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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 25 novembre 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 174/2019 R.G.E. vertente
TRA
, nato a Khouribga in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), alla Via Madonna Del Lume n. 36, C.F._1 presso lo studio dall'Avv. Carmelo Gullo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(già , codice fiscale e partita IVA n. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
quale mandataria per rappresentanza della C.F. e P. Controparte_3
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio, giusta procura in atti;
P.IVA_2
-parte convenuta-
OGGETTO: mutuo, usura, ammortamento alla francese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 174/2019 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Francesco Namio nell'interesse (parte convenuta); Controparte_4
- Avv. Carmelo Gullo nell'interesse di (parte attrice); Parte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 8.01.2019, , premesso di aver Parte_1 sottoscritto in data 31.07.2008 con la divenuta poi Controparte_5 Controparte_6
[..
[...] un “Atto di Mutuo Ipotecario in euro ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo
[...]
1° Settembre 1993, n.385 e del D.P.R. 29 Settembre 1973 n.601 e successive modifiche ed integrazioni”, conveniva in giudizio la rilevando: a) l'illegittima Controparte_3 applicazione al rapporto di mutuo in esame di interessi usurari;
b) l'erronea indicazione in contratto dell'I.S.C.; c) l'omessa indicazione nel contratto del TAE;
d) l'illegittima applicazione del metodo di ammortamento alla francese. Parte attrice formulava, quindi, le seguenti domande:
“I - Accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di mutuo richiamato in narrativa, tutte le violazioni di legge per come denunziate ed argomentate in narrativa e per quant'altro sta in fatto e diritto, il tutto pure per come emergenti dalla “Perizia Tecnica” individuata con il Cod. Pratica
21568/17MU01, rilasciata dalla in data 12-04-2018. Controparte_7
II - Per l'effetto ritenere e dichiarare che, per il combinato disposto degli artt. 644, primo comma, c.p. e 1815, secondo comma, c.c., o per quant'altro il giudicante riterrà, il mutuo de quo deve considerarsi gratuito ed indi sarà dovuta in restituzione alla convenuta esclusivamente la sorte capitale (oltre tasse ed imposte) e, pertanto, dichiarare la non debenza di interessi di qualsiasi genere, commissioni e spese ad eccezione delle sole imposte e tasse, pure per l'operare, in relazione alle clausole che quegli oneri prevedevano, della nullità parziale del negozio, ex art.1419, comma secondo, c.c. di cui parimenti si chiede la declaratoria, con ogni conseguente ricalcolo (anche delle rate future) sino all'estinzione, compensazione in favore dell'attore del supero rispetto al rideterminando piano di ammortamento per quanto indebitamente versato sino a conclusione del giudizio.
III - IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono in punto di usurarietà dei tassi convenuti e/o delle relative invocate conseguenze (gratuità dell'operazione finanziaria ex art.1815, comma II, c.c.), ritenere e dichiarare che il contratto di cui in narrativa risulta affetto da indeterminatezza per violazione dell'art.117, commi quarto e/o sesto,
T.U.B..
IV - Per effetto del subordinato accoglimento della conclusione di cui al precedente punto
“III”, ritenere e dichiarare la sola dovutezza in restituzione alla convenuta erogante di solo capitale ed interessi al saggio minimo B.O.T. di periodo, in applicazione della sanzione di cui all'art.117, comma settimo, T.U.B., con esclusione della applicazione di qualsivoglia sistema composito di calcolo degli interessi. Tanto sia con riguardo alle rate già versate (comprensive di capitale ed interessi) sia con riferimento ai ratei ancora impagati ed a scadere, il tutto con ogni conseguente ricalcolo (anche delle rate future) sino all'estinzione, compensazione in favore degli attori del supero per quanto indebitamente sin qui e sino a conclusione del giudizio versato.
V - In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che il contratto de quo ha violato l'art.1283
c.c. e le altre disposizioni di tutela contro l'anatocismo illegittimo e senza previa informativa delle
2 modalità di formazione della quota interessi corrispettivi di cui all'art.117 TUB, disponendo la rideterminazione degli interessi corrispettivi al Tasso Minimo dei BOT o al più al saggio degli interessi legali, sempre con piano di ammortamento che utilizzi un sistema di capitalizzazione semplice (cd. all'italiana).
VI - In ogni caso, tanto per le domande principali, come per le subordinate, rideterminare
l'effettivo debito in considerazione del compensando controcredito assunto in capo all'attore per
l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute alla luce della rideterminazione del piano di ammortamento in accoglimento delle superiori gradate domande.
VII - In esito alle denunziate violazioni di legge da parte della convenuta, pure in specie integranti il reato di usura, nonché comunque per l'indebita locupletazione anzitempo di somme di denaro costituenti vera e propria integrazione della previsione di cui all'art. 2033 c.c., come pure per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., nonché dei canoni di buona fede, correttezza e solidarietà tra le parti contraenti, dichiarare e costituire il diritto all'integrale risarcimento del danno in favore dell'attore, pure con riconoscimento della dovutezza di svalutazione monetaria ed interessi dal giorno di esecuzione dei singoli pagamenti per la parte non dovuta e sino al soddisfo.
VIII - Condannare la convenuta alla refusione di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. in misura di legge sui rispettivi imponibili, ed eventuali spese di
C.T.U. ed in genere d'istruttoria, nonché di quelle esborsate per la perizia di parte resasi necessaria per l'introduzione del presente giudizio…”,
Integrato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_3
la quale contestava le avverse domande chiedendone il rigetto.
[...]
Con comparsa depositata in data 7.09.2022 si costituiva in giudizio la (già Controparte_4
quale mandataria con rappresentanza della CP_2 Controparte_3
riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi della convenuta.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata CTU contabile.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e all'udienza cartolare del
25.11.2025 il Giudice emetteva la seguente sentenza.
Va esaminata, in primo luogo, l'eccezione sollevata da parte attrice con le note conclusive del
4.11.2025, concernente il difetto del diritto della società a stare in giudizio quale Controparte_1 mandataria per rappresentanza della , in quanto dalla documentazione Controparte_3 versata in atti non si evincerebbe il cambio di denominazione sociale della in CP_2 [...]
. CP_4
3 A prescindere dalla questione concernente la tardività dell'eccezione (sollevata da parte attrice solo in sede di note conclusionali e ad oltre tre anni dalla costituzione in giudizio della CP_4
, si osserva che è stata depositata in atti dalla la procura speciale del 5.02.2020
[...] Controparte_4 rilasciata dalla in favore della ad agire in nome e per Controparte_3 CP_2 conto della mandante . Dall'ulteriore documentazione versata in atti Controparte_3 si riscontra poi che la e la hanno la medesima partita iva, per cui può CP_2 Controparte_4 evincersi che la abbia cambiato denominazione sociale in . CP_2 CP_4 CP_4
La tardiva eccezione di parte attrice va pertanto rigettata.
Nel merito, parimenti infondata è la doglianza concernente l'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Occorre premettere che ha stipulato con la in data 31/07/2008 un Parte_1 CP_5 contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 67.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in
Messina, Via Serafini, 12.
Il piano di ammortamento è stato stabilito in n. 30 anni, con rata mensile di € 424,76 comprensiva del premio mensile di assicurazione.
Il tasso di interesse corrispettivo o tasso annuo nominale (TAN) indicato in contratto è il
6,300%, mentre il TAEG o indicatore sintetico di costo (ISC) è il 6,970%. Il tasso di interesse moratorio è invece pari al 8,280% (0,69% al mese).
Il piano di ammortamento del debito ha decorrenza dal 10/09/2008 e fino al 10/11/2038. La prima rata indicata è di € 2.794,21 (essa comprende la quota capitale di n. 36 rate di € 77,63).
In punto di diritto, va ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La CTU contabile espletata nel corso del giudizio ha elaborato, ai fini della verificazione del superamento o meno del tasso soglia, il calcolo del TAEG secondo il metodo sancito dalla Sentenza della Corte di cassazione a SS.UU. n. 19597/20, tenendo conto dei costi indicati nelle istruzioni
4 dell'Istituto di Vigilanza, ivi compreso il costo della polizza assicurativa in quanto sottoscritta contestualmente al mutuo.
In particolare il CTU ai fini della determinazione del TAEG ha preso in considerazione i costi esposti nel contratto di mutuo a suo tempo sottoscritto dalle parti.
All'esito del ricalcolo eseguito dal CTU è emerso che il TAEG è, nella fattispecie, del 6,980% mentre il tasso soglia del periodo 01/07/2008 – 30/09/2008, individuato dalla Banca d'Italia per la classe “mutui ipotecari a tasso fisso”, è del 8,985%.
Il tasso di interesse corrispettivo contrattuale non ha pertanto ecceduto il tasso soglia al momento della pattuizione.
Con riferimento al tasso moratorio contrattuale, il predetto tasso è stato pattuito in contratto al
0,69% per mese o frazione di mese: il tasso di mora annuale è quindi del 8,280%.
Secondo quanto statuito dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
19597/2020, per i contratti di mutuo conclusi dall'1/04/2003 al 30/06/2011 il tasso soglia di mora è determinato sommando al TEGM il valore del 2,1%, il tutto maggiorato del 50% ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge 108/1996.
Il tasso soglia, nella fattispecie, è stato individuato dal CTU al 12,135% [(5,99% + 2,10%)+ ½].
Il tasso di interesse moratorio non ha pertanto ecceduto, al momento della pattuizione, il tasso soglia stabilito dalla legge.
I tassi (corrispettivi e moratori) sono stati calcolati dal CTU in maniera autonoma e distinta.
Non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze dell'espletata CTU in quanto la stessa si fonda su accertamenti tecnici coerenti e conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve essere altresì rigettata la doglianza relativa all'illegittima applicazione del piano di ammortamento «alla francese», caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse
“composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo, infatti, non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ed invero, “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata,
5 come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass. Civ.,
19.3.2025, n. 7382).
Ed invero, nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000, il quale è invece applicabile ai rapporti come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale
Ne consegue che non è neppure censurabile l'omessa indicazione del TAE contestata da parte attrice, posto che l'art. 6 della delibera CICR sopra richiamata (che prescrive l'obbligatoria indicazione del TAE) presuppone una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo (cfr. in motivazione sent. Cass., Sezioni Unite, del 29 maggio 2024, n.
15130).
Non merita accoglimento, poi, l'eccepita nullità sollevata da parte attrice concernente l'errata indicazione nel contratto di mutuo dell'I.S.C. indicato nella misura del 6,970, a fronte di un I.S.C. reale, a dire di parte attrice, del 6,989.
In proposito, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, “L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
6 cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. , sez. III, 03/07/2024, n.18235).
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni causati dall'asserito illecito.
In tema di risarcimento del danno è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato.
Ebbene, nel caso di specie, non solo l'accertamento della invalidità delle clausole contrattuali non ha trovato accoglimento, ma non sussistono neanche sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno. L'attrice, infatti, non ha provato uno specifico pregiudizio che avrebbe subito, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, le domande proposte da vanno rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) e la bassa/media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 174/2019 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
n.q. di mandataria con rappresentanza della ., che CP_4 Controparte_3 si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
7
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 25 novembre 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 174/2019 R.G.E. vertente
TRA
, nato a Khouribga in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), alla Via Madonna Del Lume n. 36, C.F._1 presso lo studio dall'Avv. Carmelo Gullo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(già , codice fiscale e partita IVA n. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
quale mandataria per rappresentanza della C.F. e P. Controparte_3
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio, giusta procura in atti;
P.IVA_2
-parte convenuta-
OGGETTO: mutuo, usura, ammortamento alla francese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 174/2019 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Francesco Namio nell'interesse (parte convenuta); Controparte_4
- Avv. Carmelo Gullo nell'interesse di (parte attrice); Parte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 8.01.2019, , premesso di aver Parte_1 sottoscritto in data 31.07.2008 con la divenuta poi Controparte_5 Controparte_6
[..
[...] un “Atto di Mutuo Ipotecario in euro ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo
[...]
1° Settembre 1993, n.385 e del D.P.R. 29 Settembre 1973 n.601 e successive modifiche ed integrazioni”, conveniva in giudizio la rilevando: a) l'illegittima Controparte_3 applicazione al rapporto di mutuo in esame di interessi usurari;
b) l'erronea indicazione in contratto dell'I.S.C.; c) l'omessa indicazione nel contratto del TAE;
d) l'illegittima applicazione del metodo di ammortamento alla francese. Parte attrice formulava, quindi, le seguenti domande:
“I - Accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di mutuo richiamato in narrativa, tutte le violazioni di legge per come denunziate ed argomentate in narrativa e per quant'altro sta in fatto e diritto, il tutto pure per come emergenti dalla “Perizia Tecnica” individuata con il Cod. Pratica
21568/17MU01, rilasciata dalla in data 12-04-2018. Controparte_7
II - Per l'effetto ritenere e dichiarare che, per il combinato disposto degli artt. 644, primo comma, c.p. e 1815, secondo comma, c.c., o per quant'altro il giudicante riterrà, il mutuo de quo deve considerarsi gratuito ed indi sarà dovuta in restituzione alla convenuta esclusivamente la sorte capitale (oltre tasse ed imposte) e, pertanto, dichiarare la non debenza di interessi di qualsiasi genere, commissioni e spese ad eccezione delle sole imposte e tasse, pure per l'operare, in relazione alle clausole che quegli oneri prevedevano, della nullità parziale del negozio, ex art.1419, comma secondo, c.c. di cui parimenti si chiede la declaratoria, con ogni conseguente ricalcolo (anche delle rate future) sino all'estinzione, compensazione in favore dell'attore del supero rispetto al rideterminando piano di ammortamento per quanto indebitamente versato sino a conclusione del giudizio.
III - IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono in punto di usurarietà dei tassi convenuti e/o delle relative invocate conseguenze (gratuità dell'operazione finanziaria ex art.1815, comma II, c.c.), ritenere e dichiarare che il contratto di cui in narrativa risulta affetto da indeterminatezza per violazione dell'art.117, commi quarto e/o sesto,
T.U.B..
IV - Per effetto del subordinato accoglimento della conclusione di cui al precedente punto
“III”, ritenere e dichiarare la sola dovutezza in restituzione alla convenuta erogante di solo capitale ed interessi al saggio minimo B.O.T. di periodo, in applicazione della sanzione di cui all'art.117, comma settimo, T.U.B., con esclusione della applicazione di qualsivoglia sistema composito di calcolo degli interessi. Tanto sia con riguardo alle rate già versate (comprensive di capitale ed interessi) sia con riferimento ai ratei ancora impagati ed a scadere, il tutto con ogni conseguente ricalcolo (anche delle rate future) sino all'estinzione, compensazione in favore degli attori del supero per quanto indebitamente sin qui e sino a conclusione del giudizio versato.
V - In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che il contratto de quo ha violato l'art.1283
c.c. e le altre disposizioni di tutela contro l'anatocismo illegittimo e senza previa informativa delle
2 modalità di formazione della quota interessi corrispettivi di cui all'art.117 TUB, disponendo la rideterminazione degli interessi corrispettivi al Tasso Minimo dei BOT o al più al saggio degli interessi legali, sempre con piano di ammortamento che utilizzi un sistema di capitalizzazione semplice (cd. all'italiana).
VI - In ogni caso, tanto per le domande principali, come per le subordinate, rideterminare
l'effettivo debito in considerazione del compensando controcredito assunto in capo all'attore per
l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute alla luce della rideterminazione del piano di ammortamento in accoglimento delle superiori gradate domande.
VII - In esito alle denunziate violazioni di legge da parte della convenuta, pure in specie integranti il reato di usura, nonché comunque per l'indebita locupletazione anzitempo di somme di denaro costituenti vera e propria integrazione della previsione di cui all'art. 2033 c.c., come pure per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., nonché dei canoni di buona fede, correttezza e solidarietà tra le parti contraenti, dichiarare e costituire il diritto all'integrale risarcimento del danno in favore dell'attore, pure con riconoscimento della dovutezza di svalutazione monetaria ed interessi dal giorno di esecuzione dei singoli pagamenti per la parte non dovuta e sino al soddisfo.
VIII - Condannare la convenuta alla refusione di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. in misura di legge sui rispettivi imponibili, ed eventuali spese di
C.T.U. ed in genere d'istruttoria, nonché di quelle esborsate per la perizia di parte resasi necessaria per l'introduzione del presente giudizio…”,
Integrato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_3
la quale contestava le avverse domande chiedendone il rigetto.
[...]
Con comparsa depositata in data 7.09.2022 si costituiva in giudizio la (già Controparte_4
quale mandataria con rappresentanza della CP_2 Controparte_3
riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi della convenuta.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata CTU contabile.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e all'udienza cartolare del
25.11.2025 il Giudice emetteva la seguente sentenza.
Va esaminata, in primo luogo, l'eccezione sollevata da parte attrice con le note conclusive del
4.11.2025, concernente il difetto del diritto della società a stare in giudizio quale Controparte_1 mandataria per rappresentanza della , in quanto dalla documentazione Controparte_3 versata in atti non si evincerebbe il cambio di denominazione sociale della in CP_2 [...]
. CP_4
3 A prescindere dalla questione concernente la tardività dell'eccezione (sollevata da parte attrice solo in sede di note conclusionali e ad oltre tre anni dalla costituzione in giudizio della CP_4
, si osserva che è stata depositata in atti dalla la procura speciale del 5.02.2020
[...] Controparte_4 rilasciata dalla in favore della ad agire in nome e per Controparte_3 CP_2 conto della mandante . Dall'ulteriore documentazione versata in atti Controparte_3 si riscontra poi che la e la hanno la medesima partita iva, per cui può CP_2 Controparte_4 evincersi che la abbia cambiato denominazione sociale in . CP_2 CP_4 CP_4
La tardiva eccezione di parte attrice va pertanto rigettata.
Nel merito, parimenti infondata è la doglianza concernente l'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Occorre premettere che ha stipulato con la in data 31/07/2008 un Parte_1 CP_5 contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 67.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in
Messina, Via Serafini, 12.
Il piano di ammortamento è stato stabilito in n. 30 anni, con rata mensile di € 424,76 comprensiva del premio mensile di assicurazione.
Il tasso di interesse corrispettivo o tasso annuo nominale (TAN) indicato in contratto è il
6,300%, mentre il TAEG o indicatore sintetico di costo (ISC) è il 6,970%. Il tasso di interesse moratorio è invece pari al 8,280% (0,69% al mese).
Il piano di ammortamento del debito ha decorrenza dal 10/09/2008 e fino al 10/11/2038. La prima rata indicata è di € 2.794,21 (essa comprende la quota capitale di n. 36 rate di € 77,63).
In punto di diritto, va ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La CTU contabile espletata nel corso del giudizio ha elaborato, ai fini della verificazione del superamento o meno del tasso soglia, il calcolo del TAEG secondo il metodo sancito dalla Sentenza della Corte di cassazione a SS.UU. n. 19597/20, tenendo conto dei costi indicati nelle istruzioni
4 dell'Istituto di Vigilanza, ivi compreso il costo della polizza assicurativa in quanto sottoscritta contestualmente al mutuo.
In particolare il CTU ai fini della determinazione del TAEG ha preso in considerazione i costi esposti nel contratto di mutuo a suo tempo sottoscritto dalle parti.
All'esito del ricalcolo eseguito dal CTU è emerso che il TAEG è, nella fattispecie, del 6,980% mentre il tasso soglia del periodo 01/07/2008 – 30/09/2008, individuato dalla Banca d'Italia per la classe “mutui ipotecari a tasso fisso”, è del 8,985%.
Il tasso di interesse corrispettivo contrattuale non ha pertanto ecceduto il tasso soglia al momento della pattuizione.
Con riferimento al tasso moratorio contrattuale, il predetto tasso è stato pattuito in contratto al
0,69% per mese o frazione di mese: il tasso di mora annuale è quindi del 8,280%.
Secondo quanto statuito dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
19597/2020, per i contratti di mutuo conclusi dall'1/04/2003 al 30/06/2011 il tasso soglia di mora è determinato sommando al TEGM il valore del 2,1%, il tutto maggiorato del 50% ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge 108/1996.
Il tasso soglia, nella fattispecie, è stato individuato dal CTU al 12,135% [(5,99% + 2,10%)+ ½].
Il tasso di interesse moratorio non ha pertanto ecceduto, al momento della pattuizione, il tasso soglia stabilito dalla legge.
I tassi (corrispettivi e moratori) sono stati calcolati dal CTU in maniera autonoma e distinta.
Non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze dell'espletata CTU in quanto la stessa si fonda su accertamenti tecnici coerenti e conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve essere altresì rigettata la doglianza relativa all'illegittima applicazione del piano di ammortamento «alla francese», caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse
“composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo, infatti, non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ed invero, “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata,
5 come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass. Civ.,
19.3.2025, n. 7382).
Ed invero, nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000, il quale è invece applicabile ai rapporti come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale
Ne consegue che non è neppure censurabile l'omessa indicazione del TAE contestata da parte attrice, posto che l'art. 6 della delibera CICR sopra richiamata (che prescrive l'obbligatoria indicazione del TAE) presuppone una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo (cfr. in motivazione sent. Cass., Sezioni Unite, del 29 maggio 2024, n.
15130).
Non merita accoglimento, poi, l'eccepita nullità sollevata da parte attrice concernente l'errata indicazione nel contratto di mutuo dell'I.S.C. indicato nella misura del 6,970, a fronte di un I.S.C. reale, a dire di parte attrice, del 6,989.
In proposito, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, “L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
6 cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. , sez. III, 03/07/2024, n.18235).
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni causati dall'asserito illecito.
In tema di risarcimento del danno è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato.
Ebbene, nel caso di specie, non solo l'accertamento della invalidità delle clausole contrattuali non ha trovato accoglimento, ma non sussistono neanche sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno. L'attrice, infatti, non ha provato uno specifico pregiudizio che avrebbe subito, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, le domande proposte da vanno rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) e la bassa/media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 174/2019 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
n.q. di mandataria con rappresentanza della ., che CP_4 Controparte_3 si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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