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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1771/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1771/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Massimiliano Pellegrini, presso il cui studio in
Torrita di Siena (SI) via Giuseppe Mazzini n. 26, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024, N. 1771/2023 R.G. 2 / 5
per l'Avv. Massimiliano Pellegrini conclude come da Parte_1 ricorso: “chiede che l'ill.mo Tribunale di Siena adito… voglia: - dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1
di cui in atti, con tutte le facoltà ed incombente di legge;
- riconoscere in
[...]
favore della ed a carico del il Parte_1 Controparte_1 giusto assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 ss c.c. ovvero di un assegno alimentare ai sensi dell'art. art. 433 ss c.c. nella misura e per la durata ritenuta di giustizia, per le ragioni espresse in atti e per quant'altro di diritto. - con condanna di controparte alle spese di giudizio, diritti e incombenti tutte.”; per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 17.8.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 12.8.2023, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio civile, successivamente ad un matrimonio religioso, con , in Castel Madama (RM) il 27.7.1996, Controparte_1
matrimonio iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, con atto n. 4, parte I, anno 1996, che dall'unione erano nati due figli, il 10.07.1990 e Persona_1
il 26.1.2000, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, CP_1
che i coniugi avevano poi stabilito la residenza familiare in Trequanda (SI), Podere
Pozzolo n. 27; lamentava che, a marzo 2022, il aveva abbandonato la casa CP_1 familiare per andare a convivere con un'altra donna, lasciandola priva di mezzi e della casa, già concessa in comodato al solo marito;
evidenziava di essere andata a vivere in un alloggio popolare a canone agevolato e di svolgere attività di collaboratrice domestica part-time con un reddito mensile di € 500,00-600,00 al mese, mentre il svolgeva l'attività di addestratore di cavalli e gestiva una propria scuola di CP_1
equitazione; chiedeva pronunciarsi la separazione, con attribuzione di un assegno di mantenimento, con vittoria di spese.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. dell'11.4.2024. N. 1771/2023 R.G. 3 / 5
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 28.4.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava la richiesta di provvedimenti temporanei ed urgenti;
la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
All'udienza del 18.12.2024, la parte attrice precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto una domanda di separazione personale. Parte_1
Ebbene, la prospettazione contenuta negli scritti difensivi della ricorrente, da essa ribadita dinanzi al Giudice e nel corso del processo, confermata dalla separazione già da tempo in atti (il risulta avere formato un nuovo nucleo familiare con CP_1 un'altra donna ad un altro indirizzo sin dal 14.3.2022 - docc. 2 e 3 fasc.att.) nonché dall'atteggiamento difensivo del convenuto, che non si è costituito in giudizio e risulta irreperibile all'indirizzo ove ha trasferito la propria residenza, comprova una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie alla separazione, la ricorrente Parte_1 ha chiesto l'attribuzione di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., ovvero di un assegno alimentare, ai sensi dell'art. 433 c.c..
A tal proposito, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora … non abbia adeguati redditi propri”; secondo la giurisprudenza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, N. 1771/2023 R.G. 4 / 5
sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2017 n. 12196 ; conformi, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 24 giugno 2019 n. 16809;
Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 10 febbraio 2022 n. 4327 ; da ultimo, cfr.
Cassazione civile sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119).
Ora, nel caso di specie, è pur vero che la ricorrente non ha specificamente provato il reddito del , né durante la separazione né all'attualità, posto che nessun CP_1
elemento utile è emerso dalle verifiche presso il Registro delle Imprese (doc. 10 fasc.att.) e l'ARTI Toscana - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (doc. 11 fasc.att.); tuttavia, alla luce della documentazione internet prodotta dalla ricorrente
(doc. 9 fasc.att.), si può ritenere che il svolga attualmente l'attività di CP_1
addestratore di cavalli e gestisca una scuola di equitazione;
in particolare, da tale documentazione risulta che egli ha sempre svolto tale attività, dapprima in Argentina, suo paese d'origine, e poi in Italia;
si può quindi presumere che, anche prima della separazione, il abbia svolto un'attività analoga, con ciò contribuendo alla vita CP_1
familiare; ed è altresì presumibile che a tale attività fosse legato anche il contratto di comodato dell'abitazione ove il e l'odierna attrice vivevano prima della CP_1
separazione (doc. 7 fasc.att.).
In questo contesto, tenuto conto delle diverse attività svolte, è ancora ragionevole presumere che vi fosse tra le parti un certo squilibrio reddituale. Considerato poi che, dopo la separazione, la ricorrente ha dovuto lasciare l'abitazione goduta in comodato e reperire un alloggio in locazione, seppure un alloggio popolare a canone agevolato, si deve riconoscere che la medesima, al fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad ottenere un assegno di mantenimento. N. 1771/2023 R.G. 5 / 5
Tale assegno, in mancanza di elementi più specifici, deve essere quantificato nella misura minima di € 250,00.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte
Costituzionale, 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la separazione personale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
attribuisce a per il proprio mantenimento, la somma di € 250,00, da Parte_1
corrispondere da parte di entro il giorno 5 di ogni mese al Controparte_1 domicilio dell'avente diritto e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
spese compensate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Madama (RM) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1771/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Massimiliano Pellegrini, presso il cui studio in
Torrita di Siena (SI) via Giuseppe Mazzini n. 26, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024, N. 1771/2023 R.G. 2 / 5
per l'Avv. Massimiliano Pellegrini conclude come da Parte_1 ricorso: “chiede che l'ill.mo Tribunale di Siena adito… voglia: - dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1
di cui in atti, con tutte le facoltà ed incombente di legge;
- riconoscere in
[...]
favore della ed a carico del il Parte_1 Controparte_1 giusto assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 ss c.c. ovvero di un assegno alimentare ai sensi dell'art. art. 433 ss c.c. nella misura e per la durata ritenuta di giustizia, per le ragioni espresse in atti e per quant'altro di diritto. - con condanna di controparte alle spese di giudizio, diritti e incombenti tutte.”; per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 17.8.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 12.8.2023, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio civile, successivamente ad un matrimonio religioso, con , in Castel Madama (RM) il 27.7.1996, Controparte_1
matrimonio iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, con atto n. 4, parte I, anno 1996, che dall'unione erano nati due figli, il 10.07.1990 e Persona_1
il 26.1.2000, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, CP_1
che i coniugi avevano poi stabilito la residenza familiare in Trequanda (SI), Podere
Pozzolo n. 27; lamentava che, a marzo 2022, il aveva abbandonato la casa CP_1 familiare per andare a convivere con un'altra donna, lasciandola priva di mezzi e della casa, già concessa in comodato al solo marito;
evidenziava di essere andata a vivere in un alloggio popolare a canone agevolato e di svolgere attività di collaboratrice domestica part-time con un reddito mensile di € 500,00-600,00 al mese, mentre il svolgeva l'attività di addestratore di cavalli e gestiva una propria scuola di CP_1
equitazione; chiedeva pronunciarsi la separazione, con attribuzione di un assegno di mantenimento, con vittoria di spese.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. dell'11.4.2024. N. 1771/2023 R.G. 3 / 5
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 28.4.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava la richiesta di provvedimenti temporanei ed urgenti;
la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
All'udienza del 18.12.2024, la parte attrice precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto una domanda di separazione personale. Parte_1
Ebbene, la prospettazione contenuta negli scritti difensivi della ricorrente, da essa ribadita dinanzi al Giudice e nel corso del processo, confermata dalla separazione già da tempo in atti (il risulta avere formato un nuovo nucleo familiare con CP_1 un'altra donna ad un altro indirizzo sin dal 14.3.2022 - docc. 2 e 3 fasc.att.) nonché dall'atteggiamento difensivo del convenuto, che non si è costituito in giudizio e risulta irreperibile all'indirizzo ove ha trasferito la propria residenza, comprova una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie alla separazione, la ricorrente Parte_1 ha chiesto l'attribuzione di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., ovvero di un assegno alimentare, ai sensi dell'art. 433 c.c..
A tal proposito, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora … non abbia adeguati redditi propri”; secondo la giurisprudenza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, N. 1771/2023 R.G. 4 / 5
sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2017 n. 12196 ; conformi, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 24 giugno 2019 n. 16809;
Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 10 febbraio 2022 n. 4327 ; da ultimo, cfr.
Cassazione civile sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119).
Ora, nel caso di specie, è pur vero che la ricorrente non ha specificamente provato il reddito del , né durante la separazione né all'attualità, posto che nessun CP_1
elemento utile è emerso dalle verifiche presso il Registro delle Imprese (doc. 10 fasc.att.) e l'ARTI Toscana - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (doc. 11 fasc.att.); tuttavia, alla luce della documentazione internet prodotta dalla ricorrente
(doc. 9 fasc.att.), si può ritenere che il svolga attualmente l'attività di CP_1
addestratore di cavalli e gestisca una scuola di equitazione;
in particolare, da tale documentazione risulta che egli ha sempre svolto tale attività, dapprima in Argentina, suo paese d'origine, e poi in Italia;
si può quindi presumere che, anche prima della separazione, il abbia svolto un'attività analoga, con ciò contribuendo alla vita CP_1
familiare; ed è altresì presumibile che a tale attività fosse legato anche il contratto di comodato dell'abitazione ove il e l'odierna attrice vivevano prima della CP_1
separazione (doc. 7 fasc.att.).
In questo contesto, tenuto conto delle diverse attività svolte, è ancora ragionevole presumere che vi fosse tra le parti un certo squilibrio reddituale. Considerato poi che, dopo la separazione, la ricorrente ha dovuto lasciare l'abitazione goduta in comodato e reperire un alloggio in locazione, seppure un alloggio popolare a canone agevolato, si deve riconoscere che la medesima, al fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad ottenere un assegno di mantenimento. N. 1771/2023 R.G. 5 / 5
Tale assegno, in mancanza di elementi più specifici, deve essere quantificato nella misura minima di € 250,00.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte
Costituzionale, 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la separazione personale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
attribuisce a per il proprio mantenimento, la somma di € 250,00, da Parte_1
corrispondere da parte di entro il giorno 5 di ogni mese al Controparte_1 domicilio dell'avente diritto e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
spese compensate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Madama (RM) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao