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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3556/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3556/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANCIONE ANGELO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SACCUTI VALERIA ( ) VIA AREZZO, 4 ALBA ADRIATICA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Arezzo, 4 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv.
LANCIONE ANGELO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MELCHIORRE CP_1 C.F._3 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE N.17 64020 BELLANTEpresso il difensore avv. MELCHIORRE GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCHIORRE Controparte_2 C.F._4 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE N.17 64020 BELLANTEpresso il difensore avv. MELCHIORRE GIOVANNI CHIARA FERRANTE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCHIORRE C.F._5 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE N.17 64020 BELLANTEpresso il difensore avv. MELCHIORRE GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
che si dichiara creditore di agisce nei confronti dei Parte_1 CP_1 coeredi con azione di surroga per accettare in sua vece l'eredità a cui rinuncia, di CP_1
. I coeredi si costituiscono negando che vi siano ragioni creditorie nei confronti Parte_2 dell'erede rinunciante in capo all'attore.Negano che dalla rinuncia venga un danno al presunto creditore. Nessuna prova è stata ammessa e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Pur non trattandosi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982 "La legittimazione passiva nell'Azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. - che ha caratteri propri rispetto all'Azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito - spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è "utiliter data" nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore"; ed ancora
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995 "L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata), tale chiamata in causa costituisce un onere per il creditore affinché la pronuncia spieghi l'effetto voluto. Infatti, perché possa conseguirsi l'effetto di cui all'art. 2652 n. 1
c.c., è necessario che la domanda sia proposta e trascritta anche nei confronti del successivo chiamato accettante. (in questo senso cfr. Cass. Sez. 3 sent. N. 15468 del 15.10.2003 in base alla quale "In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art. 524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto pagina 2 di 3 successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunciante". Essendo irrilevante che vi sia stata frode o preordinazione, il momento determinante
è quello dell'azione; non serve pertanto che la ragione di credito, ancorché non liquida, sia sorta anteriormente alla rinuncia dell'eredità. Lamentano i chiamati che il creditore abbia omesso ogni indagine per appurare se il debitore abbia altri beni;
viceversa L'azione promossa dal creditore del dell'erede che abbia rinunciato all'eredità, disciplinata dall'art. 524 c.c., presuppone che la rinunzia abbia comportato un danno al creditore in ragione del fatto che il patrimonio del debitore rinunciante non sia sufficiente a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo. Il debitore, per evitare l'azione, deve dimostrare l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento del credito vantato dall'attore. Dunque per il valido esperimento di tale azione, al pari dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il credito sia liquido ed esigibile, ma è sufficiente che sussista una mera ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso ammontare. ( Tribunale Biella 293/23). Ora, a parte i beni immobili cui ha rinunciato , il debitore ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma non ha altri immobili;
va da sé pertanto che l'azione va accolta, la predetta rinuncia rendendo indubbiamente più difficoltosa la soddisfazione del credito, portato medio tempore da sentenza passata in giudicato, per 16 mila euro oltre spese di giudizio per 2740 euro La domanda va quindi accolta con spese.
P.Q.M.
Autorizza ad accettare l'eredità con beneficio di inventario di , in Parte_1 Parte_2 nome e per conto del debitore Condanna i convenuti in solido alle spese di CP_1 costituzione e rappresentanza in favore di che liquida in euro 5.077 per compensi, Parte_1 oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 4 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3556/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANCIONE ANGELO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SACCUTI VALERIA ( ) VIA AREZZO, 4 ALBA ADRIATICA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Arezzo, 4 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv.
LANCIONE ANGELO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MELCHIORRE CP_1 C.F._3 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE N.17 64020 BELLANTEpresso il difensore avv. MELCHIORRE GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCHIORRE Controparte_2 C.F._4 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE N.17 64020 BELLANTEpresso il difensore avv. MELCHIORRE GIOVANNI CHIARA FERRANTE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCHIORRE C.F._5 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MOLISE N.17 64020 BELLANTEpresso il difensore avv. MELCHIORRE GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
che si dichiara creditore di agisce nei confronti dei Parte_1 CP_1 coeredi con azione di surroga per accettare in sua vece l'eredità a cui rinuncia, di CP_1
. I coeredi si costituiscono negando che vi siano ragioni creditorie nei confronti Parte_2 dell'erede rinunciante in capo all'attore.Negano che dalla rinuncia venga un danno al presunto creditore. Nessuna prova è stata ammessa e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Pur non trattandosi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982 "La legittimazione passiva nell'Azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. - che ha caratteri propri rispetto all'Azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito - spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è "utiliter data" nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore"; ed ancora
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995 "L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata), tale chiamata in causa costituisce un onere per il creditore affinché la pronuncia spieghi l'effetto voluto. Infatti, perché possa conseguirsi l'effetto di cui all'art. 2652 n. 1
c.c., è necessario che la domanda sia proposta e trascritta anche nei confronti del successivo chiamato accettante. (in questo senso cfr. Cass. Sez. 3 sent. N. 15468 del 15.10.2003 in base alla quale "In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art. 524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto pagina 2 di 3 successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunciante". Essendo irrilevante che vi sia stata frode o preordinazione, il momento determinante
è quello dell'azione; non serve pertanto che la ragione di credito, ancorché non liquida, sia sorta anteriormente alla rinuncia dell'eredità. Lamentano i chiamati che il creditore abbia omesso ogni indagine per appurare se il debitore abbia altri beni;
viceversa L'azione promossa dal creditore del dell'erede che abbia rinunciato all'eredità, disciplinata dall'art. 524 c.c., presuppone che la rinunzia abbia comportato un danno al creditore in ragione del fatto che il patrimonio del debitore rinunciante non sia sufficiente a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo. Il debitore, per evitare l'azione, deve dimostrare l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento del credito vantato dall'attore. Dunque per il valido esperimento di tale azione, al pari dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il credito sia liquido ed esigibile, ma è sufficiente che sussista una mera ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso ammontare. ( Tribunale Biella 293/23). Ora, a parte i beni immobili cui ha rinunciato , il debitore ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma non ha altri immobili;
va da sé pertanto che l'azione va accolta, la predetta rinuncia rendendo indubbiamente più difficoltosa la soddisfazione del credito, portato medio tempore da sentenza passata in giudicato, per 16 mila euro oltre spese di giudizio per 2740 euro La domanda va quindi accolta con spese.
P.Q.M.
Autorizza ad accettare l'eredità con beneficio di inventario di , in Parte_1 Parte_2 nome e per conto del debitore Condanna i convenuti in solido alle spese di CP_1 costituzione e rappresentanza in favore di che liquida in euro 5.077 per compensi, Parte_1 oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 4 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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