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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/04/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso,
la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1021/2021 r.g., decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 17-12-2024- tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. tra
e nella qualità di Parte_1 Controparte_1
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Gaglione,
[...]
domiciliati come in atti;
- ATTORI -
e
Controparte_2
- in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Francesca Macchia , domiciliato come in atti
- CONVENUT0-
Nonché
in persona del leg.le rapp.te. pt, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Luciano Moffa;
CONCLUSIONI : come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dalla minore in epigrafe a seguito di un infortunio avvenuto il 26-
09-2019- ore 18,00 circa, nell'ambito del cortile del
[...]
di . Controparte_2 Controparte_2
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, , nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, la mentovata , “…a causa della pavimentazione sconnessa e dissestata del marciapiedi antistante il campetto di gioco condominiale …cadeva al suolo e si feriva gravemente..”
Tanto provocava, alla parte istante rilevanti danni fisici, tali da renderne necessario il trasporto presso il Santobono di Napoli, conseguendone l'azione risarcitoria proposta.
Sul posto non intervenivano Autorità per i rilievi del caso.
Il convenuto si è regolarmente costituito, eccependo : CP_2
preliminarmente il la nullità dell'atto introduttivo per carenze inerenti l'esposizione dei fatti allegati;
nel merito il rigetto della domanda attorea;
riconoscere la prevalente e determinante corresponsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento.
Provvedeva, altresì, a chiamare in causa l'impresa assicuratrice che copriva i rischi extracontrattuali la quale, nell'associarsi alle CP_3
difese espresse dalla contrente, prendeva posizione , a mezzo articolate argomentazioni, sui fatti esposti, chiedendo, altresì, l'applicazione dei limiti di indennizzo stipulati in polizza. Ammessa, pertanto, la prova orale richiesta da parte attrice , disposta una CTU quantificativa, si rinviava il giudizio ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione con termini per note.
Si deve, in primo luogo, rigettare l'eccezione nullità dell'atto ex art. 164 cpc introduttivo per carenze espositive, atteso che, dalla lettura complessiva dell'atto si evincono chiaramente gli elementi costitutivi della domanda , soggetti, oggetto, causa petendi e petitum processuale.
Infatti, solo in assenza di cotal elementi, ovvero, quanto dalla disamina complessiva della domanda non siano chiaramente evincibili,può delibarsi circa la nullità dell'atto introduttivo.
Nel giudizio in esame , di contro, vi è l'assoluta insussistenza delle condizioni per pronunziarsi in tal senso, essendo individuati la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con relative conclusioni, pertanto, tale eccezione va disattesa.
Passando al merito del presente giudizio, è noto che in ossequio al principio dell'onere della prova, la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Quindi parte attrice è tenuta a comprovare il fatto, l'esistenza del nesso causale e l'evento, nonché l'entità dei danni.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del proprietario del bene immobile in tutti i casi in cui egli abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso. Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in
“subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce, la fattispecie in esame, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Assume particolare rilevanza, al riguardo la sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 20943/2022, con la quale la Suprema
Corte ha affermato che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Orbene, come detto, in applicazione della norma codicistica, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità. Nel presente giudizio, a conforto delle proprie ragioni l'attore ha provveduto alla escussione di testi in sede di prova orale, in assenza di ulteriori elementi degni di rilevanza per la statuizione dei fatti , al netto del referto medico prodotto al momento del ricovero presso la struttura sanitaria ove ha ricevuto le prime cure.
Come sopra precisato, il custode del bene può esimersi dalla responsabilità attraverso una prova liberatoria.
Proprio su cotal rispetto in una recente sentenza della Cassazione
(Cass. civ. n. 11096/2020) si legge: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”.
Ergo,se il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi ( limitatamente alla macchia di liquido ivi giacente) , o si ritiene sia configurabile l'esimente del caso fortuito, in quanto, si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n. 34790- 2021; sent. n. 16094-
2021,IB Roma ).
Ciò posto, l'attore nelle proprie esposizioni difensive allega anche la sussistenza di altro elemento compulsivo del fatto dannoso, ovvero, la non integrità del sentiero percorso.
