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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1164/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv. Veronica Pepoli del Foro di Rimini e Alberto Donini del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. dei difensori e Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) e P.IVA_2 Controparte_3 (C.F. ) in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_3 rappresentanti pro-tempore ; rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il Controparte_1
− −
[...] Controparte_4 [...]
e Rimini che elegge domicilio presso la Controparte_5 CP_3 sede del predetto in Rimini C.so d'Augusto n. 231 Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO
ASSEGNAZIONE DI SUPPLENZA ANNUALE
CONCLUSIONI Per la parte ricorrente :
Accertare e/o dichiarare che la docente ricorrente aveva diritto all'assegnazione di un incarico annuale presso una delle sedi indicate come preferenza nell'istanza presentata per la classe di concorso AM12 I^ Fascia per la provincia di Rimini, per le ragioni di cui in narrativa ed ogni altra ritenuta meritevole motivazione e per l'effetto
Condannare, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al risarcimento del danno in forma specifica consistente nell'attribuzione alla ricorrente i punti spettanti per la posizione in graduatoria, ossia 12 punti per l'annualità 2025/2026 nonché il riconoscimento ai fini della graduatoria dell'annualità scolastica;
- Condannare, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito per l'illegittima mancata assegnazione delle supplenze di cui in parte motiva, pari alle retribuzioni omesse dall'01/09/2025 al 31/08/2026 e quantificato in complessivi € 26.192,16= lordi, oltre al maggio importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Condannare il resistente al pagamento del compenso professionale, CP_1 spese ed onorari di causa, da liquidarsi ai sensi delle Tariffe Professionali vigenti e con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Per le amministrazioni scolastiche convenute :
Nel merito: rigettare il ricorso .
Vinte le spese .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc , contenente domanda cautelare ex art. 700 cpc ,
− docente inserita nelle Graduatorie provinciali e di Istituto Parte_1 per le supplenze-G.P.S. attualmente in servizio presso l'IC Misano in forza di un contratto di supplenza dal 15/09/2025 al 23/12/2025 classe di concorso AM12 – esponeva di avere presentato in data 20\07\2025 domanda di inserimento nella I fascia GPS nelle classi di concorso AM12 “Italiano Storia EOgrafia nella scuola media” e AS12 “Italiano Storia EOgrafia nella scuola superiore” venendo collocata nella graduatoria per la provincia di Rimini rispettivamente in POSIZIONE 23 CON PUNTEGGIO 110 e in POSIZIONE 41 CON PUNTEGGIO 81 . In particolare nella domanda la ricorrente esprimeva le seguenti preferenze :
Per la classe di concorso AS12 : Scuola RNMM80701N – IC Persona_1
Misano in cui veniva precisata la disponibilità anche allo spezzone “ore minime 14 max 17. Nessun completamento”; Scuola RNMM80101P – S. NI in AN (IC SG); Scuola RNMM80801D – A. OC (IC Valle Conca); Scuola RNM813011 – RA RV (IC G. Zavalloni); Scuola RNMM81401R – EO CE (IC Riccione); Scuola RNMM805012 – A. Di IO (IC Miramare); Scuola RNMM82302L – (Coriano). Scuola RNIS00200N – I.S.I.S.S. Per_2
“P.Gobetti”; Scuola RNRH01000Q – I.P.S.S.E.O.A. “S.Savioli”; Scuola RNPS060003 – Liceo “A. Volta Fellini”.
Per la classe di concorso AM12 supplenze annuali (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) per le seguenti scuole: Scuola RNIS00200N – I.S.I.S.S. “P.Gobetti”; Scuola RNRH01000Q – I.P.S.S.E.O.A. “S.Savioli”; Scuola RNPS060003 – Liceo “A. Volta Fellini”.
Con il primo bollettino di nomina, pubblicato in data 30/08/2025, la docente verificava come non le fosse stato conferito alcun incarico in quanto, le cattedre disponibili per le classi di concorso AM12 e AS12 non erano tra quelle indicate dalla docente come preferenze : infatti le uniche scuole 'in preferenza' prevedevano degli incarichi con orari inferiori rispetto a quanto indicato dalla docente in domanda.
Accadeva così che con il secondo bollettino di nomina pubblicato in data 08/09/2025 venissero assegnate due cattedre nella classe di concorso AM12, nelle sedi indicate tra le preferenze dalla ricorrente a docenti aventi un punteggio inferiore rispetto alla medesima e specificatamente : Cattedra annuale per 18 ore presso l'istituto I.C. Miramare “IO” (RNMM805012) assegnata alla Dott.ssa in posizione 128 con punteggio pari a 47; Cattedra annuale per Persona_3 18 ore presso l'Istituto I.C. NI XXIII Misano Adriatico (RNMM80701N) assegnata alla Dott.ssa in posizione 132 con punteggio Persona_4 pari a 47.
Con il terzo bollettino di nomina pubblicato in data 11/09/2025 veniva infine assegnata una cattedra annuale con orario completo 18 ore nella classe di concorso AM12 nell'Istituto I.C. NI XXIII Misano Adriatico alla Dott.ssa posizionata in graduatoria al n. 133 con punteggio pari a 45 e Persona_5 quindi ben inferiore a quello della ricorrente .
La ricorrente lamentava quindi l'illegittimità della procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente come regolata dall'OM n. 88 del 16 maggio 2024 laddove si prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisca rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse.
Si costituivano ritualmente in giudizio le amministrazioni scolastiche che contestavano le ragioni della parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso è immeritevole di accoglimento .
Va affermata in primo luogo la giurisdizione dell'AGO , dovendo essere qui richiamata l'Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10538 del 19/04/2023 (Rv. 667727 - 01) che in tema di personale docente ha chiarito che nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.
Nel merito risultano circostanze documentali e pacifiche che la docente nella sua domanda presentata in data 20\07\2025 :
− abbia chiesto di partecipare alla procedura di inserimento nella I fascia GPS solo per le classi di concorso AM12 e AS12, esprimendo preferenze solo per 7 scuole secondarie di I grado su 22 presenti in provincia e per 3 scuole secondarie di II grado su 14 presenti in provincia.
− in relazione alla classe di concorso AM12 abbia espresso preferenze solo per CTD annuali e fino al termine delle attività didattiche esclusivamente su posto intero, con esclusione quindi di tutti i possibili contratti su spezzone orario sui quali è previsto il diritto di completamento;
− in relazione alla classe di concorso AS12 abbia espresso preferenze solo per CTD annuali su posto intero, con esclusione quindi di tutti i possibili contratti fino al termine delle attività didattiche su posto intero e quelli su spezzone orario con diritto di completamento;
− non abbia chiesto, pur avendone titolo, di essere destinataria di contratti su posti di sostegno per i quali, solo al primo turno di nomina, erano disponibili 132 contratti per la scuola secondaria di primo grado , in relazione ai quali sarebbe stata certamente destinataria di contratto a tempo determinato al 30 giugno 2026.
A tale riguardo il ricorrente ha lamentato di essere stato superato, all'interno delle menzionate graduatorie, da ulteriori candidati, collocati in posizioni inferiori rispetto alla sua all'interno della GPS per la medesima classe di insegnamento, venendo "ignorato" anche con riferimento alle medesime sedi scolastiche da lui indicate nella domanda di inserimento in graduatoria ed ha censurato la procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente, affidata all'algoritmo e regolata dall'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 , che precludeva il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza nei turni successivi di nomina, prevedendo che l'aspirante partecipasse ad un solo turno e non potesse invece partecipare ai successivi.
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate .
L'OM n. 88 del 16 maggio 2024 la disciplinato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e all'art. 12 rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” prevede che:
− le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (art. 12, comma 1) :
− abbiano titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del (art. 12 comma 2) CP_1
− attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente (art. 12 comma 3) − la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12 comma 4)
− l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12 (art. 12 comma 10)
− Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12 comma 11)
Il successivo art. 14 comma 1 dell'O.M. 88/2024 precisa che “La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio” e conferma “In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento…” L'art 12 dell'O.M. n. 88 del 2024 impone quindi agli aspiranti supplenti di presentare una apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche statuendo che la mancata presentazione della istanza costituisce rinuncia ed impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento (nella specie a.s. 2025/2026) e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito.
Ai sensi del medesimo art. 12 poi, in sede di compilazione della domanda, ogni aspirante supplente inserisce le proprie preferenze nell'ordine e secondo le tipologie più gradite.
E' espressamente prevista la facoltà di indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto (art. 12 comma 3) e il docente è avvertito che “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12 co. 4)
Ne consegue ulteriormente che il candidato, essendo considerato rinunciatario rispetto alla supplenza proposta, sarà escluso dalla assegnazione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento e per la graduatoria ove è risultato in turno di nomina.
In altri termini, il docente già trattato/lavorato dalla procedura e considerato rinunciatario rispetto alle sedi non indicate nella domanda (le sole disponibili al suo turno di nomina) sarà automaticamente escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina.
Rimane ferma per il docente la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie (GAE, GPS per altre classi di concorso o graduatorie di istituto) ove fosse inserito.
L'art. 12 comma 11 contempla, inoltre, una ulteriore (terza) ipotesi di rinuncia alla assegnazione della supplenza già conferita. Ai sensi del comma 5, con l'indicazione delle preferenze l'aspirante dichiara, sin dalla compilazione della domanda, di accettare l'assegnazione di incarichi presso le sedi/tipologie di posti espressi.
L'algoritmo quindi assegna automaticamente l'incarico al docente quando una delle sedi preferenziali espresse nella domanda coincide con uno dei posti disponibili al suo turno di nomina.
Può allora accadere che il candidato ci ripensi e rinunci all'incarico già attribuito dall'algoritmo (o non assuma servizio entro il termine assegnato dalla Amministrazione).
In questa ipotesi, il docente rinunciatario dell'incarico già assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato, per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GAE, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
Dunque l'art. 12 dell'O.M. n. 88 del 2024 cit., per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o di "rinuncia all'incarico assegnato", prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria.
La mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, invece, impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
Così descritta la procedura di conferimento delle supplenze disciplinata dall'art. 12 cit., l'algoritmo è impostato per rispettare il "principio meritocratico del punteggio" ovvero "la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio", nonché le altre disposizioni dell'O.M. n. 88 del 2024 concernenti le preferenze e la convocazione automatizzata degli aspiranti collocati in graduatoria in posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura che abbia accettato o rinunciato alla proposta di incarico.
Nel caso di specie la ricorrente , essendo stata già trattata dalla procedura definita con il 1° bollettino del 30.8.2025 , è stata così correttamente esclusa dai successivi turni di nomina di cui al 2° bollettino del 08.9.2023 e al 3° bollettino dell'11.9.2023 . Va osservato che ai sensi dell'art. 12 comma 3 in esame "Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità…effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente", mentre il successivo comma 4 dispone che il candidato è considerato rinunciatario qualora "al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse".
Le norme citate fanno riferimento alle "disponibilità effettivamente esistenti" in ciascun turno di nomina.
Il meccanismo così delineato trova giustificazione nell'art. 12 comma 4 cit., secondo cui il docente è considerato rinunciatario se al proprio turno di nomina (nella specie del 30.8.2025), tenendo conto delle disponibilità effettivamente esistenti in quel momento, non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, con conseguente esclusione dai successi processi di nomina.
Alla luce di queste considerazioni si ritiene allora che l'omessa assegnazione alla ricorrente di incarichi di supplenza compresi tra le preferenze espresse nella sua domanda, disponibili ai turni di nomina sopra indicati (oggetto di domanda) ma attribuiti a candidati con punteggio inferiore, sia conforme all'art. 12 dell'O.M. n. 88 del 2024 cit. ed al criterio meritocratico ivi previsto.
Si ripete che all'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia.
Nel momento in cui l'aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS.
La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte ricorrente e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.
D'altronde la ratio sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio nella finalità di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni.
Trattandosi di graduatorie provinciali l'aspirante deve ragionevolmente ritenersi disponibile a prestare servizio sulla intera provincia (ambito territoriale ristretto e pertanto ragionevolmente esigibile per tutti gli aspiranti docenti in graduatoria); se tutti gli aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria.
La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza di una scelta del singolo docente.
Nessuna violazione del principio meritocratico può essere quindi ravvisata nella procedura di cui è causa, in quanto gli incarichi vengono assegnati dal sistema automatizzato sulla scorta dell'ordine di graduatoria.
Va inoltre chiarito che il diritto soggettivo vantato dagli partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento dell'incarico sulla provincia e non al conferimento dell'incarico in una specifica e determinata sede.
In ogni caso se il docente, secondo sua libera scelta ed in conformità al principio di auto-responsabilità, sceglie di correre il rischio di risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di conferimento incarico) alle graduatorie di istituto .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 14\10\2025 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il
[...]
, l' Controparte_1 Controparte_2
e l'
[...] Controparte_3 :
[...]
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore delle Amministrazioni Scolastiche convenute delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 ( di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini all'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'