Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5020/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e , entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. ZANATA LORENZA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 20.8.2004 a Spinazzola, annotato nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del medesimo Comune al n 22. parte 2 serie A ,conseguentemente disponendo che il competente Ufficio di Stato Civile effettui tutte le conseguenti annotazioni;
2)Confermarsi l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocazione prevalente presso la madre in MA ( Ve) Via Santo Stefano 6;
3)Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in MA ( Ve) Via Santo Stefano
6 alla affinchè vi viva con il figlio;
Pt_1 Per_1
4) Salvo diverso accordo il padre terrà con sé il figlio con le modalità di cui alla sentenza di separazione:
16.30 alle 21.00;
-15 giorni consecutivi durante le ferie estive la cui data sarà da comunicarsi alla madre entro il 30/6 di ogni anno o comunque non appena comunicata dal datore;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 23 al 30/12 o dal 30/12 al 6/1 alternatamente); ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, il Capodanno ed il primo giorno dell'anno, nonché il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
5) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento per il figlio , a mezzo bonifico bancario sul conto di costei, la somma Per_1 mensile di Euro 400,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici TA , entro il giorno 20 del mese;
6)Ciascun genitore si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figlio di cui al protocollo del Tribunale di Venezia SIlato in data 20 settembre 2019;
7)Considerato che da diversi anni pratica calcio, i genitori si impegnano a continuare Per_1
a contribuire nella misura del 50% al pagamento della quota di iscrizione (attualmente €
400,00) e a tutte le spese necessarie per poter svolgere tale attività sportiva.
8) Posto che il ha un debito nei confronti della costituito da assegni di Parte_2 Pt_1 mantenimento e adeguamento AT non corrisposti, spese legali liquidate in separazione non corrisposte, quota mutuo non versata per l'immobile adibito a casa coniugale dall'anno
2016 per un importo complessivo dalle parti riconosciuto in € 55.000,00, nell'ambito degli accordi intervenuti per addivenire al divorzio consensualmente, ed ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi, i coniugi hanno concordato quanto segue: il SI. a titolo di prestazione in luogo di adempimento dell'obbligazione Parte_2 predetta
- si impegna a cedere alla SInora che si impegna ad accettare, la sua quota di Pt_1 proprietà del 50% dell'immobile e relative pertinenze sito in MA (Ve) Via Santo
Stefano 6/A , identificato al Catasto fabbricati Ufficio provinciale di Venezia, foglio 6 mapp
1406 dal sub 14 al sub 23 ( cfr doc 3 ) da loro acquistato con atto di data 15.6.2007 del notaio rep. n. 71252 – racc. 24225( cfr doc 4 ) , a cui si riportano per la Per_2 identificazione, in adempimento parziale dei crediti che la ha nei confronti del Pt_1
Parte_2
-nonchè a verserà inoltre alla € 8.000,00. Tale importo verrà corrisposto con il Pt_1 versamento, a mezzo bonifico bancario, di € 1.000,00 ogni anno entro il mese di gennaio e con la quota parte dell' assegno unico che costui cederà alla sino al saldo del debito Pt_1 sopra detto.
La cessione dovrà avvenire entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio avanti il notaio scelto dalla Le spese notarili saranno a carico di costei. Pt_1 9)L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sino a quando il Pt_1 salderà il suo debito nei confronti di costei, di cui si è precisato al punto 8. Parte_2
Una volta estinto il debito l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
10)Il provvederà a pagare l' importo residuo del finanziamento Findomestic di Parte_2 cui la è garante. Il si obbliga a tenere indenne la da ogni Pt_1 Parte_2 Pt_1 domanda e pretesa del creditore relativa a tale finanziamento.
Adempiuti gli accordi di cui ai punti 9– 10-8 le dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Per il P.M. intervenuto
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 11.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver, in data
20.8.2004, contratto matrimonio con rito concordatario a Spinazzola, regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 15, Parte II, Serie
A, anno 2004; che dalla loro unione era nato il figlio minore il 3.12.2012; che, in Per_1 seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 152/2012, pubblicata il 01.02.2021, del
Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
All'udienza di comparizione delle parti del 10.4.2025, queste confermavano la volontà di non riconciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 152/2021 del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla volontà manifestata dai coniugi, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 20.08.2004 con rito concordatario da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 15, dell'anno 2004) del Comune di
Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) si conferma l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocazione prevalente presso la madre in MA (Ve) Via Santo Stefano 6;
2) si conferma l'assegnazione della casa familiare sita in MA (Ve) Via Santo Stefano
6 alla affinché vi viva con il figlio;
Pt_1 Per_1
3) Salvo diverso accordo il padre terrà con sé il figlio con le modalità di cui alla sentenza di separazione:
-nelle settimane dispari il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 21.00 e dalle 16.30 del venerdì alle 21.00 della domenica mentre nelle settimane pari il martedì e il giovedì dalle
16.30 alle 21.00;
-15 giorni consecutivi durante le ferie estive la cui data sarà da comunicarsi alla madre entro il 30/6 di ogni anno o comunque non appena comunicata dal datore;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 23 al 30/12 o dal 30/12 al 6/1 alternatamente); ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, il Capodanno ed il primo giorno dell'anno, nonché il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
4) il SI. si obbliga a versare alla SI.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento per il figlio , a mezzo bonifico bancario sul conto di costei, la somma Per_1 mensile di Euro 400,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici TA, entro il giorno 20 del mese;
5) ciascun genitore si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo del Tribunale di Venezia SIlato in data 20 settembre 2019.
6) considerato che da diversi anni pratica calcio, i genitori si impegnano a continuare Per_1
a contribuire nella misura del 50% al pagamento della quota di iscrizione (attualmente €
400,00) e a tutte le spese necessarie per poter svolgere tale attività sportiva.
7) posto che il ha un debito nei confronti della costituito da assegni di Parte_2 Pt_1 mantenimento e adeguamento AT non corrisposti, spese legali liquidate in separazione non corrisposte, quota mutuo non versata per l'immobile adibito a casa coniugale dall'anno
2016 per un importo complessivo dalle parti riconosciuto in € 55.000,00. nell'ambito degli accordi intervenuti per addivenire al divorzio consensualmente, ed ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi, i coniugi hanno concordato quanto segue: il SI. a titolo di prestazione in luogo di adempimento dell'obbligazione Parte_2 predetta
- si impegna a cedere alla SInora che si impegna ad accettare, la sua quota di Pt_1 proprietà del 50% dell'immobile e relative pertinenze sito in MA (Ve) Via Santo
Stefano 6/A, identificato al Catasto fabbricati Ufficio provinciale di Venezia, foglio 6 mapp
1406 dal sub 14 al sub 23da loro acquistato con atto di data 15.6.2007 del notaio rep. Per_2
n. 71252 – racc. 24225, a cui si riportano per la identificazione, in adempimento parziale dei crediti che la ha nei confronti del Pt_1 Parte_2
-nonché a verserà inoltre alla € 8.000,00. Pt_1
Tale importo verrà corrisposto con il versamento, a mezzo bonifico bancario, di € 1.000,00 ogni anno entro il mese di gennaio e con la quota parte dell'assegno unico che costui cederà alla sino al saldo del debito sopra detto. Pt_1
La cessione dovrà avvenire entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio avanti il notaio scelto dalla Le spese notarili saranno a carico di costei. Pt_1
8)L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sino a quando il Pt_1 salderà il suo debito nei confronti di costei, di cui si è precisato al punto 8. Parte_2
Una volta estinto il debito l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
9) il provvederà a pagare l'importo residuo del finanziamento Findomestic di Parte_2 cui la è garante. Pt_1
Il si obbliga a tenere indenne la da ogni domanda e pretesa del Parte_2 Pt_1 creditore relativa a tale finanziamento.
Adempiuti gli accordi di cui ai punti 9– 10-8 le dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 17.4.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero