Versione
27 gennaio 1952
27 gennaio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.