Con riferimento, all'uopo, ai beni rientranti nella fattispecie del condominio ex art. 1117 e ss. c.c., non è revocabile in dubbio che sia anche lo stesso in qualità di ente con specifiche funzioni CP_2
deliberative e di gestione, a dover essere considerato come relativo custode delle parti comuni.
Pertanto, in ambito il prefato soggetto, quali custode dei CP_4
beni di parti comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno, e ne rispondono in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo ( Cass . n. 20317/2005).
Ergo, può in generale affermarsi che l'obbligo di vigilare e mantenere un bene comune in stato di non arrecare danni ad altri condomini o a terzi estranei al condominio incombe sulla compagine condominiale, senza che rilevi l'ubicazione della cosa comune rispetto alle proprietà esclusive ( Cass . n. 3887/1998).
V'è più che, la pericolosità della cosa è una qualità di essa che può svolgere una funzione indiziante circa la sussistenza del nesso causale, dovendo comunque confrontarsi con le altre circostanze del caso (ad es. con la condotta del danneggiato stesso)».
Va pertanto, opportunamente valutata l'attività istruttoria prodotta in sede orale a mezzo interpello della teste alla Testimone_1
udienza del 13 04 2023. Dalla deposizione si riportano i seguenti stralci rilevanti..” ADR: conosco i fatti di causa in quanto gli attori processuali sono persone a me note e che frequento di tanto in tanto;
ADR: all'uopo dichiaro di essere stata presente ai fatti causa;
per la precisazione ero seduta sopra una panchina antistante il condominio
; Controparte_2
ADR: ho riconosciuto una bambina che ivi si trovava in quanto era la figlia di e;
Parte_1 Controparte_5
ADR: la bimba stava camminando e si dirigeva verso il vicino campo di tennis allorchè l'ho vista cadere al suolo;
ciò posto mi sono avvicinata per verificare cosa fosse accaduto;
ADR: ho potuto constatare che la bambina si lamentava per un dolore al braccio sinistro;
ADR: invero la stessa era da sola tant'è che mi sono pregiata di chiamare i genitori che sono accorso poco dopo.
ADR: tanto accadeva il 26 09 2019, intorno alle ore 18,00.
ADR: la superficie percorsa dalla bimba era un marciapiede;
ADR: a questo punto esibite la foto tratte dalla perizia dell'Unipol la teste riconosce lo stato dei luoghi:
ADR: preciso che la pavimentazione ove accadde il fatti si presenta come una superficie irregolare , probabilmente fatta con materiale edile, presentante delle “gobbe” sul percorso.
ADR, il punto di osservazione era di circa tre metri dalla caduta;
ADR: la bambina indossava ancora abiti estivi data la temperatura del periodo.
ADR: ricordo che al momento dell'incidente fossero presenti altri condomini ivi residenti.
ADR; ho chiamato io l'ambulanza.
ADR: la bambina non è caduta correndo. ADR. Non vi era segnalazione di pericolo o altro cartello nei pressi del marciapiede.
ADR: il manufatto era ricoperto di rifiuti e foglie.
ADR: l'intero è allocato all'interno del parco..” CP_2
Contestualmente, veniva introdotta la seconda teste ammessa,
, dallo stralcio delle cui deposizioni si evince..” . ADR: Testimone_2
sino all'ano 2022 ero condomina della parte convenuta.
ADR: conosco le parti attrici del processo in quanto condomini nel periodo in cui abitavo nello stesso stabile.
ADR: mi trovavo seduta in una panchina antistante un campetto da tennis condominiale ivi posto.
ADR: era il mese di settembre dell'anno 2019 , di pomeriggio ( sul tardi), allorchè ho visto venire verso di noi la figlia degli attori processuali da me conosciuti: ad un certo punto la bambina cadde a terra e pertanto
, insieme ad altri astanti, ho soccorso la stessa.
ADR: la bambina a terra accusava dolori al braccio;
il luogo ove la stessa stava camminando prima di cadere era un marciapiede costituito in parte da mattonelle in parte da asfalto vero e proprio.
ADR: il punto esatto in cui la bambina cadeva era leggermente in discesa caratterizzata da una buca;
ADR: non vi era alcun cartello di avviso di pericolo o di divieto di percorrenza.
