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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI EN de UR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1481/2020 promossa da:
, , quali genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 CP_2 minore , con il patrocinio dell'avv.to TREMATORE Persona_1
SALVATORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il difensore, corso
Matteotti n. 295, Torremaggiore, (FG);
ATTORI contro
, in Controparte_3 persona del Direttore Generale e del legale rappresentante pro - tempore, con il patrocinio degli avv.ti SANTARELLI MICHELE e DE COSMO GIANFRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore, via Michele Protano n. 13, CP_3
CONVENUTA contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro – Controparte_4 tempore, dott. , con il patrocinio dell'avv.to Fabrizia Martelli, giusta procura Controparte_5 in atti, elettivamente domiciliato presso il difensore, Piazza della Repubblica n.1,
Torremaggiore;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7 luglio
2025, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co.
2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.03.2020, e Controparte_1 [...]
, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del figlio minore , CP_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio il e l' innanzi al Tribunale di Controparte_4 CP_3
Foggia, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore, per essere stato aggredito da un cane randagio, quantificati nella somma di € 8.274,99, con condanna, in solido, alle spese di lite.
Parte attrice ha esposto che il minore , mentre era in compagnia di alcuni Persona_1 coetanei, alla guida delle loro rispettive biciclette, in piazzale E. Fermi in Torremaggiore, cadeva a terra perché assalito da una cane meticcio in corrispondeva del terzo medio della clavicola sinistra e altre parti del corpo limitrofe. Per tale ragione, la malattia del minore in complessivi 30 giorni terminava con postumi valutati dal medico di parte in “ferita lacero – contusa della regione claveare sinistra con cicatrice dal carattere deturpante, ipertrofica e diastasata, di consistenza dura, rilevata per circa 2 mm, a carico di un soggetto giovanissimo
e ben visibile anche a lunga distanza, con danno biologico permanente 5% ITT 10 gg. e ITP
20 gg. e con diritto per il minore ad essere risarcito anche del danno emergente e di quello morale”.
Con propria comparsa si è costituita l' , eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva e titolarità sostanziale passiva, con conseguente estromissione dal giudizio. Cont Difatti, l' ha evidenziato che, stante la legge regionale Puglia n. 12/1995, fosse compito del Comune provvedere alla vigilanza sul trattamento degli animali e sulla tutela igienico – Cont sanitaria. L' ha, altresì, contestato l'an e il quantum dell'avversa pretesa, con richiesta di rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha chiesto dichiarare unico responsabile il in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro – tempore, con condanna al risarcimento in favore degli attori;
in via gradata, in caso di riconoscimento di una sua eventuale responsabilità nella causazione del sinistro de quo, ridurre proporzionalmente l'entità delle somme a titolo di risarcimento danno in relazione alle singole responsabilità delle altre parti processuali nella causazione del sinistro, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e competenze della presente controversia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito, altresì, il Controparte_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la legge regionale Puglia n. Cont 12/1995, ex artt.2,6,8, assegna ai servizi veterinari delle locali il compito di recuperare e catturare gli animali randagi, mentre ripone a carico dell'ente comunale il solo compito di accogliere i cani randagi in apposite strutture-canili per il ricovero. Il ha, altresì, CP_4 contestato sia l'an sia il quantum della richiesta di risarcimento del danno cosi come richiesta e formulata dalla parte attrice, in quanto il fatto così come descritto nell'atto introduttivo appare del tutto inverosimile;
inoltre, parte convenuta ha rilevato che la quantificazione del danno cosi come formulata appare esosa e non suffragata da valevole rilevanza probatoria, posto che le prescrizioni mediche esibite e sulle quali si basa il calcolo del danno alla persona sarebbero del tutto fuorvianti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale.
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Come esposto in premessa, la presente controversia ha origine dal sinistro occorso al minore,
, a causa di un cane che lo aggrediva in piazzale E. Fermi, in Torremaggiore, Persona_1 mentre il minore era in bicicletta con i suoi compagni.
L' ha negato la propria legittimazione passiva, ritenendo CP_3 Controparte_3 sussistente la responsabilità in capo al essendo l'ente locale, in Controparte_4 base alla vigente legge regionale, deputato alla programmazione del controllo del randagismo.
Dall'altra parte, anche il costituendosi, ha eccepito il proprio Controparte_4
Cont difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la responsabilità sia da rilevare in capo all'
Fg.
La presente controversia involge, dunque, l'individuazione del soggetto responsabile nelle ipotesi in discussione.
In merito si è sviluppato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale, allo stato non ancora risolto in senso univoco.
Un primo orientamento è ben espresso dalla sentenza Cass. civ., n. 27001 del 07/12/2005, a mente della quale "con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi Part successivamente alla soppressione delle e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata - dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 3 aprile 1985, n. 12 - alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva (già Part spettante per i fatti pregressi alla soppressione alle organi comunali dotati di propria Part soggettività) spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla e non al sul CP_4 quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento". Nello stesso senso si è espressa, alcuni anni più tardi e con riguardo ad una legge regionale diversa, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 03/04/2009.
Secondo tale orientamento, dunque, il soggetto responsabile deve essere individuato nelle Cont
in quanto le stesse sono tenute alla sorveglianza ed alla cattura dei cani randagi.
Secondo un secondo orientamento, al contrario, "La P.A., in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Ne consegue che il deve CP_4 rispondere dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991,
n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo
(nella specie legge reg. Campania 2 novembre 1993, n. 36, "ratione temporis" applicabile) - è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza" (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 17528 del 23/08/2011). Ed ancora: "A norma della legge-quadro 14 agosto 1991,
n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui Comuni grava l'obbligo di assumere
i provvedimenti necessari affinchè gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine;
pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, CP_4 con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità" (Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 10190 del 28/04/2010).
Anche nella giurisprudenza di merito si sono riscontrate delle opinioni discordanti, volte Cont talvolta a riconoscere una responsabilità congiunta di e e talaltra ad individuare CP_4 in uno solo di essi il soggetto responsabile. In realtà, la differenza di pronunce non trova giustificazione in un vero e proprio contrasto teorico/giuridico, ma affonda le proprie radici nelle peculiarità dei casi concreti esaminati di volta in volta.
Nelle fattispecie come quelle in esame, trattandosi di responsabilità da colpa omissiva, è necessario individuare qual è la norma che è stata violata e che, ove rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Un'indagine di tal fatta non può dunque prescindere dall'esame delle caratteristiche specifiche della Legge Regionale vigente nel singolo territorio oggetto di sinistro e dell'elemento concreto che ha provocato il danno.
Partendo dal primo elemento, si ricorda che la legge regionale Puglia n. 12/1995 ha previsto, all'art. 2, che "Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all' attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13". Cont L'art. 6 della medesima legge prevede che i Servizi veterinari delle provvedano al recupero dei cani randagi.
L'art. 8 affida poi ai Comuni il compito di costruire, risanare e mantenere i canili, con Cont l'assistenza sanitaria del personale della
Meno chiaro il dettato dell'art. 5, riformato dalla l.r. n. 26/2006, che ha introdotto una serie di Cont obblighi pendenti in capo alle prevedendo al contempo un obbligo di polizza assicurativa in capo ai Comuni. Nell'esame dell'individuazione del soggetto responsabile, tuttavia, non si ritiene assumere rilevanza preminente la mera previsione di un obbligo di assicurazione in capo ai Comuni. Va invece valorizzata la circostanza che la legislazione Cont regionale abbia introdotto una serie di obblighi di e per il fenomeno del CP_4 randagismo, come sopra ricordato. Cont La legislazione de qua implica dunque una stretta collaborazione tra i Comuni e le per la gestione del fenomeno del randagismo, individuando le specifiche competenze.
Ne deriva che il nell'esercizio del suo potere di sorveglianza, ha il dovere di CP_4
Cont Cont segnalare alle la presenza dei cani randagi. Le dovranno poi intervenire all'accalappiamento ed al ricovero presso i canili, a condizione che i Comuni abbiano provveduto al relativo allestimento. Cont A precisare i confini tra ruolo del e ruolo delle è intervenuta la Giunta CP_4
Regionale, con l'adozione delle Linee Guida in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo (Pubblicate sul Bollettino Ufficiale Reg. Puglia n. 102/2013). Cont La Giunta ha precisato espressamente che le provvedono all'accalappiamento, previa segnalazione da parte delle Amministrazioni Locali e/o delle Forze dell'Ordine.
La delibera ha confermato quanto già emerso in precedenza ed ha chiarito testualmente che la segnalazione della presenza di cani randagi è compito del nell'esercizio del suo CP_4 potere di controllo e vigilanza sul territorio.
Pertanto, sotto un profilo astratto, si potrà ravvisare la responsabilità del nei casi in CP_4 cui non sia stata segnalata la presenza di un cane randagio o nel caso in cui il non CP_4 abbia predisposto i canili per il ricovero degli animali randagi raccolti;
si avrà la Cont responsabilità della nei casi in cui questa, nonostante la segnalazione, non abbia provveduto all'accalappiamento e alle altre attività di sua competenza;
si avrà infine una responsabilità congiunta degli enti, ove entrambi siano rimasti inerti ad obblighi che, ove osservati, avrebbero evitato il danno. Cont Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della e del fermo restando che CP_4 necessita poi verificare in concreto la responsabilità concorrente o esclusiva dell'uno o dell'altro ente: ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre difatti la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi.
Ciò premesso, la domanda è infondata nel merito e va rigettata, non essendo emersa in giudizio alcuna omissione dolosa o colposa da parte del Servizio Sanitario o del CP_4
All'uopo deve richiamarsi la condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18954/17, ha chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)”.
Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dalla parte attrice che, nel caso concreto, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
Nella specie, dalle risultanze di causa non emerge in alcun modo - non essendo stata fornita Cont prova al riguardo - la specifica condotta colposa omissiva dell' il rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso.
Non appare inutile qui evidenziare che non vi è neppure prova di specifiche segnalazioni al in relazione alla presenza degli animali nel territorio comunale, di modo che CP_4
Cont quest'ultimo potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della .
Di conseguenza, non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso.
Difatti, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, , all'udienza del Testimone_1
22.11.21, per cui dichiara: “Ero con una coppia di amici e siamo andati a fare una passeggiata in piazzale Fermi;
lì ho assistito all'aggressione; vero quanto mi si legge al cap.
b); io ero a circa dieci metri dal ragazzo;
Vero quanto mi si legge al cap. c); riconosco il cane nero con la striscia bianca;
sul capitolo d), non è vero che c'era un proprietario del cane;
penso che sia un cane randagio, perché in quella zona fanno il mercato e i cani vanno lì per mangiare e poi si fermano lì; nei paraggi non c'era nessuno che potesse essere il proprietario del cane;
a volte ho parlato con i vigili lì al mercato e mi dicevano che avrebbero provveduto a portare i cani in un canile ma non è mai successo”, come anche la dichiarazione resa dall'altra teste di parte attrice, , nel corso della Testimone_2 medesima udienza ut supra richiamata, secondo cui: “Io ero con gli amici e stavamo facendo una passeggiata lì nel piazzale;
vero quanto mi si legge al cap. b); confermo la dinamica che mi viene descritta, io ho assistito a tutta la scena;
mi trovavo più o meno a dieci metri dal ragazzo;
Vero quanto mi si legge al cap. c); riconosco il cane nero con la striscia bianca sul capitolo d), non ho riconosciuto proprietari del cane;
il cane era in mezzo alla strada e
c'erano anche altri cani lì intorno;
il cane non aveva collare né guinzaglio”; vero quanto mi si legge al capitolo e); nel 2015 c'era un vero e proprio branco che girava in quella zona ed io ero preoccupato perché avevo dei figli piccoli;
la polizia municipale mi ha detto che avrebbe provveduto ma non è successo nulla. ADR: non mi sono recato in caserma, ma è capitato di vedere dei vigili per strada e parlarci verbalmente per segnalare l'accaduto”, ricostruiscono in modo del tutto generico la dinamica dell'accaduto non fornendo, tuttavia, indicazioni specifiche in termini di onere probatorio in ordine alla fattispecie invocata e alla ricostruzione del fatto storico;
i testi indicati da parte attrice ed escussi in corso di causa hanno invero riferito circostanze relative al solo momento dell'aggressione e, quanto alla qualità di randagio del cane, hanno esposto mere valutazioni personali. Peraltro, le suddette dichiarazioni non sono sufficienti ed idonee a provare un'effettiva segnalazione all'ente preposto, posto che, stante la più volte citata legge regionale n. 12/1995 e la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 281, la presenza di cani randagi deve essere sempre comunicata alle autorità competenti, mediante compilazione e presentazione di un esposto, per identificare i proprietari od offrire loro rifugio in apposite strutture e avviare, se possibile, un eventuale percorso di adozione.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato in ordine alla presentazione di un esposto per iscritto necessario ai fini di un'effettiva e idonea segnalazione del cane de quo. È necessaria una segnalazione formale, a nulla rilevando la mera indicazione verbale all'agente di polizia municipale di turno.
In definitiva, la medesima parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare in modo specifico che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione fosse derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Nel caso in esame, la ricostruzione del fatto storico è stata presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto; in definitiva, parte attrice non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata. La domanda risulta, quindi, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie;
in conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
In considerazione delle questioni emerse, oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
In forza del principio di causalità, va posto definitivamente a carico della parte attrice il compenso del C.T.U., già liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Foggia, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
RI EN de UR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI EN de UR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1481/2020 promossa da:
, , quali genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 CP_2 minore , con il patrocinio dell'avv.to TREMATORE Persona_1
SALVATORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il difensore, corso
Matteotti n. 295, Torremaggiore, (FG);
ATTORI contro
, in Controparte_3 persona del Direttore Generale e del legale rappresentante pro - tempore, con il patrocinio degli avv.ti SANTARELLI MICHELE e DE COSMO GIANFRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore, via Michele Protano n. 13, CP_3
CONVENUTA contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro – Controparte_4 tempore, dott. , con il patrocinio dell'avv.to Fabrizia Martelli, giusta procura Controparte_5 in atti, elettivamente domiciliato presso il difensore, Piazza della Repubblica n.1,
Torremaggiore;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7 luglio
2025, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co.
2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.03.2020, e Controparte_1 [...]
, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del figlio minore , CP_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio il e l' innanzi al Tribunale di Controparte_4 CP_3
Foggia, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore, per essere stato aggredito da un cane randagio, quantificati nella somma di € 8.274,99, con condanna, in solido, alle spese di lite.
Parte attrice ha esposto che il minore , mentre era in compagnia di alcuni Persona_1 coetanei, alla guida delle loro rispettive biciclette, in piazzale E. Fermi in Torremaggiore, cadeva a terra perché assalito da una cane meticcio in corrispondeva del terzo medio della clavicola sinistra e altre parti del corpo limitrofe. Per tale ragione, la malattia del minore in complessivi 30 giorni terminava con postumi valutati dal medico di parte in “ferita lacero – contusa della regione claveare sinistra con cicatrice dal carattere deturpante, ipertrofica e diastasata, di consistenza dura, rilevata per circa 2 mm, a carico di un soggetto giovanissimo
e ben visibile anche a lunga distanza, con danno biologico permanente 5% ITT 10 gg. e ITP
20 gg. e con diritto per il minore ad essere risarcito anche del danno emergente e di quello morale”.
Con propria comparsa si è costituita l' , eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva e titolarità sostanziale passiva, con conseguente estromissione dal giudizio. Cont Difatti, l' ha evidenziato che, stante la legge regionale Puglia n. 12/1995, fosse compito del Comune provvedere alla vigilanza sul trattamento degli animali e sulla tutela igienico – Cont sanitaria. L' ha, altresì, contestato l'an e il quantum dell'avversa pretesa, con richiesta di rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha chiesto dichiarare unico responsabile il in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro – tempore, con condanna al risarcimento in favore degli attori;
in via gradata, in caso di riconoscimento di una sua eventuale responsabilità nella causazione del sinistro de quo, ridurre proporzionalmente l'entità delle somme a titolo di risarcimento danno in relazione alle singole responsabilità delle altre parti processuali nella causazione del sinistro, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e competenze della presente controversia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito, altresì, il Controparte_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la legge regionale Puglia n. Cont 12/1995, ex artt.2,6,8, assegna ai servizi veterinari delle locali il compito di recuperare e catturare gli animali randagi, mentre ripone a carico dell'ente comunale il solo compito di accogliere i cani randagi in apposite strutture-canili per il ricovero. Il ha, altresì, CP_4 contestato sia l'an sia il quantum della richiesta di risarcimento del danno cosi come richiesta e formulata dalla parte attrice, in quanto il fatto così come descritto nell'atto introduttivo appare del tutto inverosimile;
inoltre, parte convenuta ha rilevato che la quantificazione del danno cosi come formulata appare esosa e non suffragata da valevole rilevanza probatoria, posto che le prescrizioni mediche esibite e sulle quali si basa il calcolo del danno alla persona sarebbero del tutto fuorvianti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale.
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Come esposto in premessa, la presente controversia ha origine dal sinistro occorso al minore,
, a causa di un cane che lo aggrediva in piazzale E. Fermi, in Torremaggiore, Persona_1 mentre il minore era in bicicletta con i suoi compagni.
L' ha negato la propria legittimazione passiva, ritenendo CP_3 Controparte_3 sussistente la responsabilità in capo al essendo l'ente locale, in Controparte_4 base alla vigente legge regionale, deputato alla programmazione del controllo del randagismo.
Dall'altra parte, anche il costituendosi, ha eccepito il proprio Controparte_4
Cont difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la responsabilità sia da rilevare in capo all'
Fg.
La presente controversia involge, dunque, l'individuazione del soggetto responsabile nelle ipotesi in discussione.
In merito si è sviluppato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale, allo stato non ancora risolto in senso univoco.
Un primo orientamento è ben espresso dalla sentenza Cass. civ., n. 27001 del 07/12/2005, a mente della quale "con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi Part successivamente alla soppressione delle e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata - dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 3 aprile 1985, n. 12 - alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva (già Part spettante per i fatti pregressi alla soppressione alle organi comunali dotati di propria Part soggettività) spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla e non al sul CP_4 quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento". Nello stesso senso si è espressa, alcuni anni più tardi e con riguardo ad una legge regionale diversa, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 03/04/2009.
Secondo tale orientamento, dunque, il soggetto responsabile deve essere individuato nelle Cont
in quanto le stesse sono tenute alla sorveglianza ed alla cattura dei cani randagi.
Secondo un secondo orientamento, al contrario, "La P.A., in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Ne consegue che il deve CP_4 rispondere dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991,
n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo
(nella specie legge reg. Campania 2 novembre 1993, n. 36, "ratione temporis" applicabile) - è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza" (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 17528 del 23/08/2011). Ed ancora: "A norma della legge-quadro 14 agosto 1991,
n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui Comuni grava l'obbligo di assumere
i provvedimenti necessari affinchè gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine;
pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, CP_4 con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità" (Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 10190 del 28/04/2010).
Anche nella giurisprudenza di merito si sono riscontrate delle opinioni discordanti, volte Cont talvolta a riconoscere una responsabilità congiunta di e e talaltra ad individuare CP_4 in uno solo di essi il soggetto responsabile. In realtà, la differenza di pronunce non trova giustificazione in un vero e proprio contrasto teorico/giuridico, ma affonda le proprie radici nelle peculiarità dei casi concreti esaminati di volta in volta.
Nelle fattispecie come quelle in esame, trattandosi di responsabilità da colpa omissiva, è necessario individuare qual è la norma che è stata violata e che, ove rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Un'indagine di tal fatta non può dunque prescindere dall'esame delle caratteristiche specifiche della Legge Regionale vigente nel singolo territorio oggetto di sinistro e dell'elemento concreto che ha provocato il danno.
Partendo dal primo elemento, si ricorda che la legge regionale Puglia n. 12/1995 ha previsto, all'art. 2, che "Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all' attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13". Cont L'art. 6 della medesima legge prevede che i Servizi veterinari delle provvedano al recupero dei cani randagi.
L'art. 8 affida poi ai Comuni il compito di costruire, risanare e mantenere i canili, con Cont l'assistenza sanitaria del personale della
Meno chiaro il dettato dell'art. 5, riformato dalla l.r. n. 26/2006, che ha introdotto una serie di Cont obblighi pendenti in capo alle prevedendo al contempo un obbligo di polizza assicurativa in capo ai Comuni. Nell'esame dell'individuazione del soggetto responsabile, tuttavia, non si ritiene assumere rilevanza preminente la mera previsione di un obbligo di assicurazione in capo ai Comuni. Va invece valorizzata la circostanza che la legislazione Cont regionale abbia introdotto una serie di obblighi di e per il fenomeno del CP_4 randagismo, come sopra ricordato. Cont La legislazione de qua implica dunque una stretta collaborazione tra i Comuni e le per la gestione del fenomeno del randagismo, individuando le specifiche competenze.
Ne deriva che il nell'esercizio del suo potere di sorveglianza, ha il dovere di CP_4
Cont Cont segnalare alle la presenza dei cani randagi. Le dovranno poi intervenire all'accalappiamento ed al ricovero presso i canili, a condizione che i Comuni abbiano provveduto al relativo allestimento. Cont A precisare i confini tra ruolo del e ruolo delle è intervenuta la Giunta CP_4
Regionale, con l'adozione delle Linee Guida in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo (Pubblicate sul Bollettino Ufficiale Reg. Puglia n. 102/2013). Cont La Giunta ha precisato espressamente che le provvedono all'accalappiamento, previa segnalazione da parte delle Amministrazioni Locali e/o delle Forze dell'Ordine.
La delibera ha confermato quanto già emerso in precedenza ed ha chiarito testualmente che la segnalazione della presenza di cani randagi è compito del nell'esercizio del suo CP_4 potere di controllo e vigilanza sul territorio.
Pertanto, sotto un profilo astratto, si potrà ravvisare la responsabilità del nei casi in CP_4 cui non sia stata segnalata la presenza di un cane randagio o nel caso in cui il non CP_4 abbia predisposto i canili per il ricovero degli animali randagi raccolti;
si avrà la Cont responsabilità della nei casi in cui questa, nonostante la segnalazione, non abbia provveduto all'accalappiamento e alle altre attività di sua competenza;
si avrà infine una responsabilità congiunta degli enti, ove entrambi siano rimasti inerti ad obblighi che, ove osservati, avrebbero evitato il danno. Cont Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della e del fermo restando che CP_4 necessita poi verificare in concreto la responsabilità concorrente o esclusiva dell'uno o dell'altro ente: ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre difatti la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi.
Ciò premesso, la domanda è infondata nel merito e va rigettata, non essendo emersa in giudizio alcuna omissione dolosa o colposa da parte del Servizio Sanitario o del CP_4
All'uopo deve richiamarsi la condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18954/17, ha chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)”.
Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dalla parte attrice che, nel caso concreto, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
Nella specie, dalle risultanze di causa non emerge in alcun modo - non essendo stata fornita Cont prova al riguardo - la specifica condotta colposa omissiva dell' il rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso.
Non appare inutile qui evidenziare che non vi è neppure prova di specifiche segnalazioni al in relazione alla presenza degli animali nel territorio comunale, di modo che CP_4
Cont quest'ultimo potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della .
Di conseguenza, non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso.
Difatti, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, , all'udienza del Testimone_1
22.11.21, per cui dichiara: “Ero con una coppia di amici e siamo andati a fare una passeggiata in piazzale Fermi;
lì ho assistito all'aggressione; vero quanto mi si legge al cap.
b); io ero a circa dieci metri dal ragazzo;
Vero quanto mi si legge al cap. c); riconosco il cane nero con la striscia bianca;
sul capitolo d), non è vero che c'era un proprietario del cane;
penso che sia un cane randagio, perché in quella zona fanno il mercato e i cani vanno lì per mangiare e poi si fermano lì; nei paraggi non c'era nessuno che potesse essere il proprietario del cane;
a volte ho parlato con i vigili lì al mercato e mi dicevano che avrebbero provveduto a portare i cani in un canile ma non è mai successo”, come anche la dichiarazione resa dall'altra teste di parte attrice, , nel corso della Testimone_2 medesima udienza ut supra richiamata, secondo cui: “Io ero con gli amici e stavamo facendo una passeggiata lì nel piazzale;
vero quanto mi si legge al cap. b); confermo la dinamica che mi viene descritta, io ho assistito a tutta la scena;
mi trovavo più o meno a dieci metri dal ragazzo;
Vero quanto mi si legge al cap. c); riconosco il cane nero con la striscia bianca sul capitolo d), non ho riconosciuto proprietari del cane;
il cane era in mezzo alla strada e
c'erano anche altri cani lì intorno;
il cane non aveva collare né guinzaglio”; vero quanto mi si legge al capitolo e); nel 2015 c'era un vero e proprio branco che girava in quella zona ed io ero preoccupato perché avevo dei figli piccoli;
la polizia municipale mi ha detto che avrebbe provveduto ma non è successo nulla. ADR: non mi sono recato in caserma, ma è capitato di vedere dei vigili per strada e parlarci verbalmente per segnalare l'accaduto”, ricostruiscono in modo del tutto generico la dinamica dell'accaduto non fornendo, tuttavia, indicazioni specifiche in termini di onere probatorio in ordine alla fattispecie invocata e alla ricostruzione del fatto storico;
i testi indicati da parte attrice ed escussi in corso di causa hanno invero riferito circostanze relative al solo momento dell'aggressione e, quanto alla qualità di randagio del cane, hanno esposto mere valutazioni personali. Peraltro, le suddette dichiarazioni non sono sufficienti ed idonee a provare un'effettiva segnalazione all'ente preposto, posto che, stante la più volte citata legge regionale n. 12/1995 e la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 281, la presenza di cani randagi deve essere sempre comunicata alle autorità competenti, mediante compilazione e presentazione di un esposto, per identificare i proprietari od offrire loro rifugio in apposite strutture e avviare, se possibile, un eventuale percorso di adozione.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato in ordine alla presentazione di un esposto per iscritto necessario ai fini di un'effettiva e idonea segnalazione del cane de quo. È necessaria una segnalazione formale, a nulla rilevando la mera indicazione verbale all'agente di polizia municipale di turno.
In definitiva, la medesima parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare in modo specifico che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione fosse derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Nel caso in esame, la ricostruzione del fatto storico è stata presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto; in definitiva, parte attrice non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata. La domanda risulta, quindi, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie;
in conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
In considerazione delle questioni emerse, oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
In forza del principio di causalità, va posto definitivamente a carico della parte attrice il compenso del C.T.U., già liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Foggia, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
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