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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3167/2025 MODIFICA CONDIZIONI
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EN Fumagalli Presidente rel. Dott. Letizia Cajani Giudice Dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3167/2025, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a COMO (CO) il 03/12/1972
Cittadino: od. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]N. 9/B 22075 LURATE CACCIVIO con l'Avv. MASCARUCCI BARBARA
e
2) Parte_2
Nata a VARESE (VA), il 30/04/1975
Cittadina: od. Fisc. CP_2 C.F._2
residente in [...]N. 4 21046 MALNATE (VA) con l'Avv. MASCARUCCI BARBARA
□ con il seguente figlio maggiorenne: (19/06/2003) Parte_3
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 30/07/2025, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “REVOCARE Integralmente, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, l'obbligo posto in capo al sig. con sentenza n. 455/2021 Parte_1 resa dal Tribunale di Varese in data 07.05.2021 e pubblicata in data 11.05.2021 nel procedimento civile n. 679/2017 R.G., di versamento alla sig.ra del contributo al mantenimento Parte_2 della figlia maggiorenne già stabilito in € 500,00.= mensili, per intervenuto Parte_3 raggiungimento della piena indipendenza economica da parte della figlia e suo trasferimento dalla casa materna presso autonoma abitazione”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 19/09/2025, la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * *
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse della figlia la quale, come ampiamente dimostrato con la documentazione depositata dalle parti, è divenuta economicamente indipendente in quanto è stata assunta come dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ha cessato la convivenza con la madre, avendo trasferito il proprio domicilio dalla casa materna presso un'autonoma abitazione in Varese che detiene con contratto di comodato.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 455/2021 resa dal Tribunale di Varese in data 07.05.2021 e pubblicata in data 11.05.2021;
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EN Fumagalli Presidente rel. Dott. Letizia Cajani Giudice Dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3167/2025, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a COMO (CO) il 03/12/1972
Cittadino: od. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]N. 9/B 22075 LURATE CACCIVIO con l'Avv. MASCARUCCI BARBARA
e
2) Parte_2
Nata a VARESE (VA), il 30/04/1975
Cittadina: od. Fisc. CP_2 C.F._2
residente in [...]N. 4 21046 MALNATE (VA) con l'Avv. MASCARUCCI BARBARA
□ con il seguente figlio maggiorenne: (19/06/2003) Parte_3
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 30/07/2025, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “REVOCARE Integralmente, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, l'obbligo posto in capo al sig. con sentenza n. 455/2021 Parte_1 resa dal Tribunale di Varese in data 07.05.2021 e pubblicata in data 11.05.2021 nel procedimento civile n. 679/2017 R.G., di versamento alla sig.ra del contributo al mantenimento Parte_2 della figlia maggiorenne già stabilito in € 500,00.= mensili, per intervenuto Parte_3 raggiungimento della piena indipendenza economica da parte della figlia e suo trasferimento dalla casa materna presso autonoma abitazione”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 19/09/2025, la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * *
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse della figlia la quale, come ampiamente dimostrato con la documentazione depositata dalle parti, è divenuta economicamente indipendente in quanto è stata assunta come dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ha cessato la convivenza con la madre, avendo trasferito il proprio domicilio dalla casa materna presso un'autonoma abitazione in Varese che detiene con contratto di comodato.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 455/2021 resa dal Tribunale di Varese in data 07.05.2021 e pubblicata in data 11.05.2021;
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.