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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Napoli, Parte_1
Pierlucio Napoli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che, a seguito del riconoscimento in via giudiziale del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza giugno 2018, l' le aveva erogato i relativi CP_1 arretrati soltanto a far data da giugno 2021 e che, a seguito dell'istanza amministrativa per conseguire l'ANF sulla stessa prestazione IO, il medesimo istituto previdenziale aveva liquidato il trattamento di famiglia di euro 46,48 mensili a far data da luglio 2019 (anziché da giugno 2018), deducendo che “il diritto ad ottenere l'integrazione al minimo anche da giugno 2018 a giugno 2019 risulta dal possesso di redditi da parte della pensionata e del coniuge inferiori al limite di legge non solo nel 2019, come già accertato dall' ma anche l'anno precedente” e che “la sig. ha diritto al CP_1 Pt_1 pagamento dell'assegno per il nucleo familiare anche per il periodo da giugno 2018 a giugno 2019 perché nel 2017, ugualmente agli anni successivi considerati dall' CP_1 ha percepito un reddito imponibile inferiore al limite indicato nel primo scaglione della tab. 21A che determina il diritto al trattamento ANF di € 46,48 mensili”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare: “1) il diritto della Ricorrente all'assegno per il nucleo familiare composto da sé ed il coniuge da giugno 2018 a giugno 2019 nella misura prevista dal I scaglione della tabella 21/A e per l'effetto condanni l' al pagamento della somma di € 604,24 (€46,48x13) oltre interessi CP_1 legali/rivalutazione dal 121 giorno dalla domanda amministrativa del 21.06.2023 al soddisfo;
2) il diritto della Ricorrente all'integrazione al minimo dell'assegno cat. IO n. 19502994 da giugno 2018 a maggio 2021 e all'applicazione delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per coniuge a carico per ciascun anno;
per l'effetto condanni l' al pagamento della somma di € 9.382,36 al netto dell'imposta dovuta per CP_1 tassazione separata, oltre interessi legali/rivalutazione dal 30 settembre 2018 al soddisfo”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha in via pregiudiziale eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. CP_1
n. 639/70 “sulla richiesta di ANF per il periodo giugno 2018-giugno 2019”, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati;
ha quindi contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversari rilevando che non sono stati dichiarati all'Istituto i redditi del nucleo familiare riferiti agli anni 2016 e 2017, necessari per la verifica del diritto all'Anf per il periodo 2018-2019; ha inoltre evidenziato (quanto alla “richiesta avversaria relativa all'integrazione al trattamento minimo sull'assegno di invalidità per il periodo 6/18- 6/19”) che “è stato liquidato l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.5.2018, con decorrenza della pensione - integrata al trattamento minimo - differita al mese di giugno 2018. Dalla liquidazione del 7.3.2022 sono scaturiti € 20.012,34 come da T08 che si allega;
quindi, con decreto ingiuntivo n.6070 R.G. 5866/23 sono stati pagati € 10219,18, mentre in data 18.6.2024 è stata liquidata la restante parte di € 9793,16”, mentre “gli interessi legali, pure rivendicati da controparte, non sono alla stessa dovuti, in quanto l'Istituto ha eseguito l'omologa notificata il 28.12.2021 in data 7.3.2022, ovvero nel termine di 120 giorni dalla notifica, in conformità con le previsioni di cui all'art.16, comma 6, della L.n. 412/91”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 sollevata dall' avendo la in ogni caso, proposto l'azione giudiziale CP_1 Pt_2 avente ad oggetto il pagamento dell'ANF entro il termine di un anno dalla data di definizione del procedimento amministrativo introdotto con istanza pacificamente risalente al 21.6.2023. Ugualmente è a dirsi con riferimento all'eccezione di prescrizione dei ratei dell'ANF ricadenti nell'arco temporale giugno 2018 - giugno 2019 in contestazione, dovendosi ritenere che la medesima abbia tempestivamente interrotto il relativo Pt_2 termine quinquennale con la presentazione della stessa domanda amministrativa del 21.6.2023. Tanto premesso, la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente (modelli PF2018 e certificati reddituali allegati al ricorso) comprova come la ricorrente e il coniuge avessero percepito nel 2017 un reddito complessivamente al Persona_1 di sotto del limite di riferimento pari ad euro 14.228,97, con il corollario che - non essendo in contestazione il fatto che detto sia stato a carico della sin da Per_1 Pt_1 giugno 2018 - alla precitata pensionata spetta il trattamento di famiglia per cui è causa sin dalla data di decorrenza dell'assegno IO in godimento e, quindi, anche con riferimento ai mesi da giugno 2018 a giugno 2019, nella misura prevista dal I scaglione della tabella 21/A e, quindi, per l'importo di euro 604,24 (pari ad euro 46,48 x 13 mensilità).
Quanto alla parte della domanda che inerisce all'integrazione al trattamento minimo a decorrere dal mese di giugno 2018, il relativo diritto risulta espressamente riconosciuto dallo stesso istituto previdenziale che ha, a tale specifico riguardo, espressamente evidenziato che “è stato liquidato l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.5.2018, con decorrenza della pensione - integrata al trattamento minimo - differita al mese di giugno 2018. Dalla liquidazione del 7.3.2022 sono scaturiti € 20.012,34 come da T08 che si allega;
quindi, con decreto ingiuntivo n.6070 R.G. 5866/23 sono stati pagati € 10.219,18, mentre in data 18.6.2024 è stata liquidata la restante parte di € 9.793,16”. A fronte di quanto precede e stante la specifica contestazione sul punto promanante dalla parte ricorrente, occorre aggiungere come l'istituto previdenziale convenuto non abbia fornito in alcun dimostrazione di aver effettivamente eseguito il pagamento del residuo importo liquidato il 18.6.2024, con il corollario che, difettando la prova dell'estinzione del credito, lo stesso istituto previdenziale è da condannare a corrispondere in favore della il succitato importo di euro 9.793,16. Pt_1
Ciò con la duplice puntualizzazione che l'integrazione al trattamento minimo di cui trattasi spetta alla previa applicazione delle detrazioni fiscali, avendo la Pt_1 pensionata in parola fornito prova di averne diritto e di averne fatto richiesta e che il pagamento dei ratei arretrati compete alla medesima senza alcuna ritenuta Pt_1 fiscale, come peraltro sembrerebbe evincersi dallo stesso provvedimento di liquidazione del 7.3.2022 in atti, che significativamente non contempla sotto tale profilo la trattenuta di alcuna somma. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'istituto previdenziale resistente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 19.9.2023, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' a corrispondere in favore della la somma di euro 604,24, con la CP_1 Pt_1 maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91, a titolo di assegno per il nucleo familiare (composto da sé e dal coniuge) per i mesi da giugno 2018 a giugno 2019, nella misura prevista dal I scaglione della tabella 21/A; condanna altresì l' a CP_1 corrispondere in favore della medesima l'ulteriore somma di euro 9.382,36, Pt_1 con la maggiorazione degli accessori ex art. 16 L.n. 412/91, a titolo di integrazione al minimo dell'assegno cat. IO n. 19502994 e al netto dell'imposta dovuta per tassazione separata;
condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori CP_1 della parte ricorrente dichiaratisi anticipatari che liquida in euro 2.100,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 16 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Napoli, Parte_1
Pierlucio Napoli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che, a seguito del riconoscimento in via giudiziale del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza giugno 2018, l' le aveva erogato i relativi CP_1 arretrati soltanto a far data da giugno 2021 e che, a seguito dell'istanza amministrativa per conseguire l'ANF sulla stessa prestazione IO, il medesimo istituto previdenziale aveva liquidato il trattamento di famiglia di euro 46,48 mensili a far data da luglio 2019 (anziché da giugno 2018), deducendo che “il diritto ad ottenere l'integrazione al minimo anche da giugno 2018 a giugno 2019 risulta dal possesso di redditi da parte della pensionata e del coniuge inferiori al limite di legge non solo nel 2019, come già accertato dall' ma anche l'anno precedente” e che “la sig. ha diritto al CP_1 Pt_1 pagamento dell'assegno per il nucleo familiare anche per il periodo da giugno 2018 a giugno 2019 perché nel 2017, ugualmente agli anni successivi considerati dall' CP_1 ha percepito un reddito imponibile inferiore al limite indicato nel primo scaglione della tab. 21A che determina il diritto al trattamento ANF di € 46,48 mensili”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare: “1) il diritto della Ricorrente all'assegno per il nucleo familiare composto da sé ed il coniuge da giugno 2018 a giugno 2019 nella misura prevista dal I scaglione della tabella 21/A e per l'effetto condanni l' al pagamento della somma di € 604,24 (€46,48x13) oltre interessi CP_1 legali/rivalutazione dal 121 giorno dalla domanda amministrativa del 21.06.2023 al soddisfo;
2) il diritto della Ricorrente all'integrazione al minimo dell'assegno cat. IO n. 19502994 da giugno 2018 a maggio 2021 e all'applicazione delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per coniuge a carico per ciascun anno;
per l'effetto condanni l' al pagamento della somma di € 9.382,36 al netto dell'imposta dovuta per CP_1 tassazione separata, oltre interessi legali/rivalutazione dal 30 settembre 2018 al soddisfo”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha in via pregiudiziale eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. CP_1
n. 639/70 “sulla richiesta di ANF per il periodo giugno 2018-giugno 2019”, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati;
ha quindi contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversari rilevando che non sono stati dichiarati all'Istituto i redditi del nucleo familiare riferiti agli anni 2016 e 2017, necessari per la verifica del diritto all'Anf per il periodo 2018-2019; ha inoltre evidenziato (quanto alla “richiesta avversaria relativa all'integrazione al trattamento minimo sull'assegno di invalidità per il periodo 6/18- 6/19”) che “è stato liquidato l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.5.2018, con decorrenza della pensione - integrata al trattamento minimo - differita al mese di giugno 2018. Dalla liquidazione del 7.3.2022 sono scaturiti € 20.012,34 come da T08 che si allega;
quindi, con decreto ingiuntivo n.6070 R.G. 5866/23 sono stati pagati € 10219,18, mentre in data 18.6.2024 è stata liquidata la restante parte di € 9793,16”, mentre “gli interessi legali, pure rivendicati da controparte, non sono alla stessa dovuti, in quanto l'Istituto ha eseguito l'omologa notificata il 28.12.2021 in data 7.3.2022, ovvero nel termine di 120 giorni dalla notifica, in conformità con le previsioni di cui all'art.16, comma 6, della L.n. 412/91”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 sollevata dall' avendo la in ogni caso, proposto l'azione giudiziale CP_1 Pt_2 avente ad oggetto il pagamento dell'ANF entro il termine di un anno dalla data di definizione del procedimento amministrativo introdotto con istanza pacificamente risalente al 21.6.2023. Ugualmente è a dirsi con riferimento all'eccezione di prescrizione dei ratei dell'ANF ricadenti nell'arco temporale giugno 2018 - giugno 2019 in contestazione, dovendosi ritenere che la medesima abbia tempestivamente interrotto il relativo Pt_2 termine quinquennale con la presentazione della stessa domanda amministrativa del 21.6.2023. Tanto premesso, la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente (modelli PF2018 e certificati reddituali allegati al ricorso) comprova come la ricorrente e il coniuge avessero percepito nel 2017 un reddito complessivamente al Persona_1 di sotto del limite di riferimento pari ad euro 14.228,97, con il corollario che - non essendo in contestazione il fatto che detto sia stato a carico della sin da Per_1 Pt_1 giugno 2018 - alla precitata pensionata spetta il trattamento di famiglia per cui è causa sin dalla data di decorrenza dell'assegno IO in godimento e, quindi, anche con riferimento ai mesi da giugno 2018 a giugno 2019, nella misura prevista dal I scaglione della tabella 21/A e, quindi, per l'importo di euro 604,24 (pari ad euro 46,48 x 13 mensilità).
Quanto alla parte della domanda che inerisce all'integrazione al trattamento minimo a decorrere dal mese di giugno 2018, il relativo diritto risulta espressamente riconosciuto dallo stesso istituto previdenziale che ha, a tale specifico riguardo, espressamente evidenziato che “è stato liquidato l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.5.2018, con decorrenza della pensione - integrata al trattamento minimo - differita al mese di giugno 2018. Dalla liquidazione del 7.3.2022 sono scaturiti € 20.012,34 come da T08 che si allega;
quindi, con decreto ingiuntivo n.6070 R.G. 5866/23 sono stati pagati € 10.219,18, mentre in data 18.6.2024 è stata liquidata la restante parte di € 9.793,16”. A fronte di quanto precede e stante la specifica contestazione sul punto promanante dalla parte ricorrente, occorre aggiungere come l'istituto previdenziale convenuto non abbia fornito in alcun dimostrazione di aver effettivamente eseguito il pagamento del residuo importo liquidato il 18.6.2024, con il corollario che, difettando la prova dell'estinzione del credito, lo stesso istituto previdenziale è da condannare a corrispondere in favore della il succitato importo di euro 9.793,16. Pt_1
Ciò con la duplice puntualizzazione che l'integrazione al trattamento minimo di cui trattasi spetta alla previa applicazione delle detrazioni fiscali, avendo la Pt_1 pensionata in parola fornito prova di averne diritto e di averne fatto richiesta e che il pagamento dei ratei arretrati compete alla medesima senza alcuna ritenuta Pt_1 fiscale, come peraltro sembrerebbe evincersi dallo stesso provvedimento di liquidazione del 7.3.2022 in atti, che significativamente non contempla sotto tale profilo la trattenuta di alcuna somma. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'istituto previdenziale resistente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 19.9.2023, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' a corrispondere in favore della la somma di euro 604,24, con la CP_1 Pt_1 maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91, a titolo di assegno per il nucleo familiare (composto da sé e dal coniuge) per i mesi da giugno 2018 a giugno 2019, nella misura prevista dal I scaglione della tabella 21/A; condanna altresì l' a CP_1 corrispondere in favore della medesima l'ulteriore somma di euro 9.382,36, Pt_1 con la maggiorazione degli accessori ex art. 16 L.n. 412/91, a titolo di integrazione al minimo dell'assegno cat. IO n. 19502994 e al netto dell'imposta dovuta per tassazione separata;
condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori CP_1 della parte ricorrente dichiaratisi anticipatari che liquida in euro 2.100,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 16 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma