CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 560/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
, (C.F. , P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 Pt_1
, (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PAPPALARDO
[...] C.F._2
PASQUALE
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4712/2023 pubblicata in data
16/11/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 17 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta dai sig.ri e – in proprio e quali soci amministratori della Parte_1 Pt_1 [...]
( quale obbligata in solido ) avverso il verbale Parte_2 unico di accertamento e notificazione n. 119 del 27.09.2016, notificato il 30.09.2016 nonché avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 21/0057, 21/0058, 21/0059, 21/0060, 21/0061, 21/0062,
21/0063, 21/0064, 21/0065, 21/0066 tutte emesse in data 17.05.2021 e notificate, ai ricorrenti e alla società, in data 01.06.2021, con le quali l' ha ingiunto agli Controparte_3
opponenti, il pagamento - della complessiva somma di € 34.934,00 , oltre spese di notifica, per le seguenti ragioni : 1) per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3, del decreto- legge 22.02.2002 n.12 , così come modificato dall'art. 36-bis, comma 7 del D.L. 04.07.2006 n.
223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06, e come modificato dall'art. 4 della L.
n. 183/10; 2) per aver impiegato lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
3) per avere violato le disposizioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, così come sostituito dall'art. 5, comma 3 Legge 04.11.2010 n. 183 in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2 del D.L. 510/1996 convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. N. 152 del 26.05.1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs n.
152 /1997; 4) per aver violato le disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08 per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul Libro
Unico del Lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Il giudice di prime cure, premesso che le ordinanze ingiunzione impugnate erano state emesse in data 17 e 21.05.2021, notificate in data 01.06.2021, a seguito di Verbale Unico di
Accertamento notificato il 30.09.2016, ha evidenziato: 1) che nel caso che ci occupa, in forza della documentazione depositata agli atti di causa, si evince che l'attività amministrativa –
pagina 2 di 7 peraltro complessa e articolata - si è conclusa ( e quindi l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito nella sua interezza ) solo in data 27.09.2016; la notificazione del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione è stata effettuata in data 30.09.2016 e cioè solo tre giorni dopo la conclusione degli accertamenti e quindi ampiamente entro i novanta giorni previsti dall'art. 14
L. 689/81; 2) nel caso di che trattasi l'amministrazione ha correttamente operato ed il diritto alla riscossione non si è prescritto posto che unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che il verbale unico di accertamento – in considerazione delle caratteristiche intrinseche – si configuri e rientri tra gli atti idonei a costituire in mora il debitore ed inoltre, nella fattispecie, è stato posto in essere un ulteriore atto interruttivo rappresentato dal verbale interlocutorio del 26.05.2016 con il quale gli opponenti venivano invitati a produrre ulteriore documentazione che, in effetti, veniva offerta in produzione in data
13.06.2016; 3) la fondatezza del quadro sanzionatorio si evince dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni incrociate rese dai lavoratori che hanno fatto chiarezza sui fatti di causa, atteso che il verbale d'ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate e le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non veritieri.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con ricorso depositato in data 24/04/2004, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno denunciato la violazione ed errata applicazione dell'art.14 L.n.689/1981, la notificazione del verbale unico di contestazione oltre i termini prescritti dall'art.14 L. n. 689/81 e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare le sanzioni comminate per le violazioni contestate, errata e carente motivazione in ordine alle ragioni che, in concreto, non hanno consentito alla Controparte_2
di pervenire alla notifica differita del Verbale Unico di accertamento entro i termini
[...]
di cui all'art.14 L.n.689/1981.
In particolare gli stessi ritengono che il primo giudice avrebbe errato:
- sia nel riferimento giurisprudenziale non confacente;
pagina 3 di 7 - sia a non rilevare che la al fine di coprire Controparte_4
proprie imperizie, disfunzioni e ritardi, ha illegittimamente riunito tre distinti procedimenti, avviati in diversi e distinti momenti e per diverse e distinte cause;
- sia a non tenere conto che per la , a seguito della richiesta documentale, evasa in Pt_3 data 29.09.2015, non erano stati richiesti ulteriori documenti e non era stata effettuata alcuna altra indagine istruttoria sui suddetti lavoratori trovati in azienda, e quindi da tale data –
29.09.2015 - decorrevano i termini per redigere il verbale di accertamento relativo alle violazioni riscontrate il 22.07.2015, posto che gli accertamenti potevano essere effettuati agilmente fin dal 29.09.2015, attraverso l'esame dei documenti prodotti ovvero dalla mancanza di documentazione a supporto di quanto richiesto e nessuna analisi incrociata delle dichiarazioni rese dai lavoratori era necessaria al fine di riscontrare le violazioni, mentre per le contestazioni relative alle lavoratrici e analoga Parte_4 Persona_1
contestazione poteva essere effettuata dal 13.06.2016.
Con un secondo motivo, i ricorrenti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondate tutte le specifiche contestazioni fatte ai ricorrenti, posto che le contestazioni relative alle lavoratrici e si reggono sulla Parte_5 Persona_1 Parte_4 base di dichiarazioni di favore rese vicendevolmente e dopo molti anni dall'inizio e dalla risoluzione del rapporto di lavoro e lo stesso inizio del rapporto di lavoro denunciato dalla non è stato neanche confermato dalla e dalla le quali hanno Pt_3 Per_1 Pt_4
genericamente accennato all'inizio del loro presunto rapporto.
Gli appellanti hanno, quindi, dedotto che nessuna analisi incrociata delle dichiarazioni rese dai lavoratori trovati al lavoro è stata fatta, anche perché i lavoratori hanno parlato solo del loro rapporto e non del rapporto di lavoro dei colleghi e che avrebbe errato il Giudice a quo ad avere ritenuto che i fatti riferiti dai lavoratori sentiti a verbale facciano piena prova.
Entrambi i motivi di appello sono infondati.
Quanto al primo motivo, va, in primo luogo, rilevato che la statuizione del Tribunale è in linea con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 8326/2018 e n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2,
pagina 4 di 7 della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In secondo luogo non può che ribadirsi il principio in virtù del quale l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare (cfr. Cass. n.7681/2014, Cass. n.2532/2016).
Nel caso in esame, come evidenziato dal primo giudice, gli atti relativi all'accertamento della condotta illecita degli originari opponenti sono consistiti: 1) nell'esperimento di tentativo di conciliazione tra la ditta e la sig.ra conclusosi negativamente Parte_2 Parte_5 in data 29.09.2015; 2) l'accertamento ispettivo con la richiesta di ulteriore documentazione alla suddetta lavoratrice che, in data 29.02.2016, rilasciava precisazioni in ordine all'attività lavorativa svolta e forniva altresì le generalità dei testimoni;
3) in data 28.04.2016, venivano sentite le sig.re e dalle cui dichiarazioni erano emerse Persona_1 Parte_4 ulteriori irregolarità nell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta degli opponenti;
in data 26.05.2016 la signora , presentatasi presso i locali dell'Ispettorato Provinciale Pt_3
del Lavoro, rendeva un'ulteriore dichiarazione, corredata da tutta la documentazione ritenuta utile al procedimento ispettivo;
con Verbale interlocutorio del 26.05.2016, gli Ispettori invitavano la ditta a produrre, entro il 06.06.2016, la documentazione di lavoro inerente ai rapporti con le signore e;
in data 13.06.2016, la ditta consegnava un cd Per_1 Pt_4
contenente la documentazione richiesta.
Ne consegue che solo dopo la raccolta delle dichiarazioni di tutti i lavoratori ed esaminata la documentazione fornita dalla denunciante e dagli opponenti, gli ispettori erano posti in condizione di accertare, nel suo complesso, l'esatto quadro sanzionatorio e, quindi, in data
27.09.2016 concludevano le indagini provvedendo – di poi - alla notificazione del Verbale
Unico di accertamento in data 30.09.2016. Ne consegue che l'intero procedimento è stato
pagina 5 di 7 effettuato nel pieno rispetto della normativa in materia e che nessuna violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81 è stata effettuata, risultando assolutamente congruo il tempo trascorso tra la conclusione della predetta acquisizione - 13.06.2016 – e l'esame della documentazione e delle dichiarazioni acquisite conclusosi in data 27.09.2016, data in cui è stato redatto il Verbale
Unico di accertamento e notificazione, notificato “brevi manu” in data 30.09.2016.
A fronte di tale chiara motivazione si palesano, quindi, generiche e irrilevanti le censure mosse dagli odierni appellanti, posto che la riunione dei tre procedimenti riguardanti la stessa ditta datrice di lavoro non può assolutamente essere ritenuta illegittima ma anzi necessaria anche al fine di accertate complessivamente le effettive violazioni commesse.
Alla luce di tali elementi in atti, risulta quindi ragionevole il tempo complessivamente impiegato dall'amministrazione per provvedere alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto inerenti alle violazioni contestate, sicchè la notificazione della contestazione deve ritenersi tempestiva.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Deve rilevarsi che secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità e di merito nell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria il verbale di accertamento ha un valore probatorio variabile, per cui:
1. fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza margine di apprezzamento personale, nonché quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale;
2. fa fede fino a prova contraria per quanto concerne la veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi;
3. rappresenta comunque elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con altri elementi se manca la puntuale indicazione dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007).
Ne consegue che le dichiarazioni dei lavoratori fanno fede fino a prova contraria in ordine alla loro veridicità sostanziale e possono essere disattese solo in caso di loro motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario.
pagina 6 di 7 Era quindi onere degli odierni appellanti fornire la prova contraria in merito alla inattendibilità intrinseca delle suddette dichiarazioni, perché in contrasto con altri elementi acquisiti al giudizio, prova (e allegazione) assolutamente omessa nel corso del giudizio.
L'appello si palesa, quindi, manifestamente infondato con riferimento ai primi due motivi, con conseguente assorbimento del terzo (con cui è stata censurata la condanna alle spese del procedimento di prime cure, sul presupposto della fondatezza dei motivi di opposizione).
La sentenza gravata va confermata e parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni- pari a € 13.800,00 - rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000) in complessivi €
3.397 (di cui € 919 per fase di studio della controversia, € 777 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e – in proprio e quali soci Parte_1 Pt_1 amministratori della (quale obbligata in Parte_2
solido) - avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4712/2023 pubblicata in data
16.11.2023; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano come in motivazione;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 17/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 560/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
, (C.F. , P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 Pt_1
, (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PAPPALARDO
[...] C.F._2
PASQUALE
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4712/2023 pubblicata in data
16/11/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 17 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta dai sig.ri e – in proprio e quali soci amministratori della Parte_1 Pt_1 [...]
( quale obbligata in solido ) avverso il verbale Parte_2 unico di accertamento e notificazione n. 119 del 27.09.2016, notificato il 30.09.2016 nonché avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 21/0057, 21/0058, 21/0059, 21/0060, 21/0061, 21/0062,
21/0063, 21/0064, 21/0065, 21/0066 tutte emesse in data 17.05.2021 e notificate, ai ricorrenti e alla società, in data 01.06.2021, con le quali l' ha ingiunto agli Controparte_3
opponenti, il pagamento - della complessiva somma di € 34.934,00 , oltre spese di notifica, per le seguenti ragioni : 1) per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3, del decreto- legge 22.02.2002 n.12 , così come modificato dall'art. 36-bis, comma 7 del D.L. 04.07.2006 n.
223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06, e come modificato dall'art. 4 della L.
n. 183/10; 2) per aver impiegato lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
3) per avere violato le disposizioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, così come sostituito dall'art. 5, comma 3 Legge 04.11.2010 n. 183 in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2 del D.L. 510/1996 convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. N. 152 del 26.05.1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs n.
152 /1997; 4) per aver violato le disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08 per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul Libro
Unico del Lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Il giudice di prime cure, premesso che le ordinanze ingiunzione impugnate erano state emesse in data 17 e 21.05.2021, notificate in data 01.06.2021, a seguito di Verbale Unico di
Accertamento notificato il 30.09.2016, ha evidenziato: 1) che nel caso che ci occupa, in forza della documentazione depositata agli atti di causa, si evince che l'attività amministrativa –
pagina 2 di 7 peraltro complessa e articolata - si è conclusa ( e quindi l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito nella sua interezza ) solo in data 27.09.2016; la notificazione del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione è stata effettuata in data 30.09.2016 e cioè solo tre giorni dopo la conclusione degli accertamenti e quindi ampiamente entro i novanta giorni previsti dall'art. 14
L. 689/81; 2) nel caso di che trattasi l'amministrazione ha correttamente operato ed il diritto alla riscossione non si è prescritto posto che unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che il verbale unico di accertamento – in considerazione delle caratteristiche intrinseche – si configuri e rientri tra gli atti idonei a costituire in mora il debitore ed inoltre, nella fattispecie, è stato posto in essere un ulteriore atto interruttivo rappresentato dal verbale interlocutorio del 26.05.2016 con il quale gli opponenti venivano invitati a produrre ulteriore documentazione che, in effetti, veniva offerta in produzione in data
13.06.2016; 3) la fondatezza del quadro sanzionatorio si evince dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni incrociate rese dai lavoratori che hanno fatto chiarezza sui fatti di causa, atteso che il verbale d'ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate e le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non veritieri.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con ricorso depositato in data 24/04/2004, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno denunciato la violazione ed errata applicazione dell'art.14 L.n.689/1981, la notificazione del verbale unico di contestazione oltre i termini prescritti dall'art.14 L. n. 689/81 e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare le sanzioni comminate per le violazioni contestate, errata e carente motivazione in ordine alle ragioni che, in concreto, non hanno consentito alla Controparte_2
di pervenire alla notifica differita del Verbale Unico di accertamento entro i termini
[...]
di cui all'art.14 L.n.689/1981.
In particolare gli stessi ritengono che il primo giudice avrebbe errato:
- sia nel riferimento giurisprudenziale non confacente;
pagina 3 di 7 - sia a non rilevare che la al fine di coprire Controparte_4
proprie imperizie, disfunzioni e ritardi, ha illegittimamente riunito tre distinti procedimenti, avviati in diversi e distinti momenti e per diverse e distinte cause;
- sia a non tenere conto che per la , a seguito della richiesta documentale, evasa in Pt_3 data 29.09.2015, non erano stati richiesti ulteriori documenti e non era stata effettuata alcuna altra indagine istruttoria sui suddetti lavoratori trovati in azienda, e quindi da tale data –
29.09.2015 - decorrevano i termini per redigere il verbale di accertamento relativo alle violazioni riscontrate il 22.07.2015, posto che gli accertamenti potevano essere effettuati agilmente fin dal 29.09.2015, attraverso l'esame dei documenti prodotti ovvero dalla mancanza di documentazione a supporto di quanto richiesto e nessuna analisi incrociata delle dichiarazioni rese dai lavoratori era necessaria al fine di riscontrare le violazioni, mentre per le contestazioni relative alle lavoratrici e analoga Parte_4 Persona_1
contestazione poteva essere effettuata dal 13.06.2016.
Con un secondo motivo, i ricorrenti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondate tutte le specifiche contestazioni fatte ai ricorrenti, posto che le contestazioni relative alle lavoratrici e si reggono sulla Parte_5 Persona_1 Parte_4 base di dichiarazioni di favore rese vicendevolmente e dopo molti anni dall'inizio e dalla risoluzione del rapporto di lavoro e lo stesso inizio del rapporto di lavoro denunciato dalla non è stato neanche confermato dalla e dalla le quali hanno Pt_3 Per_1 Pt_4
genericamente accennato all'inizio del loro presunto rapporto.
Gli appellanti hanno, quindi, dedotto che nessuna analisi incrociata delle dichiarazioni rese dai lavoratori trovati al lavoro è stata fatta, anche perché i lavoratori hanno parlato solo del loro rapporto e non del rapporto di lavoro dei colleghi e che avrebbe errato il Giudice a quo ad avere ritenuto che i fatti riferiti dai lavoratori sentiti a verbale facciano piena prova.
Entrambi i motivi di appello sono infondati.
Quanto al primo motivo, va, in primo luogo, rilevato che la statuizione del Tribunale è in linea con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 8326/2018 e n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2,
pagina 4 di 7 della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In secondo luogo non può che ribadirsi il principio in virtù del quale l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare (cfr. Cass. n.7681/2014, Cass. n.2532/2016).
Nel caso in esame, come evidenziato dal primo giudice, gli atti relativi all'accertamento della condotta illecita degli originari opponenti sono consistiti: 1) nell'esperimento di tentativo di conciliazione tra la ditta e la sig.ra conclusosi negativamente Parte_2 Parte_5 in data 29.09.2015; 2) l'accertamento ispettivo con la richiesta di ulteriore documentazione alla suddetta lavoratrice che, in data 29.02.2016, rilasciava precisazioni in ordine all'attività lavorativa svolta e forniva altresì le generalità dei testimoni;
3) in data 28.04.2016, venivano sentite le sig.re e dalle cui dichiarazioni erano emerse Persona_1 Parte_4 ulteriori irregolarità nell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta degli opponenti;
in data 26.05.2016 la signora , presentatasi presso i locali dell'Ispettorato Provinciale Pt_3
del Lavoro, rendeva un'ulteriore dichiarazione, corredata da tutta la documentazione ritenuta utile al procedimento ispettivo;
con Verbale interlocutorio del 26.05.2016, gli Ispettori invitavano la ditta a produrre, entro il 06.06.2016, la documentazione di lavoro inerente ai rapporti con le signore e;
in data 13.06.2016, la ditta consegnava un cd Per_1 Pt_4
contenente la documentazione richiesta.
Ne consegue che solo dopo la raccolta delle dichiarazioni di tutti i lavoratori ed esaminata la documentazione fornita dalla denunciante e dagli opponenti, gli ispettori erano posti in condizione di accertare, nel suo complesso, l'esatto quadro sanzionatorio e, quindi, in data
27.09.2016 concludevano le indagini provvedendo – di poi - alla notificazione del Verbale
Unico di accertamento in data 30.09.2016. Ne consegue che l'intero procedimento è stato
pagina 5 di 7 effettuato nel pieno rispetto della normativa in materia e che nessuna violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81 è stata effettuata, risultando assolutamente congruo il tempo trascorso tra la conclusione della predetta acquisizione - 13.06.2016 – e l'esame della documentazione e delle dichiarazioni acquisite conclusosi in data 27.09.2016, data in cui è stato redatto il Verbale
Unico di accertamento e notificazione, notificato “brevi manu” in data 30.09.2016.
A fronte di tale chiara motivazione si palesano, quindi, generiche e irrilevanti le censure mosse dagli odierni appellanti, posto che la riunione dei tre procedimenti riguardanti la stessa ditta datrice di lavoro non può assolutamente essere ritenuta illegittima ma anzi necessaria anche al fine di accertate complessivamente le effettive violazioni commesse.
Alla luce di tali elementi in atti, risulta quindi ragionevole il tempo complessivamente impiegato dall'amministrazione per provvedere alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto inerenti alle violazioni contestate, sicchè la notificazione della contestazione deve ritenersi tempestiva.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Deve rilevarsi che secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità e di merito nell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria il verbale di accertamento ha un valore probatorio variabile, per cui:
1. fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza margine di apprezzamento personale, nonché quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale;
2. fa fede fino a prova contraria per quanto concerne la veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi;
3. rappresenta comunque elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con altri elementi se manca la puntuale indicazione dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007).
Ne consegue che le dichiarazioni dei lavoratori fanno fede fino a prova contraria in ordine alla loro veridicità sostanziale e possono essere disattese solo in caso di loro motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario.
pagina 6 di 7 Era quindi onere degli odierni appellanti fornire la prova contraria in merito alla inattendibilità intrinseca delle suddette dichiarazioni, perché in contrasto con altri elementi acquisiti al giudizio, prova (e allegazione) assolutamente omessa nel corso del giudizio.
L'appello si palesa, quindi, manifestamente infondato con riferimento ai primi due motivi, con conseguente assorbimento del terzo (con cui è stata censurata la condanna alle spese del procedimento di prime cure, sul presupposto della fondatezza dei motivi di opposizione).
La sentenza gravata va confermata e parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni- pari a € 13.800,00 - rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000) in complessivi €
3.397 (di cui € 919 per fase di studio della controversia, € 777 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e – in proprio e quali soci Parte_1 Pt_1 amministratori della (quale obbligata in Parte_2
solido) - avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4712/2023 pubblicata in data
16.11.2023; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano come in motivazione;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 17/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 7 di 7