TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD GE, nella causa iscritta al n° 18098/ 2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GA AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Palermo, via Delfino n. 22, giusta procura in atti
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
E CONTRO
Controparte_2
[...]
[...]
[...] Controparte_3
- opposti contumaci -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art
127 ter c.p.c. del 7 novembre 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ DICHIARA la contumacia di dell CP_4 [...]
[...]
[...]
[..
[...] Controparte_5
[...]
❖ ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ANNULLA la cartella esattoriale n.
29620240059151209000.
❖ CONDANNA i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre spese esenti, spese Parte_1 generali, IVA e Cpa come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 , proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella esattoriale n. 29620240059151209000, notificatagli a mezzo PEC in data
16/10/2024 eccependone l'illegittimità.
Anzitutto deduceva che detta cartella traeva origine dall'Ordinanza-ingiunzione nr.
23/0866, prot. nr. 30032 del 09/11/2023 emessa a seguito di Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019-151524-PCON-1 del 18/12/2019, notificatogli in data 27/12/2019 con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 3, co. 3, del D.L. n. 12/2002 ( conv. in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a) della L. n. 183/2010, sostituito dall'art. 22, co. 1, del
D.lgs. n. 151/2015,) per aver occupato lavoratori subordinati senza la prevista preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, avverso tale Ordinanza-ingiunzione aveva già proposto opposizione innanzi a questo Tribunale con ricorso depositato in data 04/01/2024, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva che veniva accolta inaudita altera parte con decreto del 12 gennaio
2024, notificato il 16/01/2024 unitamente al ricorso all'Assessorato resistente.
Nonostante l'intervenuta sospensione dell'atto prodromico, in data 16/10/2024, CP_1 notificava la cartella esattoriale oggi opposta e, per evitare ulteriore contenzioso, con istanza in autotutela del 15/11/2024 ne chiedeva la revoca e/o lo sgravio e/o l'annullamento e/o la sospensione ma detta istanza rimaneva inevasa.
In ogni caso, nel merito, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, già all'epoca dell'accesso ispettivo (giugno 2019) e, tantomeno, alla data della notifica del verbale unico di accertamento (27/12/2019), non era più amministratore della CP_6 essendo cessato dalla carica il 18/06/2019 e, pertanto non poteva essere considerato, quale trasgressore, responsabile solidale con la di cui era solo socio. CP_6
Ritualmente instaurato il contraddittorio gli enti convenuti non si costituivano.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, assunta in riserva all'udienza cartolare del 7 novembre 2025, verificato il deposito di note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ente riscossore e dell CP_2
.
[...]
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, com'è ben noto in ossequio al principio “nulla executio sine titulo”, l'ente riscossore, prima di procedere a notificare la cartella esattoriale de qua aveva l'obbligo di verificare che l'atto prodromico dell'ente creditore (nella fattispecie l'Ordinanza ingiunzione) fosse valido, esecutivo, ed efficace nel momento in cui l'esecuzione è minacciata o intrapresa.
Sul punto sono da condividere le doglianze del NOTO in quanto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titolo (l'Ordinanza-ingiunzione n. 23/0866) - disposta con decreto del
12 gennaio 2024 - interrompe immediatamente qualsiasi procedura di esecuzione in corso essendone venuta meno l'attualità con la conseguenza che la cartella esattoriale oggi opposta risulta priva dei presupposti di legge, ossia di un titolo valido ed efficace e, pertanto si appalesa ab origine illegittima.
Né, peraltro, posta a conoscenza di siffatta circostanza (essendogli stata notificata CP_1
l'istanza di annullamento in autotutela) si è attivata provvedendo in tal senso.
Assorbita ogni altra questione, dunque, in accoglimento del ricorso, la cartella esattoriale n.
29620240059151209000 va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (ai minimi tariffari e in relazione all'attività effettivamente svolta, con applicazione della dimidiazione prevista dal D.M. 55/2014 in ragione del modesto grado di complessità della controversia),
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 7 novembre 2025
IL GIUDICE
UD GE
3