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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16291/2024, introdotta da TRA
(LANUSEI (OG), 19/07/1971), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ANNA MARIA;
E
(ROMA (RM), 04/08/1962), con il patrocinio dell'avv. PERRI Controparte_1
LIDIA;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in Roma in data 06/04/2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Roma anno 2013, n. 00027, p. 2, s. A03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
-In relazione al regime di affidamento e collocamento della figlia minore RI i genitori concordano nell'affidamento condiviso e collocamento presso l'abitazione materna, sita in Roma,
Via Arturo Danusso n. 9;
- Stante le gravi condizioni di salute del Sig. RO e la conseguente impossibilità per lo stesso di reperire in tempi brevi ed immediati altra idonea abitazione, le parti hanno concordato l'allontanamento dalla casa familiare entro e non oltre il 20 luglio 2025 laddove il marito asporterà dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali;
- La casa familiare viene assegnata alla Dr.ssa Arzu Immacolata Maria Assunta, ove la stessa continuerà a vivere con la minore RI, poiché di sua esclusiva proprietà.
Öဝဝဝဝဝဝ၌ CHIEDONO
Che l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale Voglia fissare la data dell'udienza di prima comparizione delle parti, designare il Giudice relatore, ratificando le seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore RI verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso l'abitazione materna sita in Roma, Via Arturo Danusso n. 9 di proprietà esclusiva della Sig.ra Arzu;
3. Tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, le attività sportive e la salute della figlia, dovranno essere concordate tra i genitori. I medesimi si impegnano ad affrontare in modo condiviso e collaborativo ogni problematica riguardante la minore, con particolare riferimento alla crescita e allo sviluppo psico-emotivo della stessa;
4. Il padre frequenterà la figlia, salvo diversi accordi con la madre, come segue: per due pomeriggi a settimana il martedì pomeriggio il padre la prenderà all'uscita di scuola e la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna la sera alle ore 20:00 per riportarla presso la casa familiare;
il giovedì pomeriggio il padre prenderà la minore dalla casa materna alle ore 15:30 e la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna la sera alle ore 19:00; a fine settimana la minore nel weekend in cui la domenica è libera dagli impegni con gli scout, starà con il padre dalle ore 15:00 di sabato alle ore 19:00 della domenica. Mentre nel fine settimana di spettanza paterna la minore starà con il padre il sabato e la domenica dello stesso weekend, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e poi verrà ripresa dalla madre, fino a quando la minore frequenterà gli scout ed il corso di nuoto. Quanto agli impegni attuali della minore: la stessa frequenta un corso di inglese un giorno a settimana, un corso di chitarra una volta a settimana presso la Parrocchia ed un corso di nuoto il sabato mattina, corsi tutti sempre pagati dalla madre.
5. Ad anni alterni, durante le festività natalizie, a partire dall'anno 2026 e cioè dall'anno successivo alla separazione, la minore starà con il padre per il periodo di Natale, per quello di Capodanno con la madre, mentre per l'Epifania con il padre. Si precisa, inoltre, che per periodo di Natale si intende dalle ore 11.00 del giorno successivo alla sospensione dell'attività scolastica sino alle ore 19.00 del 27 dicembre;
per il periodo di Capodanno si intende dalle ore 11.00 del 28 dicembre sino alle ore 19.00 del 3 gennaio;
per il periodo relativo alla festa dell'Epifania si intende dalle ore 11.00 del 4 gennaio compreso sino alle ore del 19.00 del 6 gennaio compreso.; 6. Durante le vacanze Pasquali ad anni alterni, la minore rimarrà con il padre e con la madre, a far data dall'anno 2026, dalle ore 11.00 del primo giorno di chiusura delle scuole alla domenica di Pasqua a pranzo compreso, e dalla domenica di Pasqua dalle ore 17.00 sino al giorno alle ore 19.00 prima del giorno di rientro a scuola.;
7. Quanto alle vacanze estive nel mese di agosto, ad anni alterni, a far data dall'anno 2025, la minore rimarrà nel mese di agosto per 15 giorni consecutivi (dal 1 al 15 agosto) con la madre e dal 16 agosto al 31 con il padre. Dalla fine della scuola e quindi nei mesi di giugno, luglio e settembre: la minore rimarrà con il padre e con la madre a weekend alterni. Il padre prenderà la minore alle ore 19.00 del venerdì e poi verrà ripresa dalla madre alle ore 19.00 della domenica. Durante la settimana del periodo sopracitato: la minore rimarrà dalle ore 19.00 del lunedì alle ore 20.00 del martedì con il padre quando la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna;
dalle 19.00 del mercoledì alle ore 20.00 del giovedì con il padre quando la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna.
8. La minore trascorrerà le festività nazionali e le chiusure scolastiche ad anni alterni con i genitori, salvo diversi accordi e impegni lavorativi degli stessi;
9. RI festeggerà il proprio compleanno alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre e comunque in considerazione delle necessità della figlia, salvo diverso accordo;
10. In occasione dei compleanni dei genitori, la minore trascorrerà la giornata con il genitore interessato dalla festività, salvo diversi accordi;
11. Si precisa che in ogni situazione in cui il padre avrà con sé la minore, sarà cura del padre prenderla dalla casa materna, mentre sarà cura della madre riprenderla dalla casa paterna;
12. Allorquando la figlia si trovi con un genitore, dovrà essere garantito all'altro genitore ogni giorno un contatto telefonico preferibilmente alle ore 20:30;
13. Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione della minore dovranno essere effettuate direttamente tra i genitori senza coinvolgere la minore. I genitori si impegnano a stabilire le medesime regole e abitudini per la minore garantendo in tal modo una continuità nella educazione della stessa;
14. I genitori si prestano reciproco benestare per il rinnovo del passaporto della figlia e per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio.
15. Considerando le condizioni di invalidità del padre, se si creeranno condizioni di impossibilità di tenere la minore con sé, sarà cura ed onere della madre provvedere alla minore in tutti i suoi bisogni, come anche per eventuali periodi di ricovero ospedaliero.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
[...] (LANUSEI (OG), 19/07/1971) e (ROMA (RM), Controparte_1 04/08/1962), che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma in data
06/04/2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno
2013, n. 00027, p. 2, s. A03), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16291/2024, introdotta da TRA
(LANUSEI (OG), 19/07/1971), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. PALMIGIANO ANNA MARIA;
E
(ROMA (RM), 04/08/1962), con il patrocinio dell'avv. PERRI Controparte_1
LIDIA;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in Roma in data 06/04/2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Roma anno 2013, n. 00027, p. 2, s. A03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
-In relazione al regime di affidamento e collocamento della figlia minore RI i genitori concordano nell'affidamento condiviso e collocamento presso l'abitazione materna, sita in Roma,
Via Arturo Danusso n. 9;
- Stante le gravi condizioni di salute del Sig. RO e la conseguente impossibilità per lo stesso di reperire in tempi brevi ed immediati altra idonea abitazione, le parti hanno concordato l'allontanamento dalla casa familiare entro e non oltre il 20 luglio 2025 laddove il marito asporterà dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali;
- La casa familiare viene assegnata alla Dr.ssa Arzu Immacolata Maria Assunta, ove la stessa continuerà a vivere con la minore RI, poiché di sua esclusiva proprietà.
Öဝဝဝဝဝဝ၌ CHIEDONO
Che l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale Voglia fissare la data dell'udienza di prima comparizione delle parti, designare il Giudice relatore, ratificando le seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore RI verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso l'abitazione materna sita in Roma, Via Arturo Danusso n. 9 di proprietà esclusiva della Sig.ra Arzu;
3. Tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, le attività sportive e la salute della figlia, dovranno essere concordate tra i genitori. I medesimi si impegnano ad affrontare in modo condiviso e collaborativo ogni problematica riguardante la minore, con particolare riferimento alla crescita e allo sviluppo psico-emotivo della stessa;
4. Il padre frequenterà la figlia, salvo diversi accordi con la madre, come segue: per due pomeriggi a settimana il martedì pomeriggio il padre la prenderà all'uscita di scuola e la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna la sera alle ore 20:00 per riportarla presso la casa familiare;
il giovedì pomeriggio il padre prenderà la minore dalla casa materna alle ore 15:30 e la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna la sera alle ore 19:00; a fine settimana la minore nel weekend in cui la domenica è libera dagli impegni con gli scout, starà con il padre dalle ore 15:00 di sabato alle ore 19:00 della domenica. Mentre nel fine settimana di spettanza paterna la minore starà con il padre il sabato e la domenica dello stesso weekend, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e poi verrà ripresa dalla madre, fino a quando la minore frequenterà gli scout ed il corso di nuoto. Quanto agli impegni attuali della minore: la stessa frequenta un corso di inglese un giorno a settimana, un corso di chitarra una volta a settimana presso la Parrocchia ed un corso di nuoto il sabato mattina, corsi tutti sempre pagati dalla madre.
