Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 7551/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7551/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 18.11.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAFUERI MARCELLO, mandato in calce all'originale dell'atto di citazione
-Attore-
CONTRO
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'AMBROSIO CP_1 C.F._2
ANGIOLINO, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 12.12.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 il sig. al fine di ottenere il risarcimento danni da inadempimento contrattuale, CP_1 chiedendo espressamente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere: A) accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1
e l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
B) condannare
[...]
al risarcimento dei danni subiti da a seguito dell'inadempimento, CP_1 Parte_1 da liquidarsi in euro 25.000,00, per le causali di cui in premessa, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo;
C) condannare il convenuto al pagamento di spese e onorari di causa in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
1
224, con il Sig. , titolare dell'omonima ditta corrente in Roggiano Gravina (CS), un CP_1 contratto avente ad oggetto compravendita di materiale lapideo (All. 1), nello specifico, uno stock di marmo di varie qualità e dimensioni nonché 10 rivestimenti di caminetti, per il prezzo complessivo a corpo di € 140.000,00 oltre iva, con l'impegno a ritirarla, da parte dell'acquirente, entro e non oltre la data del 31.08.2020.
Specificava che l'acquirente sig. aveva avuto la possibilità, prima della sottoscrizione CP_1 del suindicato contratto, di appurare sia la qualità che la quantità della merce, essendosi recato sul posto (nella azienda dell'attore), più volte, insieme al proprio personale.
Deduceva, quindi, che al momento della sottoscrizione del contratto, l'acquirente aveva versato la somma di € 3.000,00 in acconto sul prezzo (cfr. All. 1 citazione) e che successivamente, in esecuzione del contratto “effettuava 5 carichi con prelievo parziale del materiale venduto, versando, sempre in acconto, in data 27.01.2020 la somma di € 10.000,00, e nelle date del 03.02.2020, 10.02.2020, 17.02.2020, 02.03.2020, la complessiva somma di € 16.000,00 (€ 4.000,00 per ogni carico) per svariati quintali di merce dal valore di gran lunga superiore all'importo complessivo degli acconti versati, oltre a 15 cavallette in ferro” (cfr. All. 2 citazione), pagamenti che erano stati tutti regolarmente fatturati.
Evidenziava, inoltre, che, effettuati tali prelievi della merce, l'acquirente, non aveva più proceduto al ritiro della rimanenza della merce acquistata né al pagamento del prezzo residuo nel termine pattuito
(cfr. All. 4), non adempiendo, in tal modo, alla propria obbligazione, senza una reale motivazione e nonostante ripetuti solleciti verbali e attraverso messaggi telefonici anche con il sig. Testimone_1 figlio dell'acquirente (cfr. All.3 citazione).
Pertanto, deduceva che, in data 07.10.2020, a mezzo del suo procuratore legale, aveva inviato una missiva racc. a.r. all'acquirente, con la quale quest'ultimo, scaduto il termine pattuito, veniva diffidato all'adempimento del contratto, entro un ulteriore termine di giorni trenta, con l'avvertimento che in caso di inadempimento il contratto avrebbe dovuto considerarsi risolto in forza degli artt. 1453 e 1454
c.c. (cfr. all. 4).
Dato tale vano ed infruttuoso tentativo e la persistenza dell'inadempimento da parte dell'acquirente, da considerarsi grave ai sensi dell'art.1455 c.c., l'attore deduceva, quindi, di aver subito “danni diretti ed indiretti derivanti dal mancato guadagno (€ 15.000,00, quantificato per difetto), dal deperimento della merce (€ 5.000,00) e dalle spese di custodia di detti beni (€ 5.000,00), e quindi complessivamente quantificabili in euro 25.000,00” e, pertanto, invocava il risarcimento contrattuale, anche in presenza di un inadempimento parziale e della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1218
c.c..
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la domanda attrice perché infondata in fatto CP_1
e in diritto. In primo luogo, deduceva che, effettivamente, a fine anno 2019 ci fu “un'intesa” tra lui e il sig. e per la fornitura di materiale in marmo e pietra;
ed ancora Parte_1 CP_1 che aveva cominciato a versare a partire dal novembre 2019 acconti per complessivi euro 31.500,00, fino al marzo 2020, quando constatò che “il materiale fino ad allora fornito presentava grossolani ed evidenti difetti che lo rendevano inidoneo all'uso”. A tal proposito, sosteneva di aver contestato immediatamente ed intimato all'odierno attore lo stop della fornitura di materiale difettoso e quindi non commercializzabile ed inoltre, che le somme fino ad allora pagate coprivano abbondantemente il materiale prelevato.
2 Aggiungeva che l'accordo tra i due “andò in pausa essendo difficile sia la fornitura che conseguenzialmente il pagamento”, durante il periodo di lockdown totale del paese per via di pandemia Covid. Ciò posto chiedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:1) nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Il processo veniva istruito con i documenti prodotti dalle parti e tramite interrogatorio formale dell'attore e teste di parte attrice, sig. mentre il convenuto non si presentava per Testimone_2 rendere interrogatorio e non si presentavano neppure i testi ammessi di parte convenuta.
All'udienza civile del 18.11.2024, era presente solo parte attrice che precisava le conclusioni della causa riportandosi a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e dedotto negli scritti difensivi attorei ed insisteva per l'accoglimento della domanda, chiedendo che la causa venisse riservata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questo Giudice riservava la decisione, assegnando alle parti termine di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per il deposito di repliche.
All'esito dell'esame della comparsa conclusionale presentata da sola parte attrice, si pronuncia la presente sentenza.
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La domanda de quo è stata introdotta dal sig. al fine di richiedere la risoluzione, Parte_1 per inadempimento, del contratto, da lui stipulato in data 17.11.2019, in qualità di titolare della ditta individuale di lavorazione e commercio di marmi e pietre, “L'arte della pietra”, con il Sig. CP_1
, titolare dell'omonima ditta, avente ad oggetto la compravendita di materiale lapideo e il
[...] conseguente risarcimento del danno, individuato dall'attore nella somma di euro 25.000,00 per i danni diretti ed indiretti derivanti dal mancato guadagno (€ 15.000,00, quantificato per difetto), dal deperimento della merce (€ 5.000,00) e dalle spese di custodia di detti beni (€ 5.000,00).
Ebbene, individuato il thema decidendum, sotto il profilo istruttorio, all'esito del processo è emerso, anche per quanto non contestato da parte convenuta né in sede giudiziale, se non in maniera piuttosto generica, né in sede stragiudiziale in seguito alla diffida inviata e ricevuta (cfr. lettera racc.a.r. del
07.10.2020 allegata alla citazione) che le parti hanno effettivamente stipulato un contratto di compravendita di materiale lapideo, nello specifico uno stock di marmo di varie qualità e dimensioni nonché 10 rivestimenti di caminetti, per il prezzo complessivo a corpo di € 140.000,00 oltre iva, con l'impegno a ritirarlo, da parte dell'acquirente, entro e non oltre la data del 31.08.2020 (All. 1 citazione).
Il testo contrattuale sottoscritto da entrambe le parti e non disconosciuto da parte convenuta è stato prodotto da parte attrice e da esso chiaramente si deduce la volontà delle parti di vendere il materiale lapideo e di differire solo la consegna della res venduta e il pagamento del prezzo;
tanto si legge invero: Lizzano 17/11/2019 il sottoscritto titolare della ditta l'arte della pietra Parte_1 vende al signor via Carlo Alberto della Chiesa numero 43 Roggiano Gravina Cosenza CP_1 vendita stock di tutto il marmo presente sul piazzale compreso di blocchi compreso nel prezzo circa
10 rivestimenti di caminetti per un totale di euro 140.000 dico centoquaranta mila euro. Il materiale verrà caricato entro il mese di agosto 2020; alcuni materiali vengono lasciati a disposizione per completamento. Acconto euro 3000 dico tremila euro. Al primo carico conferire la somma di 11.005 dico undicimila e cinquecento euro.
3 Tale documento, si ribadisce non specificamente contestato da parte convenuta, che riconosce il rapporto intercorso tra le parti, è redatto su carta intestata dal sig. e sottoscritto Parte_1 da entrambe le parti ed è chiaramente idoneo a provare la avvenuta stipula di un contratto di compravendita di beni mobili che, come noto, non necessita di forme solenni.
Risulta dai documenti prodotti dall'attore, non contestati né disconosciuti da controparte, inoltre, che parte convenuta abbia prelevato parte della merce, in particolare 5 carichi con prelievo parziale del materiale venduto, oltre a 15 cavallette in ferro, in data 27.01.2020, 3.02.2020, 10.02.2020,
17.02.2020, 2.03.2020; sono allegati invero documenti di traporto a firma di Controparte_2 ed in favore di . CP_1
Il convenuto, inoltre, non disconosce di aver ricevuto parte della merce anzi sostiene di aver corrisposto la somma di euro 31.500 per tutta la merce ricevuta e produce fatture emesse dalla ditta di Alebarese per 24.400,00, oltre a fatture per pagamenti effettuati alla ditta di trasporto.
Ebbene, ciò posto in fatto, si rileva che il contratto prevedeva un termine per il ritiro della merce fissato entro agosto 2020 che non è stato rispettato dall'acquirente che ha addotto quale CP_1 giustificazione, in maniera generica, la mancanza di qualità della merce già ritirata come avrebbe già manifestato alla controparte in sede extra-giudiziale. Ha presentato dunque una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In diritto, si osserva che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20/01/2015 (Rv. 634361 – 01, Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, certamente nel caso de quo, vi è prova della fonte contrattuale e dell'inadempimento del che non ha ritirato la merce nel termine pattuito ma non vi è prova che la merce non avesse CP_1 qualità per essere commercializzata, come sostenuto da parte convenuta.
È chiaro, infatti, che il sig. non ha ritirato la merce nel termine pattuito nè in seguito CP_1 alla raccomandata del 07.10.2020 allegata alla citazione con cui si diffidava a ritirare la merce, ricevuta in data 16.10.2020, sicchè è accertato il suo inadempimento (neppure si offre di ritirarla in tale sede).
Non vi è prova invece del difetto di qualità della merce dedotto da parte convenuta nella propria comparsa, ove si legge genericamente “il materiale fino ad allora fornito presentava grossolani ed evidenti difetti che lo rendevano inidoneo all'uso”. Si osserva che si fa riferimento generico anche alle difficoltà conseguenti alla emergenza Covid senza alcuno sviluppo della deduzione.
In particolare, riguardo agli asseriti vizi della merce, si osserva che l'attore evidenzia che il convenuto non ha mai dedotto l'esistenza di vizi della cosa compravenduta, né prima o contestualmente alla
4 sottoscrizione del contratto, né durante i vari prelievi della merce effettuati successivamente, ma a distanza di 9 mesi dall'ultima avvenuta consegna, a mezzo pec datata 13.11.2020 del suo difensore
(cfr. allegato n.4 comparsa), in seguito, dunque, alla lettera di diffida all'adempimento inviata dall'attore al compratore in data 07.10.2020 e chiaramente oltre il termine per la denuncia di vizi del bene oggetto di vendita di cui all'art. 1495 c.c.
Si rileva che in atti parte convenuta allega una missiva del maggio 2020 a mezzo mail ma non si comprende se la stessa sia riferibile al contratto con non essendovi alcun riferimento ad Pt_1 esso (si fa riferimento ad un magazzino in Taranto e non in Lizzano); neppure vi è riferimento nell'indirizzo di posta elettronica del destinatario;
peraltro, parte convenuta produce il documento senza alcuna deduzione sul punto negli atti di causa.
Ed ancora, il convenuto non si è avvalso della prova per testi ammessa diretta proprio a dimostrare quanto allegato sulla qualità del bene compravenduto.
Ed invece, la prova orale assunta ha dimostrato che parte convenuta “aveva controllato e visionato sul posto (nell'azienda dell'attore), più volte, anche con l'ausilio di proprio personale, la qualità e quantità della merce, si impegnava a ritirarla entro e non oltre la data del 31.08.2020” (cfr. escussione del teste sig. , verbale del 26.06.23 ed interrogatorio formale del sig. Testimone_2
, verbale del 12.06.2023) e non risulta che in tali circostanze, lo stesso, abbia denunciato Pt_1 vizi/difetti della merce compravenduta. Non si ha motivo di dubitare della attendibilità di tali dichiarazioni.
Il convenuto, poi, al quale era deferito interrogatorio formale non si è presentato senza alcuna giustificazione. In tale interrogatorio gli si chiedeva di confermare che 3)- l'acquirente, dopo avere controllato e visionato sul posto (nell'azienda dell'attore), più volte, anche con l'ausilio di proprio personale, la qualità e quantità della merce, si impegnava a ritirarla entro e non oltre la data del
31.08.2020.
Tale fatto può considerarsi ammesso ex art. 232 c.p.c.; come noto, infatti, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo all'interrogatorio, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti. Tale disposizione non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. VI, n. 41643/2021;Cass. VI, 9436/2018; Cass. III, n. 6204/2016;Cass. I, n.
17719/2014; Cass. III, n. 3258/2007).
Ebbene, nel caso di specie la valutazione sulla qualità della merce e la circostanza che la stessa sia stata visionata prima di essere acquistata può ritenersi provata, considerato che vi sono altri elementi di prova a sostegno quali le dichiarazioni del teste escusso su richiesta di parte attrice, oltre all'interrogatorio formale dell'attore, come già evidenziato. Si deve evidenziare che la congruità della merce rispetto all'uso emerge dal fatto che dopo aver visionato la merce, l'acquirente ha effettuato ben ulteriori cinque prelievi tra febbraio e marzo 2020 senza contestare alcunchè. L'acquirente poi non precisa in cosa siano consistiti i difetti rilevati, essendo la eccezione formulata altresì in maniera del tutto generica.
Si ritiene quindi che l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta sia priva di ogni prova, avendo dimostrato l'attore come suo onere che la merce è stata consegnata a parte convenuta dopo essere stata visionata e accettata ed avendo il convenuto non dedotto specificatamente i vizi
5 della merce acquistata e soprattutto avendo effettuato cinque carichi della merce e successivi pagamenti, dai quali deve presumersi che abbia ritenuto la merce qualitativamente idonea all'uso; ed inoltre, l'eccezione è stata sollevata solo dopo la richiesta di adempimento di parte venditrice.
Sussistono, di conseguenza, tutti i presupposti per dar luogo all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c., essendo provato l'inadempimento contrattuale da parte del sig. che non ha ritirato senza alcuna giustificazione la merce vendutagli come pattuito in CP_1 contratto non solo al 30 agosto 2020 ma neppure dopo la diffida di parte attrice del 7.11.2020 ed avendo il creditore esercitato il proprio diritto potestativo alla risoluzione, comunicando la volontà di avvalersene, già proprio tramite la suindicata missiva, oltre che con la proposizione della presente citazione in giudizio.
L'inadempimento può certamente considerarsi grave ex art. 1455 c.c., il quale dispone che “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Come noto, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, quale questione di fatto la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. n.
12182/2020; Cass. n. 6401/2015), deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. n.
22521/2011; Cass. n. 1227/2006).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'inadempimento sia grave considerando che riguarda la obbligazione principale del contratto ovvero il ritiro della merce e il pagamento del residuo prezzo e dando rilievo allo stato soggettivo del venditore, imprenditore commerciale, che seppur si ammettesse pagata tutta la merce ritirata, avrebbe subito comunque un pregiudizio derivante dalla immobilizzazione della merce che non è stata venduta a terzi pur in mancanza di ricavo, in attesa delle decisioni della controparte contrattuale.
Il contratto in atti deve quindi essere risolto per grave inadempimento dell'acquirente CP_1
Parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno, allegando un danno da custodia, da deterioramento della merce e da mancato guadagno.
Ebbene, in diritto, l'art. 1218 del codice civile dispone che: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
L'inadempimento contrattuale è così condizione necessaria affinché possa darsi luogo a condanna al risarcimento del danno, rappresentando quest'ultimo la sanzione comminata dalla legge per l'illecito civile contrattuale, pur se subordinata all'accertamento in concreto della effettiva esistenza di un danno risarcibile: “In caso di accertata inadempienza contrattuale, la prova del danno, di cui si chiede il risarcimento, non è in re ipsa, ma deve essere fornita dall'interessato in quanto la potenziale esistenza del danno stesso non comporta necessariamente la concreta esistenza di esso” (Cass. Civ.
Sez.I sent.n.684 del 04-03-1968).
L'azione risarcitoria, pertanto, è autonoma rispetto tanto all'azione di risoluzione del contratto, esperibile solo quando l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., quanto all'azione di adempimento coattivo delle obbligazioni restate inadempiute dal
6 contraente infedele, potendo l'azione risarcitoria essere anche proposta indipendentemente da questa ma sempre che nella ipotesi in cui un danno concreto vi sia.
Ciò posto, nella fattispecie de qua, parte attrice chiede a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 25.000,00 per i danni diretti ed indiretti derivanti dal mancato guadagno (€ 15.000,00, quantificato per difetto), dal deperimento della merce (€ 5.000,00) e dalle spese di custodia di detti beni (€ 5.000,00).
Orbene, nell'attività di quantificazione dell'ammontare del risarcimento del danno dipendente da un inadempimento contrattuale ci si deve riferire a diversi criteri. In particolare, l'art. 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Si deve evidenziare, allora, che manca qualsiasi prova del richiesto danno da deperimento della merce, posto che andavano provate dall'attore le condizioni della merce prima della vendita e quelle dopo l'inadempimento del convenuto, mentre nel caso de quo, l'attore non ha fornito alcuna prova in merito- si tratta peraltro di marmo andava quantomeno indicato in cosa è consistito tale deperimento.
Allo stesso modo il danno da custodia. Non vi è nessuna prova del pregiudizio in concreto subito allegato in termini assolutamente generici, non indicandosi ad esempio il luogo di custodia ovvero la necessità di pagare un canone per il deposito della merce, sicchè nessun pregiudizio connesso alla custodia della merce non ritirata nei termini da parte acquirente è allegato e poi provato.
In riferimento al mancato guadagno (lucro cessante), l'attore allega che poteva guadagnare altri euro
15.000,00, perchè pattuita la vendita di tutta la merce ma non gli ha potuti effettivamente guadagnare, dato il comportamento inadempiente del convenuto che ha versato solo la somma di euro 25.000 pur avendo asportato una merce di valore superiore. Di tale ultima circostanza non ha dato idonea prova.
Si ritiene però che l'immobilizzazione della merce in attesa del ritiro di parte acquirente abbia creato un pregiudizio a parte venditrice e abbia alla stessa impedito di guadagnare, considerato che è un imprenditore commerciale.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Nel caso de quo, se la parte avesse adempiuto al ritiro della merce e al pagamento dell'intero prezzo pari a euro 140.000,00 parte attrice avrebbe ottenuto tutto il margine di guadagno prospettato con la vendita che deriva dalla differenza tra il costo di acquisto del materiale lapideo e la somma di euro
140.000 quale prezzo che avrebbe ricevuto.
L'attore però non fornisce il prezzo di acquisto della merce da vendere al occorre poi CP_1 considerare che lo stesso permane nella disponibilità del materiale lapideo non ritirato;
sicchè il pregiudizio subito risente di tali considerazioni.
7 Si ritiene opportuna, allora, una liquidazione equitativa del danno provato, ed infatti “Il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cassazione civile sez. III, 12/01/2023, n.648).
Ebbene, considerato che la parte avrebbe ottenuto dal pagamento integrale del prezzo ulteriori
108.500 euro al 30 agosto 2020 se la parte acquirente avesse adempiuto (considerato che parte acquirente afferma di aver versato 31.500,00 e tale affermazione non è contestata da parte attrice) si ritiene di liquidare la somma di euro 2.000,00 applicando un margine di guadagno pari al 2%, individuato in via equitativa a ristorare il pregiudizio patrimoniale subito per non aver ottenuto il guadagno prospettato dalla vendita, ridotto poiché la parte ha conservato comunque la disponibilità del materiale.
Alla luce delle suindicate motivazioni, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta. Deve quindi accertarsi l'inadempimento contrattuale grave imputabile al sig. e di CP_1 conseguenza dichiararsi la risoluzione contrattuale del contratto di compravendita intercorso tra le parti ex art. 1453 c.c., con condanna del al risarcimento del danno quantificato in via CP_1 equitativa nell'importo di euro 2.000,00, per il mancato guadagno derivante dall'inadempimento di parte oltre interessi legali dalla domanda. CP_1
SPESE DEL GIUDIZIO
Alla luce dell'esito globale della lite e del comportamento processuale ed extraprocessuale di parte convenuta, questo Giudice ritiene di pronunciarsi in ordine alla soccombenza del sig. CP_1 in punto di spese di giudizio ex art. 91 c.p.c., che si liquidano in € 2.127,00, oltre rimborso forfettario,
CAP ed IVA e altri accessori di legge se dovuti, liquidati per la fase di studio, introduttiva, istruttoria secondo parametri medi e minimi per decisionale, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate. Le spese devono distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta in quanto anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica
Rotondo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
- DICHIARA la risoluzione del contratto di vendita del 17.11.2019 intercorso fra le parti in causa,
ACCERTATO il grave inadempimento contrattuale imputabile al sig. ; CP_1
8 - CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice CP_1 Parte_1
della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di
[...] risarcimento del danno, come indicato in parte motiva;
- CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice CP_1 Parte_1 delle spese e competenze legali di questo giudizio, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed
[...]
€ 2.127,00, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, per onorari, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, 06.06.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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