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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 1012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice est.
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012 /2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MONTI FRANCESCA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] , CF Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARCAMONE VINCENZO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/01/2022 esponeva 1. Di aver Controparte_1
contratto matrimonio il 02.10.1988 con il resistente dalla cui unione nascevano i figli
[...] , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]; 2 che da Per_1 Persona_2 tempo i coniugi non avevano un'unione affettiva e sentimentale essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro da quando il aveva iniziato ad avere una vita parallela con CP_2
l'ausilio dei social network;
3 che il aveva abbandonato la casa coniugale nel settembre CP_2
2019 disinteressandosi completamente delle esigenze familiari;
4. Che la figlia lavorava con Per_1
contratto a tempo indeterminato con qualifica di centralinista mentre il figlio era Per_2
occupato con un lavoro a progetto, ma che a causa della pandemia la figlia era stata collocata Per_1
in cassa integrazione e avendo ultimato il percorso di formazione era disoccupato;
5 che Per_2
il svolgeva la professione di bagnino con impiego lavorativo semestrale e che svolgeva CP_2 attività saltuarie nell'edilizia; 6 che la ricorrente non percepiva alcuna retribuzione e non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa delle proprie condizioni di salute.
Tanto innanzi premesso la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale stante l'abbandono del tetto coniugale da parte del , porre a carico del un assegno mensile di euro 900,00 a titolo di CP_2 CP_2
mantenimento in favore dei figli non economicamente autosufficienti e del coniuge, porre a carico del il pagamento delle utenze domestiche nella misura del 50%. CP_2
In data 24.03.2022 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva :
1. Che la ricorrente per sua scelta e senza imposizione alcuna, avendo la possibilità di abitare nella casa di proprietà del resistente, aveva sempre rifiutato di andare a lavorare e che oggi ella era in età pensionabile, 2. Di non aver mai avuto alcuna vita parallela e di essersi sempre dedicato alla famiglia e con il passare del tempo la ricorrente aveva manifestato disaffezione sgretolando pian piano l'unione affettiva e sentimentale facendo venir meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
3. Che sin dal suo allontanamento dalla casa coniugale egli aveva continuato a farsi carico di tutte le utenze domestiche oltre alle imposte dovute per l'immobile di cui era proprietario ed abitato dalla ricorrente e dai figli;
4. Che a causa della pandemia il suo reddito aveva subito un decremento e che, una volta perso il lavoro stagionale da bagnino egli abbia lavorato nell'edilizia anche se tale settore di impiego risultava più gravoso per le patologie da cui era affetto;
5.che l'abbandono della casa coniugale risalente al 2019 era stato causato da una forte lite con la ricorrente in occasione della quale la ricorrente ed il figlio avevano aggredito fisicamente il resistente costretto quindi ad abbandonare la casa coniugale per trovare riparo presso lo stabilimento balneare ove all'epoca lavorava;
6. Alla chiusura dello stabilimento balneare egli era stato costretto a ricoverarsi presso l'abitazione sita in Forio alla Via Costa n.56 senza avere neppure la possibilità di prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
7 Di essere comproprietario insieme alla ricorrente della casa sita in Forio alla Via Costa n.56 e di non opporsi acchè la ricorrente insieme ai figli continuasse ad abitare nella casa coniugale sita in Ischia alla Via Roma n.14, fermo restando la propria permanenza presso l'abitazione sita in Forio alla Via
Costa n.56; 8 che i figli e liberamente avevano deciso di non proseguire gli studi Per_1 Per_2
e che si trovavano nelle condizioni di lavorare. Infatti il figlio era stato assunto a tempo Per_2
indeterminato presso il comune di Ischia in qualità di geometra mentre la figlia , risultava Per_1
dipendente della ditta Orkestra s.r.l.; 8. Che le attuali condizioni economiche non gli avrebbero consentito di versare un assegno di mantenimento nella misura richiesta dalla ricorrente dovendo egli provvedere al pagamento delle utenze della casa coniugale ove risultavano domiciliati la moglie ed i figli nonché alle utenze dell'abitazione di Via Costa n.56 ove egli si era stabilito in seguito alla separazione di fatto;
9 che la richiesta di mantenimento per la ricorrente, se ritenuta ammissibile, procedibile e fondata, doveva essere necessariamente adeguata e proporzionata sia alle capacità economiche dei coniugi ma anche alle capacità lavorative degli stessi.
Tanto premesso il resistente chiedeva di dichiarare la separazione dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito, rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, rigettare la domanda di assegno di mantenimento per i figli, rigettare la domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente e, in caso di accoglimento, commisurarlo secondo i parametri di legge.
All'udienza presidenziale del 31.03.2022 i coniugi comparivano personalmente e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione il Presidente, con ordinanza del 06.04.2022, così provvedeva : “ …1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
2) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente alla figlia , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3) avuto riguardo agli aspetti Per_1
economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi (la ricorrente è in età non lavorativa e non percepisce alcun reddito, laddove il resistente percepisce un reddito di circa € 1.000,00 mensili); tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 450,00 complessivi
l'importo dovuto dal resistente a titolo di contributo per il mantenimento delle ricorrente (€ 200,00 mensili) e della figlia (€ 250,00 mensili) oltre il 50% delle spese straordinarie di Per_1 quest'ultima come individuate da protocollo locale;
tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat…” A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice istruttore ed istruita a mezzo di produzione documentale.
All'esito dell'udienza cartolare del 17.11.2022, previo rigetto delle istanze istruttorie, il Giudice
Istruttore, così provvedeva : “Dato atto che, quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , trentenne, la stessa è fondata: sul punto si evidenzia Per_1 che da tempo è cessato l'obbligo formativo a carico dei genitori, non avenedo la predetta intrapreso studi universitari, ed avendo la stessa lavorato stabilmente per tempo rilevante alle dipendenze di azienda commerciale;
sotto tale, ultimo profilo, dovendosi dunque ritenere accertato lo stabile inserimento nel mondo del lavoro della predetta , a nulla rileva la circostanza del Per_1
successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come rinveniente nella documentazione agli atti a far data dal 1.3.2022, non operando alcun meccanismo di reviviscenza del diritto al mantenimento atteso il pregresso e stabile inserimento nel mondo del lavoro, con qualifica e mansioni coerenti con il proprio profilo professionale e con il proprio percorso di studi;
vige pertanto in modo chiaro ed oggettivo il principio di autoresponsabilità a carico della predetta figlia, sia in relazione alla sua età anagrafica , che alle pregresse e stabili esperienze lavorative che ne hanno determinato in ogni caso un inserimento nel mondo del lavoro, a prescindere dalle circostanze poi sopravvenute sul singolo impiego reperito e cessato, - Rilevato pertanto che debba preliminarmente revocarsi l'obbligo di mantenimento in parola, e conseguentemente revocarsi la assegnazione della casa coniugale., Dato atto che le prove orali richieste da entrambe le parti appaiono nel complesso, generiche, irrilevanti rispetto alle domande, contenenti valutazioni inammissibili ed in parte vertenti su circostanze documentali,- Rilevata la necessità, prima della conclusione del giudizio, di una comparizione personale dei coniugi, al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio circa le condizioni reddituali della ricorrente, per la quale va confermato in questa sede il diritto al mantenimento da parte del coniuge, e in relazione all'utilizzo dei due immobili in questione, per il quale, sin da ora, si evidenzia la neceessità che lo stesso sia regolato sulla base dei titoli di proprietà, in assenza di provvedimenti di assegnazione che possano sovrapporsi nella loro efficacia ai titoli medesimi,”
All'udienza del 14.02.2023 le parti chiedevano breve rinvio per bonario componimento della controversia e, dato atto che con note di trattazione scritta per l'udienza del 23.03.2023 le parti non erano addivenute ad una composizione della lite, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con comparsa del 28.02.2025 parte ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore di 400,00€ e la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti di
500,00€ a carico del resistente.
Con comparsa del 28.04.2025 parte resistente concludeva chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, con addebito della separazione alla stessa, il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Ischia alla Via Roma n.14, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per i figli, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e, in caso di accoglimento, commisurarlo secondo i parametri di legge.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass.
Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio parte ricorrente non abbia fornito prova adeguata dei comportamenti dedotti a carico dell'altro coniuge trasgressivi dei doveri coniugali.
Ed invero in presenza di reciproche contestazioni delle avverse deduzioni e non avendo alcuna delle parti avanzato alcuna richiesta di prova , s'impone il rigetto delle rispettive domande di addebito. Quanto alla domanda di addebito formulata da parte resistente con comparsa conclusionale, la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Sulla domanda di contributo al mantenimento della ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta da per Controparte_1
se stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n.
26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I
n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va considerato che ha Controparte_1
dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e che parte avversa non ha contestato tale circostanza. Pertanto, il Tribunale ritiene tutt'ora sussistente tra i coniugi un oggettivo divario economico tale da giustificare il riconoscimento dell'an della pretesa attorea.
In ordine al quantum, tenuto conto della lunga durata della convivenza coniugale , del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la gestione degli introiti familiari, del godimento a titolo gratuito della ex casa familiare, il Tribunale ritiene congrua la somma mensile di € 200,00 stabilita in sede presidenziale.
Detta somma, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, sarà corrisposta da a entro e non oltre il Controparte_2 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese.
Sulla domanda di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
In riferimento alla reiterata domanda di parte ricorrente, volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni, ritiene il Collegio che la stessa vada rigettata.
Prima di passare all'esame del merito, giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni.
Ed invero i Supremi Giudici hanno stabilito che: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 23673/2006;
4765/2002). E d'altra parte la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica o, comunque, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004). Questo quadro normativo è stato sostanzialmente recepito dal nuovo art. 155 quinquies cod. civ. introdotto dalla L. n. 54 del 2006, secondo cui "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio di confermare quanto già disposto con provvedimento del 17.11.2022 in quanto, con riferimento alla figlia
[...]
di anni 32, si evidenzia che da tempo risulta cessato l'obbligo formativo a carico dei Per_1
genitori, non avendo la predetta intrapreso studi universitari, ed avendo la stessa lavorato stabilmente per tempo rilevante alle dipendenze di azienda commerciale.
Quanto al figlio , di anni 30, essendo egli divenuto economicamente Persona_2
autosufficiente come dichiarato dai coniugi in sede di udienza presidenziale in quanto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritiene il Collegio di considerare definitivamente cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento da parte dei genitori.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Quanto a tale statuizione si ritiene di confermare quanto già disposto in via provvisoria, e, in assenza di prole di età minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente da tutelare, va confermata anche in questa sede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Sul punto, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte, condivisa dal Collegio,
l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico (cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; Sez. 1,
n. 18440 del 01/08/2013; Cass. Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), e non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del 2013; Cass. Sez. I n. 18076 del
20.08.2014).
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione, della parziale soccombenza delle parti in ordine alle rispettive ulteriori domande, ricorrono giusti motivi per compensare tra le stesse le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
Controparte_1
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_2 Parte_1
la somma mensile di 200,00€ a titolo di assegno di mantenimento da corrispondersi
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT come per legge da giugno 2026;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 53, parte II , S. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice est.
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012 /2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MONTI FRANCESCA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] , CF Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARCAMONE VINCENZO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/01/2022 esponeva 1. Di aver Controparte_1
contratto matrimonio il 02.10.1988 con il resistente dalla cui unione nascevano i figli
[...] , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]; 2 che da Per_1 Persona_2 tempo i coniugi non avevano un'unione affettiva e sentimentale essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro da quando il aveva iniziato ad avere una vita parallela con CP_2
l'ausilio dei social network;
3 che il aveva abbandonato la casa coniugale nel settembre CP_2
2019 disinteressandosi completamente delle esigenze familiari;
4. Che la figlia lavorava con Per_1
contratto a tempo indeterminato con qualifica di centralinista mentre il figlio era Per_2
occupato con un lavoro a progetto, ma che a causa della pandemia la figlia era stata collocata Per_1
in cassa integrazione e avendo ultimato il percorso di formazione era disoccupato;
5 che Per_2
il svolgeva la professione di bagnino con impiego lavorativo semestrale e che svolgeva CP_2 attività saltuarie nell'edilizia; 6 che la ricorrente non percepiva alcuna retribuzione e non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa delle proprie condizioni di salute.
Tanto innanzi premesso la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale stante l'abbandono del tetto coniugale da parte del , porre a carico del un assegno mensile di euro 900,00 a titolo di CP_2 CP_2
mantenimento in favore dei figli non economicamente autosufficienti e del coniuge, porre a carico del il pagamento delle utenze domestiche nella misura del 50%. CP_2
In data 24.03.2022 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva :
1. Che la ricorrente per sua scelta e senza imposizione alcuna, avendo la possibilità di abitare nella casa di proprietà del resistente, aveva sempre rifiutato di andare a lavorare e che oggi ella era in età pensionabile, 2. Di non aver mai avuto alcuna vita parallela e di essersi sempre dedicato alla famiglia e con il passare del tempo la ricorrente aveva manifestato disaffezione sgretolando pian piano l'unione affettiva e sentimentale facendo venir meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
3. Che sin dal suo allontanamento dalla casa coniugale egli aveva continuato a farsi carico di tutte le utenze domestiche oltre alle imposte dovute per l'immobile di cui era proprietario ed abitato dalla ricorrente e dai figli;
4. Che a causa della pandemia il suo reddito aveva subito un decremento e che, una volta perso il lavoro stagionale da bagnino egli abbia lavorato nell'edilizia anche se tale settore di impiego risultava più gravoso per le patologie da cui era affetto;
5.che l'abbandono della casa coniugale risalente al 2019 era stato causato da una forte lite con la ricorrente in occasione della quale la ricorrente ed il figlio avevano aggredito fisicamente il resistente costretto quindi ad abbandonare la casa coniugale per trovare riparo presso lo stabilimento balneare ove all'epoca lavorava;
6. Alla chiusura dello stabilimento balneare egli era stato costretto a ricoverarsi presso l'abitazione sita in Forio alla Via Costa n.56 senza avere neppure la possibilità di prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
7 Di essere comproprietario insieme alla ricorrente della casa sita in Forio alla Via Costa n.56 e di non opporsi acchè la ricorrente insieme ai figli continuasse ad abitare nella casa coniugale sita in Ischia alla Via Roma n.14, fermo restando la propria permanenza presso l'abitazione sita in Forio alla Via
Costa n.56; 8 che i figli e liberamente avevano deciso di non proseguire gli studi Per_1 Per_2
e che si trovavano nelle condizioni di lavorare. Infatti il figlio era stato assunto a tempo Per_2
indeterminato presso il comune di Ischia in qualità di geometra mentre la figlia , risultava Per_1
dipendente della ditta Orkestra s.r.l.; 8. Che le attuali condizioni economiche non gli avrebbero consentito di versare un assegno di mantenimento nella misura richiesta dalla ricorrente dovendo egli provvedere al pagamento delle utenze della casa coniugale ove risultavano domiciliati la moglie ed i figli nonché alle utenze dell'abitazione di Via Costa n.56 ove egli si era stabilito in seguito alla separazione di fatto;
9 che la richiesta di mantenimento per la ricorrente, se ritenuta ammissibile, procedibile e fondata, doveva essere necessariamente adeguata e proporzionata sia alle capacità economiche dei coniugi ma anche alle capacità lavorative degli stessi.
Tanto premesso il resistente chiedeva di dichiarare la separazione dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito, rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, rigettare la domanda di assegno di mantenimento per i figli, rigettare la domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente e, in caso di accoglimento, commisurarlo secondo i parametri di legge.
All'udienza presidenziale del 31.03.2022 i coniugi comparivano personalmente e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione il Presidente, con ordinanza del 06.04.2022, così provvedeva : “ …1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
2) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente alla figlia , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3) avuto riguardo agli aspetti Per_1
economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi (la ricorrente è in età non lavorativa e non percepisce alcun reddito, laddove il resistente percepisce un reddito di circa € 1.000,00 mensili); tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 450,00 complessivi
l'importo dovuto dal resistente a titolo di contributo per il mantenimento delle ricorrente (€ 200,00 mensili) e della figlia (€ 250,00 mensili) oltre il 50% delle spese straordinarie di Per_1 quest'ultima come individuate da protocollo locale;
tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat…” A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice istruttore ed istruita a mezzo di produzione documentale.
All'esito dell'udienza cartolare del 17.11.2022, previo rigetto delle istanze istruttorie, il Giudice
Istruttore, così provvedeva : “Dato atto che, quanto alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , trentenne, la stessa è fondata: sul punto si evidenzia Per_1 che da tempo è cessato l'obbligo formativo a carico dei genitori, non avenedo la predetta intrapreso studi universitari, ed avendo la stessa lavorato stabilmente per tempo rilevante alle dipendenze di azienda commerciale;
sotto tale, ultimo profilo, dovendosi dunque ritenere accertato lo stabile inserimento nel mondo del lavoro della predetta , a nulla rileva la circostanza del Per_1
successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come rinveniente nella documentazione agli atti a far data dal 1.3.2022, non operando alcun meccanismo di reviviscenza del diritto al mantenimento atteso il pregresso e stabile inserimento nel mondo del lavoro, con qualifica e mansioni coerenti con il proprio profilo professionale e con il proprio percorso di studi;
vige pertanto in modo chiaro ed oggettivo il principio di autoresponsabilità a carico della predetta figlia, sia in relazione alla sua età anagrafica , che alle pregresse e stabili esperienze lavorative che ne hanno determinato in ogni caso un inserimento nel mondo del lavoro, a prescindere dalle circostanze poi sopravvenute sul singolo impiego reperito e cessato, - Rilevato pertanto che debba preliminarmente revocarsi l'obbligo di mantenimento in parola, e conseguentemente revocarsi la assegnazione della casa coniugale., Dato atto che le prove orali richieste da entrambe le parti appaiono nel complesso, generiche, irrilevanti rispetto alle domande, contenenti valutazioni inammissibili ed in parte vertenti su circostanze documentali,- Rilevata la necessità, prima della conclusione del giudizio, di una comparizione personale dei coniugi, al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio circa le condizioni reddituali della ricorrente, per la quale va confermato in questa sede il diritto al mantenimento da parte del coniuge, e in relazione all'utilizzo dei due immobili in questione, per il quale, sin da ora, si evidenzia la neceessità che lo stesso sia regolato sulla base dei titoli di proprietà, in assenza di provvedimenti di assegnazione che possano sovrapporsi nella loro efficacia ai titoli medesimi,”
All'udienza del 14.02.2023 le parti chiedevano breve rinvio per bonario componimento della controversia e, dato atto che con note di trattazione scritta per l'udienza del 23.03.2023 le parti non erano addivenute ad una composizione della lite, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con comparsa del 28.02.2025 parte ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore di 400,00€ e la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti di
500,00€ a carico del resistente.
Con comparsa del 28.04.2025 parte resistente concludeva chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, con addebito della separazione alla stessa, il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Ischia alla Via Roma n.14, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per i figli, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e, in caso di accoglimento, commisurarlo secondo i parametri di legge.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass.
Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio parte ricorrente non abbia fornito prova adeguata dei comportamenti dedotti a carico dell'altro coniuge trasgressivi dei doveri coniugali.
Ed invero in presenza di reciproche contestazioni delle avverse deduzioni e non avendo alcuna delle parti avanzato alcuna richiesta di prova , s'impone il rigetto delle rispettive domande di addebito. Quanto alla domanda di addebito formulata da parte resistente con comparsa conclusionale, la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Sulla domanda di contributo al mantenimento della ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta da per Controparte_1
se stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n.
26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I
n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va considerato che ha Controparte_1
dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e che parte avversa non ha contestato tale circostanza. Pertanto, il Tribunale ritiene tutt'ora sussistente tra i coniugi un oggettivo divario economico tale da giustificare il riconoscimento dell'an della pretesa attorea.
In ordine al quantum, tenuto conto della lunga durata della convivenza coniugale , del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la gestione degli introiti familiari, del godimento a titolo gratuito della ex casa familiare, il Tribunale ritiene congrua la somma mensile di € 200,00 stabilita in sede presidenziale.
Detta somma, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, sarà corrisposta da a entro e non oltre il Controparte_2 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese.
Sulla domanda di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
In riferimento alla reiterata domanda di parte ricorrente, volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni, ritiene il Collegio che la stessa vada rigettata.
Prima di passare all'esame del merito, giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni.
Ed invero i Supremi Giudici hanno stabilito che: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 23673/2006;
4765/2002). E d'altra parte la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica o, comunque, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004). Questo quadro normativo è stato sostanzialmente recepito dal nuovo art. 155 quinquies cod. civ. introdotto dalla L. n. 54 del 2006, secondo cui "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio di confermare quanto già disposto con provvedimento del 17.11.2022 in quanto, con riferimento alla figlia
[...]
di anni 32, si evidenzia che da tempo risulta cessato l'obbligo formativo a carico dei Per_1
genitori, non avendo la predetta intrapreso studi universitari, ed avendo la stessa lavorato stabilmente per tempo rilevante alle dipendenze di azienda commerciale.
Quanto al figlio , di anni 30, essendo egli divenuto economicamente Persona_2
autosufficiente come dichiarato dai coniugi in sede di udienza presidenziale in quanto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritiene il Collegio di considerare definitivamente cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento da parte dei genitori.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Quanto a tale statuizione si ritiene di confermare quanto già disposto in via provvisoria, e, in assenza di prole di età minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente da tutelare, va confermata anche in questa sede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Sul punto, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte, condivisa dal Collegio,
l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico (cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; Sez. 1,
n. 18440 del 01/08/2013; Cass. Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), e non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del 2013; Cass. Sez. I n. 18076 del
20.08.2014).
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione, della parziale soccombenza delle parti in ordine alle rispettive ulteriori domande, ricorrono giusti motivi per compensare tra le stesse le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
Controparte_1
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_2 Parte_1
la somma mensile di 200,00€ a titolo di assegno di mantenimento da corrispondersi
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT come per legge da giugno 2026;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 53, parte II , S. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino