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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 3241/2024 promossa con ricorso del 12/09/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO FABRIZIO contro Parte_1 appresentato e difeso dall'avv. ROMANO FABRIZIO;
Controparte_1
con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio Parte_1
hiedendo la regolamentazione del rapporto genitori-figli. Controparte_1
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...], il Persona_1
22/08/2019, CF: , con collocamento prevalente presso la residenza paterna. C.F._1
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e resta inteso che tutte le decisioni di maggior importanza nell'interesse del figlio minore relative all'educazione, alla formazione scolastica, alle cure sanitarie, alla salute o alle scelte che possano incidere sulla crescita del minore siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
3) Il signor ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile Controparte_1
sito in ST (LC) alla via Pontile n.12 ove intende trasferirsi con il figlio minore, pertanto, la signora acconsente sin d'ora al trasferimento del figlio minore presso la Parte_1
nuova residenza paterna, da individuarsi come da successive condizioni.
4) La signora rimarrà, pertanto, a vivere presso l'attuale abitazione Parte_1
familiare condotta in locazione e sita in Busto OL (MI) via Goffredo Mameli n. 2; la signora
, dal momento del trasferimento del signor e del figlio Parte_1 Controparte_1
1 minore, sosterrà in via esclusiva i canoni di locazione e tutte le spese relative alla conduzione L'immobile.
5) Sino al momento del trasferimento del signor che avverrà al termine del Controparte_1 corrente anno scolastico 2024/2025 del minore, le parti continueranno a coabitare presso l'attuale casa familiare condotta in locazione in Busto OL (MI), via Goffredo Mameli n. 2 e continueranno a condividere le spese L'alloggio e quelle relative al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie del minore.
6) Ove il signor non riuscisse a finalizzare l'operazione immobiliare di acquisto Controparte_1 L'abitazione di ST (LC), egli si trasferirà comunque altrove, lasciando la casa familiare alla signora al termine del corrente anno scolastico 2024/2025 al fine di garantire a Parte_1
Per_
la conclusione L'anno scolastico presso l'attuale istituto.
7) In particolare, il signor al termine del corrente anno scolastico 2024/2025, si Controparte_1 trasferirà temporaneamente con il minore, ivi trasferendo la propria residenza, presso l'abitazione dei propri genitori sita in Parabiago (MI) via Trento n. 5 sino al reperimento di un nuovo immobile
Per_ nel quale trasferirsi con il figlio minore , e notizierà prontamente la madre del nuovo indirizzo di residenza.
8) La madre, dopo il trasferimento del signor e del minore, potrà vedere e tenere Controparte_1 con sé il figlio secondo il seguente calendario: ➢ A fine settimane alternate la madre trascorrerà con il figlio il weekend, dal venerdì sera alla domenica sera, presso la residenza paterna ove verrà ospitata dal signor ➢ Durante la settimana, compatibilmente con i propri Controparte_1
impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche del minore, la madre potrà vedere il figlio presso la residenza paterna, ove verrà ospitata dal signor previo accordo per stabilire il Controparte_1 giorno da effettuare due giorni prima con l'altro genitore. ➢ Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così come trascorrerà il 31 dicembre con il genitore con il quale ha trascorso il Natale e il
1° gennaio con il genitore con il quale ha trascorso il giorno di S. Stefano. ➢ Sempre per le vacanze natalizie, al compimento degli 8 anni da parte del minore, la madre potrà tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi con pernotto, alternando, di anno in anno, con il padre il periodo dal 24 dicembre dalle ore 17,00 al 31 dicembre fino alle ore 12,00, con il periodo dal 31 dicembre dalle ore 12,00 fino al 6 gennaio alle ore 19.00, con prelievo e consegna del minore da parte del padre presso la casa materna. ➢ Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la Pasqua e LU L'AN (Pasquetta) alternati tra i genitori annualmente, con prelievo e consegna del minore da
2 parte del padre presso la casa materna. ➢ Sempre durante le vacanze pasquali, al compimento degli
8 anni da parte del minore, quest'ultimo trascorrerà, con ciascun genitore, secondo il principio L'alternanza, il periodo che va dall'inizio della sospensione scolastica fino al giorno di Pasqua con pernotto, e con l'altro genitore, il periodo che va dal giorno di LU L'AN (Pasquetta) fino all'inizio della ripresa scolastica con pernotto, con prelievo e consegna del minore da parte del padre presso la casa materna. ➢ Altre festività infrannuali alternate tra i genitori. ➢ Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno insieme un periodo di 15 giorni consecutivi con il minore, nel periodo di ferie prescelto dalla signora , che dovrà essere indicato e concordato tra Parte_1
i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. ➢ Sempre per le vacanze estive, al compimento degli 8 anni da parte del minore, la sig.ra trascorrerà con il figlio 15 giorni Parte_1
consecutivi oppure due settimane non consecutive, comunicando al Sig. entro il Controparte_1
30 aprile di ogni anno il periodo prescelto, con prelievo e consegna del minore da parte del padre presso la casa materna. ➢ Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori in ordine alle
Per_ modalità di visita e frequentazione con il figlio minore . ➢ I genitori si impegnano reciprocamente a garantire contatti telefonici, anche quotidiani, tra il minore e l'altro genitore. ➢ I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapiti telefonici.
9) Dal momento del trasferimento del signor presso la nuova residenza nei termini Controparte_1
specificati ai precedenti punti, la madre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del minore,
l'importo mensile di Euro 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sino al raggiungimento L'indipendenza economica del figlio e da versarsi con bonifico su conto corrente intestato al signor con IBAN: [...]. Controparte_1
10) Dal momento del trasferimento del signor presso la nuova residenza nei Controparte_1 termini specificati ai precedenti punti, l'assegno unico per il nucleo familiare o qualsiasi emolumento, comunque in futuro denominato, avente le medesime finalità, sarà percepito in via esclusiva dal padre. All'uopo la signora si impegna a mettere a Parte_1
disposizione tutta la documentazione che fosse necessaria alla richiesta del beneficio.
11) Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio minore
Per_
. Per l'individuazione di tali spese si seguiranno le Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14.11.2017, da intendersi qui ritrascritte integralmente. La Sig.ra Parte_1
procederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% mediante
[...]
3 bonifico sul conto corrente intestato al signor con IBAN: Controparte_1
[...].
12) Il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio del minore è subordinato al consenso di entrambi i genitori, così come ogni e qualsivoglia viaggio all'estero del figlio.
13) Spese legali compensate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 14/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 3241/2024 promossa con ricorso del 12/09/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO FABRIZIO contro Parte_1 appresentato e difeso dall'avv. ROMANO FABRIZIO;
Controparte_1
con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio Parte_1
hiedendo la regolamentazione del rapporto genitori-figli. Controparte_1
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...], il Persona_1
22/08/2019, CF: , con collocamento prevalente presso la residenza paterna. C.F._1
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione e resta inteso che tutte le decisioni di maggior importanza nell'interesse del figlio minore relative all'educazione, alla formazione scolastica, alle cure sanitarie, alla salute o alle scelte che possano incidere sulla crescita del minore siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
3) Il signor ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile Controparte_1
sito in ST (LC) alla via Pontile n.12 ove intende trasferirsi con il figlio minore, pertanto, la signora acconsente sin d'ora al trasferimento del figlio minore presso la Parte_1
nuova residenza paterna, da individuarsi come da successive condizioni.
4) La signora rimarrà, pertanto, a vivere presso l'attuale abitazione Parte_1
familiare condotta in locazione e sita in Busto OL (MI) via Goffredo Mameli n. 2; la signora
, dal momento del trasferimento del signor e del figlio Parte_1 Controparte_1
1 minore, sosterrà in via esclusiva i canoni di locazione e tutte le spese relative alla conduzione L'immobile.
5) Sino al momento del trasferimento del signor che avverrà al termine del Controparte_1 corrente anno scolastico 2024/2025 del minore, le parti continueranno a coabitare presso l'attuale casa familiare condotta in locazione in Busto OL (MI), via Goffredo Mameli n. 2 e continueranno a condividere le spese L'alloggio e quelle relative al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie del minore.
6) Ove il signor non riuscisse a finalizzare l'operazione immobiliare di acquisto Controparte_1 L'abitazione di ST (LC), egli si trasferirà comunque altrove, lasciando la casa familiare alla signora al termine del corrente anno scolastico 2024/2025 al fine di garantire a Parte_1
Per_
la conclusione L'anno scolastico presso l'attuale istituto.
7) In particolare, il signor al termine del corrente anno scolastico 2024/2025, si Controparte_1 trasferirà temporaneamente con il minore, ivi trasferendo la propria residenza, presso l'abitazione dei propri genitori sita in Parabiago (MI) via Trento n. 5 sino al reperimento di un nuovo immobile
Per_ nel quale trasferirsi con il figlio minore , e notizierà prontamente la madre del nuovo indirizzo di residenza.
8) La madre, dopo il trasferimento del signor e del minore, potrà vedere e tenere Controparte_1 con sé il figlio secondo il seguente calendario: ➢ A fine settimane alternate la madre trascorrerà con il figlio il weekend, dal venerdì sera alla domenica sera, presso la residenza paterna ove verrà ospitata dal signor ➢ Durante la settimana, compatibilmente con i propri Controparte_1
impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche del minore, la madre potrà vedere il figlio presso la residenza paterna, ove verrà ospitata dal signor previo accordo per stabilire il Controparte_1 giorno da effettuare due giorni prima con l'altro genitore. ➢ Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così come trascorrerà il 31 dicembre con il genitore con il quale ha trascorso il Natale e il
1° gennaio con il genitore con il quale ha trascorso il giorno di S. Stefano. ➢ Sempre per le vacanze natalizie, al compimento degli 8 anni da parte del minore, la madre potrà tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi con pernotto, alternando, di anno in anno, con il padre il periodo dal 24 dicembre dalle ore 17,00 al 31 dicembre fino alle ore 12,00, con il periodo dal 31 dicembre dalle ore 12,00 fino al 6 gennaio alle ore 19.00, con prelievo e consegna del minore da parte del padre presso la casa materna. ➢ Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà la Pasqua e LU L'AN (Pasquetta) alternati tra i genitori annualmente, con prelievo e consegna del minore da
2 parte del padre presso la casa materna. ➢ Sempre durante le vacanze pasquali, al compimento degli
8 anni da parte del minore, quest'ultimo trascorrerà, con ciascun genitore, secondo il principio L'alternanza, il periodo che va dall'inizio della sospensione scolastica fino al giorno di Pasqua con pernotto, e con l'altro genitore, il periodo che va dal giorno di LU L'AN (Pasquetta) fino all'inizio della ripresa scolastica con pernotto, con prelievo e consegna del minore da parte del padre presso la casa materna. ➢ Altre festività infrannuali alternate tra i genitori. ➢ Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno insieme un periodo di 15 giorni consecutivi con il minore, nel periodo di ferie prescelto dalla signora , che dovrà essere indicato e concordato tra Parte_1
i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. ➢ Sempre per le vacanze estive, al compimento degli 8 anni da parte del minore, la sig.ra trascorrerà con il figlio 15 giorni Parte_1
consecutivi oppure due settimane non consecutive, comunicando al Sig. entro il Controparte_1
30 aprile di ogni anno il periodo prescelto, con prelievo e consegna del minore da parte del padre presso la casa materna. ➢ Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori in ordine alle
Per_ modalità di visita e frequentazione con il figlio minore . ➢ I genitori si impegnano reciprocamente a garantire contatti telefonici, anche quotidiani, tra il minore e l'altro genitore. ➢ I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapiti telefonici.
9) Dal momento del trasferimento del signor presso la nuova residenza nei termini Controparte_1
specificati ai precedenti punti, la madre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del minore,
l'importo mensile di Euro 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sino al raggiungimento L'indipendenza economica del figlio e da versarsi con bonifico su conto corrente intestato al signor con IBAN: [...]. Controparte_1
10) Dal momento del trasferimento del signor presso la nuova residenza nei Controparte_1 termini specificati ai precedenti punti, l'assegno unico per il nucleo familiare o qualsiasi emolumento, comunque in futuro denominato, avente le medesime finalità, sarà percepito in via esclusiva dal padre. All'uopo la signora si impegna a mettere a Parte_1
disposizione tutta la documentazione che fosse necessaria alla richiesta del beneficio.
11) Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio minore
Per_
. Per l'individuazione di tali spese si seguiranno le Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14.11.2017, da intendersi qui ritrascritte integralmente. La Sig.ra Parte_1
procederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% mediante
[...]
3 bonifico sul conto corrente intestato al signor con IBAN: Controparte_1
[...].
12) Il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio del minore è subordinato al consenso di entrambi i genitori, così come ogni e qualsivoglia viaggio all'estero del figlio.
13) Spese legali compensate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 14/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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