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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.T. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. R. G. 525/2020, passata in decisione all'udienza del 26.11.2025, tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Paglialunga in virtù mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i., opponente c o n t r o
rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Maci e R. Benfatto, in virtù mandato a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta, opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2584/2019 (R.G n. 9454/2019)
La presente opposizione al decreto ingiuntivo sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
ha richiesto a questo Tribunale, con la domanda monitoria indicata in epigrafe, Controparte_1 che fosse ingiunto alla sorella il pagamento della somma di Euro 13.651,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda, sostenendo di avere effettuato dei lavori edili nell' interesse della sorella, descritti nelle fatture n. 16 del 24.11.2016 dell'importo di €.5.165,60, n. 4 del 25.05.2018 dell' importo di €.5.557,20, e n. 8 del 25.09.2018 dell'importo di € 2.928.20. Ha sostenuto che detti lavori sarebbero stati effettuati nei periodi dal “09.05.2011 al 28.06.2011” (fattura n.16 del 24.11.16), “dal 09.04.2012 al 06.07.2012” (fattura n. 4 del 25.05.18) e dal “20.05.2013 al 03.07.2013” (fattura n. 8 del 25.09.2018), presso l' abitazione di campagna della sorella, sita nella zona di Cutrofiano, in Contrada Morella. Avverso il decreto ingiuntivo n. 2584/2019 (R.G n. 9454/2019) ha proposto opposizione;
ha eccepito, a sostegno, che detti lavori non Parte_1 fossero mai stati effettuati poiché mai dalla stessa stati concordati e/o preventivati con il fratello. Si è costituito l'opposto con comparsa di costituzione e risposta del 06.07.2020, contestando tutto l'ex adverso, chiedendo “il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande di controparte, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e/o in ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 13.651,00, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo ed oltre spese e competenze come liquidate in decreto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto della somma ritenuta di giustizia”. La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. All'udienza del 28.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata all'udienza del 20.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive fino a 30 giorni prima. L'opposizione è fondata e deve essere accolta. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Ciò posto, all'esito dell'istruttoria documentale ed orale, non è emersa la prova (il cui onere, come detto, incombeva sull'opposto) del credito vantato. In particolare, l'opposto non ha fornito la piena prova tanto dell'accordo con la sorella in ordine all' affidamento dei lavori di ripristino della abitazione di quest' ultima nei termini indicati dallo stesso opposto, tanto dell'effettiva esecuzione dei lavori, come descritti nelle fatture poste a base del procedimento monitorio. Quanto all'accordo, deve rilevarsi preliminarmente che non vi alcuna prova scritta, come detto, che lo stesso sia avvenuto nei termini indicati dall' opposto (vale a dire l'assunzione dell'obbligo di l'esecuzione dei lavori in cambio del pagamento del corrispettivo, come nello schema generale del contratto d'opera); anzi, dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni dei testi escussi, l'accordo sembra avere avuto come contenuto l'impegno del nel provvedere alla risistemazione dei locali Parte_1 dell'immobile in questione, con la compensazione di tali spese con i ricavi dell'attività ricettiva. Quanto alla prova dell'effettiva esecuzione dei lavori descritti nelle tre fatture in contestazione (fattura n. 16 del 24.11.2016, per i “lavori di ristrutturazione, risanamento, pitturazione e sistemazione varie per Vs ordine e conto presso Vs abitazione sita in contrada Morella” effettuati dal 09 maggio al 28 giugno 2011, fattura n. 04 del 25.05.2018 per i lavori “di ristrutturazione e sistemazione varie rete idrica, rete elettrica, fornitura e montaggio di accessori vari, montaggio di arredo e sistemazione vecchi mobili, ritocchi vari, interno ed esterno presso Vs abitazione sita in Contrada Morella”, effettuati dal 09 aprile al 6 luglio 2012, fattura n. 08 del 25.09.2018 per saldo lavori “di ristrutturazione e ripristino, risanamento e successiva pitturazione interna ed esterna, sistemazioni varie Vs abitazione sita in Contrada Morella” effettuati dal 20 maggio al 03 Luglio 2013), l'opposto non ha prodotto alcun documento a supporto;
non vi è infatti alcuna documentazione fiscale dei lavori (fatture e/o documenti di trasporto dei materiali utilizzati, degli arredi acquistati, né certificati di smaltimento rifiuti); si tratta peraltro, per taluni lavori, come quelli descritti nella fattura n. 4/2018, di interventi alla rete elettrica ed alla rete idrica, che richiederebbero delle maestranze specializzate e che di certo non sembra possa avere eseguito personalmente il CA (di professione pittore edile e decoratore). In definitiva, se, con tutta probabilità, alcuni lavori sono stati eseguiti, come confermato dai numerosi testi escussi, lo sono stati in gran parte “in economia” ed al solo fine di potere utilizzare l'immobile a struttura ricettiva e rendere le camere ospitali;
va inoltre evidenziato che, per circostanza pacifica, l'opposto ha omettendo di corrispondere alla sorella il 50% dei ricavi derivanti dagli utili dell'attività. Si Pt_1 tratta, peraltro. di lavori che non è possibile quantificare con precisione, così come nemmeno è possibile accertare e quantificare gli effettivi introiti del ricavati dall' attività ricettiva (la Parte_1 cui metà avrebbe dovuto riversare alla sorella, si torna a ripetere, secondo gli accordi presi), in difetto di documentazione probante sul punto. Infine, deve essere rilevata l'incongruenza dei tempi di emissione delle tre fatture in questione, nonché della fattura dell'impiantista VI Pietro;
tali fatture risultano essere state emesse solo dopo cinque anni, con tutta probabilità solo all'esito della conclusione dei procedimenti penali a carico del CA per appropriazione indebita e CP_1 per furto e danneggiamento della stessa proprietà oggetto del presente giudizio, per finalità
“ritorsive” nei confronti della sorella. Le spese, attesi i rapporti di parentela tra le parti e la particolare difficoltà di accertare i fatti di causa, come innanzi esplicato, possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 2584/2019 (R.G n. 9454/2019);
2) Compensa integralmente le spese di lite. Lecce, 09.12.2025 Il Giudice Onorario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.T. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. R. G. 525/2020, passata in decisione all'udienza del 26.11.2025, tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Paglialunga in virtù mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i., opponente c o n t r o
rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Maci e R. Benfatto, in virtù mandato a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta, opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2584/2019 (R.G n. 9454/2019)
La presente opposizione al decreto ingiuntivo sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
ha richiesto a questo Tribunale, con la domanda monitoria indicata in epigrafe, Controparte_1 che fosse ingiunto alla sorella il pagamento della somma di Euro 13.651,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda, sostenendo di avere effettuato dei lavori edili nell' interesse della sorella, descritti nelle fatture n. 16 del 24.11.2016 dell'importo di €.5.165,60, n. 4 del 25.05.2018 dell' importo di €.5.557,20, e n. 8 del 25.09.2018 dell'importo di € 2.928.20. Ha sostenuto che detti lavori sarebbero stati effettuati nei periodi dal “09.05.2011 al 28.06.2011” (fattura n.16 del 24.11.16), “dal 09.04.2012 al 06.07.2012” (fattura n. 4 del 25.05.18) e dal “20.05.2013 al 03.07.2013” (fattura n. 8 del 25.09.2018), presso l' abitazione di campagna della sorella, sita nella zona di Cutrofiano, in Contrada Morella. Avverso il decreto ingiuntivo n. 2584/2019 (R.G n. 9454/2019) ha proposto opposizione;
ha eccepito, a sostegno, che detti lavori non Parte_1 fossero mai stati effettuati poiché mai dalla stessa stati concordati e/o preventivati con il fratello. Si è costituito l'opposto con comparsa di costituzione e risposta del 06.07.2020, contestando tutto l'ex adverso, chiedendo “il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande di controparte, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e/o in ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 13.651,00, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo ed oltre spese e competenze come liquidate in decreto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto della somma ritenuta di giustizia”. La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. All'udienza del 28.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata all'udienza del 20.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive fino a 30 giorni prima. L'opposizione è fondata e deve essere accolta. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Ciò posto, all'esito dell'istruttoria documentale ed orale, non è emersa la prova (il cui onere, come detto, incombeva sull'opposto) del credito vantato. In particolare, l'opposto non ha fornito la piena prova tanto dell'accordo con la sorella in ordine all' affidamento dei lavori di ripristino della abitazione di quest' ultima nei termini indicati dallo stesso opposto, tanto dell'effettiva esecuzione dei lavori, come descritti nelle fatture poste a base del procedimento monitorio. Quanto all'accordo, deve rilevarsi preliminarmente che non vi alcuna prova scritta, come detto, che lo stesso sia avvenuto nei termini indicati dall' opposto (vale a dire l'assunzione dell'obbligo di l'esecuzione dei lavori in cambio del pagamento del corrispettivo, come nello schema generale del contratto d'opera); anzi, dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni dei testi escussi, l'accordo sembra avere avuto come contenuto l'impegno del nel provvedere alla risistemazione dei locali Parte_1 dell'immobile in questione, con la compensazione di tali spese con i ricavi dell'attività ricettiva. Quanto alla prova dell'effettiva esecuzione dei lavori descritti nelle tre fatture in contestazione (fattura n. 16 del 24.11.2016, per i “lavori di ristrutturazione, risanamento, pitturazione e sistemazione varie per Vs ordine e conto presso Vs abitazione sita in contrada Morella” effettuati dal 09 maggio al 28 giugno 2011, fattura n. 04 del 25.05.2018 per i lavori “di ristrutturazione e sistemazione varie rete idrica, rete elettrica, fornitura e montaggio di accessori vari, montaggio di arredo e sistemazione vecchi mobili, ritocchi vari, interno ed esterno presso Vs abitazione sita in Contrada Morella”, effettuati dal 09 aprile al 6 luglio 2012, fattura n. 08 del 25.09.2018 per saldo lavori “di ristrutturazione e ripristino, risanamento e successiva pitturazione interna ed esterna, sistemazioni varie Vs abitazione sita in Contrada Morella” effettuati dal 20 maggio al 03 Luglio 2013), l'opposto non ha prodotto alcun documento a supporto;
non vi è infatti alcuna documentazione fiscale dei lavori (fatture e/o documenti di trasporto dei materiali utilizzati, degli arredi acquistati, né certificati di smaltimento rifiuti); si tratta peraltro, per taluni lavori, come quelli descritti nella fattura n. 4/2018, di interventi alla rete elettrica ed alla rete idrica, che richiederebbero delle maestranze specializzate e che di certo non sembra possa avere eseguito personalmente il CA (di professione pittore edile e decoratore). In definitiva, se, con tutta probabilità, alcuni lavori sono stati eseguiti, come confermato dai numerosi testi escussi, lo sono stati in gran parte “in economia” ed al solo fine di potere utilizzare l'immobile a struttura ricettiva e rendere le camere ospitali;
va inoltre evidenziato che, per circostanza pacifica, l'opposto ha omettendo di corrispondere alla sorella il 50% dei ricavi derivanti dagli utili dell'attività. Si Pt_1 tratta, peraltro. di lavori che non è possibile quantificare con precisione, così come nemmeno è possibile accertare e quantificare gli effettivi introiti del ricavati dall' attività ricettiva (la Parte_1 cui metà avrebbe dovuto riversare alla sorella, si torna a ripetere, secondo gli accordi presi), in difetto di documentazione probante sul punto. Infine, deve essere rilevata l'incongruenza dei tempi di emissione delle tre fatture in questione, nonché della fattura dell'impiantista VI Pietro;
tali fatture risultano essere state emesse solo dopo cinque anni, con tutta probabilità solo all'esito della conclusione dei procedimenti penali a carico del CA per appropriazione indebita e CP_1 per furto e danneggiamento della stessa proprietà oggetto del presente giudizio, per finalità
“ritorsive” nei confronti della sorella. Le spese, attesi i rapporti di parentela tra le parti e la particolare difficoltà di accertare i fatti di causa, come innanzi esplicato, possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 2584/2019 (R.G n. 9454/2019);
2) Compensa integralmente le spese di lite. Lecce, 09.12.2025 Il Giudice Onorario