Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 6 ottobre 2021
Commentari • 2
- 1. Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici tra logica del risultato e tutela della parità di trattamento (commento a Cons. Stato, Sez. V, 21…Saul Monzani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici tra logica del risultato e tutela della parità di trattamento (commento a Cons. Stato, Sez. V, 21…Saul Monzani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Saul Monzani Sommario: 1. Doverosità e margini applicativi del soccorso istruttorio. - 2. L'ampliamento dell'operatività del soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica: dal d.lgs. 50/2016 al d.lgs. 36/2023. - 3. Il caso deciso dal Consiglio di Stato: i rischi di un'eccessiva dilatazione dell'istituto. 1. Doverosità e margini applicativi del soccorso istruttorio. La sentenza in commento offre taluni spunti interessanti in tema di soccorso istruttorio. Tale istituto giuridico, come meglio si dirà infra, appare in costante evoluzione, in ragione sia degli interventi legislativi susseguitisi nel tempo, sia dei molteplici spunti offerti dalla giurisprudenza: occorre infatti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 26/03/2021, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00150/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00258/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2021, proposto da
Verdimpianti S.R.L Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Paolo Basso, Marco De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Green Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Antonucci, Silvia Calzolari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Donato Antonucci in Perugia, via XIV Settembre 69;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento di esclusione - e delle motivazioni in esso contenute - della ditta Verdimpianti S.r.l. dalla “procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dei presidi ospedalieri aziendali e delle aree territoriali dell'Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica “SINTEL” (gara SIMOG n. 7757777 - C.I.G. 8293832EAB - ID Sintel 129739865) comunicato alla deducente su piattaforma Sintel il 4 febbraio 2021;
b) del verbale di gara del 2 febbraio 2021 - trasmesso su piattaforma Sintel il 4.2. successivo, in una alla comunicazione di esclusione - e delle motivazioni in esso contenute in particolare nella parte in cui si legge che la Verdimpianti S.r.l. sarebbe stata esclusa in quanto nella sua offerta economica avrebbe indicato il ribasso del 38,92% sui prezzi di listino di riferimento per eventuali interventi di manutenzione extra appalto limitandosi a richiamare il “Listino prezzi Assoverde ultimo aggiornamento”, “… senza tuttavia fornire ulteriori dati ed elementi per identificare lo stesso, non consentendo la consultazione del documento”; e ancora “… La ditta non ha allegato il listino/elenco prezzi richiesto ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare di gara. Alla luce dei rilievi testé riportati, il R.U.P. rilevato ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare di gara, che l'offerta è incompleta, dispone l'esclusione della ditta Verdimpianti s.r.l. società unipersonale dalla procedura di gara in oggetto”;
c) della nota - Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale” - prot. n. 10456 del Piave 22 febbraio 2021 e delle motivazioni in essa contenute con cui la stazione appaltante ha ribadito “… l'esclusione di Codesta TT per i motivi indicati nel relativo verbale del 02.02.2021 a cui si rinvia e di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta Green Service s.r.l., con sede in Deruta (PG), per la durata di 36 mesi, con riserva di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per l'importo complessivo triennale pari a € 285.157,59 (al netto dell'onere dell'iva)”;
d) della deliberazione dirigenziale a firma del Commissario dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale” n. 139 del 19.2.2021 - trasmessa alla deducente su piattaforma Sintel il 23.2.2021 - con cui l'Amministrazione aggiudicatrice ha approvato i verbali di gara e ha definitivamente aggiudicato la procedura selettiva di cui è causa alla ditta Green Service S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 03045840547)
e) dei verbali tutti redatti dal seggio di gara nel corso della procedura selettiva di cui trattasi;
f) del contratto d'appalto mai trasmesso, né comunicato alla deducente ove nelle more fosse stato sottoscritto tra l'Amministrazione intimata e la controinteressata;
g) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dalla stazione appaltante in relazione alla procedura selettiva di cui qui si controverte
E PER LA DECLARATORIA
di annullamento del provvedimento di esclusione della ditta Verdimpianti S.r.l. e dell'aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore di Green Service S.r.l. e conseguente inefficacia - ex artt. 122 e 124, co. 2, cod. proc. amm. - del contratto d'appalto ove fosse già stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la controinteressata
NONCHE' PER LA CONDANNA
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell'esclusione comminata ai danni della ditta Verdimpianti S.r.l. e riammissione della sua offerta al prosieguo delle operazioni di gara, annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara de qua disposta in favore di Green Service S.r.l., rideterminazione della graduatoria finale e conseguente riaggiudicazione della commessa in favore dell'odierna ricorrente ovvero, per il caso in cui il contratto di appalto di cui qui si controverte fosse già stato sottoscritto tra la stazione appaltante intimata e la controinteressata con il subentro della ditta Verdimpianti S.r.l. nell'esecuzione dello stesso previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, co. 2, cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Green Service S.r.l. e di Azienda Ulss 4 Veneto Orientale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, parte ricorrente ha dichiarato, come da verbale, di rinunciare alla domanda cautelare a fronte della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, compatibilmente con la disponibilità dei ruoli;
atteso che le parti resistenti nulla hanno opposto al riguardo;
ritenuto, pertanto, di dover dare atto di tale rinuncia e di fissare l’udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data del 22 settembre 2021, ore di rito;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), dà atto della rinuncia alla domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 settembre 2021, ore di rito.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO