Ordinanza collegiale 13 giugno 2022
Sentenza 7 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03182/2025REG.PROV.COLL.
N. 02960/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2023, proposto da
RO OR e BE OT, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Maria Fargione, Lucio Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli, Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14519/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Lucio Anelli e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale prot. n. CH/110915/2013 del 03/9/13 con cui MA LE ha disposto la trascrizione dell’avvenuta acquisizione nei pubblici registri immobiliari, l'immissione in possesso nel manufatto abusivo e nell'area di sedime, lo sgombero dell'immobile da persone e cose e il pagamento della sanzione pecuniaria ivi indicata.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il Tar ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità delle censure finalizzate a contestare la legittimità del provvedimento di demolizione del 15/01/13 che non risulta oggetto del presente giudizio e che comunque tali doglianze sarebbero tardive.
Il Tar ha respinto le censure proposte avverso il provvedimento di acquisizione.
Trattasi infatti di censure generiche a fronte della specifica indicazione, presente nel provvedimento impugnato, dell’area oggetto di acquisizione (area di mq. 799 in via di Fontana Candida n. 235 ricadente in zona P.R.G. “Agro romano” e distinto in catasto al foglio 1048 particelle 351, 709 e 908) che non coinvolge la porzione della proprietà dei ricorrenti legittimata da titolo edilizio.
2. Parte appellante lamenta l’illegittimità dell’ordine di demolizione in cui sarebbe stata immotivatamente quantificata in mq. 799 “l’area circostante” da acquisire e, quindi, l’illegittimità in via derivata del conseguente provvedimento di acquisizione dell’ulteriore area oltre quella di sedime.
L’ordine di demolizione - nella parte in cui indica fra le aree da acquisire un’area circostante a quella di sedime delle opere abusive, quantificandola in via del tutto generica in mq. 799, senza indicare i criteri di calcolo seguiti per giungere a siffatta quantificazione e l’esatta perimetrazione, sarebbe illegittimo, al pari del conseguente provvedimento di acquisizione, che si limita a richiamare, senza alcuna motivazione, l’area da acquisire in complessivi mq. 799.
Secondo parte appellante sarebbe mancata la specifica indicazione dei confini dell’area da acquisire.
Infatti l’individuazione di detta ulteriore area (comunque non superiore a dieci volte quella occupata dall’immobile) dovrebbe essere giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi da destinarsi all’occupazione dell’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire.
L’Amministrazione non avrebbe espresso le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto né le modalità del calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con cui l'ufficio tecnico dell'ente locale perviene alla quantificazione dell’area.
Sarebbe necessario che il Comune definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato, considerando che il provvedimento di acquisizione costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari.
3. Preliminarmente deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità delle censure proposte avverso l’ordinanza di demolizione.
Tali censure sono state infatti oggetto di distinto giudizio definito in primo grado con sentenza del Tar Lazio n° 14517 del 7 novembre 2022.
L’appello proposto avverso tale sentenza è stato respinto con sentenza resa nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
L’appello è infondato.
L’art. 31 terzo comma del Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Il collegio, osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, le indicazioni attinenti l’area da acquisire sono sufficienti e precise.
Infatti l’area su cui insiste l’abuso è inquadrata secondo il PRG vigente come “Agro MAno”, destinazione volta a tutelare la vocazione agricola del territorio caratterizzata da un indice di edificabilità basso.
L’area in concreto acquisita da MA LE (pari a mq 799) è, comunque al di sotto del limite massimo previsto dalla legge del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita (mq 99).
MA LE ha specificamente motivato che trattasi dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva.
Parte appellante non ha dimostrato che in concreto la regola di computo dell’area da acquisire fissata dalla norma non è stata osservata, dimostrando cioè che l’area da acquisire sia superiore a quella necessaria, in virtù della normativa urbanistica vigente, per la realizzazione di opere analoghe.
Per contro nel provvedimento impugnato è specificamente indicata l’area oggetto di acquisizione (area di mq. 799 in via di Fontana Candida n. 235 ricadente in zona P.R.G. “Agro romano” e distinto in catasto al foglio 1048 particelle 351, 709 e 908) che non coinvolge la porzione della proprietà dei ricorrenti legittimata da titolo edilizio”.
La specifica indicazione delle particelle catastali soddisfa le esigenze di perimetrazione dell’area cui ha fatto riferimento parte appellante, considerando che non è contestata l’esattezza dei riferimenti catastali contenuti nel provvedimento impugnato.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello a favore di MA LE nella misura di Euro 4.000 (quattromila) oltre eventuali accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | RO Chieppa |
IL SEGRETARIO