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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 322 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DEL PRETARO MARIO il quale chiede la decisione con compensazione delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. e per l'avv. CP_1
BARONE CARMINE . alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. DEL PRETARO MARIO ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.3.2024, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (condizione di disabilità art. 3 comma 3 L.
104/1992 - assegno di invalidità civile L. 118/1971 ).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso deve essere rigettato
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Tiroidite cronica con noduli tiroidei in terapia sostitutiva, Rachiartrosi, Gonartrosi Bil. , Segni
EMGrafici di sofferenza neurogena dei territori di C5-C6-C7 Bilateralmente,
Sindrome del Tunnel carpale sx, lieve deficit uditivo Bil, Obesità con complicanze artrosiche, Cardiopatia degenerativa Ipertensiva con sclerosi mitro-aortica,
Ipertensione Arteriosa;
ipercolesterolemia”
Lo stesso CTU ha concluso il suo giudizio ritenendo che Per queste patologie ritengo che non ricorrano gli estremi sanitari vantati dalla ricorrente per il raggiungimento di una percentuale invalidante quantificabile nella misura pari o superiore al
74%(Settantaquattro percento) dalla data della domanda amministrativa, ma la ricorrente può essere considerata persona“ Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74% , secondo quanto previsto dall'art 2 e
13 della legge 118/71, con una percentuale invalidante quantificabile nella misura pari al 67% (sessantasette percento), dalla data della domanda amministrativa,
12.10.2022”. Dalla stessa data 12.10.2022 la ricorrente può essere considerata
“Soggetto portatore di Handicap semplice” secondo quanto previsto dalla legge
104/92 art. 3 comma 1”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa in quanto il giudizio Per_1
espresso dal ctu appare conforme a quello del CTU nominato nella fase di ATP e corrisponde al quadro patologico riscontrato. Le spese lite di entrambe le fasi del giudizio possono essere compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.; pone le spese delle CTU a carico dell . CP_1
Avezzano, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza