Art. 1.
Sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1950 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento della istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazione e integrazioni.
Sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1950 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento della istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazione e integrazioni.