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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 861/2021 V.G.
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti, viste le conclusioni del (visto agli atti), Parte_1 sentita la relazione del Giudice relatore,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 21.2.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma, 337 bis e ss. c.c., 737
c.p.c. e 38 disp. att. c.c.
DA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. CALABRÒ DAVIDE, Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato CORTI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Le domande delle parti e i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso depositato in data 17.3.2021, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido Parte_2 esclusivo a sé della figlia minore, , nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 [...]
, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia secondo tempi e modalità ritenuti opportuni CP_1 anche attraverso la valutazione dei Servizi Sociali competenti e di porre a carico del padre € 300 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva, si è costituito , chiedendo al Tribunale di disporre Controparte_1
l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto (un pomeriggio/sera dalle 18.00 alle
20.30 a settimana e a weekend alternati, dalle ore 13.00 del sabato alle 20.30 della domenica), nonché di determinare in € 200 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 21.5.2021 sono stati incaricati i competenti Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare, regolamentare le frequentazioni padre-figlia ed aiutare i genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia.
Sentite le parti all'udienza del 2.7.2021 -che hanno meglio descritto la rispettiva situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico-, con provvedimento del 9.7.2021, il Tribunale così ha disposto:
Ritenuto che:
- da quanto emerge dagli atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza innanzi al Relatore, la complessiva situazione personale e familiare in esame necessita di approfondimenti istruttori sotto il profilo della relazione di entrambi i genitori con la figlia minore;
- allo stato appare opportuno mantenere inalterata la situazione di collocamento della minore in essere presso la madre, riservato ogni altro provvedimento all'esito dell'espletamento dell'istruttoria;
- in particolare, si rende necessario incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della minore (Comune di AG) perché – eventualmente in collaborazione con quelli competenti per la residenza paterna - sentite le parti, i loro eventuali attuali compagni ed i loro genitori, nonché gli insegnanti/educatori della minore e comunque tutti gli adulti di riferimento per la stessa o impegnati nel suo accudimento e previa osservazione della bambina:
- monitorino la situazione del nucleo familiare tanto materno quanto paterno rispettivamente stabiliti allo stato in AG (CO) - Via G.B. Borgonovo n. 19 e Guanzate (CO) – Via Sessa n. 8;
- previ incontri ed osservazioni della minore, valutino quale sia la condizione della stessa, indicando eventuali segni di sofferenza psicologica, verificandone le ragioni e individuandone e prospettando la tipologia di interventi suggeriti e ritenuti necessari e offrendo il necessario supporto;
- aiutino i genitori ad assumere le decisioni più rilevanti nell'interesse della minore, in caso di contrasto, anche consentendo loro di svolgere un percorso di sostegno psicologico individuale e/o congiunto alla genitorialità se ritenuto necessario;
- ai fini di pervenire ad una decisione definitiva ponderata sull'affidamento della minore, conducano una indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, sulla qualità della relazione tra gli stessi e tra ciascuno di essi e la figlia, sulla soluzione di affidamento e collocamento più idonei nell'interesse della minore;
- riferiscano in merito alla relazione dei nonni materni e paterni e di altri componenti dei due nuclei familiari con la minore, tra cui in particolare gli eventuali parenti conviventi ed i nuovi compagni di entrambi i genitori;
- regolamentino il diritto di visita padre - figlia, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni e tutelanti per la minore stessa, inizialmente in spazio neutro ed alla presenza di un educatore e nell'ottica di un graduale ampliamento (nella durata e frequenza ovvero liberalizzazione se ritenuto nell'interesse della bambina), nonché predispongano una calendarizzazione anche relativa ai fine settimana, alle festività natalizie e pasquali, ai c.d. ponti e per il periodo estivo successivo all'espletamento dell'incarico, con onere di trasmettere una prima relazione illustrativa entro il 28 febbraio 2022.
Considerato, quanto al contributo paterno per il mantenimento della figlia, le rispettive domande sul punto, la situazione reddituale delle parti, così come dalle stesse allo stato documentata e le attuali età ed esigenze della minore, il Collegio ritiene congruo stabilire il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Como che qui si richiama per relationem per costituire parte integrante del presente decreto;
Ritenuto tuttavia che, al fine delle assumende decisioni del Collegio in punto di mantenimento della prole minore, entrambe le parti debbano documentare nel prosieguo eventuali aggiornamenti/modifiche della complessiva situazione reddituale e patrimoniale e della relativa documentazione già in atti
P.Q.M.
In via provvisoria: dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre anche ai fini della Persona_2 residenza anagrafica ed all'accesso ai servizi essenziali;
pone l'obbligo per di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_2
la somma di euro 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Como che qui si richiama per relationem per costituire parte integrante anche di parte dispositiva del presente decreto;
incarica i Servizi Sociali competenti per territorio (Comune di AG) perché - eventualmente in collaborazione con quelli competenti per la residenza paterna - svolgano il mandato indicato in parte motiva;
onera i Servizi incaricati di trasmettere presso la Cancelleria - Sezione Famiglia - del Tribunale di Como la relazione illustrativa entro il giorno 28 febbraio 2022; rinvia il procedimento all'udienza del 18 marzo 2022 ore 9.30 davanti al Giudice designato alla trattazione, per l'esame della relazione dei Servizi e per la eventuale prosecuzione dell'istruttoria; invita le parti a depositare, entro il medesimo termine del 28 febbraio 2022, eventuali aggiornamenti/modifiche della complessiva situazione reddituale e patrimoniale e della relativa documentazione già in atti.
All'udienza del 18.3.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice -preso atto della necessità di completare gli incarichi conferiti e di proseguire nel monitoraggio in essere ivi riferito dagli Operatori Sociali del lgiatese - in Parte_3 ragione del mutamento di residenza del n LL (tuttavia solo di recente formalizzato) ed CP_1 altresì per il persistente atteggiamento piuttosto difeso e poco attivo, sia rispetto alle richieste di approfondimento sia relativamente alle visite alla figlia mai attivate secondo le modalità disposte (cfr. Per_1 relazione Prot. n. 522 in data 15.03.2022 in atti); Ritenuto pertanto di dover richiamare il resistente al rigoroso rispetto dei provvedimenti allo stato assunti al Tribunale a tutela della prole minore sia sotto il profilo della relazione genitoriale atteso che, come ben evidenziato dai Servizi Sociali, anche lo stato detentivo, pur di per sé limitante, non impedirebbe, previe adeguate richieste, l'ottenimento di autorizzazioni rispetto all'espletamento del mandato in oggetto, sia sotto il profilo dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minore atteso che le difficoltà economiche rappresentate con nota di deposito del
23.02.2022 non giustificano l'inadempimento a predette obbligazioni;
Rilevato che entrambe le parti hanno depositato note scritte per l'odierna udienza in data 11.03.2022; Preso atto delle istanze ivi rassegnate, ovvero che entrambe le parti chiedono un rinvio al f ine del completamento della indagine sociale e psicodiagnostica sul padre e sul suo nucleo familiare;
Preso atto di quanto depositato ai fini dell'aggiornamento reddituale ed evidenziato che qualsiasi ulteriore mutamento/aggiornamento dovrà essere documentato entro la udienza di seguito indicata;
Ritenuto che
, con riguardo al monitoraggio ed ai supporti in essere in favore della minore e del nucleo familiare nelle more della prosecuzione della trattazione e di adozione di Persona_3 ulteriori provvedimenti del Tribunale, possa fin d'ora disporsi la prosecuzione di tutti gli incarichi ed interventi in corso nelle medesime modalità previste dal decreto provvisorio del Tribunale di Como del
9.07.2021 (depositato il 6.08.2021)- ha rinviato il procedimento per i medesimi incombenti, disponendo la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, concedendo alle parti termine per il deposito di eventuali note di osservazione sul contenuto delle relazioni di aggiornamento trasmesse, nonché della documentazione economica aggiornata.
Sentite nuovamente le parti alla successiva udienza del 24.2.2023, il Giudice relatore -rilevato che, dalle due relazioni di aggiornamento del 3.10.2022 e del 16.11.2022 non risultano ancora attivati gli incontri tra il padre e la minore, come confermato peraltro dalle parti in udienza e che l'indagine psicosociale non è ancora stata ultimata- ha sollecitato i competenti Servizi Sociali e Specialistici dell' , ciascuno per la parte di Pt_4 rispettiva competenza, a dare corso agli incarichi già conferiti dal Tribunale, trasmettendo una compiuta relazione d'indagine e ha emesso ordine di esibizione, nei confronti di e INPS, Parte_5 per la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa e previdenziale del signor
CP_1
Alla successiva udienza del 16.5.2024 -rilevato che, con decreto del 9.7.2021, come integrato con successivo decreto del 18.3.2022, i Servizi Sociali del Comune di AG (attuale residenza materna), in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di BA (residenza paterna), sono stati incaricati di monitorare la situazione del nucleo familiare tanto materno quanto paterno (…); di valutare quale sia la condizione della minore, indicando eventuali segni di sofferenza psicologica, verificandone le ragioni e individuandone e prospettando la tipologia di interventi suggeriti e ritenuti necessari e offrendo il necessario supporto;
di aiutare i genitori ad assumere le decisioni più rilevanti nell'interesse della minore, in caso di contrasto, anche consentendo loro di svolgere un percorso di sostegno psicologico individuale e/o congiunto alla genitorialità se ritenuto necessario;
di condurre una indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, sulla qualità della relazione tra gli stessi e tra ciascuno di essi e la figlia, sulla soluzione di affidamento e collocamento più idonei nell'interesse della minore e di riferire in merito alla relazione dei nonni materni e paterni e di altri componenti dei due nuclei familiari con la minore, tra cui in particolare gli eventuali parenti conviventi ed i nuovi compagni di entrambi i genitori, nonché di regolamentare il diritto di visita padre - figlia, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni e tutelanti per la minore stessa, inizialmente in spazio neutro ed alla presenza di un educatore e nell'ottica di un graduale ampliamento (nella durata e frequenza ovvero liberalizzazione se ritenuto nell'interesse della bambina), predisponendo una calendarizzazione anche relativa ai fine settimana, alle festività natalizie e pasquali, ai
c.d. ponti e per il periodo estivo successivo all'espletamento dell'incarico; rilevato che, dalle relazioni di aggiornamento del 13.9.2023, 18.9.2023, 30.4.2024 e 9.5.2024, risultano, da una parte, attivati gli incontri tra il padre e la minore ed effettuate le valutazioni psicodiagnostiche ma, dall'altra, ancora da attuare la graduale liberalizzazione degli incontri padre-figlia, con monitoraggio della relazione padre-figlia, e il percorso di sostegno alla genitorialità (incontri congiunti con entrambi i genitori per iniziare a condividere una maggiore cogenitorialità che preveda un ulteriore coinvolgimento del signor nella vita della CP_1 figlia e colloqui di sostegno a entrambi i genitori), suggeriti dai Servizi Sociali, in attesa di poter esprimersi sulla soluzione di affidamento più idonea nell'interesse della minore- il Giudice relatore ha nuovamente sollecitato i competenti Servizi a dare corso agli incarichi già compiutamente delegati ed ha disposto l'aggiornamento della documentazione economica delle parti, rinviando il procedimento per l'ulteriore trattazione.
Sentite nuovamente le parti all'udienza del 21.2.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo Per_1 pregiudizievole, tenuto conto dell'età della minore e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
La responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento della figlia minore , il Collegio ritiene che possa essere mantenuto l'affidamento Per_1 condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori -regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti- pur a fronte di fragilità, ancora presenti, nella coppia genitoriale.
I Servizi Sociali evidenziano, infatti, un'evoluzione positiva nei rapporti tra genitori e nella relazione padre- figlia: Nel colloquio con gli operatori, il signor stato in grado di portare contenuti significativi CP_1 relativi alla relazione con la figlia, descrivendo nei suoi aspetti di crescita e peculiarità; si è osservato Per_1 come lo stesso si mostri maggiormente centrato sui bisogni della bambina, tralasciando aspetti polemici e temi rivendicativi portati all'attenzione degli operatori in fase di indagine. …Dalle reti effettuate emerge un buon investimento del padre nel progetto di Spazio Neutro e una maggiore capacità della coppia genitoriale di dialogare senza confliggere. Tale capacità andrebbe tuttavia maggiormente supportata attraverso colloqui congiunti volti a sostenerli nel proseguire una genitorialità condivisa… Si concorda nel proseguire gli incontri padre-figlia con una progressiva liberalizzazione degli incontri e un successivo aumento del tempo di permanenza di presso il padre, potendo anche recarsi in visita agli zii e ai cugini paterni (cfr. relazione Per_1
Consorzio Erbese del 10.2.2025).
Ancora, gli incontri padre-figlia, pur essendosi svolti con una frequenza saltuaria, hanno mostrato un legame
e un affetto sincero tra il padre e la figlia, oltre che un comportamento adeguato da parte del signor
…L'uomo, ancora oggi fatica a ritagliarsi uno spazio nel ruolo di padre che potrebbe mostrare CP_1 con una serie di attenzioni alla quotidianità della figlia… Si evince che i genitori, nel corso di questi anni, si sono sufficientemente sforzati per migliorare la comunicazione tra di loro sia rispetto ad una maggiore frequenza dei contatti sia alla qualità e ai contenuti dei messaggi vicendevolmente scambiati. …Sarebbe auspicabile mantenere un monitoraggio dei Servizi, soprattutto sugli aspetti concreti e organizzativi, finalizzato alla costruzione di una cogenitorialità che preveda un maggiore coinvolgimento del signor ella vita della figlia. (cfr. relazione ASCI del 11.2.2025). CP_1
In questo contesto, è una bambina molto sveglia che mostra sin da subito un atteggiamento positivo e Per_1 aperto…. Nel corso dell'incontro racconta con entusiasmo di sé e dell'esperienza scolastica che descrive con chiarezza e spontaneità, sebbene risponda in maniera succinta, poiché molto attratta dai giochi presenti. Nel gioco si mostra molto creativa e propositiva, riesce a costruire in maniera adeguata una storia esprimendo una sfera affettiva e relazionale abbastanza serena. In merito agli incontri con il padre, …sebbene non descriva in maniera dettagliata i momenti vissuti, racconta di essere stata bene, di essersi divertita e di avere aperto i regali lasciati da BA TA. Immaginando i prossimi incontri, si mostra ben disposta verso il papà e felice di trascorrere dei momenti assieme a lui. (cfr. relazione ASCI del 11.2.2025).
Resta dunque fermo il collocamento della minore presso la madre, figura genitoriale principale di riferimento, come chiesto da entrambe le parti e, tenuto conto del quadro illustrato e della necessità che la riscontrata evoluzione positiva della situazione familiare possa consolidarsi dopo l'uscita dalla cornice processuale, che certamente ha avuto un ruolo di contenimento e componimento del conflitto, il Collegio ritiene di dover confermare gli incarichi ai competenti Servizi Sociali, con il mantenimento di una effettiva presa in carico del nucleo familiare, attivando tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a sostegno della minore e dei genitori e con specifica delega alla regolamentazione delle frequentazioni padre figlia, secondo tempi e modalità ritenuti tutelanti, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, come in dispositivo meglio indicato.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Tanto premesso, la signora ha dichiarato di lavorare in Svizzera, percependo un reddito mensile Pt_2 netto di CHF 2.180 (cfr. autodichiarazione del 6.2.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito, nel 2024, un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa CHF 2.180 (cfr. certificato di salario 2024), nonché una busta paga mensile di circa CHF 2.200 (media buste paga agosto- dicembre 2024). Vive, unitamente alla figlia ed ai propri genitori, nella casa di proprietà di questi ultimi, percettori di un reddito mensile di circa € 1.300 ciascuno ed è gravata da un finanziamento auto con rata mensile di € 172.
ha invece riferito di aver lavorato come manutentore idraulico presso Controparte_1
ETA Impianti Tecnologici di BA con un contratto a tempo determinato (al momento scade a settembre ma auspico che venga rinnovato) guadagnando 1.300 € al mese netti (cfr. verbale d'udienza del 16.5.2024).
Scaduto il relativo contratto di lavoro, ha da ultimo dichiarato di lavorare in modo non regolare, riuscendo a guadagnare € 1.200-1.300 mensili e di pagare € 500 di locazione e tra bollette e tutto ho oneri abitativi sugli
800 €. …quando avrò la patente aprirò una partita iva e continuerò a lavorare per la persona con cui lavoro ora. (cfr. verbale d'udienza del 21.2.2025).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti, come emersa e valorizzata, valutate le esigenze della figlia minore in considerazione dell'età e dei tempi di permanenza presso i genitori, il Collegio reputa congruo ed equo rideterminare, a carico del signor il contributo al CP_1 mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le statuizioni definitive devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione del presente decreto, in quanto assunte sulla base degli elementi acquisiti e valutati all'esito del giudizio e ferma l'efficacia, sino a tale momento, delle statuizioni provvisorie.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per la figlia/assegni familiari svizzeri vengano percepiti interamente dalla signora quale genitore Pt_2 collocatario della minore.
Spese processuali
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della prole, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) DISPONE che i Servizi Sociali dei Comuni di AG (residenza materna) e di BA (residenza paterna), in collaborazione con i rispettivi Servizi Specialistici dell'ASST, mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare e provvedano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a:
- regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia, secondo tempi e modalità ritenuti tutelanti per la minore, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario), tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica della minore;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari o di supporto psicoterapeutico per la minore, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse della minore;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità (mirati a consolidare le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere della figlia e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare le proprie fragilità ed i propri nuclei problematici), per il tempo e con le modalità ritenute necessarie, nel solo interesse della minore;
- mantenere un'attenta attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per la minore;
3) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto,
AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4) PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla Controparte_1 pubblicazione del presente provvedimento, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, mediante versamento a , entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo Parte_2 mensile di € 300 (annualmente rivalutabile secondo indici Istat), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia/assegni familiari svizzeri siano interamente percepiti da;
Parte_2
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e ai Servizi
Sociali dei Comuni di BA e AG.
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 27.2.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti, viste le conclusioni del (visto agli atti), Parte_1 sentita la relazione del Giudice relatore,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 21.2.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma, 337 bis e ss. c.c., 737
c.p.c. e 38 disp. att. c.c.
DA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. CALABRÒ DAVIDE, Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato CORTI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Le domande delle parti e i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso depositato in data 17.3.2021, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido Parte_2 esclusivo a sé della figlia minore, , nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 [...]
, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia secondo tempi e modalità ritenuti opportuni CP_1 anche attraverso la valutazione dei Servizi Sociali competenti e di porre a carico del padre € 300 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva, si è costituito , chiedendo al Tribunale di disporre Controparte_1
l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto (un pomeriggio/sera dalle 18.00 alle
20.30 a settimana e a weekend alternati, dalle ore 13.00 del sabato alle 20.30 della domenica), nonché di determinare in € 200 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 21.5.2021 sono stati incaricati i competenti Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare, regolamentare le frequentazioni padre-figlia ed aiutare i genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia.
Sentite le parti all'udienza del 2.7.2021 -che hanno meglio descritto la rispettiva situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico-, con provvedimento del 9.7.2021, il Tribunale così ha disposto:
Ritenuto che:
- da quanto emerge dagli atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza innanzi al Relatore, la complessiva situazione personale e familiare in esame necessita di approfondimenti istruttori sotto il profilo della relazione di entrambi i genitori con la figlia minore;
- allo stato appare opportuno mantenere inalterata la situazione di collocamento della minore in essere presso la madre, riservato ogni altro provvedimento all'esito dell'espletamento dell'istruttoria;
- in particolare, si rende necessario incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della minore (Comune di AG) perché – eventualmente in collaborazione con quelli competenti per la residenza paterna - sentite le parti, i loro eventuali attuali compagni ed i loro genitori, nonché gli insegnanti/educatori della minore e comunque tutti gli adulti di riferimento per la stessa o impegnati nel suo accudimento e previa osservazione della bambina:
- monitorino la situazione del nucleo familiare tanto materno quanto paterno rispettivamente stabiliti allo stato in AG (CO) - Via G.B. Borgonovo n. 19 e Guanzate (CO) – Via Sessa n. 8;
- previ incontri ed osservazioni della minore, valutino quale sia la condizione della stessa, indicando eventuali segni di sofferenza psicologica, verificandone le ragioni e individuandone e prospettando la tipologia di interventi suggeriti e ritenuti necessari e offrendo il necessario supporto;
- aiutino i genitori ad assumere le decisioni più rilevanti nell'interesse della minore, in caso di contrasto, anche consentendo loro di svolgere un percorso di sostegno psicologico individuale e/o congiunto alla genitorialità se ritenuto necessario;
- ai fini di pervenire ad una decisione definitiva ponderata sull'affidamento della minore, conducano una indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, sulla qualità della relazione tra gli stessi e tra ciascuno di essi e la figlia, sulla soluzione di affidamento e collocamento più idonei nell'interesse della minore;
- riferiscano in merito alla relazione dei nonni materni e paterni e di altri componenti dei due nuclei familiari con la minore, tra cui in particolare gli eventuali parenti conviventi ed i nuovi compagni di entrambi i genitori;
- regolamentino il diritto di visita padre - figlia, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni e tutelanti per la minore stessa, inizialmente in spazio neutro ed alla presenza di un educatore e nell'ottica di un graduale ampliamento (nella durata e frequenza ovvero liberalizzazione se ritenuto nell'interesse della bambina), nonché predispongano una calendarizzazione anche relativa ai fine settimana, alle festività natalizie e pasquali, ai c.d. ponti e per il periodo estivo successivo all'espletamento dell'incarico, con onere di trasmettere una prima relazione illustrativa entro il 28 febbraio 2022.
Considerato, quanto al contributo paterno per il mantenimento della figlia, le rispettive domande sul punto, la situazione reddituale delle parti, così come dalle stesse allo stato documentata e le attuali età ed esigenze della minore, il Collegio ritiene congruo stabilire il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Como che qui si richiama per relationem per costituire parte integrante del presente decreto;
Ritenuto tuttavia che, al fine delle assumende decisioni del Collegio in punto di mantenimento della prole minore, entrambe le parti debbano documentare nel prosieguo eventuali aggiornamenti/modifiche della complessiva situazione reddituale e patrimoniale e della relativa documentazione già in atti
P.Q.M.
In via provvisoria: dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre anche ai fini della Persona_2 residenza anagrafica ed all'accesso ai servizi essenziali;
pone l'obbligo per di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_2
la somma di euro 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Como che qui si richiama per relationem per costituire parte integrante anche di parte dispositiva del presente decreto;
incarica i Servizi Sociali competenti per territorio (Comune di AG) perché - eventualmente in collaborazione con quelli competenti per la residenza paterna - svolgano il mandato indicato in parte motiva;
onera i Servizi incaricati di trasmettere presso la Cancelleria - Sezione Famiglia - del Tribunale di Como la relazione illustrativa entro il giorno 28 febbraio 2022; rinvia il procedimento all'udienza del 18 marzo 2022 ore 9.30 davanti al Giudice designato alla trattazione, per l'esame della relazione dei Servizi e per la eventuale prosecuzione dell'istruttoria; invita le parti a depositare, entro il medesimo termine del 28 febbraio 2022, eventuali aggiornamenti/modifiche della complessiva situazione reddituale e patrimoniale e della relativa documentazione già in atti.
All'udienza del 18.3.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice -preso atto della necessità di completare gli incarichi conferiti e di proseguire nel monitoraggio in essere ivi riferito dagli Operatori Sociali del lgiatese - in Parte_3 ragione del mutamento di residenza del n LL (tuttavia solo di recente formalizzato) ed CP_1 altresì per il persistente atteggiamento piuttosto difeso e poco attivo, sia rispetto alle richieste di approfondimento sia relativamente alle visite alla figlia mai attivate secondo le modalità disposte (cfr. Per_1 relazione Prot. n. 522 in data 15.03.2022 in atti); Ritenuto pertanto di dover richiamare il resistente al rigoroso rispetto dei provvedimenti allo stato assunti al Tribunale a tutela della prole minore sia sotto il profilo della relazione genitoriale atteso che, come ben evidenziato dai Servizi Sociali, anche lo stato detentivo, pur di per sé limitante, non impedirebbe, previe adeguate richieste, l'ottenimento di autorizzazioni rispetto all'espletamento del mandato in oggetto, sia sotto il profilo dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minore atteso che le difficoltà economiche rappresentate con nota di deposito del
23.02.2022 non giustificano l'inadempimento a predette obbligazioni;
Rilevato che entrambe le parti hanno depositato note scritte per l'odierna udienza in data 11.03.2022; Preso atto delle istanze ivi rassegnate, ovvero che entrambe le parti chiedono un rinvio al f ine del completamento della indagine sociale e psicodiagnostica sul padre e sul suo nucleo familiare;
Preso atto di quanto depositato ai fini dell'aggiornamento reddituale ed evidenziato che qualsiasi ulteriore mutamento/aggiornamento dovrà essere documentato entro la udienza di seguito indicata;
Ritenuto che
, con riguardo al monitoraggio ed ai supporti in essere in favore della minore e del nucleo familiare nelle more della prosecuzione della trattazione e di adozione di Persona_3 ulteriori provvedimenti del Tribunale, possa fin d'ora disporsi la prosecuzione di tutti gli incarichi ed interventi in corso nelle medesime modalità previste dal decreto provvisorio del Tribunale di Como del
9.07.2021 (depositato il 6.08.2021)- ha rinviato il procedimento per i medesimi incombenti, disponendo la prosecuzione degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, concedendo alle parti termine per il deposito di eventuali note di osservazione sul contenuto delle relazioni di aggiornamento trasmesse, nonché della documentazione economica aggiornata.
Sentite nuovamente le parti alla successiva udienza del 24.2.2023, il Giudice relatore -rilevato che, dalle due relazioni di aggiornamento del 3.10.2022 e del 16.11.2022 non risultano ancora attivati gli incontri tra il padre e la minore, come confermato peraltro dalle parti in udienza e che l'indagine psicosociale non è ancora stata ultimata- ha sollecitato i competenti Servizi Sociali e Specialistici dell' , ciascuno per la parte di Pt_4 rispettiva competenza, a dare corso agli incarichi già conferiti dal Tribunale, trasmettendo una compiuta relazione d'indagine e ha emesso ordine di esibizione, nei confronti di e INPS, Parte_5 per la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa e previdenziale del signor
CP_1
Alla successiva udienza del 16.5.2024 -rilevato che, con decreto del 9.7.2021, come integrato con successivo decreto del 18.3.2022, i Servizi Sociali del Comune di AG (attuale residenza materna), in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di BA (residenza paterna), sono stati incaricati di monitorare la situazione del nucleo familiare tanto materno quanto paterno (…); di valutare quale sia la condizione della minore, indicando eventuali segni di sofferenza psicologica, verificandone le ragioni e individuandone e prospettando la tipologia di interventi suggeriti e ritenuti necessari e offrendo il necessario supporto;
di aiutare i genitori ad assumere le decisioni più rilevanti nell'interesse della minore, in caso di contrasto, anche consentendo loro di svolgere un percorso di sostegno psicologico individuale e/o congiunto alla genitorialità se ritenuto necessario;
di condurre una indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, sulla qualità della relazione tra gli stessi e tra ciascuno di essi e la figlia, sulla soluzione di affidamento e collocamento più idonei nell'interesse della minore e di riferire in merito alla relazione dei nonni materni e paterni e di altri componenti dei due nuclei familiari con la minore, tra cui in particolare gli eventuali parenti conviventi ed i nuovi compagni di entrambi i genitori, nonché di regolamentare il diritto di visita padre - figlia, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni e tutelanti per la minore stessa, inizialmente in spazio neutro ed alla presenza di un educatore e nell'ottica di un graduale ampliamento (nella durata e frequenza ovvero liberalizzazione se ritenuto nell'interesse della bambina), predisponendo una calendarizzazione anche relativa ai fine settimana, alle festività natalizie e pasquali, ai
c.d. ponti e per il periodo estivo successivo all'espletamento dell'incarico; rilevato che, dalle relazioni di aggiornamento del 13.9.2023, 18.9.2023, 30.4.2024 e 9.5.2024, risultano, da una parte, attivati gli incontri tra il padre e la minore ed effettuate le valutazioni psicodiagnostiche ma, dall'altra, ancora da attuare la graduale liberalizzazione degli incontri padre-figlia, con monitoraggio della relazione padre-figlia, e il percorso di sostegno alla genitorialità (incontri congiunti con entrambi i genitori per iniziare a condividere una maggiore cogenitorialità che preveda un ulteriore coinvolgimento del signor nella vita della CP_1 figlia e colloqui di sostegno a entrambi i genitori), suggeriti dai Servizi Sociali, in attesa di poter esprimersi sulla soluzione di affidamento più idonea nell'interesse della minore- il Giudice relatore ha nuovamente sollecitato i competenti Servizi a dare corso agli incarichi già compiutamente delegati ed ha disposto l'aggiornamento della documentazione economica delle parti, rinviando il procedimento per l'ulteriore trattazione.
Sentite nuovamente le parti all'udienza del 21.2.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo Per_1 pregiudizievole, tenuto conto dell'età della minore e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
La responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento della figlia minore , il Collegio ritiene che possa essere mantenuto l'affidamento Per_1 condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori -regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti- pur a fronte di fragilità, ancora presenti, nella coppia genitoriale.
I Servizi Sociali evidenziano, infatti, un'evoluzione positiva nei rapporti tra genitori e nella relazione padre- figlia: Nel colloquio con gli operatori, il signor stato in grado di portare contenuti significativi CP_1 relativi alla relazione con la figlia, descrivendo nei suoi aspetti di crescita e peculiarità; si è osservato Per_1 come lo stesso si mostri maggiormente centrato sui bisogni della bambina, tralasciando aspetti polemici e temi rivendicativi portati all'attenzione degli operatori in fase di indagine. …Dalle reti effettuate emerge un buon investimento del padre nel progetto di Spazio Neutro e una maggiore capacità della coppia genitoriale di dialogare senza confliggere. Tale capacità andrebbe tuttavia maggiormente supportata attraverso colloqui congiunti volti a sostenerli nel proseguire una genitorialità condivisa… Si concorda nel proseguire gli incontri padre-figlia con una progressiva liberalizzazione degli incontri e un successivo aumento del tempo di permanenza di presso il padre, potendo anche recarsi in visita agli zii e ai cugini paterni (cfr. relazione Per_1
Consorzio Erbese del 10.2.2025).
Ancora, gli incontri padre-figlia, pur essendosi svolti con una frequenza saltuaria, hanno mostrato un legame
e un affetto sincero tra il padre e la figlia, oltre che un comportamento adeguato da parte del signor
…L'uomo, ancora oggi fatica a ritagliarsi uno spazio nel ruolo di padre che potrebbe mostrare CP_1 con una serie di attenzioni alla quotidianità della figlia… Si evince che i genitori, nel corso di questi anni, si sono sufficientemente sforzati per migliorare la comunicazione tra di loro sia rispetto ad una maggiore frequenza dei contatti sia alla qualità e ai contenuti dei messaggi vicendevolmente scambiati. …Sarebbe auspicabile mantenere un monitoraggio dei Servizi, soprattutto sugli aspetti concreti e organizzativi, finalizzato alla costruzione di una cogenitorialità che preveda un maggiore coinvolgimento del signor ella vita della figlia. (cfr. relazione ASCI del 11.2.2025). CP_1
In questo contesto, è una bambina molto sveglia che mostra sin da subito un atteggiamento positivo e Per_1 aperto…. Nel corso dell'incontro racconta con entusiasmo di sé e dell'esperienza scolastica che descrive con chiarezza e spontaneità, sebbene risponda in maniera succinta, poiché molto attratta dai giochi presenti. Nel gioco si mostra molto creativa e propositiva, riesce a costruire in maniera adeguata una storia esprimendo una sfera affettiva e relazionale abbastanza serena. In merito agli incontri con il padre, …sebbene non descriva in maniera dettagliata i momenti vissuti, racconta di essere stata bene, di essersi divertita e di avere aperto i regali lasciati da BA TA. Immaginando i prossimi incontri, si mostra ben disposta verso il papà e felice di trascorrere dei momenti assieme a lui. (cfr. relazione ASCI del 11.2.2025).
Resta dunque fermo il collocamento della minore presso la madre, figura genitoriale principale di riferimento, come chiesto da entrambe le parti e, tenuto conto del quadro illustrato e della necessità che la riscontrata evoluzione positiva della situazione familiare possa consolidarsi dopo l'uscita dalla cornice processuale, che certamente ha avuto un ruolo di contenimento e componimento del conflitto, il Collegio ritiene di dover confermare gli incarichi ai competenti Servizi Sociali, con il mantenimento di una effettiva presa in carico del nucleo familiare, attivando tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a sostegno della minore e dei genitori e con specifica delega alla regolamentazione delle frequentazioni padre figlia, secondo tempi e modalità ritenuti tutelanti, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, come in dispositivo meglio indicato.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Tanto premesso, la signora ha dichiarato di lavorare in Svizzera, percependo un reddito mensile Pt_2 netto di CHF 2.180 (cfr. autodichiarazione del 6.2.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito, nel 2024, un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa CHF 2.180 (cfr. certificato di salario 2024), nonché una busta paga mensile di circa CHF 2.200 (media buste paga agosto- dicembre 2024). Vive, unitamente alla figlia ed ai propri genitori, nella casa di proprietà di questi ultimi, percettori di un reddito mensile di circa € 1.300 ciascuno ed è gravata da un finanziamento auto con rata mensile di € 172.
ha invece riferito di aver lavorato come manutentore idraulico presso Controparte_1
ETA Impianti Tecnologici di BA con un contratto a tempo determinato (al momento scade a settembre ma auspico che venga rinnovato) guadagnando 1.300 € al mese netti (cfr. verbale d'udienza del 16.5.2024).
Scaduto il relativo contratto di lavoro, ha da ultimo dichiarato di lavorare in modo non regolare, riuscendo a guadagnare € 1.200-1.300 mensili e di pagare € 500 di locazione e tra bollette e tutto ho oneri abitativi sugli
800 €. …quando avrò la patente aprirò una partita iva e continuerò a lavorare per la persona con cui lavoro ora. (cfr. verbale d'udienza del 21.2.2025).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti, come emersa e valorizzata, valutate le esigenze della figlia minore in considerazione dell'età e dei tempi di permanenza presso i genitori, il Collegio reputa congruo ed equo rideterminare, a carico del signor il contributo al CP_1 mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le statuizioni definitive devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione del presente decreto, in quanto assunte sulla base degli elementi acquisiti e valutati all'esito del giudizio e ferma l'efficacia, sino a tale momento, delle statuizioni provvisorie.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per la figlia/assegni familiari svizzeri vengano percepiti interamente dalla signora quale genitore Pt_2 collocatario della minore.
Spese processuali
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della prole, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) DISPONE che i Servizi Sociali dei Comuni di AG (residenza materna) e di BA (residenza paterna), in collaborazione con i rispettivi Servizi Specialistici dell'ASST, mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare e provvedano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a:
- regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia, secondo tempi e modalità ritenuti tutelanti per la minore, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario), tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica della minore;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari o di supporto psicoterapeutico per la minore, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse della minore;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità (mirati a consolidare le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere della figlia e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare le proprie fragilità ed i propri nuclei problematici), per il tempo e con le modalità ritenute necessarie, nel solo interesse della minore;
- mantenere un'attenta attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per la minore;
3) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto,
AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4) PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla Controparte_1 pubblicazione del presente provvedimento, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, mediante versamento a , entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo Parte_2 mensile di € 300 (annualmente rivalutabile secondo indici Istat), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia/assegni familiari svizzeri siano interamente percepiti da;
Parte_2
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e ai Servizi
Sociali dei Comuni di BA e AG.
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 27.2.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao