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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 13/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gloria VALENTINI elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei n. 27 Trento presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Monica DOSSI elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata in Via Roma, 2 ROVERETO presso il difensore
RESISTENTE
OGGETTO: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Conclusioni per la ricorrente:
1. contesta l'eccezione di incompetenza per valore:
2. Sulle eccezioni nullità per omessa indicazione del superamento della condizione di procedibilità e di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, al di là della contraddittorietà, tra loro, delle stesse, si contesta la riconducibilità del rapporto al contratto personale d'opera, in quanto appalto (appaltatrice è, infatti, una società, con propria organizzazione di mezzi e materiale). Ad ogni caso, ci si rimette al Tribunale, chiedendo termine per provvedervi;
3. L'eccezione di nullità per omissione degli avvertimenti prescritti dal Correttivo Pt_2
è improcedibile
4. Nel merito, si contestano le difese avversarie, richiamando le proprie allegazioni e si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies co.. 4 c.p.c.; in subordine, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui al Ricorso ex art. 281 decies, l'abilitazione alla prova contraria con i testi ivi indicati, e comunque, per l'accoglimento di quanto di merito.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
provvedere come appresso:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi di cui tutti in narrativa condannare la signora nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...], a corrispondere a titolo di compenso alla società l'importo di 7029,00 Controparte_2
euro (ossia 6390 euro di imponibile ed iva per 639,00)o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.
pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede la prova per testi sui capitoli indicati;
Conclusioni per la resistente:
La signora richiamate tutte le argomentazioni, deduzioni, istanze ed eccezioni CP_1
di cui alla comparsa di costituzione e risposta d.d. 20.02.2025, precisa come segue le proprie conclusioni:
1) in via processuale preliminare:
accertare e dichiarare ex artt. 7, comma 1, e 38, comma 3, c.p.c. l'incompetenza per valore del Tribunale adìto, essendo competente il Giudice di Pace di Rovereto;
condannare di conseguenza la ricorrente al rimborso, in favore della convenuta, delle spese e competenze di causa ex art. 91, comma 1, c.p.c., nonché al risarcimento dei danni per responsabilità
aggravata per aver agito in giudizio con malafede ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
2) in via processuale gradata:
dichiarare la nullità del ricorso introduttivo ex artt. 163, comma 3, n. 3-bis, e 281-undecies
c.p.c. per omessa indicazione di assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità;
3) in via processuale ulteriormente gradata:
dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 28/2010 per mancato esperimento del procedimento di mediazione, nonché ex art. 3, comma 1, L. n.
162/2014per mancato esperimento della negoziazione assistita;
4) in via processuale ancora ulteriormente gradata:
dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli avvertimenti prescritti dall'art. 281-undecies,comma 1,c.p.c.;
5) in via principale, nel merito:
pagina 3 di 8 rigettare tutte le domande proposte dalla società ricorrente nei confronti di in CP_1
quanto destituite di fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della società ricorrente per aver agito in giudizio con mala fede, condannare la stessa ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre che al rimborso delle spese, al risarcimento dei danni nella misura ritenuta equa, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta e in favore della cassa delle ammende;
6) in ogni caso:
condannare la società ricorrente alla rifusione integrale in favore della convenuta di spese e competenze di causa, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a. in misura di legge, di cui chiede alla Giudice la liquidazione nei termini indicati
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.029,00 (ovvero € 6.390,00
[...]
per imponibile e € 639,00 per Iva) a titolo di compensi pe lavori eseguiti sulla proprietà
della convenuta, come specificati nella notula allegata al ricorso;
in particolare di trattava di lavori, eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio 2016 e marzo 2017 e consistenti in
“demolizione vecchia cisterna con martellone per rimozione roccia, demolizione
caricamento e trasporto a discarica del materiale di risulta della pavimentazione del
garage, scavo in roccia con mini escavatore e martellone 20 metri lineari circa per il
passaggio sottoservizi – caricamento e trasporto in discarica del materiale di risulta
“roccia battuta”, rinterro scavo con miniescavatore, preparazione piani con
miniescavatore per posare nuova pavimentazione, sistemazione del giardino con
pagina 4 di 8 miniescavatore, noleggio miniescavatore per 15 gg per caricare materiale di risulta,
fornitura sabbia” (cfr. doc. 1).
si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie CP_1
e chiedendo il rigetto delle relative domande;
in via preliminare di rito, ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Rovereto in favore del Giudice di Pace;
ha eccepito inoltre la nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione nonché la nullità per omissione degli avvertimenti prescritti dal correttivo della Riforma Cartabia
Il giudicante, ritenuta l'esigenza di decidere in via preliminare la questione relativa alla competenza, invitava le parti a concludere.
Il giudizio, come emerge dall'atto introduttivo e dalla domanda formulata in via principale nel merito, ha ad oggetto la condanna della resistente al pagamento di complessivi €
7.029,00 (imponibile e iva).
Come è noto, il Giudice di Pace è “competente per cause di valore non superiore a euro
diecimila” e la convenuta ha eccepito l'incompetenza per valore in base al combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 1, e 38, comma 3, c.p.c., indicando quale competente il
Giudice di Pace di Rovereto.
La parte ricorrente evidenzia che, nelle conclusioni, la domanda è stata formulata includendovi la formula “o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia” inciso che consentirebbe di ritenere il giudizio di valore indeterminato e, come tale, di cognizione del Tribunale (sul punto, cita Cassazione civile sez. VI, 02/02/2023, n.3142).
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza per valore è fondata e deve essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in una causa nella quale l'attore indica
con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito
pagina 5 di 8 dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o
minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è
inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima
resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata
di valore indeterminabile (Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011).
Invero, detto principio consolidato non è smentito da ulteriori pronunce che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, hanno semplicemente puntualizzato alcuni specifici aspetti in materia di competenza ma anche di compensi di avvocato ovvero di estensione della domanda.
Ad esempio è stato ritenuto che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una
clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del
danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio,
sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (Cass Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla competenza, se è vero che la Suprema
Corte ha affermato che la domanda avente ad oggetto il pagamento di
una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà
ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi
conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 3142 del 02/02/2023) va tuttavia osservato che il caso concerneva una richiesta di pagamento che rinviava per la pagina 6 di 8 determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio.
Nel caso di specie, la domanda di condanna individua un importo specifico e determinato in base ad una notula, definita “consuntivo”, emessa dalla stessa ricorrente per lavori svolti.
Dall'analisi del ricorso - a dire il vero articolato come se si trattasse di un ricorso per decreto ingiuntivo - e delle istanze istruttorie si evince che non vi è alcuna richiesta o argomentazione che evochi una situazione di indeterminatezza ovvero che possa condurre ad un incremento della somma pretesa.
Nello specifico, dunque, la formula “o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia” utilizzata è palesemente di stile e, in quanto tale, inidonea a radicare la competenza per valore del Tribunale in luogo del Giudice di Pace.
Diversamente opinando, basterebbe l'inserimento formale di detto inciso per derogare arbitrariamente ad una competenza per valore predeterminata dalla legge.
In conclusione, tenuto conto che la controversia ha ad oggetto la domanda di condanna al pagamento di una somma determinata pari a complessivi € 7.029,00 (imponibile e iva)
oggetto di un consuntivo deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di
Rovereto in favore del Giudice di Pace di Rovereto.
Trattandosi di pronuncia in definitoria del presente procedimento, la condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, avendo la non corretta scelta processuale della parte ricorrente provocato, in ogni caso, la necessità della compiuta costituzione in giudizio della convenuta;
la liquidazione tiene conto della ridotta complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della rapida definizione della presente fase.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico,
dott.ssa Monica Izzo definitivamente pronunciando, sentite le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Rovereto, in favore del Giudice di Pace
di Rovereto.
Condanna la parte ricorrente a rifondere a le spese processuali che liquida in € CP_1
2.500,00, per compensi, € 109,00 per spese imponibili e € 8,18 per spese esenti oltre 15%
spese generali e accessori come per legge.
