Art. 5.
I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.