Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GRANDI MICHELE Parte_1
e con il patrocinio dell'Avv. CARDI CARLO CP_1
ricorrenti e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti:
1 – il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il minore avrà residenza Persona_1 anagrafica presso il domicilio materno in Pieve di Cento (BO), Via Ponte
Nuovo 2 – i genitori avranno facoltà di vedere e tenere con loro il figlio minore
[...] secondo le seguenti modalità: Per_1 starà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, nonché Persona_1 nei giorni in cui il minore sia libero da impegni scolastici ed extra scolastici. In considerazione dell'età di (14 anni) questi potrà concordare Persona_1 direttamente e personalmente con il padre i giorni e gli orari deputati alle visite.
Resta inteso che al figlio i genitori riconoscono ampia Persona_1 discrezionalità di scelta nello stabilire eventuali variazioni circa le modalità di permanenza con l'uno o con l'altro. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con Persona_1
i periodi di vacanza che saranno concordati in relazione agli impegni dei genitori e del minore.
Nel corso elle festività natalizie il minore potrà permanere con ciascun genitore per un periodo di sette giorni – anche continuativi – periodo questo che comprenderà il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni.
Lo stesso criterio si applicherà anche per le vacanze di Pasqua. Resta inoltre inteso che i genitori, nell'interesse del figlio potranno Persona_1
3- Il Sig. verserà alla Sig.a entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00, importo questo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di prevedendo sin d'ora Persona_1 che tale contribuzione perdurerà sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. Raggiunta la maggiore età il contributo al mantenimento potrà essere versato direttamente al figlio Persona_1
4 - entrambi i genitori contribuiranno in misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo le Persona_1 seguenti tipologie e modalità:
A) SPESE MEDICHE
1) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche;
c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal
Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari e prodotti parafarmaceutici necessari;
ù
B) SPESE SCOLASTICHE
1) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero;
e) lezioni private;
f) alloggio presso sede universitaria;
g) testi universitari e specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
C) SPESE EXTRA SCOLASTICHE:
1- Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) corsi di istruzione;
b) attività sportive;
c) attività ricreative e ludiche;
d) viaggi e vacanza. Ù
2- I genitori, ad integrazione dell'elenco sopra riportato, sono concordi nel suddividere in misura pari al 50% ciascuno anche le seguenti voci di spesa: a) ricariche telefoniche;
b) cellulare;
c) patente di guida;
d) acquisto mezzi di trasporto in uso al figlio, moto, auto ecc., previo accordo tra i genitori, comprensivi dei relativi costi per carburante, manutenzione utilizzo.
3 - Gli assegni familiari verranno percepiti dalla Sig.a in veste CP_1 di genitore collocatario del figlio minore Persona_1
4 - L'immobile ex casa familiare, di proprietà della madre della Sig.a CP_1
sito in Pieve di Cento (BO), Via Ponte Nuovo n. 16, con i relativi
[...] arredi e suppellettili, viene assegnato alla Sig.a che continuerà a CP_1 risiedervi con il figlio minore Persona_1
5 - L'efficacia dei presenti accordi viene fatta decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso da parte dei Sigg.i e . CP_1 Parte_1
6 -Le spese del presente procedimento devono intendersi compensate fra le parti ed ognuno provvederà al pagamento dei compensi del proprio legale, i quali, con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano al beneficio della solidarietà ex art. 13 Legge 247/2012.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
**** Con ricorso congiunto i sigg. e Parte_1 CP_1 esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti era nato il figlio minorenne di anni 15. Persona_1
La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati.
Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Ferrara, 5.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati