Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.