ADR: al momento del fatto i genitori non erano presenti.
ADR: ho provato a chiamare i genitori che sono sopraggiunti poco dopo il quali, ritengo, l'abbiano portata al Pronto Soccorso.
ADR: riconosco la teste , da poco uscita dall'aula Testimone_3
di udienza, quale persona presente unitamente ad altre al momento dell'incidente;
ADR: mi trovavo a breve distanza dal luogo di caduta della bambina. ADR: ricordo che il punto ove cadde la bimba era ricoperto da foglie e rifiuti.
ADR: invero spostati tali elementi presenti a terra ho potuto constatare un avvallamento celato dalle foglie.
ADR: per quanto ricordo il parco era spesso popolato dalla presenza dei bambini…”
Orbene, al netto della dedotta concausa relativa alla presenza di fogliame e rifiuti non meglio identificati presenti sul luogo , non può revocarsi in dubbio che la sussistenza di uno percorso adibito alla libera circolazione non integro, caratterizzato da irregolarità insidiose,
, abbia contribuito ad ingenerare l'incidente .
Tanto, tuttavia, tenuto conto della tenera età della infortunata ( appena
13 mesi) che nella occasione frequentava il prefato cortile senza la presenza dei genitori.
All'uopo, la impresa assicuratrice chiamata in causa evoca gli effetti dispositivi di cui all'art. 2048 cc., dovendosi valutare il contegno dei soggetti affidatari ( ovvero, dei genitori, in assenza di prova di affidamento a terzi) i quali avrebbero dovuto diligentemente vigilare sulla minore , stante l'età della stessa.
Tale considerazione, a prescindere dalla sua valenza di allegazione difensiva, appare del tutto condivisibile, atteso che , in virtù della età della minore , l'averla lasciata incautamente sola in un'area esterna alla abitazione comporta una accettazione del rischio oltre ogni limite di buon senso.
Ciò non di meno, deve considerarsi che la particolare conformazione dello stato dei luoghi unita ad una manutenzione non certo rigorosa ( come da descrizione resa dai testi) hanno inciso sulla probabilità che l'evento lesivo sia stato colpevolmente favorito. Ne consegue una presunzione di corresponsabilità in virtù della fatto che, la combinazione dei prefati elementi costitutivi della fattispecie lesiva hanno concorso, in parti uguali, alla costituzione dell'infortunio.
Pertanto, questo giudice, ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione delle conseguenze giuridiche di cui all'art. 1227 c.c comma II
Ergo,il risarcimento dei danni va ridotto in misura del 50%, denotandosi in misura paritaria una responsabilità per custodia del bene a carico del ed una ridotta diligenza da parte dei CP_2
preposti alla vigilanza dell'infortunata.
Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in
CTU, si ritiene congruo applica le tabelle del IBunale di Milano, trattandosi di danno da responsabilità civile distinta da quella regolamentata dal Dlgs n. 209 -2005 seppur micropermente.
Orbene, nel quantificare il consulente, Dr. ssa , cosi' Persona_2
conclude: invalidità permanente nell'ordine del 3 % ; temporanea parziale al 75 % di gg 30, una temporanea parziale al 25 % di gg 35, delibando affermativamente, altresì, anche sulla compatibilità della lesioni riportate.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 13 mesi ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di €
4.702,00 ( valore punto danno biologico tratto dalle tabelle di Milano
2024, € 1.567,44 ) . per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 2.587,50 ; per la temporanea parziale di gg 35 si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 25 %, ovvero il totale sarà € 862,50 ;
Nulla per le spese mediche il CTU si riconosce
Pertanto, l'ammontare totale del danno tabellare risulta di € 8.152,00. In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008
n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. può essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito, se derivi a seguito di una violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato(es: trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento da responsabilità per danno subito a seguito di un responsabilità per custodia con rilevante corresponsabilità dell'agente in misura del 50% non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. quale voce autonoma di danno.
Pertanto, la somma liquidata, ridotta in misura del 50%, ammonta ad
€ 4.076,00, a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla prefata somma escludendo gli interessi sugli interessi già maturati.
Difatti, assolvendo l'indennizzo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato esso ha natura di debito di valore , con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro ed il risarcimento ( v.Cass.Sez III n. 10488 del 70/5/2009).
Va, altresì, accolta la domanda di malleva assicurativa svolta dal convenuto principale nei confronti della impresa assicuratrice emittente la polizza che copre il sinistro in esame. Posto, infatti, che dagli atti di causa si evince la sussistenza della stipula contrattuale e che vi è espresso richiamo, nelle condizioni di contratto versate in atti, a danni perpetrati verso terzi , il convenuto va tenuto indenne , nei limiti indicati dalla polizza, dalle CP_2
conseguenze del risarcimento.
Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55 -2014 ma opportunamente ridotte in via proporzionale alla somma effettivamente liquidata.
Tanto in virtù del fatto che , pur sussistendo annotazione sul fascicolo di una istanza per il riconoscimento del gratuito patrocinio a spese dello
Stato, nelle conclusioni rese in atti ( compresa la comparsa conclusionale) si insiste unicamente per il riconoscimento delle spese e competenze di giudizio in termini di soccombenza.
Stante, inoltre, l'accoglimento parziale della domanda , questo giudice ritiene equo compensare in misura del 50% anche le spese di CTU.
PQM
il IBunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo
Granata, cosi' definitivamente provvede: in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara la concorrente e paritaria responsabilità nella causazione del sinistro a carico dell'attore e del convenuto principale;
condanna, per lo effetto, il in Controparte_2
, Via Passariello n. 180, in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t. a pagare , in favore dell'attore , la somma di €
4.076,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma originaria, in favore dell' attore;
condanna, altresi', il prefato al pagamento delle spese e CP_2
competenze di lite che si liquidano in € 2.552,00 ,oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi;
per lo effetto dell'accoglimento della domanda di manleva assicurativa dispone che l' tenga indenne l'assicurato delle somme liquidate nei limiti CP_3
del massimale di polizza e con l'applicazione della relativa franchigia pattuita. rigetta ogni altra domanda espressa.
Dispone che le spese di CTU, liquidate come da decreto, siano poste a carico dell'attore e del convenuto in misura del 50%.
Così deciso in Nola 18 aprile 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso,
la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1021/2021 r.g., decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 17-12-2024- tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. tra
e nella qualità di Parte_1 Controparte_1
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Gaglione,
[...]
domiciliati come in atti;
- ATTORI -
e
Controparte_2
- in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Francesca Macchia , domiciliato come in atti
- CONVENUT0-
Nonché
in persona del leg.le rapp.te. pt, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Luciano Moffa;
CONCLUSIONI : come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dalla minore in epigrafe a seguito di un infortunio avvenuto il 26-
09-2019- ore 18,00 circa, nell'ambito del cortile del
[...]
di . Controparte_2 Controparte_2
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, , nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, la mentovata , “…a causa della pavimentazione sconnessa e dissestata del marciapiedi antistante il campetto di gioco condominiale …cadeva al suolo e si feriva gravemente..”
Tanto provocava, alla parte istante rilevanti danni fisici, tali da renderne necessario il trasporto presso il Santobono di Napoli, conseguendone l'azione risarcitoria proposta.
Sul posto non intervenivano Autorità per i rilievi del caso.
Il convenuto si è regolarmente costituito, eccependo : CP_2
preliminarmente il la nullità dell'atto introduttivo per carenze inerenti l'esposizione dei fatti allegati;
nel merito il rigetto della domanda attorea;
riconoscere la prevalente e determinante corresponsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento.
Provvedeva, altresì, a chiamare in causa l'impresa assicuratrice che copriva i rischi extracontrattuali la quale, nell'associarsi alle CP_3
difese espresse dalla contrente, prendeva posizione , a mezzo articolate argomentazioni, sui fatti esposti, chiedendo, altresì, l'applicazione dei limiti di indennizzo stipulati in polizza. Ammessa, pertanto, la prova orale richiesta da parte attrice , disposta una CTU quantificativa, si rinviava il giudizio ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione con termini per note.
Si deve, in primo luogo, rigettare l'eccezione nullità dell'atto ex art. 164 cpc introduttivo per carenze espositive, atteso che, dalla lettura complessiva dell'atto si evincono chiaramente gli elementi costitutivi della domanda , soggetti, oggetto, causa petendi e petitum processuale.
Infatti, solo in assenza di cotal elementi, ovvero, quanto dalla disamina complessiva della domanda non siano chiaramente evincibili,può delibarsi circa la nullità dell'atto introduttivo.
Nel giudizio in esame , di contro, vi è l'assoluta insussistenza delle condizioni per pronunziarsi in tal senso, essendo individuati la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con relative conclusioni, pertanto, tale eccezione va disattesa.
Passando al merito del presente giudizio, è noto che in ossequio al principio dell'onere della prova, la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Quindi parte attrice è tenuta a comprovare il fatto, l'esistenza del nesso causale e l'evento, nonché l'entità dei danni.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del proprietario del bene immobile in tutti i casi in cui egli abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso. Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in
“subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce, la fattispecie in esame, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Assume particolare rilevanza, al riguardo la sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 20943/2022, con la quale la Suprema
Corte ha affermato che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Orbene, come detto, in applicazione della norma codicistica, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità. Nel presente giudizio, a conforto delle proprie ragioni l'attore ha provveduto alla escussione di testi in sede di prova orale, in assenza di ulteriori elementi degni di rilevanza per la statuizione dei fatti , al netto del referto medico prodotto al momento del ricovero presso la struttura sanitaria ove ha ricevuto le prime cure.
Come sopra precisato, il custode del bene può esimersi dalla responsabilità attraverso una prova liberatoria.
Proprio su cotal rispetto in una recente sentenza della Cassazione
(Cass. civ. n. 11096/2020) si legge: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”.
Ergo,se il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi ( limitatamente alla macchia di liquido ivi giacente) , o si ritiene sia configurabile l'esimente del caso fortuito, in quanto, si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n. 34790- 2021; sent. n. 16094-
2021,IB Roma ).
Ciò posto, l'attore nelle proprie esposizioni difensive allega anche la sussistenza di altro elemento compulsivo del fatto dannoso, ovvero, la non integrità del sentiero percorso.
Con riferimento, all'uopo, ai beni rientranti nella fattispecie del condominio ex art. 1117 e ss. c.c., non è revocabile in dubbio che sia anche lo stesso in qualità di ente con specifiche funzioni CP_2
deliberative e di gestione, a dover essere considerato come relativo custode delle parti comuni.
Pertanto, in ambito il prefato soggetto, quali custode dei CP_4
beni di parti comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno, e ne rispondono in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo ( Cass . n. 20317/2005).
Ergo, può in generale affermarsi che l'obbligo di vigilare e mantenere un bene comune in stato di non arrecare danni ad altri condomini o a terzi estranei al condominio incombe sulla compagine condominiale, senza che rilevi l'ubicazione della cosa comune rispetto alle proprietà esclusive ( Cass . n. 3887/1998).
V'è più che, la pericolosità della cosa è una qualità di essa che può svolgere una funzione indiziante circa la sussistenza del nesso causale, dovendo comunque confrontarsi con le altre circostanze del caso (ad es. con la condotta del danneggiato stesso)».
Va pertanto, opportunamente valutata l'attività istruttoria prodotta in sede orale a mezzo interpello della teste alla Testimone_1
udienza del 13 04 2023. Dalla deposizione si riportano i seguenti stralci rilevanti..” ADR: conosco i fatti di causa in quanto gli attori processuali sono persone a me note e che frequento di tanto in tanto;
ADR: all'uopo dichiaro di essere stata presente ai fatti causa;
per la precisazione ero seduta sopra una panchina antistante il condominio
; Controparte_2
ADR: ho riconosciuto una bambina che ivi si trovava in quanto era la figlia di e;
Parte_1 Controparte_5
ADR: la bimba stava camminando e si dirigeva verso il vicino campo di tennis allorchè l'ho vista cadere al suolo;
ciò posto mi sono avvicinata per verificare cosa fosse accaduto;
ADR: ho potuto constatare che la bambina si lamentava per un dolore al braccio sinistro;
ADR: invero la stessa era da sola tant'è che mi sono pregiata di chiamare i genitori che sono accorso poco dopo.
ADR: tanto accadeva il 26 09 2019, intorno alle ore 18,00.
ADR: la superficie percorsa dalla bimba era un marciapiede;
ADR: a questo punto esibite la foto tratte dalla perizia dell'Unipol la teste riconosce lo stato dei luoghi:
ADR: preciso che la pavimentazione ove accadde il fatti si presenta come una superficie irregolare , probabilmente fatta con materiale edile, presentante delle “gobbe” sul percorso.
ADR, il punto di osservazione era di circa tre metri dalla caduta;
ADR: la bambina indossava ancora abiti estivi data la temperatura del periodo.
ADR: ricordo che al momento dell'incidente fossero presenti altri condomini ivi residenti.
ADR; ho chiamato io l'ambulanza.
ADR: la bambina non è caduta correndo. ADR. Non vi era segnalazione di pericolo o altro cartello nei pressi del marciapiede.
ADR: il manufatto era ricoperto di rifiuti e foglie.
ADR: l'intero è allocato all'interno del parco..” CP_2
Contestualmente, veniva introdotta la seconda teste ammessa,
, dallo stralcio delle cui deposizioni si evince..” . ADR: Testimone_2
sino all'ano 2022 ero condomina della parte convenuta.
ADR: conosco le parti attrici del processo in quanto condomini nel periodo in cui abitavo nello stesso stabile.
ADR: mi trovavo seduta in una panchina antistante un campetto da tennis condominiale ivi posto.
ADR: era il mese di settembre dell'anno 2019 , di pomeriggio ( sul tardi), allorchè ho visto venire verso di noi la figlia degli attori processuali da me conosciuti: ad un certo punto la bambina cadde a terra e pertanto
, insieme ad altri astanti, ho soccorso la stessa.
ADR: la bambina a terra accusava dolori al braccio;
il luogo ove la stessa stava camminando prima di cadere era un marciapiede costituito in parte da mattonelle in parte da asfalto vero e proprio.
ADR: il punto esatto in cui la bambina cadeva era leggermente in discesa caratterizzata da una buca;
ADR: non vi era alcun cartello di avviso di pericolo o di divieto di percorrenza.
ADR: al momento del fatto i genitori non erano presenti.
ADR: ho provato a chiamare i genitori che sono sopraggiunti poco dopo il quali, ritengo, l'abbiano portata al Pronto Soccorso.
ADR: riconosco la teste , da poco uscita dall'aula Testimone_3
di udienza, quale persona presente unitamente ad altre al momento dell'incidente;
ADR: mi trovavo a breve distanza dal luogo di caduta della bambina. ADR: ricordo che il punto ove cadde la bimba era ricoperto da foglie e rifiuti.
ADR: invero spostati tali elementi presenti a terra ho potuto constatare un avvallamento celato dalle foglie.
ADR: per quanto ricordo il parco era spesso popolato dalla presenza dei bambini…”
Orbene, al netto della dedotta concausa relativa alla presenza di fogliame e rifiuti non meglio identificati presenti sul luogo , non può revocarsi in dubbio che la sussistenza di uno percorso adibito alla libera circolazione non integro, caratterizzato da irregolarità insidiose,
, abbia contribuito ad ingenerare l'incidente .
Tanto, tuttavia, tenuto conto della tenera età della infortunata ( appena
13 mesi) che nella occasione frequentava il prefato cortile senza la presenza dei genitori.
All'uopo, la impresa assicuratrice chiamata in causa evoca gli effetti dispositivi di cui all'art. 2048 cc., dovendosi valutare il contegno dei soggetti affidatari ( ovvero, dei genitori, in assenza di prova di affidamento a terzi) i quali avrebbero dovuto diligentemente vigilare sulla minore , stante l'età della stessa.
Tale considerazione, a prescindere dalla sua valenza di allegazione difensiva, appare del tutto condivisibile, atteso che , in virtù della età della minore , l'averla lasciata incautamente sola in un'area esterna alla abitazione comporta una accettazione del rischio oltre ogni limite di buon senso.
Ciò non di meno, deve considerarsi che la particolare conformazione dello stato dei luoghi unita ad una manutenzione non certo rigorosa ( come da descrizione resa dai testi) hanno inciso sulla probabilità che l'evento lesivo sia stato colpevolmente favorito. Ne consegue una presunzione di corresponsabilità in virtù della fatto che, la combinazione dei prefati elementi costitutivi della fattispecie lesiva hanno concorso, in parti uguali, alla costituzione dell'infortunio.
Pertanto, questo giudice, ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione delle conseguenze giuridiche di cui all'art. 1227 c.c comma II
Ergo,il risarcimento dei danni va ridotto in misura del 50%, denotandosi in misura paritaria una responsabilità per custodia del bene a carico del ed una ridotta diligenza da parte dei CP_2
preposti alla vigilanza dell'infortunata.
Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in
CTU, si ritiene congruo applica le tabelle del IBunale di Milano, trattandosi di danno da responsabilità civile distinta da quella regolamentata dal Dlgs n. 209 -2005 seppur micropermente.
Orbene, nel quantificare il consulente, Dr. ssa , cosi' Persona_2
conclude: invalidità permanente nell'ordine del 3 % ; temporanea parziale al 75 % di gg 30, una temporanea parziale al 25 % di gg 35, delibando affermativamente, altresì, anche sulla compatibilità della lesioni riportate.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 13 mesi ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di €
4.702,00 ( valore punto danno biologico tratto dalle tabelle di Milano
2024, € 1.567,44 ) . per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 2.587,50 ; per la temporanea parziale di gg 35 si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 25 %, ovvero il totale sarà € 862,50 ;
Nulla per le spese mediche il CTU si riconosce
Pertanto, l'ammontare totale del danno tabellare risulta di € 8.152,00. In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008
n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. può essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito, se derivi a seguito di una violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato(es: trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento da responsabilità per danno subito a seguito di un responsabilità per custodia con rilevante corresponsabilità dell'agente in misura del 50% non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. quale voce autonoma di danno.
Pertanto, la somma liquidata, ridotta in misura del 50%, ammonta ad
€ 4.076,00, a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla prefata somma escludendo gli interessi sugli interessi già maturati.
Difatti, assolvendo l'indennizzo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato esso ha natura di debito di valore , con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro ed il risarcimento ( v.Cass.Sez III n. 10488 del 70/5/2009).
Va, altresì, accolta la domanda di malleva assicurativa svolta dal convenuto principale nei confronti della impresa assicuratrice emittente la polizza che copre il sinistro in esame. Posto, infatti, che dagli atti di causa si evince la sussistenza della stipula contrattuale e che vi è espresso richiamo, nelle condizioni di contratto versate in atti, a danni perpetrati verso terzi , il convenuto va tenuto indenne , nei limiti indicati dalla polizza, dalle CP_2
conseguenze del risarcimento.
Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55 -2014 ma opportunamente ridotte in via proporzionale alla somma effettivamente liquidata.
Tanto in virtù del fatto che , pur sussistendo annotazione sul fascicolo di una istanza per il riconoscimento del gratuito patrocinio a spese dello
Stato, nelle conclusioni rese in atti ( compresa la comparsa conclusionale) si insiste unicamente per il riconoscimento delle spese e competenze di giudizio in termini di soccombenza.
Stante, inoltre, l'accoglimento parziale della domanda , questo giudice ritiene equo compensare in misura del 50% anche le spese di CTU.
PQM
il IBunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo
Granata, cosi' definitivamente provvede: in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara la concorrente e paritaria responsabilità nella causazione del sinistro a carico dell'attore e del convenuto principale;
condanna, per lo effetto, il in Controparte_2
, Via Passariello n. 180, in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t. a pagare , in favore dell'attore , la somma di €
4.076,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma originaria, in favore dell' attore;
condanna, altresi', il prefato al pagamento delle spese e CP_2
competenze di lite che si liquidano in € 2.552,00 ,oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi;
per lo effetto dell'accoglimento della domanda di manleva assicurativa dispone che l' tenga indenne l'assicurato delle somme liquidate nei limiti CP_3
del massimale di polizza e con l'applicazione della relativa franchigia pattuita. rigetta ogni altra domanda espressa.
Dispone che le spese di CTU, liquidate come da decreto, siano poste a carico dell'attore e del convenuto in misura del 50%.
Così deciso in Nola 18 aprile 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata