Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 57/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2854/2019 del 6 giugno 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Filippo Orlando n. 30, nonché elettivamente
[...]
domiciliato, presso lo studio dell'avv. Giovanni Puntarello che, unitamente all'avv. Claudio Purpura, lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Trieste in via Machiavelli n. 4 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Luisa De Giacomo che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio;
Lo nato a [...] il [...], già residente Controparte_2
a Palermo in via Nostra Donna del Rotolo n. 67 e successivamente resosi irre-
peribile
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
In via preliminare, ove la Corte lo ritenga, disporre la rinnovazione della
Ctu svolta in prime cure con mandato al consulente tecnico di accertare il danno da perdita di capacità di lavoro specifica subito dal sig. come Parte_1
conseguenza del sinistro de quo, quantificando il grado di tale perdita, e ciò
precisando che il deficit di suddetta capacità non può essere inferiore al grado lieve.
Comunque, in riforma della sentenza n. 2854/2019 del Tribunale di Pa-
lermo, Sezione Terza Civile, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 11943/2015,
ritenere e dichiarare che come conseguenza del sinistro occorsogli in data 17
dicembre 2013 il sig. abbia subito la totale perdita della capacità Parte_1
lavorativa specifica, ovvero nella misura che l'adito giudice riterrà di giustizia,
avuto riguardo al mestiere che quest'ultimo ha sempre svolto.
Conseguentemente, liquidare il danno da perdita della capacità lavora-
tiva specifica subito dal sig. in via equitativa, sulla scorta della Parte_1
normativa vigente in materia e comunque in una misura non inferiore a quella scaturente dall'applicazione dei coefficienti diffusi dal Csm nella misura di
€339.845,06, o comunque in misura non inferiore a quella scaturente dall'ap-
plicazione del Rd n. 1403 del 1922 pari ad €290.077,20, o in subordine, di
€112.148,87 per le ragioni indicate in parte motiva, condannando in via solidale il sig. e la in persona del legale rappresentante Controparte_3 CP_1
pro tempore a risarcire la relativa somma in favore dell'odierno appellante oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì e fino all'effettivo.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giu-
dizio.
Per CP_1
Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata in tutti i suoi punti.
Rigettare la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio me-
dico-legale.
Con vittoria delle spese del secondo grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 21 luglio 2015, espose che Parte_1
il 17 dicembre 2013, sceso dal marciapiedi di via Cataldo Parisio di Palermo,
veniva investito da una Toyota Avensis condotta da E Controparte_3
poiché quest'ultimo e , che assicurava il mezzo, non avevano ade- CP_1
rito all'invito alla negoziazione assistita, chiese quindi al Tribunale di Palermo
la condanna della società e del al pagamento delle somme di danaro CP_3
pari al risarcimento del danno.
1.1. Con la sentenza n. 2854/2019 del 6 giugno 2019, il giudice adìto
condannò i convenuti a pagare all'attore l'importo di €18.088,00 a titolo di ri-
sarcimento dei danni patrimoniali e non, escludendo il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
1.2. Per la parziale riforma della sentenza ha proposto appello il;
Pt_1
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Anche in questo grado è rimasto contumace Controparte_3
1.3. Con ordinanza ex art. 127 ter Cpc del 7 febbraio 2025 sono stati concessi termini di trenta giorni e di altri venti giorni per il deposito,
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3 rispettivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'«erroneità
della sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come nuova la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa così come preci-
sata in sede di memoria conclusionale»; ciò perché egli, l'appellante, «non
[aveva] in nessun modo mutato la richiesta di liquidazione che avrebbe dovuto eseguirsi comunque in via equitativa», essendosi limitato, nel corso del giudi-
zio, «a offrire un parametro per la stessa».
Con il secondo motivo, poi, si deduce «l'erroneità della sentenza di prime cure e della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui non ricono-
scono in capo al sig. l'integrale perdita della capacità lavorativa Parte_1
specifica».
Con il terzo motivo, infine, viene dedotta «l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'uf-
ficio, [il Tribunale] ha ritenuto di non poter liquidare nessuna somma al sig.
a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica». Parte_1
2.1. L'impugnazione – i cui motivi vanno trattati congiuntamente per la loro intima connessione –, così riassunta, va respinta.
2.2. Il merito delle doglianze dell'appellante, a prescindere dall'appro-
fondimento della questione dell'ammissibilità della modifica del quantum ri-
chiesto a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, può decidersi alla luce della giurisprudenza elaborata dalla Corte Su-
prema in subiecta materia, e in particolare in base ai seguenti princìpi:
- il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere
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4 liquidato – ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente,
benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita –
in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo
nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involonta-
ria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole cer-
tezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano,
avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass. 4289/2024);
- il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'inte-
grità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è
onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere a una liquida-
zione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percen-
tuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con elementi
idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, op-
pure del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 14517/2015).
2.3. Ora, a pag. 20 dell'atto di appello si legge che «la circostanza che il sig. avesse svolto l'attività di carpentiere edile è dimostrata, Parte_1
fino al 2004, dall'estratto contributivo dell'appellante». Quindi, lo stesso
, per giustificare la mancanza di ulteriori versamenti per l'epoca succes- Pt_1
siva, sostiene che ciò dipende dal fatto che egli dal 2004 aveva cominciato «a
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5 lavorare in proprio, quale mastro muratore», sicché – così testualmente nella
CP_ suindicata pagina – «l'estratto contributivo dell' nulla [poteva] provare con riferimento al periodo 2004-2013».
CP_ Ora, poiché, invece, l'estratto-conto contributivo dell' contiene l'elenco di tutti i contributi versati in favore di un determinato soggetto, con la specificazione se i singoli contributi provengano da lavoro dipendente o auto-
nomo, deve quindi presumersi che il “vuoto” contributivo di circa nove anni debba ascriversi a uno stato di disoccupazione, che però non solo non può rite-
nersi temporanea e contingente, ma che il IO non ha neppure dimostrato essere involontaria e incolpevole.
2.4. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alla deposizione testimoniale di , assunta dal Tribunale il 7 dicembre 2017. Testimone_1
2.4.1. Invero, quel teste confermò sia che nel settembre 2016 una Snc
aveva assunto il IO «per un periodo di prova […] quale mastro muratore in pietra o mattoni», sia che dopo tre giorni la stessa società aveva licenziato il
IO per «mancato superamento del periodo di prova, perché il sig. Pt_1
non riusciva a caricare pesi e non riusciva a svolgere movimenti».
[...]
E tuttavia, per un verso non è stato prodotto il contratto che sarebbe stato stipulato tra il e la società; ed è appena il caso di evidenziare che, dopo Pt_1
la sentenza n. 1756/1983 delle Sezioni Unite della Cassazione, è pacifico nella giurisprudenza della Corte Suprema che l'art. 2096, 1° comma, Cc – secondo cui «l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto» – introduce un'ipotesi di forma scritta ad substantiam, ricondu-
cibile alla previsione dell'art. 1350 n. 13 dello stesso codice, in relazione all'esigenza di tutelare l'interesse del lavoratore medesimo al carattere
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6 definitivo del rapporto (in senso conforme, ex multis, Cass. 5939/1983,
200/1986, 5608/1987, 5731/1990, 11427/1993, 11122/2002 e 21758/2010).
Per altro verso, poi, appare inverosimile che un datore di lavoro inten-
desse assumere «quale mastro muratore in pietra o mattoni» (e, in pari tempo,
il chiedesse di essere assunto in quelle mansioni) un soggetto «del tutto Pt_1
inidoneo al lavoro specifico legato all'edilizia», secondo quanto certificato da uno specialista in medicina del lavoro in un documento prodotto dallo stesso in primo grado (e richiamato a pag. 21 dell'atto di appello). Pt_1
2.5. Per quanto precede, dunque, non può riconoscersi il diritto del al risarcimento di un asserito danno da perdita della capacità lavora- Pt_1
tiva specifica, e ciò perché non v'è prova:
- che, in epoca prossima a quella del sinistro, il medesimo svol- Pt_1
gesse un'attività economica, né che lo stato (almeno apparente) di disoccupa-
zione fosse – si ribadisce – involontario, incolpevole, temporaneo e contin-
gente;
- di quale, dunque, sarebbe stato il reddito che lo stesso avrebbe Pt_1
potuto conseguire se avesse potuto proseguire l'attività lavorativa specifica che sostiene (ma non prova) di svolgere nel 2013 (al momento del sinistro).
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendosi confermare, sia pure con la diversa motivazione qui esposta, la de-
cisione del Tribunale di non accordare al il risarcimento del danno per Pt_1
la dedotta perdita della capacità lavorativa specifica.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, all'appellata costituita, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022;
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7 inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_3
sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribu-
[...] Parte_1
nale di Palermo n. 2854/2019 del 6 giugno 2019, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a , delle spese di que- Parte_1 CP_1
sto grado del giudizio, che liquida in complessivi €6.946,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 10 aprile 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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