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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/04/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 188/2021 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.04.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 188/2021, avente ad oggetto: opposizione a fermo amministrativo
TRA
nata a [...] il [...], ed elettivamente Parte 1
domiciliata in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Agostino
Fortunato, che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
,quale ente pubblico economico, con sede in TR_1
P.IVA 1 in persona delRoma alla Via Giuseppe Grezar, 14, codice fiscale e Partita IVA legale rappresentante in carica, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo CP 2 tra cui TR_3
[...] ed elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via Gioacchino Da Fiore n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Francesco De Cesare, che la rappresenta e difende come in atti. RESISTENTE
NONCHÈ
'(C.F. P.IVA 2 in persona TR_4 del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore), con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale,
Umberto Ferrato, Carmela Filice, Giulia Renzetti e Manuela Varani, elettivamente domiciliato in
Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_4
RESISTENTE
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24.02.2021, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti del fermo amministrativo emesso dalla TR 1 in riferimento al motociclo SH300, tg. DZ99696 di proprietà della ricorrente in comproprietà con [...]
Persona_1 di cui ha avuto notizia in occasione della vendita del predetto veicolo e del conseguente rilascio dell'estratto di ruolo per il tramite di TR 1 , dal quale apprendeva che esso era stato iscritto per il pagamento di somme dovute in relazione all'avviso di addebito n.
33420180001124133 - Ente Creditore TR_5
-relativo a contributi IVS, asseritamente notificato in data 26.06.2018, per un importo complessivo di € 2.177,74.
A sostegno della domanda eccepiva l'illegittimità del fermo disposto su un bene di comproprietà anche di soggetti non gravati da alcun debito nei confronti di TR 1 nonché la '
mancata notificazione del fermo medesimo e dell'avviso di addebito presupposto.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, previo annullamento dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
و, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle Costituitasi ritualmente 1 TR_1 spese di lite.
Costituitasi CP_5, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente si rileva che nel caso di specie, la conoscenza del debito contributivo è consequenziale alla verifica dell'estratto del ruolo. Tuttavia, giudica il Tribunale che la domanda è sorretta dall'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dal momento che mediante l'estratto di ruolo la parte ricorrente ha appreso dell'esistenza di un fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà e ha adito il Tribunale per contestare la legittimità del fermo di beni mobili registrati, che va qualificato come atto non già di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa (cfr. Cass. S.U. n. 15345/2015), la cui impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, non è soggetta a termini di proposizione, differentemente dalle opposizioni agli atti esecutivi.
§ 3. Ciò posto, in ordine al preavviso di fermo amministrativo occorre verificare la legittimità di esso su un bene in comproprietà con soggetti non gravati da alcun debito nei confronti dell'Esattore, essendo documentato che il motociclo su cui è stato iscritto il fermo è di proprietà della ricorrente e Persona 1 (cfr. all. visura PRA e libretto di circolazione fascicolo ricorrente), per il qualedi non risultano fattispecie debitorie nei confronti dell' CP_6
Sul punto si condivide quanto espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro (Sent. n.
135 dell'8.4.2022) laddove ha ritenuto: “la legge italiana prevede che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini previsti, l'Agente della riscossione possa disporre, tra le altre cose, il fermo del veicolo intestato al debitore, tramite iscrizione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il Orga debitore non salda il suo debito e provvede a cancellare l'iscrizione al Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista una severa sanzione), non può essere radiato né tanto meno demolito o esportato. Può però essere venduto, ma il nuovo proprietario non può guidarlo fino a quando il debitore non estingue il suo debito. Alla domanda quindi se l' [...]
CP 7 possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestatari non sia debitore dell'Ente riscossore la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione".
L'orientamento da ultimo espresso dalla Commissione Tributaria appare peraltro in linea con quanto espresso unanimemente dalle altre Commissioni tributarie (Comm. Trib. Reg. Piemonte, Sez.VII, sent. n. 1374 del 03/10/2017. Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 2493 del 15/03/2021. Comm. Trib.
Prov. Napoli, sent. n. 741 del 26/01/2021) che hanno dichiarato illegittimo il fermo amministrativo su beni cointestati a soggetti estranei alla fattispecie debitoria.
Ne deriva che il preavviso di fermo deve essere annullato dichiarandosi l'inesistenza del diritto dell'agente di riscossione ad iscrivere il fermo amministrativo sul motociclo SH300, tg. DZ99696 di proprietà della ricorrente.
§ 4. Relativamente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dai convenuti, invero essa non può trovare accoglimento atteso che è stato opposto il preavviso di fermo disposto a cura dell' ma anche l'avviso di addebito che si assume mai notificatoTR_8
,
prima e che involge l'CP_5, ente che lo ha predisposto e notificato.
Passando ora all'esame della impugnazione di quest'ultimo, pure proposta con il ricorso per cui è causa, va evidenziato che l'ente impositore ha prodotto in giudizio l'avviso di addebito n. 33420180001124133 sotteso al preavviso di fermo, documentandone altresì, in forza della relata prodotta, la relativa regolare notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento del
26.06.2018 (cfr. all. CP 5).
La mancata opposizione nel termine stabilito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 46/1999 comporta l'impossibilità di qualsivoglia accertamento giudiziale della pretesa espressa dal titolo in questione,
e, inoltre, dalla consegna dell'avviso in questione non risulta maturato un successivo termine di prescrizione.
Di talché nessuna statuizione può emettersi nei confronti dell'avviso di addebito suddetto, per le ragioni di cui innanzi.
TR 1 per il§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' principio di causalità della lite, e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 -5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
Nei rapporti con l'CP_5 le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, non avendo
1' CP 4 contribuito alla necessità di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di TR 1
di iscrivere il fermo amministrativo sul motociclo SH300, tg. DZ99696, intestato a Pt 1
[...] e Persona 1
, in persona del 1.r.p.t. al pagamento, per le causali di cui in 2) Condanna TR_1
Parte 1 delle spese di lite, che si liquidano in motivazione ed in favore di complessivi € 1.312,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3) Nei rapporti con l'CP_5 compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 11.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 188/2021 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.04.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 188/2021, avente ad oggetto: opposizione a fermo amministrativo
TRA
nata a [...] il [...], ed elettivamente Parte 1
domiciliata in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Agostino
Fortunato, che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
,quale ente pubblico economico, con sede in TR_1
P.IVA 1 in persona delRoma alla Via Giuseppe Grezar, 14, codice fiscale e Partita IVA legale rappresentante in carica, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo CP 2 tra cui TR_3
[...] ed elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via Gioacchino Da Fiore n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Francesco De Cesare, che la rappresenta e difende come in atti. RESISTENTE
NONCHÈ
'(C.F. P.IVA 2 in persona TR_4 del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore), con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale,
Umberto Ferrato, Carmela Filice, Giulia Renzetti e Manuela Varani, elettivamente domiciliato in
Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_4
RESISTENTE
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24.02.2021, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti del fermo amministrativo emesso dalla TR 1 in riferimento al motociclo SH300, tg. DZ99696 di proprietà della ricorrente in comproprietà con [...]
Persona_1 di cui ha avuto notizia in occasione della vendita del predetto veicolo e del conseguente rilascio dell'estratto di ruolo per il tramite di TR 1 , dal quale apprendeva che esso era stato iscritto per il pagamento di somme dovute in relazione all'avviso di addebito n.
33420180001124133 - Ente Creditore TR_5
-relativo a contributi IVS, asseritamente notificato in data 26.06.2018, per un importo complessivo di € 2.177,74.
A sostegno della domanda eccepiva l'illegittimità del fermo disposto su un bene di comproprietà anche di soggetti non gravati da alcun debito nei confronti di TR 1 nonché la '
mancata notificazione del fermo medesimo e dell'avviso di addebito presupposto.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, previo annullamento dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
و, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle Costituitasi ritualmente 1 TR_1 spese di lite.
Costituitasi CP_5, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente si rileva che nel caso di specie, la conoscenza del debito contributivo è consequenziale alla verifica dell'estratto del ruolo. Tuttavia, giudica il Tribunale che la domanda è sorretta dall'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dal momento che mediante l'estratto di ruolo la parte ricorrente ha appreso dell'esistenza di un fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà e ha adito il Tribunale per contestare la legittimità del fermo di beni mobili registrati, che va qualificato come atto non già di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa (cfr. Cass. S.U. n. 15345/2015), la cui impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, non è soggetta a termini di proposizione, differentemente dalle opposizioni agli atti esecutivi.
§ 3. Ciò posto, in ordine al preavviso di fermo amministrativo occorre verificare la legittimità di esso su un bene in comproprietà con soggetti non gravati da alcun debito nei confronti dell'Esattore, essendo documentato che il motociclo su cui è stato iscritto il fermo è di proprietà della ricorrente e Persona 1 (cfr. all. visura PRA e libretto di circolazione fascicolo ricorrente), per il qualedi non risultano fattispecie debitorie nei confronti dell' CP_6
Sul punto si condivide quanto espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro (Sent. n.
135 dell'8.4.2022) laddove ha ritenuto: “la legge italiana prevede che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini previsti, l'Agente della riscossione possa disporre, tra le altre cose, il fermo del veicolo intestato al debitore, tramite iscrizione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il Orga debitore non salda il suo debito e provvede a cancellare l'iscrizione al Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista una severa sanzione), non può essere radiato né tanto meno demolito o esportato. Può però essere venduto, ma il nuovo proprietario non può guidarlo fino a quando il debitore non estingue il suo debito. Alla domanda quindi se l' [...]
CP 7 possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestatari non sia debitore dell'Ente riscossore la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione".
L'orientamento da ultimo espresso dalla Commissione Tributaria appare peraltro in linea con quanto espresso unanimemente dalle altre Commissioni tributarie (Comm. Trib. Reg. Piemonte, Sez.VII, sent. n. 1374 del 03/10/2017. Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 2493 del 15/03/2021. Comm. Trib.
Prov. Napoli, sent. n. 741 del 26/01/2021) che hanno dichiarato illegittimo il fermo amministrativo su beni cointestati a soggetti estranei alla fattispecie debitoria.
Ne deriva che il preavviso di fermo deve essere annullato dichiarandosi l'inesistenza del diritto dell'agente di riscossione ad iscrivere il fermo amministrativo sul motociclo SH300, tg. DZ99696 di proprietà della ricorrente.
§ 4. Relativamente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dai convenuti, invero essa non può trovare accoglimento atteso che è stato opposto il preavviso di fermo disposto a cura dell' ma anche l'avviso di addebito che si assume mai notificatoTR_8
,
prima e che involge l'CP_5, ente che lo ha predisposto e notificato.
Passando ora all'esame della impugnazione di quest'ultimo, pure proposta con il ricorso per cui è causa, va evidenziato che l'ente impositore ha prodotto in giudizio l'avviso di addebito n. 33420180001124133 sotteso al preavviso di fermo, documentandone altresì, in forza della relata prodotta, la relativa regolare notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento del
26.06.2018 (cfr. all. CP 5).
La mancata opposizione nel termine stabilito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 46/1999 comporta l'impossibilità di qualsivoglia accertamento giudiziale della pretesa espressa dal titolo in questione,
e, inoltre, dalla consegna dell'avviso in questione non risulta maturato un successivo termine di prescrizione.
Di talché nessuna statuizione può emettersi nei confronti dell'avviso di addebito suddetto, per le ragioni di cui innanzi.
TR 1 per il§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' principio di causalità della lite, e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 -5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
Nei rapporti con l'CP_5 le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, non avendo
1' CP 4 contribuito alla necessità di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di TR 1
di iscrivere il fermo amministrativo sul motociclo SH300, tg. DZ99696, intestato a Pt 1
[...] e Persona 1
, in persona del 1.r.p.t. al pagamento, per le causali di cui in 2) Condanna TR_1
Parte 1 delle spese di lite, che si liquidano in motivazione ed in favore di complessivi € 1.312,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3) Nei rapporti con l'CP_5 compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 11.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso