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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3564/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 26/11/1980 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]44 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ROSSI LAURA MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato VIA OZANAM FEDERICO
11 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 13/06/1973 a CASTELLANZA (VA) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ROSSI LAURA MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato VIA OZANAM FEDERICO
11 MILANO
con i seguenti figli: nato a [...] il [...]; nata a [...] il Persona_1 Controparte_1
06.12.2011; nato il [...] a [...]; nato a Controparte_2 CP_3 Milano MI il 15.02.2018; nata a [...] il [...]; Controparte_4 CP_5 [...] ato a Milano MI il 13.08.2021. Pt_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/03/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni del verbale di separazione consensuale del 6/11/2015 omologato dal Tribunale di Milano in data 24/12/2015 nel procedimento R.G. n. 50460/2015
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. l'affidamento dei figli è condiviso con collocamento prevalente presso la madre
3. i figli trascorreranno la settimana dal lunedì al venerdì con la madre e i weekend dal venerdì sera (o dal sabato mattina in base agli impegni lavorativi del padre da comunicare tempestivamente alla madre) fino alla domenica sera alle 21:00 con il padre. I figli trascorreranno un weekend ogni due mesi con la madre.
4. I genitori si alterneranno nella casa dove vivono i figli, fino a quando il padre troverà un alloggio idoneo ad ospitare i figli con sé.
5. il padre si impegna a rendersi disponibile ad accompagnare i figli alle visite mediche che si ritenessero necessarie richiedendo i permessi di lavoro su accordo con la madre, utilizzando per il figlio
i permessi Legge 104/92. Per_1
6. I figli trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e dal 25 dicembre in poi trascorreranno le festività natalizie e di Capodanno con il padre fino alla ripresa della scuola dopo l'Epifania. Qualora il padre dovesse lavorare e non avesse l'intero periodo natalizio sopracitato libero per tenere con sé i figli, questi staranno dal 25 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi migliori accordi tra i genitori.
7. Pasqua, ponti e compleanni si svolgeranno di anno in anno secondo il principio dell'alternanza su accordo dei genitori.
8. per quanto riguarda le ferie estive i figli trascorreranno con il padre due settimane consecutive in agosto che il padre si impegna a comunicare entro fine maggio di ogni anno alla madre.
9. il padre verserà mensilmente a titolo di mantenimento per i figli 600,00 euro complessivi e 200,00 euro per la moglie, rivalutabili ISTAT annualmente, con bonifico bancario il 15 di ogni mese.
10. Il padre si impegna ad aumentare l'importo di mantenimento mensile a 200,00 euro o ad altro importo superiore per ciascun figlio, qualora vi sia un miglioramento delle sue condizioni economiche lavorative ovvero vi sia un aumento proporzionale in busta paga. Il padre contribuirà in ogni caso al 50% delle spese extra assegno per i figli così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 .
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni del verbale di separazione consensuale del 6/11/2015 omologato dal
Tribunale di Milano in data 24/12/2015 nel procedimento R.G. n. 50460/2015 :
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Presidente Rel.Est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 26/11/1980 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]44 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ROSSI LAURA MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato VIA OZANAM FEDERICO
11 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 13/06/1973 a CASTELLANZA (VA) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ROSSI LAURA MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato VIA OZANAM FEDERICO
11 MILANO
con i seguenti figli: nato a [...] il [...]; nata a [...] il Persona_1 Controparte_1
06.12.2011; nato il [...] a [...]; nato a Controparte_2 CP_3 Milano MI il 15.02.2018; nata a [...] il [...]; Controparte_4 CP_5 [...] ato a Milano MI il 13.08.2021. Pt_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/03/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni del verbale di separazione consensuale del 6/11/2015 omologato dal Tribunale di Milano in data 24/12/2015 nel procedimento R.G. n. 50460/2015
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. l'affidamento dei figli è condiviso con collocamento prevalente presso la madre
3. i figli trascorreranno la settimana dal lunedì al venerdì con la madre e i weekend dal venerdì sera (o dal sabato mattina in base agli impegni lavorativi del padre da comunicare tempestivamente alla madre) fino alla domenica sera alle 21:00 con il padre. I figli trascorreranno un weekend ogni due mesi con la madre.
4. I genitori si alterneranno nella casa dove vivono i figli, fino a quando il padre troverà un alloggio idoneo ad ospitare i figli con sé.
5. il padre si impegna a rendersi disponibile ad accompagnare i figli alle visite mediche che si ritenessero necessarie richiedendo i permessi di lavoro su accordo con la madre, utilizzando per il figlio
i permessi Legge 104/92. Per_1
6. I figli trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e dal 25 dicembre in poi trascorreranno le festività natalizie e di Capodanno con il padre fino alla ripresa della scuola dopo l'Epifania. Qualora il padre dovesse lavorare e non avesse l'intero periodo natalizio sopracitato libero per tenere con sé i figli, questi staranno dal 25 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi migliori accordi tra i genitori.
7. Pasqua, ponti e compleanni si svolgeranno di anno in anno secondo il principio dell'alternanza su accordo dei genitori.
8. per quanto riguarda le ferie estive i figli trascorreranno con il padre due settimane consecutive in agosto che il padre si impegna a comunicare entro fine maggio di ogni anno alla madre.
9. il padre verserà mensilmente a titolo di mantenimento per i figli 600,00 euro complessivi e 200,00 euro per la moglie, rivalutabili ISTAT annualmente, con bonifico bancario il 15 di ogni mese.
10. Il padre si impegna ad aumentare l'importo di mantenimento mensile a 200,00 euro o ad altro importo superiore per ciascun figlio, qualora vi sia un miglioramento delle sue condizioni economiche lavorative ovvero vi sia un aumento proporzionale in busta paga. Il padre contribuirà in ogni caso al 50% delle spese extra assegno per i figli così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 .
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni del verbale di separazione consensuale del 6/11/2015 omologato dal
Tribunale di Milano in data 24/12/2015 nel procedimento R.G. n. 50460/2015 :
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Presidente Rel.Est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai