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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6491/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Mariangela Napoli, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Raimund Bauer e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento CP_1
tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa Per_1
, aveva concluso che lo stesso fosse un soggetto invalido nella misura del 100%, ma
[...]
senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto ritenuto “un soggetto sufficientemente autonomo nella deambulazione e nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica Controparte_2
della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 16.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura
i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , Persona_2
sulla base della visita del periziando e degli esami effettuati, in disaccordo con il consulente nominato nella precedente fase, ha concluso che il ricorrente è affetto da molteplici e gravi patologie (“Sclerosi Multipla recidivante-remittente EDSS 6 (vedi certificato di visita fisiatrica del 08.01.2023 e a seguire fino al 2025) in terapia farmacologica, esiti di asportazione liposarcoma gamba destra, protrusioni discali multiple, incontinenza urinaria.”) e che, a causa di tali patologie, lo stesso sia da ritenere invalido nella misura del
100% e bisognevole di assistenza continuativa, “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua e globale sul piano della vita vegetativa e di relazione”, il tutto sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (marzo 2023).
2 Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2023.
L'istituto previdenziale soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate, tenendo conto della natura della controversia e dei parametri di legge, nella complessiva somma di euro 3.864,00, oltre accessori, con riferimento sia alla fase dell'ATP che a quella della presente opposizione (delle quali euro 1.168,50 per l'ATP ed euro 2.695,50 per l'opposizione), e distratte in favore del difensore del ricorrente che se né dichiarato antistatario.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6491/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario necessario per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo
2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_1
2.695,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Valeria Mariangela Napoli che se
è dichiarata anticipatario;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 26 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6491/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Mariangela Napoli, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Raimund Bauer e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento CP_1
tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa Per_1
, aveva concluso che lo stesso fosse un soggetto invalido nella misura del 100%, ma
[...]
senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto ritenuto “un soggetto sufficientemente autonomo nella deambulazione e nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica Controparte_2
della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 16.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura
i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , Persona_2
sulla base della visita del periziando e degli esami effettuati, in disaccordo con il consulente nominato nella precedente fase, ha concluso che il ricorrente è affetto da molteplici e gravi patologie (“Sclerosi Multipla recidivante-remittente EDSS 6 (vedi certificato di visita fisiatrica del 08.01.2023 e a seguire fino al 2025) in terapia farmacologica, esiti di asportazione liposarcoma gamba destra, protrusioni discali multiple, incontinenza urinaria.”) e che, a causa di tali patologie, lo stesso sia da ritenere invalido nella misura del
100% e bisognevole di assistenza continuativa, “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua e globale sul piano della vita vegetativa e di relazione”, il tutto sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (marzo 2023).
2 Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2023.
L'istituto previdenziale soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate, tenendo conto della natura della controversia e dei parametri di legge, nella complessiva somma di euro 3.864,00, oltre accessori, con riferimento sia alla fase dell'ATP che a quella della presente opposizione (delle quali euro 1.168,50 per l'ATP ed euro 2.695,50 per l'opposizione), e distratte in favore del difensore del ricorrente che se né dichiarato antistatario.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6491/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario necessario per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo
2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_1
2.695,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Valeria Mariangela Napoli che se
è dichiarata anticipatario;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 26 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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