Rovereto, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Izzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gloria VALENTINI elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei n. 27 Trento presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Monica DOSSI elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata in Via Roma, 2 ROVERETO presso il difensore
RESISTENTE
OGGETTO: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Conclusioni per la ricorrente:
1. contesta l'eccezione di incompetenza per valore:
2. Sulle eccezioni nullità per omessa indicazione del superamento della condizione di procedibilità e di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, al di là della contraddittorietà, tra loro, delle stesse, si contesta la riconducibilità del rapporto al contratto personale d'opera, in quanto appalto (appaltatrice è, infatti, una società, con propria organizzazione di mezzi e materiale). Ad ogni caso, ci si rimette al Tribunale, chiedendo termine per provvedervi;
3. L'eccezione di nullità per omissione degli avvertimenti prescritti dal Correttivo Pt_2
è improcedibile
4. Nel merito, si contestano le difese avversarie, richiamando le proprie allegazioni e si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies co.. 4 c.p.c.; in subordine, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui al Ricorso ex art. 281 decies, l'abilitazione alla prova contraria con i testi ivi indicati, e comunque, per l'accoglimento di quanto di merito.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
provvedere come appresso:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi di cui tutti in narrativa condannare la signora nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...], a corrispondere a titolo di compenso alla società l'importo di 7029,00 Controparte_2
euro (ossia 6390 euro di imponibile ed iva per 639,00)o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.
pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede la prova per testi sui capitoli indicati;
Conclusioni per la resistente:
La signora richiamate tutte le argomentazioni, deduzioni, istanze ed eccezioni CP_1
di cui alla comparsa di costituzione e risposta d.d. 20.02.2025, precisa come segue le proprie conclusioni:
1) in via processuale preliminare:
accertare e dichiarare ex artt. 7, comma 1, e 38, comma 3, c.p.c. l'incompetenza per valore del Tribunale adìto, essendo competente il Giudice di Pace di Rovereto;
condannare di conseguenza la ricorrente al rimborso, in favore della convenuta, delle spese e competenze di causa ex art. 91, comma 1, c.p.c., nonché al risarcimento dei danni per responsabilità
aggravata per aver agito in giudizio con malafede ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
2) in via processuale gradata:
dichiarare la nullità del ricorso introduttivo ex artt. 163, comma 3, n. 3-bis, e 281-undecies
c.p.c. per omessa indicazione di assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità;
3) in via processuale ulteriormente gradata:
dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 28/2010 per mancato esperimento del procedimento di mediazione, nonché ex art. 3, comma 1, L. n.
162/2014per mancato esperimento della negoziazione assistita;
4) in via processuale ancora ulteriormente gradata:
dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli avvertimenti prescritti dall'art. 281-undecies,comma 1,c.p.c.;
5) in via principale, nel merito:
pagina 3 di 8 rigettare tutte le domande proposte dalla società ricorrente nei confronti di in CP_1
quanto destituite di fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della società ricorrente per aver agito in giudizio con mala fede, condannare la stessa ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre che al rimborso delle spese, al risarcimento dei danni nella misura ritenuta equa, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta e in favore della cassa delle ammende;
6) in ogni caso:
condannare la società ricorrente alla rifusione integrale in favore della convenuta di spese e competenze di causa, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a. in misura di legge, di cui chiede alla Giudice la liquidazione nei termini indicati
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.029,00 (ovvero € 6.390,00
[...]
per imponibile e € 639,00 per Iva) a titolo di compensi pe lavori eseguiti sulla proprietà
della convenuta, come specificati nella notula allegata al ricorso;
in particolare di trattava di lavori, eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio 2016 e marzo 2017 e consistenti in
“demolizione vecchia cisterna con martellone per rimozione roccia, demolizione
caricamento e trasporto a discarica del materiale di risulta della pavimentazione del
garage, scavo in roccia con mini escavatore e martellone 20 metri lineari circa per il
passaggio sottoservizi – caricamento e trasporto in discarica del materiale di risulta
“roccia battuta”, rinterro scavo con miniescavatore, preparazione piani con
miniescavatore per posare nuova pavimentazione, sistemazione del giardino con
pagina 4 di 8 miniescavatore, noleggio miniescavatore per 15 gg per caricare materiale di risulta,
fornitura sabbia” (cfr. doc. 1).
si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie CP_1
e chiedendo il rigetto delle relative domande;
in via preliminare di rito, ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Rovereto in favore del Giudice di Pace;
ha eccepito inoltre la nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione nonché la nullità per omissione degli avvertimenti prescritti dal correttivo della Riforma Cartabia
Il giudicante, ritenuta l'esigenza di decidere in via preliminare la questione relativa alla competenza, invitava le parti a concludere.
Il giudizio, come emerge dall'atto introduttivo e dalla domanda formulata in via principale nel merito, ha ad oggetto la condanna della resistente al pagamento di complessivi €
7.029,00 (imponibile e iva).
Come è noto, il Giudice di Pace è “competente per cause di valore non superiore a euro
diecimila” e la convenuta ha eccepito l'incompetenza per valore in base al combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 1, e 38, comma 3, c.p.c., indicando quale competente il
Giudice di Pace di Rovereto.
La parte ricorrente evidenzia che, nelle conclusioni, la domanda è stata formulata includendovi la formula “o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia” inciso che consentirebbe di ritenere il giudizio di valore indeterminato e, come tale, di cognizione del Tribunale (sul punto, cita Cassazione civile sez. VI, 02/02/2023, n.3142).
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza per valore è fondata e deve essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in una causa nella quale l'attore indica
con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito
pagina 5 di 8 dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o
minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è
inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima
resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata
di valore indeterminabile (Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011).
Invero, detto principio consolidato non è smentito da ulteriori pronunce che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, hanno semplicemente puntualizzato alcuni specifici aspetti in materia di competenza ma anche di compensi di avvocato ovvero di estensione della domanda.
Ad esempio è stato ritenuto che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una
clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del
danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio,
sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (Cass Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla competenza, se è vero che la Suprema
Corte ha affermato che la domanda avente ad oggetto il pagamento di
una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà
ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi
conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 3142 del 02/02/2023) va tuttavia osservato che il caso concerneva una richiesta di pagamento che rinviava per la pagina 6 di 8 determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio.
Nel caso di specie, la domanda di condanna individua un importo specifico e determinato in base ad una notula, definita “consuntivo”, emessa dalla stessa ricorrente per lavori svolti.
Dall'analisi del ricorso - a dire il vero articolato come se si trattasse di un ricorso per decreto ingiuntivo - e delle istanze istruttorie si evince che non vi è alcuna richiesta o argomentazione che evochi una situazione di indeterminatezza ovvero che possa condurre ad un incremento della somma pretesa.
Nello specifico, dunque, la formula “o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia” utilizzata è palesemente di stile e, in quanto tale, inidonea a radicare la competenza per valore del Tribunale in luogo del Giudice di Pace.
Diversamente opinando, basterebbe l'inserimento formale di detto inciso per derogare arbitrariamente ad una competenza per valore predeterminata dalla legge.
In conclusione, tenuto conto che la controversia ha ad oggetto la domanda di condanna al pagamento di una somma determinata pari a complessivi € 7.029,00 (imponibile e iva)
oggetto di un consuntivo deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di
Rovereto in favore del Giudice di Pace di Rovereto.
Trattandosi di pronuncia in definitoria del presente procedimento, la condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, avendo la non corretta scelta processuale della parte ricorrente provocato, in ogni caso, la necessità della compiuta costituzione in giudizio della convenuta;
la liquidazione tiene conto della ridotta complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della rapida definizione della presente fase.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico,
dott.ssa Monica Izzo definitivamente pronunciando, sentite le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Rovereto, in favore del Giudice di Pace
di Rovereto.
Condanna la parte ricorrente a rifondere a le spese processuali che liquida in € CP_1
2.500,00, per compensi, € 109,00 per spese imponibili e € 8,18 per spese esenti oltre 15%
spese generali e accessori come per legge.
Rovereto, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Izzo
pagina 8 di 8