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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SARDI VIRGINIA e dell'avv. SALVADORINI FRANCESCA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANTARNECCHI CARLOTTA e dell'avv. CECCHELLA CLAUDIO
( ); C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
con OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza cartolare del 20/03/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Potenza in data
12.9.1991 con la signora rilevando la nascita dei figli Controparte_1
1 (il 20.5.1994) e (il 27.3.1996) e di essere già addivenuto a Per_1 Per_2 separazione consensuale dal coniuge, con Decreto di Omologa del Tribunale di
Livorno in data 31.1.2013 (cron. N° 1500/2013 del 5.2.2013 rg. n° 4264/2012), con ricorso depositato in data 26/2/2024, poi ritualmente notificato, il signor
[...] evocava in causa la signora al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con eliminazione del contributo al mantenimento disposto a proprio carico per i figli, ora entrambi maggiorenni e anche economicamente autosufficienti e con revoca dell'assegnazione della casa familiare illo tempore disposta in favore della moglie. Il ricorrente concludeva quindi per sentir pronunciare nei termini che seguono “[…] a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 12.9.1991 a Potenza, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al n. 257 parte II serie A nell'anno 1991, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere con le annotazioni e trascrizioni di legge.
Si chiede sin d'ora pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 12, legge 1.12.1970 n.898 e successive modifiche;
b) Disporre per i motivi in narrativa rappresentati, che alcun contributo al mantenimento, sia ordinario che a titolo di spese straordinarie, né alcuna somma ad alcun titolo venga riconosciuta ai figli e , tenuto conto dell'età degli Per_1 Per_2 stessi, della loro formazione e della loro più che evidente autosufficienza economica;
c) Revocare l'assegnazione della casa familiare posta in Collesalvetti-fraz.Vicarello (LI)
Via G. Marconi n.77 alla sig.ra in quanto i figli sono autosufficienti CP_1 economicamente (e ultramaggiorenni), venendo meno ogni presupposto dell'assegnazione di cui in sede di separazione;
d) Nessun assegno divorzile alla essendo non solo la stessa autosufficiente CP_1 economicamente ma addirittura con reddito e patrimonio nettamente superiore a quello del ricorrente.
e) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la signora nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio e alcuna domanda formulando a titolo di assegno divorzile, ma contestando in toto la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e di assegnazione della casa familiare ritenendo non raggiunta l'autosufficienza economica di e , entrambi ancora Per_1 Per_2 conviventi con la madre, ininterrottamente e nei periodi di Per_1 Per_2 rientro da Padova, luogo di frequenza della specializzazione in neurologia.
Anche diffusamente narrando quanto alle vicende familiari e al rapporto padre/figli, la resistente concludeva per sentir pronunciare come di seguito: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Dott.ssa CP_1
e il Dott. contratto in data 12.09.1991 a Potenza e trascritto
[...] Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al n. 257 parte II serie A
2 nell'anno 1991, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere con le annotazioni e trascrizioni di legge.
2) Pronunciare sentenza non definitiva sullo status ex art. 4 comma 12 l. 898/1970 e successive modifiche.
3) Confermare l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario nella misura del
50% a carico del Dott. e a favore dei figli e Parte_1 Per_1 [...] in quanto maggiorenni ma non autosufficienti, nell'importo complessivo di Persona_3
€ 1550,55 mensili così come risultate dalla rivalutazione Istat o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre oltre rivalutazione ISTAT.
4) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Collesalvetti fraz. Vicarello
(LI), Via Guglielmo Marconi n. 77 a favore della Dott.ssa così Controparte_1 come stabilito nel decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso in data 5.02.2013 dal Tribunale di Livorno.
5) modificare il verbale di omologa della separazione eliminando la previsione di cui agli artt.7 e 7 bis.
6) Con vittoria di spese, compensi e onorari come per legge.”.
Sentite le parti alle udienze del 19 giugno 2024 e poi del 2 ottobre 2024, non accolta la proposta transattiva del Giudice relatore, venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la remissione in decisione della causa l'udienza cartolare 20.3.2025.
Con note rispettivamente depositate in data 17.1.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente, l'avvocato chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “[…] a) Disporre per i motivi in narrativa rappresentati, che alcun contributo al mantenimento, sia ordinario che a titolo di spese straordinarie, né alcuna somma ad alcun titolo venga riconosciuta ai figli e , tenuto conto Per_1 Per_2 dell'età degli stessi, della loro formazione e della loro più che evidente autosufficienza economica;
b) Revocare l'assegnazione della casa familiare posta in Collesalvetti-fraz.Vicarello (LI)
Via G.Marconi n.77 alla sig.ra in quanto i figli sono autosufficienti CP_1 economicamente (e ultramaggiorenni), venendo meno ogni presupposto dell'assegnazione di cui in sede di separazione;
c) Nessun assegno divorzile alla essendo non solo la stessa autosufficiente CP_1 economicamente, ma addirittura con reddito e patrimonio nettamente superiore a quello del ricorrente;
d) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, anche avendo la resistente rifiutato la proposta conciliativa effettuata dal Giudice in data 02.10.2024 e di fatto abusando dello strumento processuale prolungando un giudizio di fatto già concluso”.
3 Nell'interesse della parte resistente, l'avvocato, ribadita la proposta transattiva formalizzata con le note depositate in data 28.10.2024, concludeva per sentir “1) Confermare l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario nella misura del 50% a carico del Dott. e a favore dei figli e Parte_1 Per_1 in quanto maggiorenni ma non autosufficienti, nell'importo Persona_3 complessivo di € 1.550,55 mensili così come risultati dalla rivalutazione Istat o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre oltre rivalutazione ISTAT.
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Collesalvetti fraz. Vicarello
(LI), Via Guglielmo Marconi n. 77 a favore della Dott.ssa così Controparte_1 come stabilito nel decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso in data 5.02.2013 dal Tribunale di Livorno.
3) modificare il verbale di omologa della separazione eliminando la previsione di cui agli artt. 7 e 7 bis.
4) Con vittoria di spese, compensi e onorari come per legge.”.
Il Giudice, visti gli scritti conclusionali depositati dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 15.7.2024 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale in merito allo stato civile, con conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, signora e signor in Potenza in data Controparte_1 Parte_1
12.9.1991 (atto trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
Allegando la sopraggiunta maggiore età anche del figlio più giovane e l'autosufficienza economica di entrambi i figli, il signor ha richiesto Parte_1 la revoca del contributo al mantenimento già disposto a proprio carico in favore di e . Per_1 Per_2
2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con
4 specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n.
15756/2006)” (vedi sent. Cass. 22.6.2016 n. 12952, in motivazione).
Come chiarito dall'orientamento più recente, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta;
inoltre, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli va effettuata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (cfr. sent. Cass. n. 12477/2004; sent. Cass. n. 4108/1993).
Sebbene appartenga all'orientamento consolidato della Corte di legittimità il principio secondo cui il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva), di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, la Suprema Corte ha di recente sottolineato che “L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica
(prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte
d'inerzia colpevole” (sent. Cass. 12952/2016, cit.). Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento
è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
L'orientamento è stato anche recentemente rinforzato dai Giudici di legittimità, che hanno ribadito che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento
5 dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (così Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
Ciò posto in punto di principi applicabili alla fattispecie di cui si discute, occorre valutare gli elementi, anche di natura presuntiva, ricavabili dagli atti di causa in ordine all'allegata sussistenza dei presupposti per far cessare l'obbligo di mantenimento in capo al signor Parte_1
2.2. Vi è da rilevare che la resistente, non accettata la proposta transattiva formulata da Giudice relatore, nell'ambito di una più articolata regolamentazione anche di ulteriori profili economici ha sul piano solo transattivo proposto l'eliminazione del contributo in favore della figlia maggiore sul fondamento della di lei autosufficienza economica. Venuta meno ogni possibilità di pervenire ad una soluzione bonaria, la signora ha CP_1 poi tuttavia concluso per sentir confermare anche in favore della figlia il contributo al mantenimento a carico del padre, disposto illo Per_1 tempore in sede di omologa della separazione, affermando la non autosufficienza economica della giovane.
Non raggiunta dalle parti una composizione bonaria delle questioni accessorie alla pronuncia di stato, va dunque osservato quanto segue.
2.3. Quanto alla posizione della figlia , allo stato ultratrentenne, è Per_1 pacifico che (nata nel maggio del 1994) sia già da tempo Parte_2 laureata in giurisprudenza, abbia conseguito nel 2023 il titolo di dottore di ricerca e sia altresì abilitata alla professione forense e iscritta dal gennaio 2024 all'Albo degli Avvocati di Pisa.
Non può non darsi rilievo in questa sede al raggiungimento dell'obiettivo della conclusione degli studi perseguito da laureata Parte_2 brillantemente e nonostante i seri problemi di salute che hanno caratterizzato il suo percorso di vita. La figlia risulta poi in possesso dell'abilitazione alla professione forense e, secondo le allegazioni, in fase di avvio dell'attività
6 collaborando in uno studio professionale, pur non percependo alcun compenso economico.
Ella ha dunque ormai, e da un tempo non irrilevante, del tutto completato un percorso professionale in sé idoneo al conseguimento dell'indipendenza economica, anche acquisendo – attraverso esperienze all'estero e impegno nella ricerca universitaria – un bagaglio culturale del tutto significativo e certamente capace di accrescere il suo profilo professionale.
Va peraltro considerato che l'importante percorso formativo, certamente favorito anche dalle possibilità economiche dei genitori, e altresì il percorso professionale negli anni perfezionato (laurea nel 2018, conseguimento nel 2021 dei 24 CFU idonei all'insegnamento, con possibilità di inserimento nelle relative graduatorie per l'immissione nei ruoli della scuola, abilitazione all'esercizio della professione forense nel medesimo anno 2021) non ha condotto la ragazza, pur avanzando l'età, alla ricerca di un'occupazione effettivamente e con stabilità capace di produrre reddito, ciò né mediante la spendita dei titoli acquisiti, con ricerca lavorativa coerente con gli studi effettuati, né, in ipotesi, non consona alle proprie aspettative, ma nella prospettiva tuttavia di rendersi indipendente dal contributo al mantenimento da parte dei genitori.
Alcuna iniziativa per la ricerca di un percorso lavorativo di tal fatta è stata sul punto allegata dalla parte resistente e tale circostanza rappresenta sul piano indiziario un elemento specificamente valutabile avuto riguardo al contesto familiare della giovane, ovvero tenuto conto dei tesi rapporti tra i genitori e dell'allegato scarsissimo rapporto personale tra la figlia e il padre onerato del contributo al mantenimento.
Sul punto, va anche sottolineato che i (pur tardivamente prodotti) documenti, allegati dalla signora alla memoria conclusionale, e attestanti le CP_1 domande presentate per la partecipazione a concorsi, sono tutti relativi all'anno 2025.
Ciò posto, osserva il Collegio che secondo la recente giurisprudenza della
Corte di legittimità “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (sent. Cass. 06/05/2024, n.12123).
7 Del resto, non può non considerarsi che, specie al progredire dell'età e anche in ragione delle difficoltà connesse al mercato del lavoro nel periodo presente,
l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto, ben potendo costituire indici di comportamenti inerziali non incolpevoli la mera attesa di occupazioni perfettamente corrispondenti alle aspettative.
Solo per completezza può poi rilevarsi che il fatto che ad oggi la figlia continui a coltivare la prospettiva della libera professione induce in via presuntiva a ritenere la produzione comunque di un reddito ad integrazione dell'importo del mantenimento versato in suo favore dal padre.
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, in definitiva, tenuto conto della risalenza nel tempo del conseguimento del titolo che già avrebbe consentito alla figlia di tentare di acquisire l'indipendenza economica, e comunque delle successive abilitazioni, la condotta della giovane appare qualificabile come inerte e non tutelabile in questa sede, con conseguente accoglimento della domanda formulata dal ricorrente.
2.3. La domanda proposta dal ricorrente appare fondata anche con riguardo alla situazione del figlio minore laureato in Medicina e Persona_3
Chirurgia nel luglio 2022 e attualmente specializzando in Neurologia, con percezione di borsa di studio secondo la regolamentazione ministeriale.
Senza dover in questa sede mettere in discussione l'accidentato percorso di vita anche del figlio minore della coppia e le gravi condizioni di salute che ha dovuto affrontare e che hanno certamente inciso sui Per_2 tempi dello studio e del conseguimento dell'autonomia, osserva il Collegio che da tempo la Corte di legittimità (con orientamento che non appare aver trovato successivo ripensamento) ha differenziato la posizione degli professionisti medici specializzandi con riguardo alla natura del reddito percepito. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n.
368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio” (in questi termini sent.
Cass.
8.8.2013 n. 18974), orientamento che il Tribunale condivide tenuto conto della specificità del percorso professionalizzante medico e del fatto che a tale
8 fase lavorativa conseguirà presumibilmente uno stabile e ben remunerato impiego.
Anche per tal verso la domanda proposta non può che trovare accoglimento.
3. Quanto sin qui rilevato, in merito alla posizione di e di Parte_2
determina il venir meno dei presupposti per Persona_3
l'assegnazione della casa familiare alla signora (v. tra le altre, tutte CP_1 conformi, sent. Cass. 20/11/2023, n.32151).
4. Sono inammissibili in questa sede le conclusioni rassegnate dalla signora quanto alle clausole 7 e 7 bis dell'omologa. Tenuto conto del contenuto CP_1 degli accordi illo tempore assunti dai coniugi (vedi il decreto di omologa allegato al ricorso), sul punto, può essere richiamato l'orientamento consolidato in base al quale “In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili”
(ord. Cass. 22/07/2024 n. 20034).
5. Alcuna domanda è stata posta quanto all'assegno divorzile, nulla dovendo argomentarsi sul punto.
6. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
7. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di causa vanno poste a carico della signora e vengono liquidate come in dispositivo in Controparte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo:
1) revoca, a decorrere dal mese di marzo 2024, il contributo al mantenimento dei figli e già disposto a carico di Per_1 Persona_3 [...]
Parte_1
2) revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della signora
[...]
CP_1
9 3) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da CP_1
[...]
4) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 800,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 700,00 per fase istruttoria ed euro 1300,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Livorno, li 11.6.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SARDI VIRGINIA e dell'avv. SALVADORINI FRANCESCA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANTARNECCHI CARLOTTA e dell'avv. CECCHELLA CLAUDIO
( ); C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
con OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza cartolare del 20/03/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Potenza in data
12.9.1991 con la signora rilevando la nascita dei figli Controparte_1
1 (il 20.5.1994) e (il 27.3.1996) e di essere già addivenuto a Per_1 Per_2 separazione consensuale dal coniuge, con Decreto di Omologa del Tribunale di
Livorno in data 31.1.2013 (cron. N° 1500/2013 del 5.2.2013 rg. n° 4264/2012), con ricorso depositato in data 26/2/2024, poi ritualmente notificato, il signor
[...] evocava in causa la signora al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con eliminazione del contributo al mantenimento disposto a proprio carico per i figli, ora entrambi maggiorenni e anche economicamente autosufficienti e con revoca dell'assegnazione della casa familiare illo tempore disposta in favore della moglie. Il ricorrente concludeva quindi per sentir pronunciare nei termini che seguono “[…] a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 12.9.1991 a Potenza, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al n. 257 parte II serie A nell'anno 1991, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere con le annotazioni e trascrizioni di legge.
Si chiede sin d'ora pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 12, legge 1.12.1970 n.898 e successive modifiche;
b) Disporre per i motivi in narrativa rappresentati, che alcun contributo al mantenimento, sia ordinario che a titolo di spese straordinarie, né alcuna somma ad alcun titolo venga riconosciuta ai figli e , tenuto conto dell'età degli Per_1 Per_2 stessi, della loro formazione e della loro più che evidente autosufficienza economica;
c) Revocare l'assegnazione della casa familiare posta in Collesalvetti-fraz.Vicarello (LI)
Via G. Marconi n.77 alla sig.ra in quanto i figli sono autosufficienti CP_1 economicamente (e ultramaggiorenni), venendo meno ogni presupposto dell'assegnazione di cui in sede di separazione;
d) Nessun assegno divorzile alla essendo non solo la stessa autosufficiente CP_1 economicamente ma addirittura con reddito e patrimonio nettamente superiore a quello del ricorrente.
e) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la signora nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio e alcuna domanda formulando a titolo di assegno divorzile, ma contestando in toto la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e di assegnazione della casa familiare ritenendo non raggiunta l'autosufficienza economica di e , entrambi ancora Per_1 Per_2 conviventi con la madre, ininterrottamente e nei periodi di Per_1 Per_2 rientro da Padova, luogo di frequenza della specializzazione in neurologia.
Anche diffusamente narrando quanto alle vicende familiari e al rapporto padre/figli, la resistente concludeva per sentir pronunciare come di seguito: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Dott.ssa CP_1
e il Dott. contratto in data 12.09.1991 a Potenza e trascritto
[...] Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al n. 257 parte II serie A
2 nell'anno 1991, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere con le annotazioni e trascrizioni di legge.
2) Pronunciare sentenza non definitiva sullo status ex art. 4 comma 12 l. 898/1970 e successive modifiche.
3) Confermare l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario nella misura del
50% a carico del Dott. e a favore dei figli e Parte_1 Per_1 [...] in quanto maggiorenni ma non autosufficienti, nell'importo complessivo di Persona_3
€ 1550,55 mensili così come risultate dalla rivalutazione Istat o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre oltre rivalutazione ISTAT.
4) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Collesalvetti fraz. Vicarello
(LI), Via Guglielmo Marconi n. 77 a favore della Dott.ssa così Controparte_1 come stabilito nel decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso in data 5.02.2013 dal Tribunale di Livorno.
5) modificare il verbale di omologa della separazione eliminando la previsione di cui agli artt.7 e 7 bis.
6) Con vittoria di spese, compensi e onorari come per legge.”.
Sentite le parti alle udienze del 19 giugno 2024 e poi del 2 ottobre 2024, non accolta la proposta transattiva del Giudice relatore, venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la remissione in decisione della causa l'udienza cartolare 20.3.2025.
Con note rispettivamente depositate in data 17.1.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente, l'avvocato chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “[…] a) Disporre per i motivi in narrativa rappresentati, che alcun contributo al mantenimento, sia ordinario che a titolo di spese straordinarie, né alcuna somma ad alcun titolo venga riconosciuta ai figli e , tenuto conto Per_1 Per_2 dell'età degli stessi, della loro formazione e della loro più che evidente autosufficienza economica;
b) Revocare l'assegnazione della casa familiare posta in Collesalvetti-fraz.Vicarello (LI)
Via G.Marconi n.77 alla sig.ra in quanto i figli sono autosufficienti CP_1 economicamente (e ultramaggiorenni), venendo meno ogni presupposto dell'assegnazione di cui in sede di separazione;
c) Nessun assegno divorzile alla essendo non solo la stessa autosufficiente CP_1 economicamente, ma addirittura con reddito e patrimonio nettamente superiore a quello del ricorrente;
d) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, anche avendo la resistente rifiutato la proposta conciliativa effettuata dal Giudice in data 02.10.2024 e di fatto abusando dello strumento processuale prolungando un giudizio di fatto già concluso”.
3 Nell'interesse della parte resistente, l'avvocato, ribadita la proposta transattiva formalizzata con le note depositate in data 28.10.2024, concludeva per sentir “1) Confermare l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario nella misura del 50% a carico del Dott. e a favore dei figli e Parte_1 Per_1 in quanto maggiorenni ma non autosufficienti, nell'importo Persona_3 complessivo di € 1.550,55 mensili così come risultati dalla rivalutazione Istat o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre oltre rivalutazione ISTAT.
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Collesalvetti fraz. Vicarello
(LI), Via Guglielmo Marconi n. 77 a favore della Dott.ssa così Controparte_1 come stabilito nel decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso in data 5.02.2013 dal Tribunale di Livorno.
3) modificare il verbale di omologa della separazione eliminando la previsione di cui agli artt. 7 e 7 bis.
4) Con vittoria di spese, compensi e onorari come per legge.”.
Il Giudice, visti gli scritti conclusionali depositati dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
1. Va in primo luogo rilevato che in data 15.7.2024 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale in merito allo stato civile, con conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, signora e signor in Potenza in data Controparte_1 Parte_1
12.9.1991 (atto trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
Allegando la sopraggiunta maggiore età anche del figlio più giovane e l'autosufficienza economica di entrambi i figli, il signor ha richiesto Parte_1 la revoca del contributo al mantenimento già disposto a proprio carico in favore di e . Per_1 Per_2
2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con
4 specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n.
15756/2006)” (vedi sent. Cass. 22.6.2016 n. 12952, in motivazione).
Come chiarito dall'orientamento più recente, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta;
inoltre, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli va effettuata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (cfr. sent. Cass. n. 12477/2004; sent. Cass. n. 4108/1993).
Sebbene appartenga all'orientamento consolidato della Corte di legittimità il principio secondo cui il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva), di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, la Suprema Corte ha di recente sottolineato che “L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica
(prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte
d'inerzia colpevole” (sent. Cass. 12952/2016, cit.). Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento
è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
L'orientamento è stato anche recentemente rinforzato dai Giudici di legittimità, che hanno ribadito che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento
5 dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (così Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
Ciò posto in punto di principi applicabili alla fattispecie di cui si discute, occorre valutare gli elementi, anche di natura presuntiva, ricavabili dagli atti di causa in ordine all'allegata sussistenza dei presupposti per far cessare l'obbligo di mantenimento in capo al signor Parte_1
2.2. Vi è da rilevare che la resistente, non accettata la proposta transattiva formulata da Giudice relatore, nell'ambito di una più articolata regolamentazione anche di ulteriori profili economici ha sul piano solo transattivo proposto l'eliminazione del contributo in favore della figlia maggiore sul fondamento della di lei autosufficienza economica. Venuta meno ogni possibilità di pervenire ad una soluzione bonaria, la signora ha CP_1 poi tuttavia concluso per sentir confermare anche in favore della figlia il contributo al mantenimento a carico del padre, disposto illo Per_1 tempore in sede di omologa della separazione, affermando la non autosufficienza economica della giovane.
Non raggiunta dalle parti una composizione bonaria delle questioni accessorie alla pronuncia di stato, va dunque osservato quanto segue.
2.3. Quanto alla posizione della figlia , allo stato ultratrentenne, è Per_1 pacifico che (nata nel maggio del 1994) sia già da tempo Parte_2 laureata in giurisprudenza, abbia conseguito nel 2023 il titolo di dottore di ricerca e sia altresì abilitata alla professione forense e iscritta dal gennaio 2024 all'Albo degli Avvocati di Pisa.
Non può non darsi rilievo in questa sede al raggiungimento dell'obiettivo della conclusione degli studi perseguito da laureata Parte_2 brillantemente e nonostante i seri problemi di salute che hanno caratterizzato il suo percorso di vita. La figlia risulta poi in possesso dell'abilitazione alla professione forense e, secondo le allegazioni, in fase di avvio dell'attività
6 collaborando in uno studio professionale, pur non percependo alcun compenso economico.
Ella ha dunque ormai, e da un tempo non irrilevante, del tutto completato un percorso professionale in sé idoneo al conseguimento dell'indipendenza economica, anche acquisendo – attraverso esperienze all'estero e impegno nella ricerca universitaria – un bagaglio culturale del tutto significativo e certamente capace di accrescere il suo profilo professionale.
Va peraltro considerato che l'importante percorso formativo, certamente favorito anche dalle possibilità economiche dei genitori, e altresì il percorso professionale negli anni perfezionato (laurea nel 2018, conseguimento nel 2021 dei 24 CFU idonei all'insegnamento, con possibilità di inserimento nelle relative graduatorie per l'immissione nei ruoli della scuola, abilitazione all'esercizio della professione forense nel medesimo anno 2021) non ha condotto la ragazza, pur avanzando l'età, alla ricerca di un'occupazione effettivamente e con stabilità capace di produrre reddito, ciò né mediante la spendita dei titoli acquisiti, con ricerca lavorativa coerente con gli studi effettuati, né, in ipotesi, non consona alle proprie aspettative, ma nella prospettiva tuttavia di rendersi indipendente dal contributo al mantenimento da parte dei genitori.
Alcuna iniziativa per la ricerca di un percorso lavorativo di tal fatta è stata sul punto allegata dalla parte resistente e tale circostanza rappresenta sul piano indiziario un elemento specificamente valutabile avuto riguardo al contesto familiare della giovane, ovvero tenuto conto dei tesi rapporti tra i genitori e dell'allegato scarsissimo rapporto personale tra la figlia e il padre onerato del contributo al mantenimento.
Sul punto, va anche sottolineato che i (pur tardivamente prodotti) documenti, allegati dalla signora alla memoria conclusionale, e attestanti le CP_1 domande presentate per la partecipazione a concorsi, sono tutti relativi all'anno 2025.
Ciò posto, osserva il Collegio che secondo la recente giurisprudenza della
Corte di legittimità “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (sent. Cass. 06/05/2024, n.12123).
7 Del resto, non può non considerarsi che, specie al progredire dell'età e anche in ragione delle difficoltà connesse al mercato del lavoro nel periodo presente,
l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto, ben potendo costituire indici di comportamenti inerziali non incolpevoli la mera attesa di occupazioni perfettamente corrispondenti alle aspettative.
Solo per completezza può poi rilevarsi che il fatto che ad oggi la figlia continui a coltivare la prospettiva della libera professione induce in via presuntiva a ritenere la produzione comunque di un reddito ad integrazione dell'importo del mantenimento versato in suo favore dal padre.
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, in definitiva, tenuto conto della risalenza nel tempo del conseguimento del titolo che già avrebbe consentito alla figlia di tentare di acquisire l'indipendenza economica, e comunque delle successive abilitazioni, la condotta della giovane appare qualificabile come inerte e non tutelabile in questa sede, con conseguente accoglimento della domanda formulata dal ricorrente.
2.3. La domanda proposta dal ricorrente appare fondata anche con riguardo alla situazione del figlio minore laureato in Medicina e Persona_3
Chirurgia nel luglio 2022 e attualmente specializzando in Neurologia, con percezione di borsa di studio secondo la regolamentazione ministeriale.
Senza dover in questa sede mettere in discussione l'accidentato percorso di vita anche del figlio minore della coppia e le gravi condizioni di salute che ha dovuto affrontare e che hanno certamente inciso sui Per_2 tempi dello studio e del conseguimento dell'autonomia, osserva il Collegio che da tempo la Corte di legittimità (con orientamento che non appare aver trovato successivo ripensamento) ha differenziato la posizione degli professionisti medici specializzandi con riguardo alla natura del reddito percepito. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n.
368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio” (in questi termini sent.
Cass.
8.8.2013 n. 18974), orientamento che il Tribunale condivide tenuto conto della specificità del percorso professionalizzante medico e del fatto che a tale
8 fase lavorativa conseguirà presumibilmente uno stabile e ben remunerato impiego.
Anche per tal verso la domanda proposta non può che trovare accoglimento.
3. Quanto sin qui rilevato, in merito alla posizione di e di Parte_2
determina il venir meno dei presupposti per Persona_3
l'assegnazione della casa familiare alla signora (v. tra le altre, tutte CP_1 conformi, sent. Cass. 20/11/2023, n.32151).
4. Sono inammissibili in questa sede le conclusioni rassegnate dalla signora quanto alle clausole 7 e 7 bis dell'omologa. Tenuto conto del contenuto CP_1 degli accordi illo tempore assunti dai coniugi (vedi il decreto di omologa allegato al ricorso), sul punto, può essere richiamato l'orientamento consolidato in base al quale “In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili”
(ord. Cass. 22/07/2024 n. 20034).
5. Alcuna domanda è stata posta quanto all'assegno divorzile, nulla dovendo argomentarsi sul punto.
6. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
7. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di causa vanno poste a carico della signora e vengono liquidate come in dispositivo in Controparte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo:
1) revoca, a decorrere dal mese di marzo 2024, il contributo al mantenimento dei figli e già disposto a carico di Per_1 Persona_3 [...]
Parte_1
2) revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della signora
[...]
CP_1
9 3) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da CP_1
[...]
4) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 800,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 700,00 per fase istruttoria ed euro 1300,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Livorno, li 11.6.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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