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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15198/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Morghen, 28 Torino presso lo studio dell'avv. Parte_1
ENRICHENS ARIANNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Via Governolo, 24 Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
COPPO STEFANO e dell'avv. COSTANZO ELISA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio in Leini (TO) il Parte_1 CP_1
25/06/1994.
Dal matrimonio è nato una figlia: maggiorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il NO , solo dopo averlo concordato con la NOa si è Pt_2 Parte_1 allontanato dalla casa coniugale che, d'ora in poi, verrà abitata in via esclusiva dalla NOa Parte_1
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale, per tutto l'anno corrente (anno 2024), il NO Pt_2 sosterrà integralmente le spese dell'immobile di carattere ordinario (utenze comprese), le spese straordinarie, relative al medesimo immobile, saranno suddivise tra i ricorrenti al 50%.
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale, a partire dall'anno 2025, le spese ordinarie relative all'immobile saranno integralmente a carico della NOa (utenze comprese), mentre le Parte_1 spese straordinarie, relative al medesimo immobile, saranno suddivise tra i ricorrenti al 50%.
PRENDE ATTO che le somme di denaro di proprietà dei coniugi al momento del deposito del ricorso, verranno suddivise in ragione del frutto del lavoro di ciascuno e quindi:
- euro 8.000 contenuti nella cassaforte alla NOa (a titolo di TFR dalla stessa conseguito); Parte_1
- euro 1.000 contenuti nella cassaforte suddivisi al 50% tra i ricorrenti;
- somme sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi integralmente al NO . Pt_2
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale il pagamento delle spese universitarie della figlia, sino al raggiungimento della laurea da parte della stessa, sarà integralmente a carico del padre, NO Pt_2
e che non è previsto alcun ulteriore contributo economico da parte dei genitori in suo favore.
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale l'ex casa coniugale, sita in Torino via Nicola Porpora n.
57, verrà messa in vendita con ricavi suddivisi al 50% e con prezzo di vendita da concordare tra le parti, non prima che sia decorso il termine di anni dieci dal deposito del ricorso. La casa coniugale dovrà comunque essere venduta entro e non oltre il 31 dicembre 2035.
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale fino alla vendita dell'immobile la cantina rimarrà ad uso esclusivo del NO . Pt_2
PRENDE ATTO che le autovetture Jeep Renegade, intestata al NO e la Fiat Panda, CP_2 intestata alla NOa rimarranno assegnate ai rispettivi intestatari. Parte_1
pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15198/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Morghen, 28 Torino presso lo studio dell'avv. Parte_1
ENRICHENS ARIANNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Via Governolo, 24 Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
COPPO STEFANO e dell'avv. COSTANZO ELISA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio in Leini (TO) il Parte_1 CP_1
25/06/1994.
Dal matrimonio è nato una figlia: maggiorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il NO , solo dopo averlo concordato con la NOa si è Pt_2 Parte_1 allontanato dalla casa coniugale che, d'ora in poi, verrà abitata in via esclusiva dalla NOa Parte_1
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale, per tutto l'anno corrente (anno 2024), il NO Pt_2 sosterrà integralmente le spese dell'immobile di carattere ordinario (utenze comprese), le spese straordinarie, relative al medesimo immobile, saranno suddivise tra i ricorrenti al 50%.
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale, a partire dall'anno 2025, le spese ordinarie relative all'immobile saranno integralmente a carico della NOa (utenze comprese), mentre le Parte_1 spese straordinarie, relative al medesimo immobile, saranno suddivise tra i ricorrenti al 50%.
PRENDE ATTO che le somme di denaro di proprietà dei coniugi al momento del deposito del ricorso, verranno suddivise in ragione del frutto del lavoro di ciascuno e quindi:
- euro 8.000 contenuti nella cassaforte alla NOa (a titolo di TFR dalla stessa conseguito); Parte_1
- euro 1.000 contenuti nella cassaforte suddivisi al 50% tra i ricorrenti;
- somme sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi integralmente al NO . Pt_2
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale il pagamento delle spese universitarie della figlia, sino al raggiungimento della laurea da parte della stessa, sarà integralmente a carico del padre, NO Pt_2
e che non è previsto alcun ulteriore contributo economico da parte dei genitori in suo favore.
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale l'ex casa coniugale, sita in Torino via Nicola Porpora n.
57, verrà messa in vendita con ricavi suddivisi al 50% e con prezzo di vendita da concordare tra le parti, non prima che sia decorso il termine di anni dieci dal deposito del ricorso. La casa coniugale dovrà comunque essere venduta entro e non oltre il 31 dicembre 2035.
PRENDE ATTO dell'accordo in forza del quale fino alla vendita dell'immobile la cantina rimarrà ad uso esclusivo del NO . Pt_2
PRENDE ATTO che le autovetture Jeep Renegade, intestata al NO e la Fiat Panda, CP_2 intestata alla NOa rimarranno assegnate ai rispettivi intestatari. Parte_1
pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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