domande proposte dall'attrice avverso la comparente convenuta.
In via principale: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del credito, per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, rigettarsi le domande tutte proposte dalla
[...] nel presente giudizio, attesa la loro infondatezza in fatto ed Parte_1
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in diritto, con condanna dell'attrice al pagamento delle somme a quantificarsi per lite temeraria.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio accertarsi le somme effettivamente dovute.
(…)”
Articolata l'istruttoria con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per essere discussa e trattenuta in decisione senza termini.
Occorre esaminare dapprima, per la sua priorità logica, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta.
Invero la convenuta ha principalmente e Controparte_1 preliminarmente declinato la propria legittimazione passiva, negando di aver commissionato alcun lavoro alla la Parte_1 Parte_1 quale sarebbe intervenuta quale subappaltatrice della ditta Immobiliare Il
Centro s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di appalto.
A tal riguardo non pare ultroneo sottolineare come la questione relativa alla legittimazione processuale si distingua nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006). La legittimazione o titolarità dell'azione costituisce infatti una condizione dell'azione che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta (cfr. per tutte da ultimo
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006). Pertanto per verificarne la
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sussistenza, si deve aver riguardo solo a quanto prospettato nella domanda, a prescindere dalla veridicità o meno di ciò che viene affermato (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006).
Il difetto di legittimazione, attiva e passiva, è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte,
o da una sola tra più controparti, ed in quali termini (cfr. per tutte da ultimo
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 2006).
La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio;
tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma deve essere sollevata dalla parte interessata che è anche onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c. (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13477 del 2006; Cass. Sez., Lavoro, 24.03.2004 n. 5912; Cass.
Sez. 2^, 22.11.2002).
Siffatto onere risulta pienamente assolto dalla società convenuta la quale ha documentalmente dimostrato di aver stipulato con la ditta Immobiliare Il
Centro s.r.l. ben tre contratti di appalto ad oggetto la realizzazione di tutte le opere occorrenti per la costruzione di n. 4 villette a schiera nonché diversi corpi di fabbrica, nella loro interezza ( Cfr. Contratti di appalto all. 1, 2 e 3 prodotti dalla società convenuta nel II termine ex art. 183 VI co. c.p.c.).
Dalla missiva a mezzo raccomandata a/r del 24-07-2014, altresì, emerge che la ha inoltrato richiesta pagamento Parte_2 lavori per l'importo di € 51.575,00 sia alla società che Controparte_1 alla Immobiliare il Centro s.r.l.. L'istante, quindi, è intervenuta nell'ambito dell'appalto dei lavori quale subappaltatrice della Immobiliare Il Centro s.r.l. limitatamente alle opere di realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamenti, pertanto ogni eventuale diritto scaturente dal contratto di subappalto non poteva essere fatto valere se
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non nei confronti della ditta subappaltante. Invero, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione: "In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto
a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae
l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale" (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 16917 del 02/08/2011).
Va poi soggiunto che, parte attrice sebbene abbia riferito di aver ricevuto, con contratto verbale autonomo, dalla l'incarico di Controparte_1 eseguire lavori ad oggetto la realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, riscaldamento e condizionamento su n. 11 unità abitative site in Sarno, alla Frazione Lavorate, nulla ha provato.
In effetti, pur volendo dar credibilità all'assunto di parte attrice, a questo punto occorre verificare se la committente, nonostante avesse appaltato per intero i lavori alla Immobiliare il Centro s.r.l., abbia inteso in corso d'opera affidare direttamente alla la con Parte_2 autonomo contratto, altri e diversi lavori estranei agli appalti .
Vertendosi in materia di adempimento contrattuale l'onere di dare prova della fonte negoziale del rapporto, grava sull'attrice e tale prova, come è noto, non richiede obbligatoriamente la forma dell'atto scritto, bensì può essere fornita anche col ricorso ai normali mezzi di prova, incluse le presunzioni.
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In argomento, la difesa della parte attrice ha richiamato, onde dare corpo al suo assunto, i SAL oggetto della “relazione riassuntiva sulle lavorazioni eseguite” stilata dall'Ing. , i DDT, oltre a depositare la fattura Persona_1 emessa con la descrizione di tali lavori.
Tale documentazione, tuttavia, non valida sul piano probatorio l'assunto di parte attrice.
Invero, come giustamente osservato dalla società convenuta i DDT versati in atti sono inesistenti, trattandosi unicamente di una sorta di elencazione di lavori, priva della ricevuta dell'effettiva consegna dei beni, perché sprovvisti di sottoscrizione.
I SAL, invece si sostanziano in una “Relazione riassuntiva sulle lavorazioni eseguite dalla sui cantieri di Via Medici e via Nuova Lavorate Parte_2 nel Comune di Sarno di proprietà della società Controparte_3
redatta dall'ing. nell'ambito del rapporto di
[...] Persona_1 collaborazione con la Società e, dunque, Parte_2 non per conto della società convenuta. Nella predetta relazione inoltre, non si rinviene alcun elemento da cui desumere che i lavori sono stati commissionati dalla con autonomo contratto, né si evincono i Controparte_1 criteri di determinazione del costo dei lavori né tantomeno l' accettazione delle opere da parte dell'asserita committente.
Né la prova testimoniale espletata nel corso dell'istruttoria è risultata idonea ad arginare siffatta lacuna probatoria.
Infatti il teste di parte attrice sig. alla domanda “Vero è Testimone_1 che l'arch. era di fatto colui che per conto della Controparte_4 [...] commissionava i lavori a terzi per conto della Società? Parte_3
“ ha risposto “nulla so”.
Alla medesima domanda, il teste invece ha risposto Testimone_2
“si è vero e tanto posso affermare in quanto all'epoca ero dipendente della società di e ricordo che l'arch. Parte_2 Parte_2 [...]
ogni mattina mi impartiva le disposizioni per l'impianto idrico, di CP_4
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riscaldamento e condizionamento”, senza tuttavia precisare gli asseriti accordi intervenuti tra le parti in causa.
E' poi evidente che le fatture emesse da parte attrice, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale, non dimostrano alcunché, poiché si inquadrano fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata alla controparte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché la fattura, ove il rapporto sia contestato (come è nel caso di specie), non può costituire valido elemento di prova né del rapporto contrattuale, né delle prestazioni eseguite (tra le tante, Cass., 21 ottobre 2019, n. 26801).
In definitiva, per quanto appena argomentato non vi sono elementi che comprovano che tra la società e la Parte_1 sia intercorso un autonomo contratto di appalto, di Controparte_1 conseguenza la domanda deve essere disattesa.
Non ricorrono i presupposti necessari a giustificare la condanna dell'attrice alla refusione dei danni per lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore delle domande, dei parametri di cui al d.m. 55/14 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste.
Così deciso in Napoli il 3 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
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(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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