5. Ad anni alterni, durante le festività natalizie, a partire dall'anno 2026 e cioè dall'anno successivo alla separazione, la minore starà con il padre per il periodo di Natale, per quello di Capodanno con la madre, mentre per l'Epifania con il padre. Si precisa, inoltre, che per periodo di Natale si intende dalle ore 11.00 del giorno successivo alla sospensione dell'attività scolastica sino alle ore 19.00 del 27 dicembre;
per il periodo di Capodanno si intende dalle ore 11.00 del 28 dicembre sino alle ore 19.00 del 3 gennaio;
per il periodo relativo alla festa dell'Epifania si intende dalle ore 11.00 del 4 gennaio compreso sino alle ore del 19.00 del 6 gennaio compreso.; 6. Durante le vacanze Pasquali ad anni alterni, la minore rimarrà con il padre e con la madre, a far data dall'anno 2026, dalle ore 11.00 del primo giorno di chiusura delle scuole alla domenica di Pasqua a pranzo compreso, e dalla domenica di Pasqua dalle ore 17.00 sino al giorno alle ore 19.00 prima del giorno di rientro a scuola.;
7. Quanto alle vacanze estive nel mese di agosto, ad anni alterni, a far data dall'anno 2025, la minore rimarrà nel mese di agosto per 15 giorni consecutivi (dal 1 al 15 agosto) con la madre e dal 16 agosto al 31 con il padre. Dalla fine della scuola e quindi nei mesi di giugno, luglio e settembre: la minore rimarrà con il padre e con la madre a weekend alterni. Il padre prenderà la minore alle ore 19.00 del venerdì e poi verrà ripresa dalla madre alle ore 19.00 della domenica. Durante la settimana del periodo sopracitato: la minore rimarrà dalle ore 19.00 del lunedì alle ore 20.00 del martedì con il padre quando la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna;
dalle 19.00 del mercoledì alle ore 20.00 del giovedì con il padre quando la madre passerà a riprenderla presso la casa paterna.
8. La minore trascorrerà le festività nazionali e le chiusure scolastiche ad anni alterni con i genitori, salvo diversi accordi e impegni lavorativi degli stessi;
9. RI festeggerà il proprio compleanno alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre e comunque in considerazione delle necessità della figlia, salvo diverso accordo;
10. In occasione dei compleanni dei genitori, la minore trascorrerà la giornata con il genitore interessato dalla festività, salvo diversi accordi;
11. Si precisa che in ogni situazione in cui il padre avrà con sé la minore, sarà cura del padre prenderla dalla casa materna, mentre sarà cura della madre riprenderla dalla casa paterna;
12. Allorquando la figlia si trovi con un genitore, dovrà essere garantito all'altro genitore ogni giorno un contatto telefonico preferibilmente alle ore 20:30;
13. Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione della minore dovranno essere effettuate direttamente tra i genitori senza coinvolgere la minore. I genitori si impegnano a stabilire le medesime regole e abitudini per la minore garantendo in tal modo una continuità nella educazione della stessa;
14. I genitori si prestano reciproco benestare per il rinnovo del passaporto della figlia e per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio.
15. Considerando le condizioni di invalidità del padre, se si creeranno condizioni di impossibilità di tenere la minore con sé, sarà cura ed onere della madre provvedere alla minore in tutti i suoi bisogni, come anche per eventuali periodi di ricovero ospedaliero.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
[...] (LANUSEI (OG), 19/07/1971) e (ROMA (RM), Controparte_1 04/08/1962), che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma in data
06/04/2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno
2013, n. 00027, p. 2, s. A03), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi